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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2246/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 10597/2017, emessa dal Tribunale di OL, Seconda sezione civile, in data
23 ottobre 2017 e pubblicata il 24 ottobre 2017
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia della sentenza di primo grado, dagli avv.ti
Guglielmo Ara (c.f. ) e Amalia Carrara (c.f. C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. , con sede in Melito di OL (NA) al Corso Europa Parco Bonifico, n. 57, P.IVA_2
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f.
APPELLATA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di OL (sezione distaccata di
Pozzuoli, successivamente soppressa) l' Controparte_1
impresa provvisoriamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie nel territorio
[...] dell' , chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento di € 51.351,37 oltre Parte_2
interessi legali ex art 5 D.lgs 231/2002 quale differenza ancora dovuta per le prestazioni erogate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 in virtù delle fatture n.1, 2 e 3 del 2011.
In data 16.09.2011 il Tribunale di OL - sezione distaccata di Pozzuoli - emetteva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.763/2011 depositato il 19.09.2011, notificato l'11.10.2011 per l'importo corrispondente oltre “interessi ex art 5 D.lgs 231/2002 a partire dal giorno successivo alla data di scadenza convenzionalmente pattuita, secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 1”, Part avverso il quale proponeva opposizione l' on atto di citazione notificato il 19.11.2011, deducendo che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo non era dovuto, in quanto andava applicato lo sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 e così come previsto dall'articolo 5 comma 2 del contratto sottoscritto dalle parti. Eccepiva, inoltre, il superamento del tetto di spesa con applicazione della regressione tariffaria.
Allegava e depositava la nota prot. n. 11366/A del 26.10.2011 - a firma del Direttore sanitario dott.
- avente ad oggetto “Riscontro nota Serv. Aff. Legale 3036/AL Cartella 1387/11 avv. Persona_1
Ara” con la quale si comunicava che la determina di liquidazione relativa al I trimestre 2011 per le prestazioni rese era stata redata in data 10.6.2011 n.2774 (Gennaio 2011) – 21.06.2011 n. 3270
(Febbraio 2011) 01.07.2011 n. 3499 (Marzo 2011). Evidenziava inoltre che “le fatture citate nel decreto ingiuntivo corrispondono per l'importo a quelle pervenute ai competenti Uffici Aziendali e che le stesse non sono azionate al netto dello sconto previsto dall'ex art. 1 comma 796 lettera o L.
296/06 pari ad € 4.876,55 per Gennaio, € 4025,05 per Febbraio, € 5366,99 per Marzo. Si rappresenta altresì che è stata prodotta la determina di liquidazione relativa al secondo trimestre 2011 e attualmente è in itinere il saldo del primo e secondo trimestre 2011”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, per le fondate ragioni esposte, procedere alla immediata revoca della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, successivamente, dichiarare non dovute le somme ingiunte e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva in data 1.06.2012 il Centro che resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto, ritenendo inapplicabile la disciplina in tema di sconti tariffari e non provato il superamento del tetto di spesa.
2 Con sentenza n. 10597/2017 il Tribunale di OL rigettava l'opposizione, confermava il decreto
Parte ingiuntivo e condannava l' al pagamento delle spese processuali.
In particolare, il giudice di primo grado osservava che la disciplina normativa sugli sconti tariffari invocata dall'opponente non era applicabile, essendo limitata al triennio 2007 -2009, mentre le fatture oggetto di ingiunzione si riferivano a prestazioni rese nell'anno 2011. Rilevava poi che lo sconto non poteva operare neppure in base alle pattuizioni contenute nell'articolo 5 del contratto in quanto
“dall'interpretazione letterale di tali clausole, emerge, infatti che essa si riferisca esclusivamente ai limiti di spesa e non anche agli sconti tariffari. La clausola, infatti, afferma che l'importo fissato, quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/2006, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011, anche in caso di modifica delle tariffe o eliminazione dello sconto. Mediante tale previsione, le parti hanno voluto stabilire che il limite massimo di remunerazione delle prestazioni contrattuali era determinato dal tetto di spesa, ossia che quest'ultimo non poteva mai essere superato a prescindere dell'applicabilità degli sconti tariffari.
Con tale clausola, dunque, le parti non hanno voluto contrattualizzare il sistema degli sconti, ma si sono limitati a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle prestazioni, con o senza sconto, in ogni caso il limite di spesa non poteva mai essere superato”
Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 18.4.2018 osservando che:
- la disciplina contenuta nella legge 296/2006 opererebbe anche per il periodo successivo al 2009 onde garantire il contenimento della spesa sanitaria;
- lo sconto da praticare sulle prestazioni acquistate dalla Pubblica Amministrazione è indispensabile per il rispetto del tetto di spesa, con la conseguenza che la sua mancata applicazione determinerebbe il superamento del predetto limite;
- lo sconto opererebbe comunque in forza della pattuizione contenuta nell'art. 5 del contratto.
Ha, pertanto, concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 16.1.2019 si è costituito il , eccependo preliminarmente CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., rilevando nel merito la correttezza della sentenza di primo grado ed ha riproposto le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado. Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. dichiarare l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza Parte_2
definitiva resa dal Tribunale di OL il 23.10. 2017, pubblicata il 24.10. 2017, n.1059/07/2017 inammissibile in toto, ovvero in parte per violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c., ovvero 2. rigettare
3 in quanto infondato in fatto ed in diritto, se del caso, previa rimessione alla Corte costituzionale, della questione di legittimità in questo atto esplicata e segnalata, l'appello proposto dall Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza definitiva resa dal
[...]
Tribunale di OL il 23.10.2017, pubblicata il 24.10. 2017 con n.1059/2017 con conferma dell'impugnata sentenza;
3) in subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, CP_3
condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre, interessi ex art. 5 d.l.gs.
231/2002 ovvero come per legge in favore della comparente;
4) condannare controparte alla refusione delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
All'udienza del 4 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari, ex art. 190 comma 1°
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, l'appello è ammissibile in quanto è possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
3. Non occorre soffermarsi sull'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 297/2006 che dispone lo sconto tariffario, avendo ritenuto il Tribunale, conformemente all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), che la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009.
Infatti, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31/12/2009.
In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private
4 accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 10582/2018).
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati.
4.Deve escludersi altresì che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti.
Come affermato da questa Corte in numerose pronunce, le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata sono corrette e condivisibili (sentenze Corte d'Appello OL n.
1902/2025 del 14.4.2025, 3336/2024 del 16.7.2024, 2731/2024 del 19.6.2024).
Ed infatti, correttamente il Tribunale ha letto e interpretato l'articolo 5 del contratto sottoscritto dalle parti il cui comma 2 dispone che “In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura dell'articolo in esame non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente.
È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in
5 alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass.
3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse Parte determinante in ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
Parte È da ritenersi irrilevante, infine, il richiamo dell'ordinanza n. 8348/2018 della S.C. da parte dell' giacché nella stessa si afferma solo che l'interpretazione del contratto nel senso dell'applicabilità dello sconto data nella sentenza impugnata “costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della volontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito”; ciò non significa, tuttavia, né lo afferma la S.C., che la predetta interpretazione sia corretta. A ciò può aggiungersi che i contratti sono formulati in maniera differente sicché deve valutarsi caso per caso il contenuto degli stessi.
5. Infine, priva di fondamento è anche la questione relativa alla presunta mancanza di copertura finanziaria e di superamento del tetto di spesa, per effetto della mancata applicazione dello sconto.
Parte L ha infatti solo genericamente dedotto tale circostanza, senza specificare, come sarebbe stato necessario:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nell'anno 2011;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
È evidente che in assenza di tali elementi la questione non può essere presa in considerazione, senza che sia neppure necessario porsi il problema dell'onere della prova (sul quale cfr. Cass. 17437/2016;
Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
6 Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi da collocare nello scaglione compreso tra € 26.001,01 e € 52.000,00 nei seguenti importi € 1.100,00 per la fase di studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria e € 1800,00 per la fase decisoria.
7. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n. 10597/2017 del Tribunale di OL pubblicata il 24 Parte_1
ottobre 2017:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' a rifondere alla società Parte_2 CP_1 Controparte_1
le spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.300,00 per
[...] compenso professionale ed € 795,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, avv. Giuseppe Cristallino, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in OL, il 13 maggio 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI LI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2246/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 10597/2017, emessa dal Tribunale di OL, Seconda sezione civile, in data
23 ottobre 2017 e pubblicata il 24 ottobre 2017
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia della sentenza di primo grado, dagli avv.ti
Guglielmo Ara (c.f. ) e Amalia Carrara (c.f. C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. , con sede in Melito di OL (NA) al Corso Europa Parco Bonifico, n. 57, P.IVA_2
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f.
APPELLATA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di OL (sezione distaccata di
Pozzuoli, successivamente soppressa) l' Controparte_1
impresa provvisoriamente accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie nel territorio
[...] dell' , chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento di € 51.351,37 oltre Parte_2
interessi legali ex art 5 D.lgs 231/2002 quale differenza ancora dovuta per le prestazioni erogate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 in virtù delle fatture n.1, 2 e 3 del 2011.
In data 16.09.2011 il Tribunale di OL - sezione distaccata di Pozzuoli - emetteva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.763/2011 depositato il 19.09.2011, notificato l'11.10.2011 per l'importo corrispondente oltre “interessi ex art 5 D.lgs 231/2002 a partire dal giorno successivo alla data di scadenza convenzionalmente pattuita, secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 1”, Part avverso il quale proponeva opposizione l' on atto di citazione notificato il 19.11.2011, deducendo che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo non era dovuto, in quanto andava applicato lo sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 e così come previsto dall'articolo 5 comma 2 del contratto sottoscritto dalle parti. Eccepiva, inoltre, il superamento del tetto di spesa con applicazione della regressione tariffaria.
Allegava e depositava la nota prot. n. 11366/A del 26.10.2011 - a firma del Direttore sanitario dott.
- avente ad oggetto “Riscontro nota Serv. Aff. Legale 3036/AL Cartella 1387/11 avv. Persona_1
Ara” con la quale si comunicava che la determina di liquidazione relativa al I trimestre 2011 per le prestazioni rese era stata redata in data 10.6.2011 n.2774 (Gennaio 2011) – 21.06.2011 n. 3270
(Febbraio 2011) 01.07.2011 n. 3499 (Marzo 2011). Evidenziava inoltre che “le fatture citate nel decreto ingiuntivo corrispondono per l'importo a quelle pervenute ai competenti Uffici Aziendali e che le stesse non sono azionate al netto dello sconto previsto dall'ex art. 1 comma 796 lettera o L.
296/06 pari ad € 4.876,55 per Gennaio, € 4025,05 per Febbraio, € 5366,99 per Marzo. Si rappresenta altresì che è stata prodotta la determina di liquidazione relativa al secondo trimestre 2011 e attualmente è in itinere il saldo del primo e secondo trimestre 2011”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, per le fondate ragioni esposte, procedere alla immediata revoca della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, successivamente, dichiarare non dovute le somme ingiunte e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Si costituiva in data 1.06.2012 il Centro che resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto, ritenendo inapplicabile la disciplina in tema di sconti tariffari e non provato il superamento del tetto di spesa.
2 Con sentenza n. 10597/2017 il Tribunale di OL rigettava l'opposizione, confermava il decreto
Parte ingiuntivo e condannava l' al pagamento delle spese processuali.
In particolare, il giudice di primo grado osservava che la disciplina normativa sugli sconti tariffari invocata dall'opponente non era applicabile, essendo limitata al triennio 2007 -2009, mentre le fatture oggetto di ingiunzione si riferivano a prestazioni rese nell'anno 2011. Rilevava poi che lo sconto non poteva operare neppure in base alle pattuizioni contenute nell'articolo 5 del contratto in quanto
“dall'interpretazione letterale di tali clausole, emerge, infatti che essa si riferisca esclusivamente ai limiti di spesa e non anche agli sconti tariffari. La clausola, infatti, afferma che l'importo fissato, quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/2006, costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011, anche in caso di modifica delle tariffe o eliminazione dello sconto. Mediante tale previsione, le parti hanno voluto stabilire che il limite massimo di remunerazione delle prestazioni contrattuali era determinato dal tetto di spesa, ossia che quest'ultimo non poteva mai essere superato a prescindere dell'applicabilità degli sconti tariffari.
Con tale clausola, dunque, le parti non hanno voluto contrattualizzare il sistema degli sconti, ma si sono limitati a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle prestazioni, con o senza sconto, in ogni caso il limite di spesa non poteva mai essere superato”
Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 18.4.2018 osservando che:
- la disciplina contenuta nella legge 296/2006 opererebbe anche per il periodo successivo al 2009 onde garantire il contenimento della spesa sanitaria;
- lo sconto da praticare sulle prestazioni acquistate dalla Pubblica Amministrazione è indispensabile per il rispetto del tetto di spesa, con la conseguenza che la sua mancata applicazione determinerebbe il superamento del predetto limite;
- lo sconto opererebbe comunque in forza della pattuizione contenuta nell'art. 5 del contratto.
Ha, pertanto, concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 16.1.2019 si è costituito il , eccependo preliminarmente CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., rilevando nel merito la correttezza della sentenza di primo grado ed ha riproposto le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado. Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. dichiarare l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza Parte_2
definitiva resa dal Tribunale di OL il 23.10. 2017, pubblicata il 24.10. 2017, n.1059/07/2017 inammissibile in toto, ovvero in parte per violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c., ovvero 2. rigettare
3 in quanto infondato in fatto ed in diritto, se del caso, previa rimessione alla Corte costituzionale, della questione di legittimità in questo atto esplicata e segnalata, l'appello proposto dall Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza definitiva resa dal
[...]
Tribunale di OL il 23.10.2017, pubblicata il 24.10. 2017 con n.1059/2017 con conferma dell'impugnata sentenza;
3) in subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, CP_3
condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre, interessi ex art. 5 d.l.gs.
231/2002 ovvero come per legge in favore della comparente;
4) condannare controparte alla refusione delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
All'udienza del 4 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari, ex art. 190 comma 1°
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, l'appello è ammissibile in quanto è possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
3. Non occorre soffermarsi sull'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 297/2006 che dispone lo sconto tariffario, avendo ritenuto il Tribunale, conformemente all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), che la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009.
Infatti, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31/12/2009.
In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private
4 accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass. 27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 10582/2018).
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati.
4.Deve escludersi altresì che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti.
Come affermato da questa Corte in numerose pronunce, le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata sono corrette e condivisibili (sentenze Corte d'Appello OL n.
1902/2025 del 14.4.2025, 3336/2024 del 16.7.2024, 2731/2024 del 19.6.2024).
Ed infatti, correttamente il Tribunale ha letto e interpretato l'articolo 5 del contratto sottoscritto dalle parti il cui comma 2 dispone che “In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura dell'articolo in esame non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente.
È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in
5 alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass.
3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse Parte determinante in ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
Parte È da ritenersi irrilevante, infine, il richiamo dell'ordinanza n. 8348/2018 della S.C. da parte dell' giacché nella stessa si afferma solo che l'interpretazione del contratto nel senso dell'applicabilità dello sconto data nella sentenza impugnata “costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici, l'accertamento della volontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito”; ciò non significa, tuttavia, né lo afferma la S.C., che la predetta interpretazione sia corretta. A ciò può aggiungersi che i contratti sono formulati in maniera differente sicché deve valutarsi caso per caso il contenuto degli stessi.
5. Infine, priva di fondamento è anche la questione relativa alla presunta mancanza di copertura finanziaria e di superamento del tetto di spesa, per effetto della mancata applicazione dello sconto.
Parte L ha infatti solo genericamente dedotto tale circostanza, senza specificare, come sarebbe stato necessario:
- se il superamento del tetto di spesa sarebbe provocato dalla mancata applicazione dello sconto solo con riguardo ai crediti oggetto della presente controversia ovvero a tutte le prestazioni appartenenti alla medesima branca o, ancora, a tutte le prestazioni compiute nell'anno 2011;
- se il superamento riguarderebbe il tetto di spesa di branca o di struttura;
- quale sarebbe l'entità della regressione tariffaria da applicare nei confronti dell'odierna appellata per effetto del presunto superamento del tetto di spesa.
È evidente che in assenza di tali elementi la questione non può essere presa in considerazione, senza che sia neppure necessario porsi il problema dell'onere della prova (sul quale cfr. Cass. 17437/2016;
Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
6 Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi da collocare nello scaglione compreso tra € 26.001,01 e € 52.000,00 nei seguenti importi € 1.100,00 per la fase di studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria e € 1800,00 per la fase decisoria.
7. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza n. 10597/2017 del Tribunale di OL pubblicata il 24 Parte_1
ottobre 2017:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' a rifondere alla società Parte_2 CP_1 Controparte_1
le spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.300,00 per
[...] compenso professionale ed € 795,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, avv. Giuseppe Cristallino, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in OL, il 13 maggio 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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