Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3757/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. ANDREA DIROMA Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA
ricorrente in data 30/08/2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere in Italia dal
02/08/2020, allorquando aveva l'età di 25 anni;
di aver avviato un serio percorso di integrazione;
di essere ospitato in un appartamento sito in Trieste, via Vasari n. 6
preso in locazione da un connazionale;
di lavorare con continuità dall'ottobre del
2021; di aver intessuto una fitta rete di amici e conoscenti a Trieste, con i quali trascorre il tempo nei momenti liberi dal lavoro.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, ha Parte_1
insistito per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1.
del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensiva con decreto dd. 22/09/2023, all'udienza del 16 aprile
2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Lei capisce l'italiano?”
“Sì”
“Quando è arrivato in Italia?”
“Sono arrivato in Italia nel 2020”
“Dove abita?”
“A Trieste, in casa con un amico che mi dà ospitalità”
“Dove lavora?”
“Al ristorante Hilton, come lavapiatti. Oggi è l'ultimo giorno previsto dal contratto;
è
previsto il rinnovo, il mio datore di lavoro mi ha chiesto il permesso per rinnovare il contratto”
“Risulta in atti un contratto a tempo indeterminato presso lavora ancora CP_2
presso quest'ultimo?” “Il contratto è ancora in essere, vado però solo se ce n'è bisogno, si tratta di un contratto a
chiamata”
“Ha dei familiari in Pakistan?”
“Sì, mio padre, mia madre e mia sorella. Sono in contatto con loro”
“In Italia ha amici o parenti?”
“Solo amici. Andiamo insieme in giro”
Il Tribunale, assegnato termine al ricorrente fino al 16 maggio 2024 per il deposito di documentazione aggiornata e termine alla controparte fino al 30 maggio 2024 per il deposito di un'eventuale nota di replica, stante la rinuncia delle parti all'udienza di discussione orale, ha riservato all'esito la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008; - ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente, in Italia dal 2020, allorquando aveva 25 anni,
risulta ormai ben inserito sul territorio nazionale, in effetti egli lavora con profitto e continuità dal 2021, dapprima, nel settore agricolo con contratto a tempo determinato
– dal 18/10/2021 al 30/11/2021 – presso la ditta individuale del sig. ; Controparte_3
successivamente, presso la Settepuntoundici Srl con contratto a tempo determinato
– dal 20/07/2022 al 15/10/2022 - e, da ultimo, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 10/12/2022 presso l'attività di ristorazione del sig. ; Persona_1
al contempo, il ricorrente ha lavorato anche con contratto di lavoro intermittente come lavapiatti presso la MO AS di LU MO & C. – dal 18/03/2023 al
31/05/2023, prorogato al 30/09/2023 - nel ristorante La Chimera di Bacco e presso la
HNH Hospitality dal 27/11/2023 al 16/04/2024 (come da documentazione lavorativa in atti).
Tali rapporti lavorativi, hanno permesso al richiedente di conseguire dei redditi che sono senz'altro idonei ad assicurare il suo autosostentamento e una vita più che dignitosa (cfr. CU 2024 in atti, dal quale risulta un reddito complessivo pari ad euro
8.111,54). Quanto alla conoscenza della lingua italiana, il ricorrente in udienza, liberamente interrogato, ha dimostrato di saper conversare e rispondere alle domande più
semplici.
Ad oggi, egli vive in un appartamento sito in Trieste, via Fortunato n. 5, come da dichiarazione di ospitalità in atti.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale.
Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata da documentazione depositata anche successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 24.01.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida