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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6830 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.- dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 187 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto e cumulato per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. POMPILIO STEFANIA e dall'avv. IACONO ANTONIO
E
) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
VESUVIANO (NA) il 24/07/1980, rappresentata e difesa dall'avv. CASTELLANO
ALESSANDRA
RICORRENTI
E
Avv. , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Per_1
INTERVENTORE VOLONTARIO
E resso il Tribunale di Napoli CP_3
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/01/2024 le parti chiedevano pronunziarsi sia la separazione personale che, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano che dall'unione tra le parti erano nate: , ormai maggiorenne, e Persona_2 , ancora minore. Per_1
Nel corso del complesso iter processuale in cui dalle dichiarazioni delle parti e dall'ascolto della minore emergevano serie criticità in ordine alla idoneità della coppia genitoriale a svolgere il proprio ruolo venivano richieste le relazioni al Servizio sociale, si apprendeva della pendenza di un giudizio ablatorio innanzi al TM e della collocazione volontaria (seppure sollecitata) di presso una Per_1 struttura.
A seguito della declaratoria di incompetenza e della trasmissione degli atti si costituiva nuovamente il curatore speciale il quale insisteva per la sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi con prescrizioni di percorsi a pena di decadenza. Analoga domanda era spiegata dal PM ordinario.
Emessa la sentenza parziale sullo status e rilevata d'ufficio la questione dell'ammissibilità della proposizione di una domanda congiunta in pendenza di domande ablatorie, all'udienza cartolare del
24.06.2025 la causa è stata rimessa in decisione. Le parti hanno rassegnato le conclusioni con le note di trattazione scritta.
Come già rilevato d'ufficio dal giudice relatore senza che le parti abbiano risposto al rilievo, la pendenza del giudizio ablatorio ex art. 330 c.c. non permette in termini generali una positiva valutazione di conformità degli accordi raggiunti dalle parti all'interesse dei figli minori. La valutazione di conformità, infatti, non potrebbe essere effettuata se non all'esito dell'istruttoria.
Il cumulo delle domande determinato dalla declaratoria di incompetenza e dalla successiva reiterazione della domanda di decadenza da parte del PM e/o del curatore speciale induce il Collegio
a definire la domanda congiunta (in questo caso anche cumulata) continuando a istruire quella ablatoria.
Del resto, è sufficiente osservare che le parti, contravvenendo sia alla lettera che allo spirito della riforma, non hanno edotto il Tribunale di tutte le vicende giudiziarie che le riguardavano, che a seguito della collocazione volontaria della figlia presso una struttura l'accordo iniziale in data 07.11.2024 è stato totalmente riformulato e che in ogni caso il regime di affido, la collocazione della minore e il regime di frequentazione continuano inevitabilmente ad essere condizionati dagli esiti della contestuale domanda ablatoria (con richiesta tra l'altro della sospensione della responsabilità genitoriale).
Il principio della concentrazione delle tutele è, dunque, in questo caso recessivo rispetto all'esigenza di una celere definizione del ricorso congiunto.
Con separata ordinanza si dispone il prosieguo del giudizio sulla domanda ablatoria, mentre sul ricorso congiunto la sentenza va ritenuta definitiva.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• non omologa le condizioni così come modificate;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• dispone la separazione delle domande e con separata ordinanza dispone la prosecuzione della domanda di decadenza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.- dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 187 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto e cumulato per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. POMPILIO STEFANIA e dall'avv. IACONO ANTONIO
E
) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
VESUVIANO (NA) il 24/07/1980, rappresentata e difesa dall'avv. CASTELLANO
ALESSANDRA
RICORRENTI
E
Avv. , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 Per_1
INTERVENTORE VOLONTARIO
E resso il Tribunale di Napoli CP_3
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/01/2024 le parti chiedevano pronunziarsi sia la separazione personale che, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deducevano che dall'unione tra le parti erano nate: , ormai maggiorenne, e Persona_2 , ancora minore. Per_1
Nel corso del complesso iter processuale in cui dalle dichiarazioni delle parti e dall'ascolto della minore emergevano serie criticità in ordine alla idoneità della coppia genitoriale a svolgere il proprio ruolo venivano richieste le relazioni al Servizio sociale, si apprendeva della pendenza di un giudizio ablatorio innanzi al TM e della collocazione volontaria (seppure sollecitata) di presso una Per_1 struttura.
A seguito della declaratoria di incompetenza e della trasmissione degli atti si costituiva nuovamente il curatore speciale il quale insisteva per la sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi con prescrizioni di percorsi a pena di decadenza. Analoga domanda era spiegata dal PM ordinario.
Emessa la sentenza parziale sullo status e rilevata d'ufficio la questione dell'ammissibilità della proposizione di una domanda congiunta in pendenza di domande ablatorie, all'udienza cartolare del
24.06.2025 la causa è stata rimessa in decisione. Le parti hanno rassegnato le conclusioni con le note di trattazione scritta.
Come già rilevato d'ufficio dal giudice relatore senza che le parti abbiano risposto al rilievo, la pendenza del giudizio ablatorio ex art. 330 c.c. non permette in termini generali una positiva valutazione di conformità degli accordi raggiunti dalle parti all'interesse dei figli minori. La valutazione di conformità, infatti, non potrebbe essere effettuata se non all'esito dell'istruttoria.
Il cumulo delle domande determinato dalla declaratoria di incompetenza e dalla successiva reiterazione della domanda di decadenza da parte del PM e/o del curatore speciale induce il Collegio
a definire la domanda congiunta (in questo caso anche cumulata) continuando a istruire quella ablatoria.
Del resto, è sufficiente osservare che le parti, contravvenendo sia alla lettera che allo spirito della riforma, non hanno edotto il Tribunale di tutte le vicende giudiziarie che le riguardavano, che a seguito della collocazione volontaria della figlia presso una struttura l'accordo iniziale in data 07.11.2024 è stato totalmente riformulato e che in ogni caso il regime di affido, la collocazione della minore e il regime di frequentazione continuano inevitabilmente ad essere condizionati dagli esiti della contestuale domanda ablatoria (con richiesta tra l'altro della sospensione della responsabilità genitoriale).
Il principio della concentrazione delle tutele è, dunque, in questo caso recessivo rispetto all'esigenza di una celere definizione del ricorso congiunto.
Con separata ordinanza si dispone il prosieguo del giudizio sulla domanda ablatoria, mentre sul ricorso congiunto la sentenza va ritenuta definitiva.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• non omologa le condizioni così come modificate;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• dispone la separazione delle domande e con separata ordinanza dispone la prosecuzione della domanda di decadenza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino