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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15785 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15785 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a S. IO LU (VR), Parte_1
Via Carlo Alberto n. 22/A, rappresentata e difesa dall'avv. SEGANTINI EMANUELA
CE
e
, nato il [...] a [...], residente a S. IO LU (VR), Parte_2
Via Carlo Alberto n. 22/A, in rappresentato e difeso dall'avv. SEGANTINI EMANUELA
CE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: dichiararsi la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto con rito concordatario in SA IO LU (VR) il 30.06.2012, Pt_2 atto trascritto presso il predetto Comune al n. 26, parte II, serie A, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di effettuare le annotazioni di legge;
▪ assegnarsi la casa familiare, di proprietà della SI.ra , con relative pertinenze, sita Parte_1 in SA IO LU (VR), Via Marcello Marcelliano n. 19 (censita nel Comune catastale di SA
IO LU, al foglio 9, particella 2360 sub. 1, categoria catastale A/2, classe 5, consistenza vani 9, rendita catastale € 1.138,79= e al foglio 9, particella 2328 sub. 3, categoria catastale C/6, classe 3, consistenza 89 mq, rendita catastale € 229,82=) alla stessa che vi abiterà con le due figlie minori fino al momento della vendita (che avverrà nei termini precisati nei successivi punti), mentre il SI. si è già trasferito, dal luglio 2025, a casa dei propri genitori;
Parte_2
- la SI.ra , durante tale periodo di assegnazione, sosterrà integralmente le spese di Parte_1 ordinaria manutenzione dell'immobile e le utenze relative al periodo di occupazione;
- le parti convengono che la SI.ra ponga in vendita l'immobile, che non potrà essere Parte_1 trasferito prima del mese di novembre 2026; concordano altresì che il prezzo iniziale di vendita sia fissato in € 700.000,00= e che non verranno accettate offerte di acquisto inferiori a € 650.000,00=; qualora, l'operazione di cessione non sia stata perfezionata entro il 30.11.2027, la vendita verrà comunque promossa al miglior prezzo di mercato disponibile, anche se inferiore al predetto importo di € 650.000,00=;
- tutte le spese necessarie alla vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: compenso di mediazione dell'agenzia, onorario notarile, cancellazione di ipoteche, imposte e altri oneri correlati), nonché eventuali spese straordinarie deliberate, saranno detratte dal prezzo di vendita prima del riparto tra le parti;
- le parti convengono che, detratte dal prezzo di vendita tutte le spese sopra elencate nonché i mutui residui gravanti sull'immobile alla data del rogito notarile, la somma residua costituirà il ricavato netto di vendita che sarà ripartito tra i coniugi nel modo che segue: la SI.ra si Parte_1 tratterrà l'importo di € 60.000,00= (euro sessantamila), mentre l'importo residuo sarà attribuito al
SI. ; Parte_2
- qualora il perfezionamento della vendita non possa avvenire per cause non imputabili alle parti, le stesse si impegnano a incontrarsi tempestivamente per ridefinire in buona fede le condizioni economiche del presente accordo, nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale finora raggiunto;
- le parti si impegnano altresì a sottoscrivere ogni atto necessario per rendere efficace quanto qui convenuto;
- fino al perfezionamento della vendita, la SI.ra continuerà ad abitare l'immobile con Parte_1 le figlie e le rate dei mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, in parte a tasso fisso e in parte a tasso variabile, saranno corrisposte per metà (50%) dal SI. ; Parte_2
- la quota del 50% a carico del SI. , sarà imputata a titolo di contributo indiretto al Parte_2 mantenimento delle figlie, in luogo di un contributo diretto in denaro;
- ciascuna parte sosterrà il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, secondo i criteri del
Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona;
- gli arredi, corredi ed elettrodomestici presenti all'interno della casa familiare rimarranno nell'unità immobiliare fino al rilascio della stessa da parte della SI.ra fatta eccezione per la cucina Pt_1 situata in taverna che verrà asportata dal SI. (in quanto pagata dai genitori dello stesso); Pt_2
l'altra cucina e la cabina armadio saranno invece proposte in vendita ai futuri acquirenti dell'immobile e il ricavato verrà ripartito in parti uguali (50%) tra i coniugi;
i mobili della camera delle bambine, qualora non acquistati dai nuovi proprietari, resteranno alla SI.ra in Pt_1 quanto pagati dai suoi genitori;
gli ulteriori arredi presenti nell'immobile (letto, comodino, divano, tavolo sedie, etc.) verranno suddivisi tra le parti al momento della vendita dell'unità;
- con il riconoscimento dei rispettivi apporti economici, come meglio precisato nelle premesse, le parti dichiarano di nulla avere più a reclamare reciprocamente per ragioni economiche connesse al pregresso rapporto salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo;
- le parti riconoscono che tutte le pattuizioni di cui sopra sono subordinate al superiore interesse delle figlie e non incidono sulle condizioni di affidamento e frequentazione, oggetto di specifica e separata regolamentazione nel presente ricorso;
- a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuto il rogito di vendita e dall'estinzione dei mutui, il SI. (non più onerato del pagamento del mutuo relativo alla ex casa Parte_2 familiare) corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario delle figlie, l'importo di € 250,00= (euro duecentocinquanta) per ciascuna figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie da determinarsi in conformità al Protocollo del Tribunale così come meglio precisato nei punti successivi;
▪ disporsi l'affido congiunto delle minori e , con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre e il diritto-dovere del padre di tenerle con sé come di seguito, e quindi: le figlie trascorreranno fine settimana alternati con i genitori, secondo la seguente modalità: e quindi un fine settimana con la madre e uno con il padre, con rotazione regolare;
nei fine settimana di competenza paterna, le figlie staranno con il padre dal venerdì alle ore 20:00 (dopo cena) fino alla domenica alle ore
20:00/21:00 dopo cena. Durante la settimana scolastica: tutti i lunedì e martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00 con il padre;
mercoledì: dall'uscita da scuola con cena e pernottamento presso il padre;
giovedì mattina: con il padre, che provvederà ad accompagnarle a scuola;
da giovedì pomeriggio fino alle ore 20:00 del venerdì (dopo cena) con la madre;
- per l'anno 2025 le vacanze natalizie saranno così suddivise: dal giorno di inizio dell'interruzione scolastica fino al 25 dicembre (incluso) e staranno con la madre;
dal 26 al 28 dicembre Per_1 Per_2 con il padre;
dal 29 dicembre al 04 gennaio (incluso) con la madre;
dal 05 al 07 gennaio (incluso) con il padre;
dall'08 al 09 gennaio con la madre;
dal 10 all'11 gennaio con il padre;
- per l'anno 2026 i genitori hanno concordato il seguente calendario per ponti e festività: le vacanze di Carnevale verranno trascorse nei giorni di sabato, domenica e lunedì con la madre e in quelli di martedì e mercoledì con il padre;
le vacanze di Pasqua e il 25 aprile le bambine staranno con mamma, mentre il ponte del 1 maggio con il papà; il 2 giugno con mamma;
il 1 novembre con il papà; i giorni dell'Immacolata con mamma;
durante le festività natalizie trascorreranno con il papà
i giorni dal 25 dicembre al 30 dicembre e con la mamma dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per l'anno 2027 la turnazione dei ponti e delle festività sarà invertita tra i genitori, e così di seguito negli anni successivi, alternando annualmente la spettanza dei periodi festivi (a titolo esemplificativo il genitore che trascorrerà il Natale con le minori in un anno, trascorrerà il Capodanno nell'anno seguente, e viceversa);
- durante le vacanze estive ogni genitore trascorrerà con le bambine due settimane anche non consecutive da individuare entro il 31 maggio di ogni anno;
- i coniugi danno atto di essere reciprocamente indipendenti e che pertanto non sussistono richieste di assegno di mantenimento;
- una volta venduta la casa familiare e cessato pertanto il pagamento del 50% dei due mutui relativi all'immobile, disporsi a carico del SI. e a favore della SI.ra , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 500,00= (€ 250,00= per figlia) da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa, da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT;
- porsi a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, nei termini e modalità previsti da “Protocollo Famiglia” vigente presso il Tribunale di Verona datato
13.12.2024;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
- i conti correnti individuali e i depositi personali rimarranno nella disponibilità esclusiva dei rispettivi intestatari, mentre il conto corrente cointestato, per quanto espressamente convenuto nel punto precedente, rimarrà operativo per tutto il periodo relativo al mutuo, per poi essere estinto con suddivisione dell'eventuale saldo attivo al 50%;
- l'autovettura di proprietà del SI. FIAT 500 X targata FC638ZM, utilizzata dalla Parte_2
SI.ra , verrà trasferita a titolo gratuito a favore di quest'ultima; con la sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, la SI.ra provvederà a istruire la pratica per il passaggio di proprietà Pt_1 della suddetta autovettura intestata al SI. , sostenendo i relativi costi del passaggio. Il Pt_2 trasferimento della proprietà della suddetta autovettura per l'intestazione a favore di Parte_1 contenuto nel presente ricorso per la separazione dei coniugi, risulta elemento connesso, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Pertanto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 1987 il suddetto trasferimento deve intendersi esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo;
- spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
20/11/2025, e sul presupposto per cui avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in SA IO LU (VR) in data 30.06.2012; che dall'unione erano nate (16.06.2013) e (24.09.2018) – hanno chiesto che Persona_3 Persona_4 fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 12/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente delle minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle stesse.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nata il [...] a [...]_1
e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in epigrafe, Parte_2 prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
26, parte II, serie A, anno 2012;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15785 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a S. IO LU (VR), Parte_1
Via Carlo Alberto n. 22/A, rappresentata e difesa dall'avv. SEGANTINI EMANUELA
CE
e
, nato il [...] a [...], residente a S. IO LU (VR), Parte_2
Via Carlo Alberto n. 22/A, in rappresentato e difeso dall'avv. SEGANTINI EMANUELA
CE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: dichiararsi la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto con rito concordatario in SA IO LU (VR) il 30.06.2012, Pt_2 atto trascritto presso il predetto Comune al n. 26, parte II, serie A, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di effettuare le annotazioni di legge;
▪ assegnarsi la casa familiare, di proprietà della SI.ra , con relative pertinenze, sita Parte_1 in SA IO LU (VR), Via Marcello Marcelliano n. 19 (censita nel Comune catastale di SA
IO LU, al foglio 9, particella 2360 sub. 1, categoria catastale A/2, classe 5, consistenza vani 9, rendita catastale € 1.138,79= e al foglio 9, particella 2328 sub. 3, categoria catastale C/6, classe 3, consistenza 89 mq, rendita catastale € 229,82=) alla stessa che vi abiterà con le due figlie minori fino al momento della vendita (che avverrà nei termini precisati nei successivi punti), mentre il SI. si è già trasferito, dal luglio 2025, a casa dei propri genitori;
Parte_2
- la SI.ra , durante tale periodo di assegnazione, sosterrà integralmente le spese di Parte_1 ordinaria manutenzione dell'immobile e le utenze relative al periodo di occupazione;
- le parti convengono che la SI.ra ponga in vendita l'immobile, che non potrà essere Parte_1 trasferito prima del mese di novembre 2026; concordano altresì che il prezzo iniziale di vendita sia fissato in € 700.000,00= e che non verranno accettate offerte di acquisto inferiori a € 650.000,00=; qualora, l'operazione di cessione non sia stata perfezionata entro il 30.11.2027, la vendita verrà comunque promossa al miglior prezzo di mercato disponibile, anche se inferiore al predetto importo di € 650.000,00=;
- tutte le spese necessarie alla vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: compenso di mediazione dell'agenzia, onorario notarile, cancellazione di ipoteche, imposte e altri oneri correlati), nonché eventuali spese straordinarie deliberate, saranno detratte dal prezzo di vendita prima del riparto tra le parti;
- le parti convengono che, detratte dal prezzo di vendita tutte le spese sopra elencate nonché i mutui residui gravanti sull'immobile alla data del rogito notarile, la somma residua costituirà il ricavato netto di vendita che sarà ripartito tra i coniugi nel modo che segue: la SI.ra si Parte_1 tratterrà l'importo di € 60.000,00= (euro sessantamila), mentre l'importo residuo sarà attribuito al
SI. ; Parte_2
- qualora il perfezionamento della vendita non possa avvenire per cause non imputabili alle parti, le stesse si impegnano a incontrarsi tempestivamente per ridefinire in buona fede le condizioni economiche del presente accordo, nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale finora raggiunto;
- le parti si impegnano altresì a sottoscrivere ogni atto necessario per rendere efficace quanto qui convenuto;
- fino al perfezionamento della vendita, la SI.ra continuerà ad abitare l'immobile con Parte_1 le figlie e le rate dei mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, in parte a tasso fisso e in parte a tasso variabile, saranno corrisposte per metà (50%) dal SI. ; Parte_2
- la quota del 50% a carico del SI. , sarà imputata a titolo di contributo indiretto al Parte_2 mantenimento delle figlie, in luogo di un contributo diretto in denaro;
- ciascuna parte sosterrà il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, secondo i criteri del
Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona;
- gli arredi, corredi ed elettrodomestici presenti all'interno della casa familiare rimarranno nell'unità immobiliare fino al rilascio della stessa da parte della SI.ra fatta eccezione per la cucina Pt_1 situata in taverna che verrà asportata dal SI. (in quanto pagata dai genitori dello stesso); Pt_2
l'altra cucina e la cabina armadio saranno invece proposte in vendita ai futuri acquirenti dell'immobile e il ricavato verrà ripartito in parti uguali (50%) tra i coniugi;
i mobili della camera delle bambine, qualora non acquistati dai nuovi proprietari, resteranno alla SI.ra in Pt_1 quanto pagati dai suoi genitori;
gli ulteriori arredi presenti nell'immobile (letto, comodino, divano, tavolo sedie, etc.) verranno suddivisi tra le parti al momento della vendita dell'unità;
- con il riconoscimento dei rispettivi apporti economici, come meglio precisato nelle premesse, le parti dichiarano di nulla avere più a reclamare reciprocamente per ragioni economiche connesse al pregresso rapporto salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo;
- le parti riconoscono che tutte le pattuizioni di cui sopra sono subordinate al superiore interesse delle figlie e non incidono sulle condizioni di affidamento e frequentazione, oggetto di specifica e separata regolamentazione nel presente ricorso;
- a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuto il rogito di vendita e dall'estinzione dei mutui, il SI. (non più onerato del pagamento del mutuo relativo alla ex casa Parte_2 familiare) corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario delle figlie, l'importo di € 250,00= (euro duecentocinquanta) per ciascuna figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie da determinarsi in conformità al Protocollo del Tribunale così come meglio precisato nei punti successivi;
▪ disporsi l'affido congiunto delle minori e , con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre e il diritto-dovere del padre di tenerle con sé come di seguito, e quindi: le figlie trascorreranno fine settimana alternati con i genitori, secondo la seguente modalità: e quindi un fine settimana con la madre e uno con il padre, con rotazione regolare;
nei fine settimana di competenza paterna, le figlie staranno con il padre dal venerdì alle ore 20:00 (dopo cena) fino alla domenica alle ore
20:00/21:00 dopo cena. Durante la settimana scolastica: tutti i lunedì e martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00 con il padre;
mercoledì: dall'uscita da scuola con cena e pernottamento presso il padre;
giovedì mattina: con il padre, che provvederà ad accompagnarle a scuola;
da giovedì pomeriggio fino alle ore 20:00 del venerdì (dopo cena) con la madre;
- per l'anno 2025 le vacanze natalizie saranno così suddivise: dal giorno di inizio dell'interruzione scolastica fino al 25 dicembre (incluso) e staranno con la madre;
dal 26 al 28 dicembre Per_1 Per_2 con il padre;
dal 29 dicembre al 04 gennaio (incluso) con la madre;
dal 05 al 07 gennaio (incluso) con il padre;
dall'08 al 09 gennaio con la madre;
dal 10 all'11 gennaio con il padre;
- per l'anno 2026 i genitori hanno concordato il seguente calendario per ponti e festività: le vacanze di Carnevale verranno trascorse nei giorni di sabato, domenica e lunedì con la madre e in quelli di martedì e mercoledì con il padre;
le vacanze di Pasqua e il 25 aprile le bambine staranno con mamma, mentre il ponte del 1 maggio con il papà; il 2 giugno con mamma;
il 1 novembre con il papà; i giorni dell'Immacolata con mamma;
durante le festività natalizie trascorreranno con il papà
i giorni dal 25 dicembre al 30 dicembre e con la mamma dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per l'anno 2027 la turnazione dei ponti e delle festività sarà invertita tra i genitori, e così di seguito negli anni successivi, alternando annualmente la spettanza dei periodi festivi (a titolo esemplificativo il genitore che trascorrerà il Natale con le minori in un anno, trascorrerà il Capodanno nell'anno seguente, e viceversa);
- durante le vacanze estive ogni genitore trascorrerà con le bambine due settimane anche non consecutive da individuare entro il 31 maggio di ogni anno;
- i coniugi danno atto di essere reciprocamente indipendenti e che pertanto non sussistono richieste di assegno di mantenimento;
- una volta venduta la casa familiare e cessato pertanto il pagamento del 50% dei due mutui relativi all'immobile, disporsi a carico del SI. e a favore della SI.ra , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 500,00= (€ 250,00= per figlia) da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa, da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT;
- porsi a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, nei termini e modalità previsti da “Protocollo Famiglia” vigente presso il Tribunale di Verona datato
13.12.2024;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
- i conti correnti individuali e i depositi personali rimarranno nella disponibilità esclusiva dei rispettivi intestatari, mentre il conto corrente cointestato, per quanto espressamente convenuto nel punto precedente, rimarrà operativo per tutto il periodo relativo al mutuo, per poi essere estinto con suddivisione dell'eventuale saldo attivo al 50%;
- l'autovettura di proprietà del SI. FIAT 500 X targata FC638ZM, utilizzata dalla Parte_2
SI.ra , verrà trasferita a titolo gratuito a favore di quest'ultima; con la sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso, la SI.ra provvederà a istruire la pratica per il passaggio di proprietà Pt_1 della suddetta autovettura intestata al SI. , sostenendo i relativi costi del passaggio. Il Pt_2 trasferimento della proprietà della suddetta autovettura per l'intestazione a favore di Parte_1 contenuto nel presente ricorso per la separazione dei coniugi, risulta elemento connesso, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Pertanto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 1987 il suddetto trasferimento deve intendersi esente dal pagamento di IPT ed imposta di bollo;
- spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
20/11/2025, e sul presupposto per cui avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in SA IO LU (VR) in data 30.06.2012; che dall'unione erano nate (16.06.2013) e (24.09.2018) – hanno chiesto che Persona_3 Persona_4 fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 12/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente delle minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle stesse.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nata il [...] a [...]_1
e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in epigrafe, Parte_2 prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
26, parte II, serie A, anno 2012;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra