Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 04/03/2022, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00314/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2021, proposto da
IA IM CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Sicuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: RI RO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione del D.G. ASL Lecce, n. 732 del 15.7.2020, successivamente pubblicata sull'albo pretorio della ASL Lecce, sul BURP e per estratto in G.U., avente ad oggetto “Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza”;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 15 dirigenti medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'urgenza pubblicato sul BURP n. 122 del 27.8.2020, nella parte in cui non consente di partecipare al concorso a coloro i quali sono privi di specializzazione;
- della deliberazione del D.G. ASL Lecce, n. 1269 del 14.12.2020, successivamente pubblicata sull'albo pretorio della ASL Lecce, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza bandito con deliberazione n. 732 del 15/7/2020. Ammissione candidati”, nella parte in cui non ha incluso la ricorrente tra gli ammessi al predetto concorso pubblico;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. F.sco Romano per la P.A.
Rilevato che in data 15 febbraio 2022 parte ricorrente ha depositato istanza di cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.
Ritenuto che la predetta istanza equivalga a rinuncia alla domanda cautelare, di cui il Collegio prende atto.
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, prende atto della rinuncia alla domanda cautelare e compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO