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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 649/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RO
Il Tribunale di RO, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 649 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.f. ), nata a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Piterà (CZ), in via Giovanni XXIII n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Lucia (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in RO, alla via dei C.F._2
Tulipani n.191, giusta procura in atti,
E
(C.f. ), nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_2 C.F._3
(CZ), al viale Giovanni XXIII n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Genovese (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in RO, alla via CodiceFiscale_4
Alessandro Turco n. 12, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CON
P.M. presso il Tribunale di RO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l'11 aprile 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 18 settembre 2019, in RO (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2019 n. 41, parte I); esponevano, altresì, che dalla loro unione è nata, il 28.10.2019, la figlia Per_1
Rappresentavano che tra i coniugi, negli anni, si era verificato un aspro ed insanabile contrasto ed era venuta meno l'affectio coniugalis, per tale motivo si separavano alle condizioni omologate con decreto del Presidente del Tribunale del 17.01.2023.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 21 maggio 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di RO (avvenuta il
15.12.2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 17 gennaio 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui alla separazione, così modificate:
“
2. Affidamento e regolamentazione del diritto di visita
Affidamento congiunto della figlia minore , nata a RO il [...] ad [...] i Per_1
genitori, con collocazione stabile e privilegiata preso la madre e con facoltà per il padre di vederla
e tenere con sé un pomeriggio a settimana da concordare preventivamente con la madre tenendo conto delle esigenze della minore e delle esigenze lavorative del padre e ciò anche durante il periodo estivo.
Il padre inoltre potrà tenere con sé la figlia minore due fine settimana al mese, concordando sempre preventivamente con la madre l'orario di prelievo e di rientro della minore che dovrà essere rispettato dal sig. e ciò a settimane alterne. Pt_2
In ogni caso ogni eventuale variazione dovrà avvenire previo accordo (anche telefonico) con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore.
Durante le feste natalizie la minore trascorrerà alternativamente con la madre ed il padre la sera della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed altresì nello stesso modo i due giorni di fine anno e della befana. Stesse modalità alternate verranno rispettate per il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Durante le ferie estive il padre potrà tenere la figlia con sé per un periodo continuativo di giorni quindici al mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto salvo diversi accordi tra i coniugi.
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3.Assegno di mantenimento
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno Per_1
mensile di euro 250,00 con rivalutazione Istat annuale da versarsi entro il 30 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente comunicate e concordate, mentre
l'assegno unico a favore della figlia minore verrà percepito, come già concordato, in parti uguali dai genitori”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse della minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Alla luce della natura della controversia e dell'accordo raggiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato a
RO (CZ), in data 18 settembre 2019, tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...] l'[...], trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno Parte_2
2019, n. 41, parte I;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in RO, in camera di consiglio il 21 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RO
Il Tribunale di RO, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 649 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.f. ), nata a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Piterà (CZ), in via Giovanni XXIII n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Lucia (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in RO, alla via dei C.F._2
Tulipani n.191, giusta procura in atti,
E
(C.f. ), nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_2 C.F._3
(CZ), al viale Giovanni XXIII n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Genovese (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in RO, alla via CodiceFiscale_4
Alessandro Turco n. 12, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CON
P.M. presso il Tribunale di RO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l'11 aprile 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 18 settembre 2019, in RO (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2019 n. 41, parte I); esponevano, altresì, che dalla loro unione è nata, il 28.10.2019, la figlia Per_1
Rappresentavano che tra i coniugi, negli anni, si era verificato un aspro ed insanabile contrasto ed era venuta meno l'affectio coniugalis, per tale motivo si separavano alle condizioni omologate con decreto del Presidente del Tribunale del 17.01.2023.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 21 maggio 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si riservava la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di RO (avvenuta il
15.12.2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 17 gennaio 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui alla separazione, così modificate:
“
2. Affidamento e regolamentazione del diritto di visita
Affidamento congiunto della figlia minore , nata a RO il [...] ad [...] i Per_1
genitori, con collocazione stabile e privilegiata preso la madre e con facoltà per il padre di vederla
e tenere con sé un pomeriggio a settimana da concordare preventivamente con la madre tenendo conto delle esigenze della minore e delle esigenze lavorative del padre e ciò anche durante il periodo estivo.
Il padre inoltre potrà tenere con sé la figlia minore due fine settimana al mese, concordando sempre preventivamente con la madre l'orario di prelievo e di rientro della minore che dovrà essere rispettato dal sig. e ciò a settimane alterne. Pt_2
In ogni caso ogni eventuale variazione dovrà avvenire previo accordo (anche telefonico) con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore.
Durante le feste natalizie la minore trascorrerà alternativamente con la madre ed il padre la sera della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed altresì nello stesso modo i due giorni di fine anno e della befana. Stesse modalità alternate verranno rispettate per il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Durante le ferie estive il padre potrà tenere la figlia con sé per un periodo continuativo di giorni quindici al mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto salvo diversi accordi tra i coniugi.
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3.Assegno di mantenimento
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno Per_1
mensile di euro 250,00 con rivalutazione Istat annuale da versarsi entro il 30 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente comunicate e concordate, mentre
l'assegno unico a favore della figlia minore verrà percepito, come già concordato, in parti uguali dai genitori”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse della minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Alla luce della natura della controversia e dell'accordo raggiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato a
RO (CZ), in data 18 settembre 2019, tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...] l'[...], trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno Parte_2
2019, n. 41, parte I;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in RO, in camera di consiglio il 21 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo