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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEDICI Parte_1 C.F._1
VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESCIA Controparte_1 C.F._2
FILOMENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In via preliminare si precisa che per mero errore il Giudice ha disposto, nel verbale di udienza del
20.03.2025, la rimessione della causa al Collegio per la decisione, in quanto il D. Lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato “è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica” (v. art. 14, comma 2 d. lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023).
1).1 Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e art. 14 D. Lgs. 150/2011, l'avv. , Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Medici, ha convenuto in giudizio il dott. Controparte_1 pagina 1 di 8 esponendo che:
- il dott. , a seguito della notifica di atto di citazione del 06.06.2018 da parte degli eredi del CP_1
signor , conferiva incarico al ricorrente in data 14.09.2018 per essere difeso nel Persona_1
giudizio n. 1829/2018;
- tale giudizio, avente ad oggetto il risarcimento di danni quantificati in € 2.071.810,00 per asserita responsabilità medica, si concludeva con sentenza n. 881 del 29.10.2021, che rigettava le domande nei confronti del dott. ; CP_1
- il dott. non corrispondeva al professionista il compenso richiesto;
CP_1
- il ricorrente inviava richieste di pagamento mediante raccomandata a mezzo e-mail del 12.01.2022 e a mezzo PEC del 16.10.2023;
- i successivi contatti tra le parti non conducevano ad una definizione bonaria della questione;
- il tentativo di negoziazione assistita avviato in data 05.12.2023 non aveva avuto esito positivo per divergenze sul quantum del compenso.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto che:
- al professionista spetta un compenso per la prestazione professionale resa, come previsto dagli artt.
1709 c.c. e 2233 c.c.;
- il compenso è da determinarsi sulla base del valore della controversia secondo la domanda giudiziale, pari a € 2.071.810,00;
- in base ai parametri del D.M. 55/2014, il compenso ammonta a € 46.988,50, comprensivo dell'aumento del 30% per la presenza di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 3687 del 12.02.2021), il compenso basato sulla domanda originaria è adeguato anche se la liquidazione del danno è risultata inferiore.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa a) accertare e dichiarare che l'avvocato ha patrocinato Parte_1
l'incarico di cui in premessa del presente ricorso, nell'interesse del dott. ; b) Controparte_1
conseguentemente, accertare e dichiarare che il dott. è tenuto al pagamento in Controparte_1
favore dell'avvocato delle competenze maturate per l'attività difensiva prestata nei Parte_1 suoi confronti, ammontante ad € 46.988,50, oltre accessori di legge;
c) per l'effetto condannare il dott.
al pagamento in favore dell'avvocato della somma di € 46.988,50, Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 8 oltre accessori di legge, nonché al dovuto per interessi di mora;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento.”
1).2 In data 30.08.2024 si è costituito il dott. , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree ed esponendo che:
- nella notte del 18 giugno 2016 si trovava in servizio presso il posto di guardia medica nel Comune di
Cotronei (KR) e visitava il sig. che lamentava dolori alle spalle e alle braccia;
Persona_1
- dopo aver effettuato le misurazioni della pressione arteriosa, il dott. suggeriva un CP_1
elettrocardiogramma da eseguire presso l'Ospedale di Crotone;
- successivamente, informato di una persona riversa al suolo, recandosi sul posto trovava il sig.
in stato di incoscienza ed eseguiva manovre di rianimazione fino all'arrivo dei sanitari del Per_1
118, ma il paziente decedeva;
- per tali fatti veniva convenuto in giudizio dagli eredi del sig. unitamente all Per_1 CP_2
affidando l'incarico difensivo all'Avv. ; Pt_1
- il giudizio si concludeva con sentenza n. 881 del 29.10.2021 che rigettava la domanda formulata nei confronti del dott. ; CP_1
- seguivano tentativi di definizione bonaria in merito ai compensi richiesti dall'Avv. , con Pt_1
partecipazione a negoziazione assistita e proposta di pagare la somma liquidata dal giudice agli attori;
- l'Avv. non accettava tale proposta, avviando il presente giudizio. Pt_1
Tanto premesso in fatto, ha dedotto che:
- il rigetto della domanda nei confronti del dott. è derivato dall'esito della relazione di perizia CP_1
medico-legale redatta dal Dott. ammessa su richiesta di parte attrice, mentre la prova Persona_2
testimoniale e l'interrogatorio formale degli attori non avevano avuto riscontro utile alla difesa;
- il rigetto della domanda non è quindi ascrivibile alla strategia difensiva del ricorrente, il quale, peraltro, si era opposto alla richiesta di CTU medico-legale, rivelatasi invece determinante per l'esito del giudizio;
- gli importi richiesti devono ritenersi eccessivi, per i seguenti profili: i) assenza del preventivo scritto richiesto dall'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012; ii) assenza dei presupposti per l'applicazione di aumenti per la presenza di più parti;
iii) il Tribunale, nella stessa causa, aveva liquidato agli attori spese processuali per € 13.430,00 oltre accessori, importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria
pagina 3 di 8 richiesta, in via principale: rigettare la domanda avanzata dal ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare l'esosità della somma richiesta dall'odierno ricorrente per l'opera professionale svolta e, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto inammissibili;
Stabilire l'equa somma derivante dall'effettivo lavoro svolto dall'Avv. secondo Pt_1
la liquidazione già applicata dal giudice del Tribunale di Crotone con la sentenza n. 881/2021 per gli attori;
In Subordine: Accertare e dichiarare che il compenso dovuto per l'attività Per_1
professionale svolta dall'avvocato sia redatto ai sensi del D.M. 55/2014 ed applicato sulla Pt_1
scorta dei valori minimi della tariffa e senza l'applicazione dell'aumento di cui all'art.4, comma 2 del
D.M. n°55 del 2014, tenendo conto dell'attività professionale effettivamente svolta.".
1).3 All'udienza del 24.09.2024 il Giudice Istruttore riteneva non sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. richiesta da parte ricorrente e rinviava la causa all'udienza del 20.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione. A quest'ultima udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2) Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere solo parzialmente accolta per le motivazioni che seguono.
2).1 È accertata (e non contestata da parte resistente) l'esistenza del rapporto professionale tra l'avv.
e il dott. , documentata dall'incarico conferito per la difesa nel procedimento n. Pt_1 CP_1
1829/2018 dinanzi a questo Tribunale, conclusosi con rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto.
Deve poi ritenersi irrilevante, ai fini della maturazione del diritto al compenso professionale,
l'individuazione delle cause dell'esito favorevole del giudizio. Le eccezioni sollevate in merito alla presunta inefficacia dell'attività difensiva espletata dal procuratore non incidono sul suo diritto al compenso, atteso che la prestazione forense si configura, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, come obbligazione di mezzi e non di risultato. In quanto tale, il professionista forense si impegna a prestare la propria opera intellettuale e a svolgere l'attività difensiva con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., impiegando le conoscenze tecniche e gli strumenti processuali più idonei alla tutela degli interessi del cliente, senza tuttavia assumere alcun obbligo di conseguire il risultato sperato dall'assistito (v. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del
27/03/2006). La remunerazione dell'opera professionale, pertanto, non può essere subordinata al conseguimento di uno specifico esito processuale, né tantomeno, alla dimostrazione che tale esito sia pagina 4 di 8 direttamente riconducibile all'efficacia dell'operato del difensore.
2).2 In merito all'eccepita mancanza del preventivo scritto richiesto dall'art. 13, comma 5, L. 247/2012, giova precisare che la mancata redazione del preventivo scritto non comporta la nullità dell'accordo sul compenso, né l'impossibilità per il professionista di ottenere la liquidazione giudiziale dei propri onorari, ma può costituire un illecito disciplinare del professionista (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
33193 del 10/11/2022).
Venendo alla quantificazione dei compensi, questo Tribunale ritiene che debba essere correttamente inquadrato il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
Al riguardo, occorre distinguere tra: (i) il criterio generale del “disputatum” basato sul valore della domanda originaria, e (ii) il criterio del “decisum” che tiene conto dell'effettivo contenuto della decisione in caso di accoglimento parziale della domanda.
Come affermato dalla Suprema Corte “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata – sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum")” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007).
Nel caso di specie, il dott. è risultato totalmente vittorioso nella controversia, avendo il CP_1
Tribunale rigettato integralmente la domanda risarcitoria di € 2.071.810,00 proposta nei suoi confronti.
Non sussiste pertanto un accoglimento parziale della domanda che giustifichi l'applicazione del criterio del “decisum” nel rapporto tra gli attori e il dott. . CP_1
Tuttavia, questo Tribunale ritiene che la determinazione del valore della controversia non possa avvenire applicando automaticamente il parametro della domanda originaria, ma che si debba necessariamente contemperare tale criterio con i principi di proporzionalità e adeguatezza del compenso rispetto all'effettiva attività professionale prestata.
In tal senso, l'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014 stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a pagina 5 di 8 quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Nel procedimento principale, benché la domanda originaria degli attori ammontasse a € 2.071.810,00 nei confronti sia del dott. che dell' l'effettivo valore economico della CP_1 CP_2 controversia si è rivelato significativamente inferiore, come dimostrato dalla somma di € 173.564,40 riconosciuta dal Tribunale in favore degli attori nei confronti dell'altro convenuto.
Questa circostanza assume rilevanza in quanto, da un lato, evidenzia che la richiesta iniziale era obiettivamente sovradimensionata rispetto al danno effettivamente sussistente e risarcibile in base alla legge e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali;
dall'altro, dimostra che l'impegno professionale richiesto per la difesa del dott. , pur avendo avuto esito positivo, si è inserito in una CP_1
controversia il cui reale valore economico era considerevolmente inferiore rispetto a quanto inizialmente prospettato.
Pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza del compenso rispetto all'attività professionale effettivamente svolta, nonché in considerazione dell'oggettiva complessità della controversia come emersa nel corso dell'istruttoria, appare equo adottare come parametro di riferimento lo scaglione di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, in quanto maggiormente rappresentativo dell'effettivo impegno richiesto al professionista e del reale valore economico della controversia.
Tale determinazione trova fondamento anche nell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, che consente al giudice di apportare le opportune variazioni al fine di evitare la liquidazione di compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta, tenuto conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”.
Tanto premesso ed applicati i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento - tenuto conto della complessità della controversia, dell'importanza delle questioni trattate, del numero e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché dell'impegno profuso dal difensore - il compenso spettante all'Avv. viene liquidato come segue: Pt_1
Fase di studio: € 2.552,00
pagina 6 di 8 Fase introduttiva: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00
Fase decisionale: € 4.253,00
Compenso tabellare € 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Non appare condivisibile, invece, l'applicazione dell'aumento del 30% per la presenza di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014. Infatti, tale maggiorazione è prevista “Quando in una causa
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale”. Nel caso di specie, l'odierno resistente dott. era l'unico convenuto assistito dall'Avv. , mentre la CP_1 Pt_1 CP_2
pur essendo convenuta nel medesimo procedimento, era rappresentata da altro difensore. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione del richiesto aumento.
2).3 Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
3) La pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che la domanda attorea è stata solo parzialmente accolta, appare equo compensare le spese di lite nella misura della metà, restando l'ulteriore metà a carico del resistente;
spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che l'ammontare complessivo del credito vantato dall'Avv. nei Parte_1
confronti di è pari ad € 14.103,00, oltre spese generali, CPA e IVA ed interessi Controparte_1
legali, dal dì del dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € Controparte_1 Parte_1
14.103,00, oltre spese generali, CPA e IVA ed interessi legali, dal dì del dovuto al saldo;
3. condanna , previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Avv. , che si liquidano, nella misura Parte_1
della restante metà, in € 272,50 per esborsi, € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., 3° c., c.p.c.
Crotone, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEDICI Parte_1 C.F._1
VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESCIA Controparte_1 C.F._2
FILOMENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) In via preliminare si precisa che per mero errore il Giudice ha disposto, nel verbale di udienza del
20.03.2025, la rimessione della causa al Collegio per la decisione, in quanto il D. Lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato “è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica” (v. art. 14, comma 2 d. lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023).
1).1 Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e art. 14 D. Lgs. 150/2011, l'avv. , Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Medici, ha convenuto in giudizio il dott. Controparte_1 pagina 1 di 8 esponendo che:
- il dott. , a seguito della notifica di atto di citazione del 06.06.2018 da parte degli eredi del CP_1
signor , conferiva incarico al ricorrente in data 14.09.2018 per essere difeso nel Persona_1
giudizio n. 1829/2018;
- tale giudizio, avente ad oggetto il risarcimento di danni quantificati in € 2.071.810,00 per asserita responsabilità medica, si concludeva con sentenza n. 881 del 29.10.2021, che rigettava le domande nei confronti del dott. ; CP_1
- il dott. non corrispondeva al professionista il compenso richiesto;
CP_1
- il ricorrente inviava richieste di pagamento mediante raccomandata a mezzo e-mail del 12.01.2022 e a mezzo PEC del 16.10.2023;
- i successivi contatti tra le parti non conducevano ad una definizione bonaria della questione;
- il tentativo di negoziazione assistita avviato in data 05.12.2023 non aveva avuto esito positivo per divergenze sul quantum del compenso.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto che:
- al professionista spetta un compenso per la prestazione professionale resa, come previsto dagli artt.
1709 c.c. e 2233 c.c.;
- il compenso è da determinarsi sulla base del valore della controversia secondo la domanda giudiziale, pari a € 2.071.810,00;
- in base ai parametri del D.M. 55/2014, il compenso ammonta a € 46.988,50, comprensivo dell'aumento del 30% per la presenza di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 3687 del 12.02.2021), il compenso basato sulla domanda originaria è adeguato anche se la liquidazione del danno è risultata inferiore.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa a) accertare e dichiarare che l'avvocato ha patrocinato Parte_1
l'incarico di cui in premessa del presente ricorso, nell'interesse del dott. ; b) Controparte_1
conseguentemente, accertare e dichiarare che il dott. è tenuto al pagamento in Controparte_1
favore dell'avvocato delle competenze maturate per l'attività difensiva prestata nei Parte_1 suoi confronti, ammontante ad € 46.988,50, oltre accessori di legge;
c) per l'effetto condannare il dott.
al pagamento in favore dell'avvocato della somma di € 46.988,50, Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 8 oltre accessori di legge, nonché al dovuto per interessi di mora;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento.”
1).2 In data 30.08.2024 si è costituito il dott. , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree ed esponendo che:
- nella notte del 18 giugno 2016 si trovava in servizio presso il posto di guardia medica nel Comune di
Cotronei (KR) e visitava il sig. che lamentava dolori alle spalle e alle braccia;
Persona_1
- dopo aver effettuato le misurazioni della pressione arteriosa, il dott. suggeriva un CP_1
elettrocardiogramma da eseguire presso l'Ospedale di Crotone;
- successivamente, informato di una persona riversa al suolo, recandosi sul posto trovava il sig.
in stato di incoscienza ed eseguiva manovre di rianimazione fino all'arrivo dei sanitari del Per_1
118, ma il paziente decedeva;
- per tali fatti veniva convenuto in giudizio dagli eredi del sig. unitamente all Per_1 CP_2
affidando l'incarico difensivo all'Avv. ; Pt_1
- il giudizio si concludeva con sentenza n. 881 del 29.10.2021 che rigettava la domanda formulata nei confronti del dott. ; CP_1
- seguivano tentativi di definizione bonaria in merito ai compensi richiesti dall'Avv. , con Pt_1
partecipazione a negoziazione assistita e proposta di pagare la somma liquidata dal giudice agli attori;
- l'Avv. non accettava tale proposta, avviando il presente giudizio. Pt_1
Tanto premesso in fatto, ha dedotto che:
- il rigetto della domanda nei confronti del dott. è derivato dall'esito della relazione di perizia CP_1
medico-legale redatta dal Dott. ammessa su richiesta di parte attrice, mentre la prova Persona_2
testimoniale e l'interrogatorio formale degli attori non avevano avuto riscontro utile alla difesa;
- il rigetto della domanda non è quindi ascrivibile alla strategia difensiva del ricorrente, il quale, peraltro, si era opposto alla richiesta di CTU medico-legale, rivelatasi invece determinante per l'esito del giudizio;
- gli importi richiesti devono ritenersi eccessivi, per i seguenti profili: i) assenza del preventivo scritto richiesto dall'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012; ii) assenza dei presupposti per l'applicazione di aumenti per la presenza di più parti;
iii) il Tribunale, nella stessa causa, aveva liquidato agli attori spese processuali per € 13.430,00 oltre accessori, importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria
pagina 3 di 8 richiesta, in via principale: rigettare la domanda avanzata dal ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare l'esosità della somma richiesta dall'odierno ricorrente per l'opera professionale svolta e, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto inammissibili;
Stabilire l'equa somma derivante dall'effettivo lavoro svolto dall'Avv. secondo Pt_1
la liquidazione già applicata dal giudice del Tribunale di Crotone con la sentenza n. 881/2021 per gli attori;
In Subordine: Accertare e dichiarare che il compenso dovuto per l'attività Per_1
professionale svolta dall'avvocato sia redatto ai sensi del D.M. 55/2014 ed applicato sulla Pt_1
scorta dei valori minimi della tariffa e senza l'applicazione dell'aumento di cui all'art.4, comma 2 del
D.M. n°55 del 2014, tenendo conto dell'attività professionale effettivamente svolta.".
1).3 All'udienza del 24.09.2024 il Giudice Istruttore riteneva non sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. richiesta da parte ricorrente e rinviava la causa all'udienza del 20.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione. A quest'ultima udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2) Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere solo parzialmente accolta per le motivazioni che seguono.
2).1 È accertata (e non contestata da parte resistente) l'esistenza del rapporto professionale tra l'avv.
e il dott. , documentata dall'incarico conferito per la difesa nel procedimento n. Pt_1 CP_1
1829/2018 dinanzi a questo Tribunale, conclusosi con rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto.
Deve poi ritenersi irrilevante, ai fini della maturazione del diritto al compenso professionale,
l'individuazione delle cause dell'esito favorevole del giudizio. Le eccezioni sollevate in merito alla presunta inefficacia dell'attività difensiva espletata dal procuratore non incidono sul suo diritto al compenso, atteso che la prestazione forense si configura, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, come obbligazione di mezzi e non di risultato. In quanto tale, il professionista forense si impegna a prestare la propria opera intellettuale e a svolgere l'attività difensiva con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., impiegando le conoscenze tecniche e gli strumenti processuali più idonei alla tutela degli interessi del cliente, senza tuttavia assumere alcun obbligo di conseguire il risultato sperato dall'assistito (v. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6967 del
27/03/2006). La remunerazione dell'opera professionale, pertanto, non può essere subordinata al conseguimento di uno specifico esito processuale, né tantomeno, alla dimostrazione che tale esito sia pagina 4 di 8 direttamente riconducibile all'efficacia dell'operato del difensore.
2).2 In merito all'eccepita mancanza del preventivo scritto richiesto dall'art. 13, comma 5, L. 247/2012, giova precisare che la mancata redazione del preventivo scritto non comporta la nullità dell'accordo sul compenso, né l'impossibilità per il professionista di ottenere la liquidazione giudiziale dei propri onorari, ma può costituire un illecito disciplinare del professionista (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
33193 del 10/11/2022).
Venendo alla quantificazione dei compensi, questo Tribunale ritiene che debba essere correttamente inquadrato il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
Al riguardo, occorre distinguere tra: (i) il criterio generale del “disputatum” basato sul valore della domanda originaria, e (ii) il criterio del “decisum” che tiene conto dell'effettivo contenuto della decisione in caso di accoglimento parziale della domanda.
Come affermato dalla Suprema Corte “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata – sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum")” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007).
Nel caso di specie, il dott. è risultato totalmente vittorioso nella controversia, avendo il CP_1
Tribunale rigettato integralmente la domanda risarcitoria di € 2.071.810,00 proposta nei suoi confronti.
Non sussiste pertanto un accoglimento parziale della domanda che giustifichi l'applicazione del criterio del “decisum” nel rapporto tra gli attori e il dott. . CP_1
Tuttavia, questo Tribunale ritiene che la determinazione del valore della controversia non possa avvenire applicando automaticamente il parametro della domanda originaria, ma che si debba necessariamente contemperare tale criterio con i principi di proporzionalità e adeguatezza del compenso rispetto all'effettiva attività professionale prestata.
In tal senso, l'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014 stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a pagina 5 di 8 quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Nel procedimento principale, benché la domanda originaria degli attori ammontasse a € 2.071.810,00 nei confronti sia del dott. che dell' l'effettivo valore economico della CP_1 CP_2 controversia si è rivelato significativamente inferiore, come dimostrato dalla somma di € 173.564,40 riconosciuta dal Tribunale in favore degli attori nei confronti dell'altro convenuto.
Questa circostanza assume rilevanza in quanto, da un lato, evidenzia che la richiesta iniziale era obiettivamente sovradimensionata rispetto al danno effettivamente sussistente e risarcibile in base alla legge e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali;
dall'altro, dimostra che l'impegno professionale richiesto per la difesa del dott. , pur avendo avuto esito positivo, si è inserito in una CP_1
controversia il cui reale valore economico era considerevolmente inferiore rispetto a quanto inizialmente prospettato.
Pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza del compenso rispetto all'attività professionale effettivamente svolta, nonché in considerazione dell'oggettiva complessità della controversia come emersa nel corso dell'istruttoria, appare equo adottare come parametro di riferimento lo scaglione di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, in quanto maggiormente rappresentativo dell'effettivo impegno richiesto al professionista e del reale valore economico della controversia.
Tale determinazione trova fondamento anche nell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, che consente al giudice di apportare le opportune variazioni al fine di evitare la liquidazione di compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta, tenuto conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.”.
Tanto premesso ed applicati i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento - tenuto conto della complessità della controversia, dell'importanza delle questioni trattate, del numero e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché dell'impegno profuso dal difensore - il compenso spettante all'Avv. viene liquidato come segue: Pt_1
Fase di studio: € 2.552,00
pagina 6 di 8 Fase introduttiva: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00
Fase decisionale: € 4.253,00
Compenso tabellare € 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Non appare condivisibile, invece, l'applicazione dell'aumento del 30% per la presenza di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014. Infatti, tale maggiorazione è prevista “Quando in una causa
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale”. Nel caso di specie, l'odierno resistente dott. era l'unico convenuto assistito dall'Avv. , mentre la CP_1 Pt_1 CP_2
pur essendo convenuta nel medesimo procedimento, era rappresentata da altro difensore. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione del richiesto aumento.
2).3 Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
3) La pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che la domanda attorea è stata solo parzialmente accolta, appare equo compensare le spese di lite nella misura della metà, restando l'ulteriore metà a carico del resistente;
spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che l'ammontare complessivo del credito vantato dall'Avv. nei Parte_1
confronti di è pari ad € 14.103,00, oltre spese generali, CPA e IVA ed interessi Controparte_1
legali, dal dì del dovuto al saldo;
2. condanna al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € Controparte_1 Parte_1
14.103,00, oltre spese generali, CPA e IVA ed interessi legali, dal dì del dovuto al saldo;
3. condanna , previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Avv. , che si liquidano, nella misura Parte_1
della restante metà, in € 272,50 per esborsi, € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., 3° c., c.p.c.
Crotone, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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