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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/10/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 52/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Giovanna La Bella e domiciliati in Padova presso lo studio del difensore
(appellanti)
nei confronti di
1 (c.f. ) e con sede CP_1 C.F._4 Controparte_2
in Legnaro (Pd) (c.f. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
, difesi dell'avv. Federica Santinon e domiciliati in Dolo (Ve) CP_1
presso lo studio del difensore
(appellati)
di
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e
[...] Controparte_8
(appellati non costituiti)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia-Sezione Impresa, in riforma parziale della sentenza n.2062/2023 emessa dal Tribunale di Venezia -
Sezione Impresa- in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio
N.R.G 12636/16 pubblicata in data 17.11.2023, notificata il 20.12.2023
NEL MERITO:
1)-confermare la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n.
903/2021 pubblicata in data 12.05.2021 che ha accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai doc. 7 e 8 dimessi da parte attrice nel proc. N.R.G 12636/16;
2)-accertare e dichiarare che il sig. già amministratore CP_3
nonché liquidatore della società ed il sig. , Controparte_9 CP_1
già socio della nonché legale rappresentante della Controparte_9
nell'amministrare le due società, in collusione tra Controparte_2
2 loro, hanno posto in essere atti illeciti in danno ai sigg. , Parte_1
e (questi ultimi due eredi di Parte_2 Parte_3 [...]
) già soci della già fino al punto di dissipare Per_1 Controparte_9
il patrimonio della stessa a favore della e di Controparte_2
cancellarla, creando con tale comportamento un ingiusto arricchimento in capo alla a danno degli ex soci della Controparte_2 CP_9
chiusa e cancellata.
3)-Condannare in solido tra loro gli eredi del sig. già CP_3
amministratore nonché liquidatore della società Controparte_9
unitamente alla società in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, sig. , nonché il sig. CP_1 CP_1
già socio della a pagare agli attori, a titolo di Controparte_9
risarcimento di tutti i danni a questi cagionati, in conseguenza degli atti in frode alla legge, posti in essere al fine di annullare sia il patrimonio della società come anche l'avviamento, e per avere Controparte_9
altresì commesso atti illeciti, quali le firme apocrife della sig. Pt_1
, per la somma complessiva di € 873.060,84 come già specificata,
[...]
di cui : € 594.068,19 in favore della sig.ra ( di cui Parte_1
€325.000,00 quale quota spettante, €91.305,17 per la mancata distribuzione della riserva straordinaria risultante dal bilancio 31/12/14,
€127.763,02 per il mancato recupero dei crediti riferiti all'anno 2015, e
€50.000,00 quale danno morale); € 209.256,99 in favore del sig. Pt_2
di cui € 16.379,87 quale quota ereditaria spettante (3/6),
[...]
€35.117,37 per la mancata distribuzione della riserva straordinaria come risultante dal bilancio al 31/12/14, €49.139,62 per il mancato recupero dei crediti riferiti all'anno 2015); ed € 69.735,66 in favore del sig. sig. di cui € 16.379,87 quota ereditaria spettante (1/6), Parte_3
€11.705,79 per la mancata distribuzione della riserva straordinaria come risultante dal bilancio al 31/12/14 e €16.379,97 per il mancato recupero
3 dei crediti riferiti all'anno 2015),o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo. IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: qualora l'organo giudicante dovesse riscontrare in capo al sig. CP_3
, e alla società in persona del suo
[...] CP_1 Controparte_2
legale rappresentante, gradi di responsabilità differenti in conseguenza dei fatti denunciati, condannare in via solidale tra loro gli eredi del sig.
il sig. e la società al CP_3 CP_1 Controparte_2
pagamento, per le causali di cui sopra, della complessiva somma di €
873.060,84 in misura ad ogni appellante spettante per il grado di responsabilità concorrente in relazione ai fatti descritti e oggetto del presente giudizio, o quella diversa che verrà accertata in corso di causa, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo.
IN OGNI CASO: Revocarsi quanto statuito in merito alle spese così come liquidate nella sentenza n. 2062/23 del 17/11/2023 e condannarsi gli appellati in solido al pagamento a favore degli appellanti, delle spese e compensi professionale di entrambi i gradi di giudizio, del sequestro conservativo e del procedimento di querela di falso rifusi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Confermarsi la condanna degli appellati alle spese di CTU sia nella misura come anche nei soggetti indicati (eredi di e CP_3 CP_1
)
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado precisamente, previo ordine di esibizione ex art.
210 cpc a dei registri e scritture contabili di cui al punto Controparte_2
B):
A)- disporsi C.T.U. diretta ad accertare:
4 -se l'azienda commerciale esercente l'attività di produzione e costruzione di materiali in cemento già sita in Legnaro -Via Romea n. 154/A- e come meglio indicata nel contratto d'affitto d'azienda del 03/08/2005 – sia stata restituita completamente dalla alla e con ciò CP_2 CP_9
intendendo sia la restituzione dei beni materiali, che dei beni immateriali
(compresa la clientela), come anche della forza di lavoro;
-se la dopo la riconsegna ufficiale dell'azienda Controparte_2
avvenuta il 01.01.11 abbia continuato l'attività di produzione e costruzione di manufatti in cemento utilizzando l'azienda della
[...]
(disamina clienti e fornitori e forza lavoro) e il relativo fatturato, CP_9
per contro, se la abbia ripreso o meno l'attività dopo la Controparte_9
scadenza del contratto di affitto d'azienda così come risulta dalla documentazione in atti;
nonché diretta:
-a determinare in base al fatturato della l'ammontare Controparte_2
dell'avviamento non corrisposto alla alla risoluzione del Controparte_9
contratto;
-a verificare il mancato incasso dei crediti della al Controparte_9
31.12.2014 per € 393.117,00 e la mancata distribuzione ai soci della riserva straordinaria, pari a € 280.939,00, individuandone i beneficiari di tali illeciti arricchimenti, anch'essi corresponsabili;
-ad accertare l'effettivo valore del credito vantato dalla Controparte_9
nei confronti della svalutato all'assemblea del Controparte_2
29/10/2015, giorno di messa in liquidazione della Controparte_9
-determinare l'entità della lesione dei diritti degli attori nella liquidazione delle loro quote, tenuto conto degli ammanchi risultanti dalle scritture contabili e come sopra indicati, creati dall'amministratore, nonché liquidatore della a vantaggio della Controparte_9 Controparte_10
5
[...] coadiuvato dal legale rappresentante di quest'ultima, sig. , CP_1
socio e segretario delle assemblee della prima società.
B)- ordinarsi alla l'esibizione in giudizio ex art. 210 Controparte_2
c.p.c dell'elenco dei beni strumentali restituiti alla a CP_9
seguito della risoluzione del contratto d'affitto d'azienda, nonché del registro fornitori e clienti e del registro del personale alla data di affitto dell'azienda (03.08.2005) al 26.05.2016, data di chiusura della società
CP_9
C)-disporsi indagine della Guardia di Finanza sulla e Controparte_2
sui rapporti economici da quest'ultima intrattenuti con la CP_9
al fine di verificare la regolarità fiscale di tali rapporti.
[...]
4)- ammettersi la prova per interpello del convenuto Controparte_8
sulle seguenti circostanze:
1)-Vero che dal 2004 al 2016 ha ricevuto le lettere raccomandate a.r. di convocazione alle assemblee della società della quale è CP_9
stato socio con una quota di partecipazione del 13,5%;
2)-Vero che ha partecipato personalmente o per delega alle assemblee della società già con sede in Legnaro (PD) – via Romea Controparte_2
n. 154/A - tenutesi dal 2004 al 2016 ed in particolare a quelle tenutesi in data 30.06.2004, 10.07.2009, 19.07.2010 e 18.04.2016 come da copia dei verbali di assemblea che si rammostrano (doc. 25,26,27 e 28 di parte attrice);
3)-Vero che alle assemblee alle quali lei ha partecipato personalmente dal 2004 al 2016, ha pure partecipato personalmente o per delega la sig.ra nonché si insiste per l'ammissione della prova per Parte_1
testi sulle seguenti circostanze:
4)-Vero che all'epoca in cui si tenne l'assemblea dei soci della società
già con sede in Legnaro – via Romea n. 154/A e CP_9
precisamente il 29.10.2015 la sig.ra era dipendente del Persona_2
6 notaio , con studio in NA – Piazza TO MA Persona_3
TI n. 2;
5)-vero che la sig.ra ha incaricato personalmente la sig.ra Parte_1
di partecipare per suo conto all'assemblea dei soci della Persona_2
società tenutasi in data 29.10.2015 presso lo studio del CP_9
notaio sito NA -Piazza TO MA TI n. 2; Persona_4
6)-vero che la delega in favore della sig.ra per la Persona_2
partecipazione all'assemblea dei soci della , che si CP_9
rammostra al teste (doc. 7 di parte attrice) è stata consegnata personalmente a quest'ultima dalla sig.ra in epoca Parte_1
antecedente a detta assemblea tenutasi in data 29.10.15;
7)-Vero che la delega e la dichiarazione che si rammostrano al teste(doc.
7 e 8 di parte attrice) sono stati redatti entrambi presso lo studio del notaio;
Persona_3
8)-Vero che la sottoscrizione della delega che si rammostra al teste (doc.
7 di parte attrice) è stata apposta dalla sig.ra in presenza Parte_1
della sig.ra ; Persona_2
9)-Vero che la sig.ra conosceva la sig.ra Persona_2 Parte_1
ancor prima del 29.10.2015;
Si indicano a testi sui capitoli da 4 a 9 la sig.ra , residente a [...]
Padova – via Antonio Calore n. 5-.
per gli appellati costituiti:
In via preliminare principale: dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.
In via preliminare subordinata:
7 dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.
Nel merito in via principale: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del gravane, rigettare
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado n.
2062/2023 resa dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile iscritto al n.
12636/2016 RG, Repertorio n. 7011/2023 del 17.11.2023, pubblicata il
17.11.2023.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi ed accessori di lite relativi al presente grado di appello.
In via istruttoria:
a) ammettersi le prove per testi e per interrogatorio formale degli appellanti tutti come richieste nella memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, cpc depositata nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di
Venezia;
b) ammettersi tutte le prove richieste nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1° dicembre 2016, Parte_1 Pt_2
e convenivano, davanti al Tribunale di Venezia,
[...] Parte_3
sezione specializzata in materia di impresa, , CP_1 CP_2
e affinché (già
[...] Controparte_8 CP_3 CP_3
amministratore e liquidatore di , (socio di Controparte_9 CP_1
e legale rappresentante di e Controparte_9 Controparte_2 [...]
fossero solidalmente condannati al risarcimento del danno CP_2
cagionato agli attori, da liquidarsi in complessivi Euro 873.060,84.
8 , e deducevano che altra Parte_1 Parte_2 Parte_3
società, denominata (i cui soci erano stati Controparte_9 Parte_1
con quota del 32,5% del capitale, con quota del 25% Persona_1
del capitale [a costui erano succeduti il 3 ottobre 1999 e Parte_2
], con quota del 29% del capitale e Parte_3 CP_1 [...]
con quota del 13,5% del capitale), amministrata da CP_8 [...]
(padre di ), era stata posta in liquidazione volontaria CP_3 CP_1
il 29 ottobre 2015 e cancellata dal registro delle imprese il 26 maggio
2016.
Dopo avere allegato la falsità di alcuni atti sociali, gli attori affermavano che la società estinta fosse stata “svuotata”: costituita Controparte_2
da e si era appropriata dell'azienda di CP_1 CP_3
(era stato concluso il contratto di affitto di azienda del 3 Controparte_9
agosto 2005, risolto il 17 novembre 2011, senza che l'azienda fosse restituita all'affittante) e aveva omesso di riscuotere CP_3
crediti verso i clienti e di distribuire le riserve.
Si costituivano in giudizio e sostenendo di CP_1 Controparte_2
essere rimasti estranei alle vicende di cui avevano Controparte_9
restituito i beni aziendali dopo la cessazione dell'affitto.
Nel corso del processo si costituiva anche affermando di CP_3
avere consegnato a tutta la documentazione della società in Parte_1
suo possesso (parte della contabilità era stata distrutta da un incendio). aggiungeva che gli attori si erano disinteressati della CP_3
società per lungo periodo.
All'udienza del 25 ottobre 2017, presentava querela di falso Parte_1
avverso atti con sua apparente sottoscrizione (delega a per Persona_2
la partecipazione all'assemblea del 29 ottobre 2015, che deliberava la messa in liquidazione della società; rinuncia al rimborso di finanziamenti
9 alla società e autorizzazione alla cessione di credito di Controparte_9
verso . Controparte_2
Il processo era interrotto a seguito del decesso di e, dopo CP_3
la riassunzione compiuta dagli attori nei confronti degli eredi del predetto, era sospeso in attesa della decisione sulla querela di falso, compiuta dal
Tribunale con sentenza n. 903/2021, la quale accoglieva la domanda della querelante.
Con sentenza definitiva n. 2062/2023, depositata il 17 novembre 2023, il
Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, rigettava le domande degli attori, condannandoli alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale riteneva che i soci non potessero chiedere il risarcimento di danni da loro solo indirettamente sofferti, cagionati alla società dal suo amministratore (mancata restituzione dell'azienda e mancata riscossione di crediti), anche se la società era stata cancellata.
Non vi era poi prova di un danno morale sofferto da per l'accertata Pt_1
falsificazione degli atti oggetto di querela di falso. Non era infine stato indicato il pregiudizio che gli attori avrebbero subito dalla falsa attestazione di presenza alle assemblee sociali.
Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2024, , Parte_1 Pt_2
e proponevano appello, formulando i seguenti
[...] Parte_3
motivi d'impugnazione: 1) gli attori avevano subito un danno diretto dalla condotta di poiché la delibera di messa in liquidazione CP_3
della società era stata assunta in forza di una delega di cui era stata accertata la falsità: essi “si sono limitati a chiedere il risarcimento dei danni direttamente subiti, e si ripete, per l'apocrifia e la mancata convocazione degli stessi alle assemblee, nonché la dichiarazione anch'essa falsa della presenza dell'intero capitale sociale, e quant'altro indicato nelle conclusioni. A tutto ciò si dovrà aggiungere anche la
10 delibera di chiusura della la rinuncia alla riscossione dei CP_9
crediti (noi aggiungiamo nei confronti di , ai Controparte_2
conferimenti, e tutto ciò con esclusivo vantaggio di e di Controparte_2
(socio di maggioranza e amministratore di quest'ultima)”; 2) CP_1
il Tribunale non aveva valutato che impedì l'accesso alle CP_3
scritture contabili della società (non mise a disposizione i documenti, sebbene il Tribunale glielo avesse ordinato) e non corrispondeva al vero che un incendio avesse distrutto la contabilità; 3) il Tribunale non aveva considerato l'esito della querela di falso, conclusasi con l'accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione della delega a partecipare all'assemblea;
4) il Tribunale era incorso in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non facendo menzione della sentenza che aveva statuito sulla falsità degli atti oggetto di querela di falso;
era risarcibile il danno morale “per la sofferenza ricevuta dal soggetto, che si è visto invadere la sua sfera giuridica, in conseguenza della commissione di atti illeciti”; 5) la regolamentazione delle spese non era stata compiuta correttamente, poiché gli attori erano stati condannati alla totale rifusione delle spese (e a sostenere il costo della c.t.u.), sebbene il procedimento per querela di falso si fosse concluso con l'accoglimento della querela.
Gli appellanti chiedevano che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolte le domande già da loro proposte nel primo grado di giudizio.
Si costituivano nel giudizio di appello e CP_1 Controparte_2
chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile per difetto di specificità o che comunque fosse rigettata.
e ribadivano di non avere nulla a che CP_1 Controparte_2
vedere con le vicende di gestita in modo esclusivo da Controparte_9
I rapporti tra e CP_3 Controparte_2 Controparte_9
cessarono dopo la risoluzione del contratto di affitto di azienda e il
11 successivo acquisto da parte della prima di beni della seconda per il prezzo complessivo di Euro 85.012,00.
I rimanenti appellati non si costituivano in giudizio ed erano dichiarati contumaci.
Con ordinanza 28 giugno 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 bis c.p.c.
Le parti costituite precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
0. Si rileva, preliminarmente, l'inammissibilità delle richieste istruttorie, riproposte con l'atto di citazione in appello: richieste di cui gli appellanti non spiegano la rilevanza ai fini della decisione dei formulati motivi d'impugnazione. In particolare, le prove orali sono prive di rilievo, vertendo tutte su un fatto già accertato: la falsità della sottoscrizione di apparentemente apposta sulla delega rilasciata a Parte_1 Per_2
per la partecipazione all'assemblea sociale tenutasi il 29 ottobre
[...]
2015.
1. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti affermano di avere domandato il risarcimento non di un danno indiretto, ma del danno direttamente conseguente “ai fatti illeciti accertati con la querela di falso”.
Deve perciò rilevarsi che è divenuta definitiva la decisione del Tribunale, secondo cui gli attori, in qualità di ex soci dell'estinta Controparte_9
non sono legittimati a richiedere il risarcimento del danno direttamente sofferto dalla società (decisione così motivata: “Nel merito, va osservato che gli attori agiscono spendendo la loro qualità di soci e lamentano delle condotte illecite poste in essere dai convenuti in proprio danno, per cui la loro azione nei confronti di quale amministratore e liquidatore di deve essere CP_3 CP_9 qualificata come proposta ai sensi dell'art. 2476, settimo comma, c.c. (all'epoca della
12 proposizione della domanda e prima delle modifiche introdotte dall'art. 378, comma
1, del D. Lgs. n. 14/2019: sesto comma), che riconosce al terzo e al socio della s.r.l. che subisca un danno diretto ed immediato per effetto della condotta dell'amministratore il diritto al risarcimento del danno, con previsione sostanzialmente speculare a quella contenuta per le s.p.a. nell'art. 2395 c.c.
L'art. 2395 c.c., d'altronde, viene espressamente richiamato dagli attori a pag. 6 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., per cui non vi è dubbio che questa sia la causa petendi delle domande attoree. La e gli allegano di aver Pt_1 Pt_3 sofferto un danno diretto anche con riferimento alle domande risarcitorie proposte nei confronti di e di che rinvengono il proprio fondamento CP_1 CP_2 giuridico rispettivamente nell'art. 2476, ottavo comma, c.c. (all'epoca della proposizione della domanda e prima delle modifiche introdotte dall'art. 378, comma
1, del D. Lgs. n. 14/2019: settimo comma) – che, appunto, legittima la società, i soci o
i terzi ad agire contro i soci della s.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per le rispettive sfere giuridiche – e dell'art. 2043 c.c.
Nondimeno, presupposto per l'esperibilità da parte dei soci di un'azione per danno diretto al proprio patrimonio sia nei confronti degli amministratori sia nei confronti dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato gli atti dannosi sia nei confronti dei terzi che abbiano concorso nella causazione del danno è che vi sia una lesione diretta e immediata del patrimonio del socio.
Per converso, laddove il danno al patrimonio del socio sia soltanto una conseguenza indiretta o un riflesso di un danno all'integrità del patrimonio della società, l'azione proposta dal socio deve essere rigettata, giacché l'unico soggetto legittimato ad agire in chiave risarcitoria è la società, in quanto titolare del patrimonio inciso negativamente dalla condotta illecita (cfr., ex multis, Cass., n. 16416/2007, n.
22573/2014, n. 14778/2019 e n. 11223/2021).
In altri termini, le azioni che la s.r.l. ha verso l'amministratore (ex art. 2476, primo e terzo comma, c.c.), il socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto dell'amministratore (ex art. 2476, ottavo comma, c.c.) e il terzo che abbia in qualsiasi modo concorso con l'amministratore (ex art. 2043 c.c.) per condotte illecite che abbiano arrecato un danno all'integrità del patrimonio sociale devono essere tenute ben distinte dalle azioni che il socio ha nei confronti degli amministratori, degli altri soci e dei terzi (rispettivamente ex art. 2476, settimo e ottavo comma, c.c. e art. 2043
c.c.) per danni che egli abbia sofferto direttamente nella sua sfera giuridica, giacché –
13 come sopra si è anticipato – diverso è il soggetto titolare del patrimonio che subisce il pregiudizio.
Con specifico riferimento – poi – all'azione contro l'amministratore è pure diversa la natura giuridica della responsabilità, giacché l'azione della s.r.l. ha natura contrattuale, mentre quella del socio per danno diretto ha natura extracontrattuale, con tutte le conseguenze anche in chiave di onere della prova.
Nel caso di specie, va osservato che i danni derivanti dalla mancata restituzione dell'azienda da parte di dalla mancata riscossione dei crediti verso CP_2 clienti e dalla mancata distribuzione della riserva straordinaria non costituiscono dei danni “diretti” al patrimonio degli attori, ma dei danni meramente riflessi in quanto mera conseguenza di una lesione all'integrità del patrimonio sociale che poteva essere fatta valere solo nei confronti dei convenuti. CP_9
Né è condivisibile l'assunto degli attori – peraltro chiaramente prospettato soltanto nella comparsa conclusionale – secondo cui essi sarebbero legittimati a far valere tali danni anche laddove siano dei danni al patrimonio sociale (come effettivamente sono) in quanto sarebbe estinta a seguito della sua cancellazione dal registro CP_9 delle imprese ed essi sarebbero succeduti alla società nella titolarità del credito da risarcimento del danno, giacché il fenomeno successorio che si determina a seguito dell'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese dal lato attivo non riguarda né i crediti illiquidi né le mere pretese (cfr., ex multis,
Cass. n. 2389/2023) e il risarcimento del danno rientra certamente in tali categorie”).
Gli appellanti affermano di richiedere il risarcimento dei danni direttamente da loro subiti per l'apocrifia dei documenti di cui è stata riconosciuta la falsità, per la “chiusura” di e per la Controparte_9
rinuncia alla riscossione dei crediti.
La sentenza n. 903/2021, pronunciata sempre dal Tribunale di Venezia, ha accertato la falsità della sottoscrizione apposta sulla delega, priva di data, apparentemente rilasciata da a per la Parte_1 Persona_2
partecipazione all'assemblea sociale tenutasi il 29 ottobre 2015 e della sottoscrizione, apparentemente apposta da , su un atto di rinuncia al Pt_1
rimborso di finanziamenti compiuti a favore della società e di
14 autorizzazione a cedere il credito vantato da nei Controparte_9
confronti di Controparte_2
È opportuno osservare che la sentenza n. 903/2021, passata in giudicato, si
è limitata a statuire la falsità degli atti suddetti: non ha accertato alcun illecito civile, non avendo stabilito chi sia stato l'autore delle falsificazioni.
La delibera assembleare di messa in liquidazione della società non è stata impugnata dai soci. , nell'aprile 2016, incaricò professionisti di Pt_1
fiducia di controllare la contabilità della società, ma – pur avendo conoscenza che la società era in liquidazione (conoscenza acquisita al più tardi il 29 marzo 2016, allorché avrebbe interrogato il registro delle imprese: così si legge nel ricorso per sequestro del 29 giugno 2016) – si astenne dall'impugnare la relativa deliberazione. In ogni caso, la messa in liquidazione potrebbe avere cagionato un danno alla società (per quanto sul punto non vi siano state precise allegazioni da parte degli attori), ma si tratterebbe pur sempre di un danno sofferto direttamente da CP_9
e solo indirettamente dai soci, sicché ne rimane esclusa la risarcibilità
[...]
per le ragioni di diritto esposte dal Tribunale, rimaste incensurate dagli appellanti.
Lo stesso deve dirsi con riferimento all'autorizzazione a cedere un credito di nei confronti di non avendo Controparte_9 Controparte_2
peraltro gli appellanti dedotto a chi sarebbe stato ceduto e per quale corrispettivo.
Rappresenta, invece, un pregiudizio direttamente sofferto da Pt_1
pertanto astrattamente risarcibile, la rinuncia al credito che
[...]
scaturiva dai finanziamenti compiuti a favore della società.
Sennonché non ha dedotto la consistenza del suo credito, cui non Pt_1
ebbe a rinunciare, e soprattutto non ha allegato che la società disponesse delle risorse per restituire ai soci i finanziamenti. Il bilancio finale di
15 liquidazione si chiuse con una perdita di Euro 14.985,59 e un patrimonio netto negativo di Euro 5.524,00 (v. doc. 58 fasc. primo grado attori). Il bilancio non fu impugnato da e non può dirsi che fosse falso (anche Pt_1
sul punto non vi è una precisa allegazione da parte dell'attrice).
In sintesi, è stato accertato che l'atto di rinuncia “a tutti i finanziamenti non ancora eventualmente rimborsati a proprio favore dalla società” non è stato firmato da . La rinuncia non è pertanto avvenuta. Non vi è Pt_1
tuttavia prova del danno, poiché, in assenza di un avanzo finale, il rimborso dei finanziamenti ai soci non sarebbe stato comunque possibile.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, gli appellanti affermano che pur a fronte dell'ordine del giudice, non mise a CP_3
disposizione la contabilità della società e aggiungono che, oltre a non valutare tale condotta, il Tribunale ha omesso di disporre c.t.u.
Il motivo, per come formulato, è inammissibile in quanto non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Circa la condotta “ostruzionistica” di essa poteva essere CP_3
presa in considerazione nella regolamentazione delle spese processuali
(comunque non liquidate a favore dei suoi eredi, rimasti contumaci), ma non offriva la prova di un danno sofferto direttamente da . Pt_1
In ragione poi di quanto detto al punto 1, non può disporsi c.t.u. per stimare il danno sofferto da per l'asserita non Controparte_9
restituzione dell'azienda a fine 2011, dopo la risoluzione del contratto di affitto, avvenuta quattro anni prima della messa in liquidazione della società.
È necessario anche considerare che: 1) non è stata offerta prova che abbia trattenuto beni aziendali dell'affittante (mera Controparte_2
supposizione del consulente di , tratta dal fatto che Pt_1 CP_2
dopo la risoluzione dell'affitto, prosegui l'attività economica, ma
[...]
che è priva di elementi obiettivi di riscontro); 2) è Controparte_9
16 rimasta attiva per altri quattro anni, ha approvato i bilanci di esercizio, che nessuno dei soci ebbe ad impugnare.
3. Infondato è il terzo motivo d'impugnazione, con cui gli appellanti denunciano violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il Tribunale non avrebbe valutato “la prova determinante nella presente controversia [che] è l'esito della querela di falso” (così a pag. 15 dell'atto di citazione in appello).
Non è comprensibile in cosa possa essere consistita la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Quanto all'esito del procedimento per querela di falso, già s'è detto che la falsità della delega a partecipare all'assemblea e della rinuncia ai crediti per finanziamenti non ancora rimborsati non dimostra, di per sé, che abbia commesso un illecito e che , CP_3 Parte_1 Pt_3
e abbiano subito un danno patrimoniale.
[...] Parte_2
4. Il quarto motivo d'impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondato.
Esso è inammissibile nella prima parte, laddove gli appellanti affermano che vi sia stata violazione degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ma poi non individuano un'assenza di contenuto della sentenza, di cui più semplicemente non condividono la motivazione (la quale non farebbe menzione delle accertate falsità, il che non corrisponde tuttavia al vero: v. pag. 14 della motivazione).
Il motivo è infondato nella seconda parte, in cui gli appellanti lamentano il danno morale sofferto da a causa della falsificazione degli atti. Pt_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che non vi fosse prova del danno non patrimoniale. Occorre aggiungere, ad integrazione della motivazione di rigetto, che non vi è neppure prova del fatto illecito, poiché – come si è detto – non è stato accertato chi abbia falsificato gli atti. Non può infatti dirsi che sia stato per il solo fatto che CP_3
egli era l'amministratore di Controparte_9
17 5. L'ultimo motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
La condanna degli attori a rifondere le spese processuali dei convenuti e non viola l'art. 91 c.p.c., in quanto fa CP_1 Controparte_2
applicazione del principio di soccombenza. e CP_1 CP_2
erano estranei a e l'allegazione degli attori, secondo
[...] Controparte_9
cui si appropriò dell'azienda di oltre a Controparte_2 Controparte_9
non trovare riscontro fattuale, non consentiva l'esercizio di azione risarcitoria per le ragioni di diritto indicate al punto 1.
Il Tribunale ha poi posto le spese della c.t.u. grafologica a carico dei convenuti e . CP_3 CP_3 CP_1
Non poteva essere riconosciuto un diritto degli attori nei confronti degli
Eredi di alle spese processuali del subprocedimento per CP_3
querela di falso. È vero, infatti, che aveva negato la CP_3
falsità degli atti oggetto di querela, ma è altrettanto vero che poi le domande risarcitorie degli attori sono state respinte. Gli Eredi di
[...]
sono rimasti contumaci nel processo riassunto dopo la morte del CP_3
predetto e a loro favore, per quanto complessivamente vittoriosi all'esito della controversia, non è stato riconosciuto il diritto alle spese per la fase processuale in cui era costituito in giudizio il de cuius. Altrimenti detto, per questa fase il Tribunale ha operato una compensazione proprio in ragione dell'accoglimento della querela di falso, e di ciò gli attori, le cui domande sono state interamente respinte, non possono dolersi. La regolamentazione delle spese non poteva che essere complessiva e compiuta considerando l'esito dell'intera controversia.
6. In conclusione, l'appello dev'essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
18 Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo l'appello civile n. 52/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
(appellanti) nei confronti di e
[...] CP_1 Controparte_2
(appellati costituiti) e di Controparte_3 CP_4 CP_5
e (appellati
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8
contumaci), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
2062/2023 del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati costituiti le spese processuali del grado, che liquida in Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 17 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Giovanna La Bella e domiciliati in Padova presso lo studio del difensore
(appellanti)
nei confronti di
1 (c.f. ) e con sede CP_1 C.F._4 Controparte_2
in Legnaro (Pd) (c.f. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
, difesi dell'avv. Federica Santinon e domiciliati in Dolo (Ve) CP_1
presso lo studio del difensore
(appellati)
di
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e
[...] Controparte_8
(appellati non costituiti)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia-Sezione Impresa, in riforma parziale della sentenza n.2062/2023 emessa dal Tribunale di Venezia -
Sezione Impresa- in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio
N.R.G 12636/16 pubblicata in data 17.11.2023, notificata il 20.12.2023
NEL MERITO:
1)-confermare la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n.
903/2021 pubblicata in data 12.05.2021 che ha accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai doc. 7 e 8 dimessi da parte attrice nel proc. N.R.G 12636/16;
2)-accertare e dichiarare che il sig. già amministratore CP_3
nonché liquidatore della società ed il sig. , Controparte_9 CP_1
già socio della nonché legale rappresentante della Controparte_9
nell'amministrare le due società, in collusione tra Controparte_2
2 loro, hanno posto in essere atti illeciti in danno ai sigg. , Parte_1
e (questi ultimi due eredi di Parte_2 Parte_3 [...]
) già soci della già fino al punto di dissipare Per_1 Controparte_9
il patrimonio della stessa a favore della e di Controparte_2
cancellarla, creando con tale comportamento un ingiusto arricchimento in capo alla a danno degli ex soci della Controparte_2 CP_9
chiusa e cancellata.
3)-Condannare in solido tra loro gli eredi del sig. già CP_3
amministratore nonché liquidatore della società Controparte_9
unitamente alla società in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, sig. , nonché il sig. CP_1 CP_1
già socio della a pagare agli attori, a titolo di Controparte_9
risarcimento di tutti i danni a questi cagionati, in conseguenza degli atti in frode alla legge, posti in essere al fine di annullare sia il patrimonio della società come anche l'avviamento, e per avere Controparte_9
altresì commesso atti illeciti, quali le firme apocrife della sig. Pt_1
, per la somma complessiva di € 873.060,84 come già specificata,
[...]
di cui : € 594.068,19 in favore della sig.ra ( di cui Parte_1
€325.000,00 quale quota spettante, €91.305,17 per la mancata distribuzione della riserva straordinaria risultante dal bilancio 31/12/14,
€127.763,02 per il mancato recupero dei crediti riferiti all'anno 2015, e
€50.000,00 quale danno morale); € 209.256,99 in favore del sig. Pt_2
di cui € 16.379,87 quale quota ereditaria spettante (3/6),
[...]
€35.117,37 per la mancata distribuzione della riserva straordinaria come risultante dal bilancio al 31/12/14, €49.139,62 per il mancato recupero dei crediti riferiti all'anno 2015); ed € 69.735,66 in favore del sig. sig. di cui € 16.379,87 quota ereditaria spettante (1/6), Parte_3
€11.705,79 per la mancata distribuzione della riserva straordinaria come risultante dal bilancio al 31/12/14 e €16.379,97 per il mancato recupero
3 dei crediti riferiti all'anno 2015),o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo. IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: qualora l'organo giudicante dovesse riscontrare in capo al sig. CP_3
, e alla società in persona del suo
[...] CP_1 Controparte_2
legale rappresentante, gradi di responsabilità differenti in conseguenza dei fatti denunciati, condannare in via solidale tra loro gli eredi del sig.
il sig. e la società al CP_3 CP_1 Controparte_2
pagamento, per le causali di cui sopra, della complessiva somma di €
873.060,84 in misura ad ogni appellante spettante per il grado di responsabilità concorrente in relazione ai fatti descritti e oggetto del presente giudizio, o quella diversa che verrà accertata in corso di causa, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo.
IN OGNI CASO: Revocarsi quanto statuito in merito alle spese così come liquidate nella sentenza n. 2062/23 del 17/11/2023 e condannarsi gli appellati in solido al pagamento a favore degli appellanti, delle spese e compensi professionale di entrambi i gradi di giudizio, del sequestro conservativo e del procedimento di querela di falso rifusi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Confermarsi la condanna degli appellati alle spese di CTU sia nella misura come anche nei soggetti indicati (eredi di e CP_3 CP_1
)
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado precisamente, previo ordine di esibizione ex art.
210 cpc a dei registri e scritture contabili di cui al punto Controparte_2
B):
A)- disporsi C.T.U. diretta ad accertare:
4 -se l'azienda commerciale esercente l'attività di produzione e costruzione di materiali in cemento già sita in Legnaro -Via Romea n. 154/A- e come meglio indicata nel contratto d'affitto d'azienda del 03/08/2005 – sia stata restituita completamente dalla alla e con ciò CP_2 CP_9
intendendo sia la restituzione dei beni materiali, che dei beni immateriali
(compresa la clientela), come anche della forza di lavoro;
-se la dopo la riconsegna ufficiale dell'azienda Controparte_2
avvenuta il 01.01.11 abbia continuato l'attività di produzione e costruzione di manufatti in cemento utilizzando l'azienda della
[...]
(disamina clienti e fornitori e forza lavoro) e il relativo fatturato, CP_9
per contro, se la abbia ripreso o meno l'attività dopo la Controparte_9
scadenza del contratto di affitto d'azienda così come risulta dalla documentazione in atti;
nonché diretta:
-a determinare in base al fatturato della l'ammontare Controparte_2
dell'avviamento non corrisposto alla alla risoluzione del Controparte_9
contratto;
-a verificare il mancato incasso dei crediti della al Controparte_9
31.12.2014 per € 393.117,00 e la mancata distribuzione ai soci della riserva straordinaria, pari a € 280.939,00, individuandone i beneficiari di tali illeciti arricchimenti, anch'essi corresponsabili;
-ad accertare l'effettivo valore del credito vantato dalla Controparte_9
nei confronti della svalutato all'assemblea del Controparte_2
29/10/2015, giorno di messa in liquidazione della Controparte_9
-determinare l'entità della lesione dei diritti degli attori nella liquidazione delle loro quote, tenuto conto degli ammanchi risultanti dalle scritture contabili e come sopra indicati, creati dall'amministratore, nonché liquidatore della a vantaggio della Controparte_9 Controparte_10
5
[...] coadiuvato dal legale rappresentante di quest'ultima, sig. , CP_1
socio e segretario delle assemblee della prima società.
B)- ordinarsi alla l'esibizione in giudizio ex art. 210 Controparte_2
c.p.c dell'elenco dei beni strumentali restituiti alla a CP_9
seguito della risoluzione del contratto d'affitto d'azienda, nonché del registro fornitori e clienti e del registro del personale alla data di affitto dell'azienda (03.08.2005) al 26.05.2016, data di chiusura della società
CP_9
C)-disporsi indagine della Guardia di Finanza sulla e Controparte_2
sui rapporti economici da quest'ultima intrattenuti con la CP_9
al fine di verificare la regolarità fiscale di tali rapporti.
[...]
4)- ammettersi la prova per interpello del convenuto Controparte_8
sulle seguenti circostanze:
1)-Vero che dal 2004 al 2016 ha ricevuto le lettere raccomandate a.r. di convocazione alle assemblee della società della quale è CP_9
stato socio con una quota di partecipazione del 13,5%;
2)-Vero che ha partecipato personalmente o per delega alle assemblee della società già con sede in Legnaro (PD) – via Romea Controparte_2
n. 154/A - tenutesi dal 2004 al 2016 ed in particolare a quelle tenutesi in data 30.06.2004, 10.07.2009, 19.07.2010 e 18.04.2016 come da copia dei verbali di assemblea che si rammostrano (doc. 25,26,27 e 28 di parte attrice);
3)-Vero che alle assemblee alle quali lei ha partecipato personalmente dal 2004 al 2016, ha pure partecipato personalmente o per delega la sig.ra nonché si insiste per l'ammissione della prova per Parte_1
testi sulle seguenti circostanze:
4)-Vero che all'epoca in cui si tenne l'assemblea dei soci della società
già con sede in Legnaro – via Romea n. 154/A e CP_9
precisamente il 29.10.2015 la sig.ra era dipendente del Persona_2
6 notaio , con studio in NA – Piazza TO MA Persona_3
TI n. 2;
5)-vero che la sig.ra ha incaricato personalmente la sig.ra Parte_1
di partecipare per suo conto all'assemblea dei soci della Persona_2
società tenutasi in data 29.10.2015 presso lo studio del CP_9
notaio sito NA -Piazza TO MA TI n. 2; Persona_4
6)-vero che la delega in favore della sig.ra per la Persona_2
partecipazione all'assemblea dei soci della , che si CP_9
rammostra al teste (doc. 7 di parte attrice) è stata consegnata personalmente a quest'ultima dalla sig.ra in epoca Parte_1
antecedente a detta assemblea tenutasi in data 29.10.15;
7)-Vero che la delega e la dichiarazione che si rammostrano al teste(doc.
7 e 8 di parte attrice) sono stati redatti entrambi presso lo studio del notaio;
Persona_3
8)-Vero che la sottoscrizione della delega che si rammostra al teste (doc.
7 di parte attrice) è stata apposta dalla sig.ra in presenza Parte_1
della sig.ra ; Persona_2
9)-Vero che la sig.ra conosceva la sig.ra Persona_2 Parte_1
ancor prima del 29.10.2015;
Si indicano a testi sui capitoli da 4 a 9 la sig.ra , residente a [...]
Padova – via Antonio Calore n. 5-.
per gli appellati costituiti:
In via preliminare principale: dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.
In via preliminare subordinata:
7 dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c.
Nel merito in via principale: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del gravane, rigettare
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado n.
2062/2023 resa dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile iscritto al n.
12636/2016 RG, Repertorio n. 7011/2023 del 17.11.2023, pubblicata il
17.11.2023.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi ed accessori di lite relativi al presente grado di appello.
In via istruttoria:
a) ammettersi le prove per testi e per interrogatorio formale degli appellanti tutti come richieste nella memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, cpc depositata nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale di
Venezia;
b) ammettersi tutte le prove richieste nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1° dicembre 2016, Parte_1 Pt_2
e convenivano, davanti al Tribunale di Venezia,
[...] Parte_3
sezione specializzata in materia di impresa, , CP_1 CP_2
e affinché (già
[...] Controparte_8 CP_3 CP_3
amministratore e liquidatore di , (socio di Controparte_9 CP_1
e legale rappresentante di e Controparte_9 Controparte_2 [...]
fossero solidalmente condannati al risarcimento del danno CP_2
cagionato agli attori, da liquidarsi in complessivi Euro 873.060,84.
8 , e deducevano che altra Parte_1 Parte_2 Parte_3
società, denominata (i cui soci erano stati Controparte_9 Parte_1
con quota del 32,5% del capitale, con quota del 25% Persona_1
del capitale [a costui erano succeduti il 3 ottobre 1999 e Parte_2
], con quota del 29% del capitale e Parte_3 CP_1 [...]
con quota del 13,5% del capitale), amministrata da CP_8 [...]
(padre di ), era stata posta in liquidazione volontaria CP_3 CP_1
il 29 ottobre 2015 e cancellata dal registro delle imprese il 26 maggio
2016.
Dopo avere allegato la falsità di alcuni atti sociali, gli attori affermavano che la società estinta fosse stata “svuotata”: costituita Controparte_2
da e si era appropriata dell'azienda di CP_1 CP_3
(era stato concluso il contratto di affitto di azienda del 3 Controparte_9
agosto 2005, risolto il 17 novembre 2011, senza che l'azienda fosse restituita all'affittante) e aveva omesso di riscuotere CP_3
crediti verso i clienti e di distribuire le riserve.
Si costituivano in giudizio e sostenendo di CP_1 Controparte_2
essere rimasti estranei alle vicende di cui avevano Controparte_9
restituito i beni aziendali dopo la cessazione dell'affitto.
Nel corso del processo si costituiva anche affermando di CP_3
avere consegnato a tutta la documentazione della società in Parte_1
suo possesso (parte della contabilità era stata distrutta da un incendio). aggiungeva che gli attori si erano disinteressati della CP_3
società per lungo periodo.
All'udienza del 25 ottobre 2017, presentava querela di falso Parte_1
avverso atti con sua apparente sottoscrizione (delega a per Persona_2
la partecipazione all'assemblea del 29 ottobre 2015, che deliberava la messa in liquidazione della società; rinuncia al rimborso di finanziamenti
9 alla società e autorizzazione alla cessione di credito di Controparte_9
verso . Controparte_2
Il processo era interrotto a seguito del decesso di e, dopo CP_3
la riassunzione compiuta dagli attori nei confronti degli eredi del predetto, era sospeso in attesa della decisione sulla querela di falso, compiuta dal
Tribunale con sentenza n. 903/2021, la quale accoglieva la domanda della querelante.
Con sentenza definitiva n. 2062/2023, depositata il 17 novembre 2023, il
Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, rigettava le domande degli attori, condannandoli alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale riteneva che i soci non potessero chiedere il risarcimento di danni da loro solo indirettamente sofferti, cagionati alla società dal suo amministratore (mancata restituzione dell'azienda e mancata riscossione di crediti), anche se la società era stata cancellata.
Non vi era poi prova di un danno morale sofferto da per l'accertata Pt_1
falsificazione degli atti oggetto di querela di falso. Non era infine stato indicato il pregiudizio che gli attori avrebbero subito dalla falsa attestazione di presenza alle assemblee sociali.
Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2024, , Parte_1 Pt_2
e proponevano appello, formulando i seguenti
[...] Parte_3
motivi d'impugnazione: 1) gli attori avevano subito un danno diretto dalla condotta di poiché la delibera di messa in liquidazione CP_3
della società era stata assunta in forza di una delega di cui era stata accertata la falsità: essi “si sono limitati a chiedere il risarcimento dei danni direttamente subiti, e si ripete, per l'apocrifia e la mancata convocazione degli stessi alle assemblee, nonché la dichiarazione anch'essa falsa della presenza dell'intero capitale sociale, e quant'altro indicato nelle conclusioni. A tutto ciò si dovrà aggiungere anche la
10 delibera di chiusura della la rinuncia alla riscossione dei CP_9
crediti (noi aggiungiamo nei confronti di , ai Controparte_2
conferimenti, e tutto ciò con esclusivo vantaggio di e di Controparte_2
(socio di maggioranza e amministratore di quest'ultima)”; 2) CP_1
il Tribunale non aveva valutato che impedì l'accesso alle CP_3
scritture contabili della società (non mise a disposizione i documenti, sebbene il Tribunale glielo avesse ordinato) e non corrispondeva al vero che un incendio avesse distrutto la contabilità; 3) il Tribunale non aveva considerato l'esito della querela di falso, conclusasi con l'accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione della delega a partecipare all'assemblea;
4) il Tribunale era incorso in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non facendo menzione della sentenza che aveva statuito sulla falsità degli atti oggetto di querela di falso;
era risarcibile il danno morale “per la sofferenza ricevuta dal soggetto, che si è visto invadere la sua sfera giuridica, in conseguenza della commissione di atti illeciti”; 5) la regolamentazione delle spese non era stata compiuta correttamente, poiché gli attori erano stati condannati alla totale rifusione delle spese (e a sostenere il costo della c.t.u.), sebbene il procedimento per querela di falso si fosse concluso con l'accoglimento della querela.
Gli appellanti chiedevano che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolte le domande già da loro proposte nel primo grado di giudizio.
Si costituivano nel giudizio di appello e CP_1 Controparte_2
chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile per difetto di specificità o che comunque fosse rigettata.
e ribadivano di non avere nulla a che CP_1 Controparte_2
vedere con le vicende di gestita in modo esclusivo da Controparte_9
I rapporti tra e CP_3 Controparte_2 Controparte_9
cessarono dopo la risoluzione del contratto di affitto di azienda e il
11 successivo acquisto da parte della prima di beni della seconda per il prezzo complessivo di Euro 85.012,00.
I rimanenti appellati non si costituivano in giudizio ed erano dichiarati contumaci.
Con ordinanza 28 giugno 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352 bis c.p.c.
Le parti costituite precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
0. Si rileva, preliminarmente, l'inammissibilità delle richieste istruttorie, riproposte con l'atto di citazione in appello: richieste di cui gli appellanti non spiegano la rilevanza ai fini della decisione dei formulati motivi d'impugnazione. In particolare, le prove orali sono prive di rilievo, vertendo tutte su un fatto già accertato: la falsità della sottoscrizione di apparentemente apposta sulla delega rilasciata a Parte_1 Per_2
per la partecipazione all'assemblea sociale tenutasi il 29 ottobre
[...]
2015.
1. Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti affermano di avere domandato il risarcimento non di un danno indiretto, ma del danno direttamente conseguente “ai fatti illeciti accertati con la querela di falso”.
Deve perciò rilevarsi che è divenuta definitiva la decisione del Tribunale, secondo cui gli attori, in qualità di ex soci dell'estinta Controparte_9
non sono legittimati a richiedere il risarcimento del danno direttamente sofferto dalla società (decisione così motivata: “Nel merito, va osservato che gli attori agiscono spendendo la loro qualità di soci e lamentano delle condotte illecite poste in essere dai convenuti in proprio danno, per cui la loro azione nei confronti di quale amministratore e liquidatore di deve essere CP_3 CP_9 qualificata come proposta ai sensi dell'art. 2476, settimo comma, c.c. (all'epoca della
12 proposizione della domanda e prima delle modifiche introdotte dall'art. 378, comma
1, del D. Lgs. n. 14/2019: sesto comma), che riconosce al terzo e al socio della s.r.l. che subisca un danno diretto ed immediato per effetto della condotta dell'amministratore il diritto al risarcimento del danno, con previsione sostanzialmente speculare a quella contenuta per le s.p.a. nell'art. 2395 c.c.
L'art. 2395 c.c., d'altronde, viene espressamente richiamato dagli attori a pag. 6 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., per cui non vi è dubbio che questa sia la causa petendi delle domande attoree. La e gli allegano di aver Pt_1 Pt_3 sofferto un danno diretto anche con riferimento alle domande risarcitorie proposte nei confronti di e di che rinvengono il proprio fondamento CP_1 CP_2 giuridico rispettivamente nell'art. 2476, ottavo comma, c.c. (all'epoca della proposizione della domanda e prima delle modifiche introdotte dall'art. 378, comma
1, del D. Lgs. n. 14/2019: settimo comma) – che, appunto, legittima la società, i soci o
i terzi ad agire contro i soci della s.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per le rispettive sfere giuridiche – e dell'art. 2043 c.c.
Nondimeno, presupposto per l'esperibilità da parte dei soci di un'azione per danno diretto al proprio patrimonio sia nei confronti degli amministratori sia nei confronti dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato gli atti dannosi sia nei confronti dei terzi che abbiano concorso nella causazione del danno è che vi sia una lesione diretta e immediata del patrimonio del socio.
Per converso, laddove il danno al patrimonio del socio sia soltanto una conseguenza indiretta o un riflesso di un danno all'integrità del patrimonio della società, l'azione proposta dal socio deve essere rigettata, giacché l'unico soggetto legittimato ad agire in chiave risarcitoria è la società, in quanto titolare del patrimonio inciso negativamente dalla condotta illecita (cfr., ex multis, Cass., n. 16416/2007, n.
22573/2014, n. 14778/2019 e n. 11223/2021).
In altri termini, le azioni che la s.r.l. ha verso l'amministratore (ex art. 2476, primo e terzo comma, c.c.), il socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto dell'amministratore (ex art. 2476, ottavo comma, c.c.) e il terzo che abbia in qualsiasi modo concorso con l'amministratore (ex art. 2043 c.c.) per condotte illecite che abbiano arrecato un danno all'integrità del patrimonio sociale devono essere tenute ben distinte dalle azioni che il socio ha nei confronti degli amministratori, degli altri soci e dei terzi (rispettivamente ex art. 2476, settimo e ottavo comma, c.c. e art. 2043
c.c.) per danni che egli abbia sofferto direttamente nella sua sfera giuridica, giacché –
13 come sopra si è anticipato – diverso è il soggetto titolare del patrimonio che subisce il pregiudizio.
Con specifico riferimento – poi – all'azione contro l'amministratore è pure diversa la natura giuridica della responsabilità, giacché l'azione della s.r.l. ha natura contrattuale, mentre quella del socio per danno diretto ha natura extracontrattuale, con tutte le conseguenze anche in chiave di onere della prova.
Nel caso di specie, va osservato che i danni derivanti dalla mancata restituzione dell'azienda da parte di dalla mancata riscossione dei crediti verso CP_2 clienti e dalla mancata distribuzione della riserva straordinaria non costituiscono dei danni “diretti” al patrimonio degli attori, ma dei danni meramente riflessi in quanto mera conseguenza di una lesione all'integrità del patrimonio sociale che poteva essere fatta valere solo nei confronti dei convenuti. CP_9
Né è condivisibile l'assunto degli attori – peraltro chiaramente prospettato soltanto nella comparsa conclusionale – secondo cui essi sarebbero legittimati a far valere tali danni anche laddove siano dei danni al patrimonio sociale (come effettivamente sono) in quanto sarebbe estinta a seguito della sua cancellazione dal registro CP_9 delle imprese ed essi sarebbero succeduti alla società nella titolarità del credito da risarcimento del danno, giacché il fenomeno successorio che si determina a seguito dell'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese dal lato attivo non riguarda né i crediti illiquidi né le mere pretese (cfr., ex multis,
Cass. n. 2389/2023) e il risarcimento del danno rientra certamente in tali categorie”).
Gli appellanti affermano di richiedere il risarcimento dei danni direttamente da loro subiti per l'apocrifia dei documenti di cui è stata riconosciuta la falsità, per la “chiusura” di e per la Controparte_9
rinuncia alla riscossione dei crediti.
La sentenza n. 903/2021, pronunciata sempre dal Tribunale di Venezia, ha accertato la falsità della sottoscrizione apposta sulla delega, priva di data, apparentemente rilasciata da a per la Parte_1 Persona_2
partecipazione all'assemblea sociale tenutasi il 29 ottobre 2015 e della sottoscrizione, apparentemente apposta da , su un atto di rinuncia al Pt_1
rimborso di finanziamenti compiuti a favore della società e di
14 autorizzazione a cedere il credito vantato da nei Controparte_9
confronti di Controparte_2
È opportuno osservare che la sentenza n. 903/2021, passata in giudicato, si
è limitata a statuire la falsità degli atti suddetti: non ha accertato alcun illecito civile, non avendo stabilito chi sia stato l'autore delle falsificazioni.
La delibera assembleare di messa in liquidazione della società non è stata impugnata dai soci. , nell'aprile 2016, incaricò professionisti di Pt_1
fiducia di controllare la contabilità della società, ma – pur avendo conoscenza che la società era in liquidazione (conoscenza acquisita al più tardi il 29 marzo 2016, allorché avrebbe interrogato il registro delle imprese: così si legge nel ricorso per sequestro del 29 giugno 2016) – si astenne dall'impugnare la relativa deliberazione. In ogni caso, la messa in liquidazione potrebbe avere cagionato un danno alla società (per quanto sul punto non vi siano state precise allegazioni da parte degli attori), ma si tratterebbe pur sempre di un danno sofferto direttamente da CP_9
e solo indirettamente dai soci, sicché ne rimane esclusa la risarcibilità
[...]
per le ragioni di diritto esposte dal Tribunale, rimaste incensurate dagli appellanti.
Lo stesso deve dirsi con riferimento all'autorizzazione a cedere un credito di nei confronti di non avendo Controparte_9 Controparte_2
peraltro gli appellanti dedotto a chi sarebbe stato ceduto e per quale corrispettivo.
Rappresenta, invece, un pregiudizio direttamente sofferto da Pt_1
pertanto astrattamente risarcibile, la rinuncia al credito che
[...]
scaturiva dai finanziamenti compiuti a favore della società.
Sennonché non ha dedotto la consistenza del suo credito, cui non Pt_1
ebbe a rinunciare, e soprattutto non ha allegato che la società disponesse delle risorse per restituire ai soci i finanziamenti. Il bilancio finale di
15 liquidazione si chiuse con una perdita di Euro 14.985,59 e un patrimonio netto negativo di Euro 5.524,00 (v. doc. 58 fasc. primo grado attori). Il bilancio non fu impugnato da e non può dirsi che fosse falso (anche Pt_1
sul punto non vi è una precisa allegazione da parte dell'attrice).
In sintesi, è stato accertato che l'atto di rinuncia “a tutti i finanziamenti non ancora eventualmente rimborsati a proprio favore dalla società” non è stato firmato da . La rinuncia non è pertanto avvenuta. Non vi è Pt_1
tuttavia prova del danno, poiché, in assenza di un avanzo finale, il rimborso dei finanziamenti ai soci non sarebbe stato comunque possibile.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, gli appellanti affermano che pur a fronte dell'ordine del giudice, non mise a CP_3
disposizione la contabilità della società e aggiungono che, oltre a non valutare tale condotta, il Tribunale ha omesso di disporre c.t.u.
Il motivo, per come formulato, è inammissibile in quanto non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Circa la condotta “ostruzionistica” di essa poteva essere CP_3
presa in considerazione nella regolamentazione delle spese processuali
(comunque non liquidate a favore dei suoi eredi, rimasti contumaci), ma non offriva la prova di un danno sofferto direttamente da . Pt_1
In ragione poi di quanto detto al punto 1, non può disporsi c.t.u. per stimare il danno sofferto da per l'asserita non Controparte_9
restituzione dell'azienda a fine 2011, dopo la risoluzione del contratto di affitto, avvenuta quattro anni prima della messa in liquidazione della società.
È necessario anche considerare che: 1) non è stata offerta prova che abbia trattenuto beni aziendali dell'affittante (mera Controparte_2
supposizione del consulente di , tratta dal fatto che Pt_1 CP_2
dopo la risoluzione dell'affitto, prosegui l'attività economica, ma
[...]
che è priva di elementi obiettivi di riscontro); 2) è Controparte_9
16 rimasta attiva per altri quattro anni, ha approvato i bilanci di esercizio, che nessuno dei soci ebbe ad impugnare.
3. Infondato è il terzo motivo d'impugnazione, con cui gli appellanti denunciano violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il Tribunale non avrebbe valutato “la prova determinante nella presente controversia [che] è l'esito della querela di falso” (così a pag. 15 dell'atto di citazione in appello).
Non è comprensibile in cosa possa essere consistita la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Quanto all'esito del procedimento per querela di falso, già s'è detto che la falsità della delega a partecipare all'assemblea e della rinuncia ai crediti per finanziamenti non ancora rimborsati non dimostra, di per sé, che abbia commesso un illecito e che , CP_3 Parte_1 Pt_3
e abbiano subito un danno patrimoniale.
[...] Parte_2
4. Il quarto motivo d'impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondato.
Esso è inammissibile nella prima parte, laddove gli appellanti affermano che vi sia stata violazione degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ma poi non individuano un'assenza di contenuto della sentenza, di cui più semplicemente non condividono la motivazione (la quale non farebbe menzione delle accertate falsità, il che non corrisponde tuttavia al vero: v. pag. 14 della motivazione).
Il motivo è infondato nella seconda parte, in cui gli appellanti lamentano il danno morale sofferto da a causa della falsificazione degli atti. Pt_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che non vi fosse prova del danno non patrimoniale. Occorre aggiungere, ad integrazione della motivazione di rigetto, che non vi è neppure prova del fatto illecito, poiché – come si è detto – non è stato accertato chi abbia falsificato gli atti. Non può infatti dirsi che sia stato per il solo fatto che CP_3
egli era l'amministratore di Controparte_9
17 5. L'ultimo motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
La condanna degli attori a rifondere le spese processuali dei convenuti e non viola l'art. 91 c.p.c., in quanto fa CP_1 Controparte_2
applicazione del principio di soccombenza. e CP_1 CP_2
erano estranei a e l'allegazione degli attori, secondo
[...] Controparte_9
cui si appropriò dell'azienda di oltre a Controparte_2 Controparte_9
non trovare riscontro fattuale, non consentiva l'esercizio di azione risarcitoria per le ragioni di diritto indicate al punto 1.
Il Tribunale ha poi posto le spese della c.t.u. grafologica a carico dei convenuti e . CP_3 CP_3 CP_1
Non poteva essere riconosciuto un diritto degli attori nei confronti degli
Eredi di alle spese processuali del subprocedimento per CP_3
querela di falso. È vero, infatti, che aveva negato la CP_3
falsità degli atti oggetto di querela, ma è altrettanto vero che poi le domande risarcitorie degli attori sono state respinte. Gli Eredi di
[...]
sono rimasti contumaci nel processo riassunto dopo la morte del CP_3
predetto e a loro favore, per quanto complessivamente vittoriosi all'esito della controversia, non è stato riconosciuto il diritto alle spese per la fase processuale in cui era costituito in giudizio il de cuius. Altrimenti detto, per questa fase il Tribunale ha operato una compensazione proprio in ragione dell'accoglimento della querela di falso, e di ciò gli attori, le cui domande sono state interamente respinte, non possono dolersi. La regolamentazione delle spese non poteva che essere complessiva e compiuta considerando l'esito dell'intera controversia.
6. In conclusione, l'appello dev'essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
18 Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente decidendo l'appello civile n. 52/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
(appellanti) nei confronti di e
[...] CP_1 Controparte_2
(appellati costituiti) e di Controparte_3 CP_4 CP_5
e (appellati
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8
contumaci), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
2062/2023 del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere agli appellati costituiti le spese processuali del grado, che liquida in Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 17 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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