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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5046 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentata e difesa dell'Avv. Giovanni Giordano ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Palermo, via
Sardegna n. 23 attrice/opponente
CONTRO
e per essa in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano Menghini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Antonino Milisenda, sito a Palermo, via Principe di Belmonte n° 1/C convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 13.3.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 549/2021 emesso da questo Tribunale a seguito del ricorso proposto dalla per l'importo di euro CP_1 14.543,51 oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del rapporto di c/c n. 00114/1000/00001555 accesso il 01.07.2004 presso la Banca
San Paolo Imi PA (oggi Intesa San Paolo PA).
In particolare, l'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito ingiunto, in ragione dell'esistenza di un accordo transattivo che si sarebbe perfezionato il 15-23.9.2014 tra il di lei coniuge ( ) Persona_1
e la società AR ED UT S.p.A. (società incaricata dall'istituto di credito con il compito di recuperare i crediti c.d. “deteriorati”) e che avrebbe definitivamente estinto - attraverso un piano di rientro dilazionato mediante l'emissione di nn. 120 effetti cambiari intestati a
-, l'esposizione debitoria in essere tra la stessa ed Intesa CP_3
San Paolo S.p.A. Ha contestato, inoltre, la carenza della documentazione comprovante il presunto credito ingiunto in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, ed in ogni caso ha eccepito l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici (in violazione dell'art. 1283 c.c. e della Delibera CICR 09.02.2000),
l'illegittimità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto (in violazione dell'art. 1346 c.c.) e dei tassi di interesse extra fido in quanto superiori al “tasso soglia usura” pro tempore vigente (in violazione della Legge 07.03.1996 n. 108). Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, la rideterminazione del saldo, con vittoria di spese.
L'istituto di credito, ritualmente costituito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, ha innanzi tutto contestato l'asserita estinzione del debito per effetto di una presunta e non dimostrata transazione. Ha quindi insistito nella pretesa azionata col ricorso monitorio e in subordine, previo accertamento del credito, la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e ctu contabile e all'udienza in epigrafe indicata è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Così ricostruita brevemente la vicenda, osserva preliminarmente il
Tribunale che ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione dell'estratto conto finale, accompagnato dalla certificazione ex art. 50 TUB, non richiedendosi, altresì la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto.
Ed invero, la certificazione ex art. 50 TUB, pur dovendo essere analitica
– mediante l'indicazione delle voci relative al capitale, agli accessori, agli interessi corrispettivi e monitori – non deve affatto essere accompagnata dall'allegazione di tutti gli estratti conto, non essendovi alcuna norma che imponga siffatto onere alla banca, tanto più ove si pensi alla funzione agevolativa che detta disciplina speciale assolve in favore del sistema bancario. Nel giudizio di opposizione, invece, è onere della banca produrre sia i contratti che regolano i rapporti, sia gli estratti conto analitici, così da consentire la ricostruzione del saldo, ove contestata.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11). Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione
(cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Orbene, nel caso di specie, la ha assolto l'onere Controparte_1 probatorio posto a suo carico, depositando, a sostegno della propria pretesa creditoria, sia il contratto sottoscritto dalla (cfr. doc. 1 alla Pt_1 comparsa di costituzione), sia gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente (cfr. doc. 4).
Del tutto infondata deve poi ritenersi l'eccezione di difetto legittimazione attiva.
Ritiene infatti il decidente che nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, come nella specie, il "perfezionamento" della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.
L'art. 58, comma 2, TUB (nel testo applicabile ratione temporis) ha, infatti, inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
Nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale sostituisce, quindi, la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cassazione civile, sez. III, 25 Settembre 2018, n. 22548; Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).
Ora, nella specie, la ha prodotto la copia del contratto di CP_1 cessione dei crediti in blocco intervenuto tra questa e Controparte_4
e reso nota l'operazione di cessione dei crediti (tra cui anche quello
[...] oggetto di causa), mediante pubblicazione sulla G.U. del 5.5.2018 (cfr. all. C comparsa), consegue che l'eccezione va rigettata.
Quanto invece alla presunta estinzione del credito mediante accordo transattivo intercorso tra il coniuge dell'attrice e la banca, rileva in
Tribunale che a seguito dell'ordine di esibizione impartito alla Banca
Intesa San Paolo, con ordinanza del 22.3.2022, questa ha depositato il contratto n. 570590 stipulato tra l'allora Intesa San Paolo Personal
Finance e la con l'intervento di (marito- Parte_1 Persona_1 accollatario) ed in forza del quale in effetti la mandataria AR ED
UT S.p.a. in data 15.09.2014 ha ritirato n.120 effetti cambiari dell'importo di € 102,50 ciascuno a firma del;
tuttavia, il Persona_1 debito cui si riferisce tale accordo, pari ad euro 12.300,00 è relativo al contratto di finanziamento n. 570590, ossia ad un rapporto diverso rispetto a quello oggetto di causa (contratto di c/c
00114/1000/00001555).
Né, peraltro, il piano di rientro di tale rapporto di finanziamento contiene qualche riferimento al contratto di conto corrente in esame, sicchè non può affermarsi con certezza che via sia un collegamento tra l'accordo transattivo suddetto e il debito scaturente dal rapporto per cui
è causa.
Passando ora all'analisi del rapporto nonché alla ricostruzione del saldo del rapporto di c/c n. 1000/00001555 intrattenuto presso la Banca
SA PA (oggi Intesa San Paolo) poi rinominato 9501/0000108,
l'istituto di credito, come sopra accennato, ha prodotto sia il contratto, sia gli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto, ossia dal 1.7.2004 sino alla data di estinzione del conto il 16.1.2015 (con giroconto di chiusura).
Sulla scorta dei quesiti posti con l'ordinanza del 22.3.2023, il ctu nominato, tenendo conto delle informazioni oggettivamente ricavabili dalla documentazione contrattuale in atti, nonché dagli estratti conto prodotti, ha innanzitutto riscontrato l'applicazione di commissioni e spese ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste e che correttamente sono state espunte stante la previsione di nullità di cui all'art. 117, comma 3 TUB (cfr pag 25).
Va altresì espunta la commissione di massimo scoperto, posto che tale voce di spesa risulta addebitata trimestralmente a partire dal secondo trimestre 2009, periodo rispetto al quale non è presente in atti alcuna pattuizione contrattuale (cfr pag 23 della relazione). In proposito,
l'unico richiamo alla commissione indicata in contratto fa riferimento ad un'eccedenza rispetto all'affidamento concesso, e non sembrerebbe pertanto applicabile nel rapporto in esame posto che non risulta affidato sino al 30/09/2012. La base di calcolo poi non è puntualmente definita, non essendo precisato se la commissione debba applicarsi solo sull'eccedenza del saldo debitore rispetto al fido concesso o sull'intero importo.
Corretta invece è risultata la pattuizione della clausola relativa alla capitalizzazione, avendo le parti convenuto all'art. 8 del contratto di conto corrente la pari periodicità (trimestrale) della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in ossequio al dettato di cui all'art. 2 della Delibera CICR 09.02.2000.
Il debito risultante dall'ultimo estratto conto al 16.1.2015 è stato depurato quindi dalle spese espunte e dal totale degli addebiti effettuati a titolo di interessi in quanto oggetto di ricalcolo e al saldo depurato da tutti gli addebiti non corretti effettuati dalla banca, sono stati sommati algebricamente gli interessi passivi ricalcolati per l'intero periodo (in parte capitalizzati in conto), come indicati nella precedente tabella. Il saldo finale è risultato quindi pari a € – 6.355,26.
Con riferimento, invece, alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre, quindi, innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sforamento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione. Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sforamento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sforamento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.
Ora, nella specie, in relazione al rapporto di conto corrente in esame, solo a partire dal 01.10.2012, è stato concesso un fido al correntista utilizzabile con scoperto di conto corrente (poi revocato il 17.10.2014), sicchè ai fini dell'individuazione del tasso soglia deve farsi riferimento alla categoria “Apertura di credito in c/c”; inoltre, come detto, si è rivelata illegittima la previsione della c.m.s., il cui addebito aveva determinato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri. Consegue che espunta la cms anche gli accertamenti in ordine al superamento del tasso soglia perdono di rilevanza.
In ultimo, ai fini del ricalcolo dei saldi del rapporto, e dopo aver effettuato la ricostruzione del saldo di cui sopra, deve tenersi conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca.
A tal riguardo, osserva innanzi tutto il Tribunale che ai fini della verifica della prescrizione deve farsi riferimento al nuovo orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Corte di Cassazione ord. n. 3858 del 15.02.2021).
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili.
Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente
(esame già effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, nella specie, il CTU ha correttamente provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, individuando i versamenti solutori effettuati sino al 2.4.2011 in complessivi euro 1.510,89, di cui euro
563,97 per competenze divenute irripetibili che dunque vanno sommate
(algebricamente), al saldo così come ricostruito.
Così operando, e provvedendo sulla base del saldo rettificato, a riaccreditare alla Banca la somma pari ad euro 563,97, il conto è passato dal saldo negativo al 16.01.2015 di € - 7.723,99 al saldo ricostruito di € -
6.894,38 con una differenza pari ad + € 829,61. Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e l'opponente va condannato al pagamento della minore somma di euro 6.894,38 oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Infine, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà dell'intero che si liquida (avuto riguardo al decisum), in complessivi euro 712,50 (di cui euro 567,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali per la fase monitoria ed in complessivi euro 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio, mentre la restante parte va posta a carico dell'opponente.
Le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 27.5.2024), vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 549/2021 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 31.01.2021.
Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma pari ad € 6.894,38, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Compensa fra le parti le spese di lite nella misura della metà dell'intero che si liquida (in ragione del decisum e non del disputatum), in complessivi euro 712,50 (di cui euro 145,50 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali per la fase monitoria ed in complessivi euro
2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio, ponendo la restante parte a carico dell'opponente. Pone definitivamente le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 14.10.2022), a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso a Palermo il 12.06.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5046 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentata e difesa dell'Avv. Giovanni Giordano ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Palermo, via
Sardegna n. 23 attrice/opponente
CONTRO
e per essa in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano Menghini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Antonino Milisenda, sito a Palermo, via Principe di Belmonte n° 1/C convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza cartolare del 13.3.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 549/2021 emesso da questo Tribunale a seguito del ricorso proposto dalla per l'importo di euro CP_1 14.543,51 oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del rapporto di c/c n. 00114/1000/00001555 accesso il 01.07.2004 presso la Banca
San Paolo Imi PA (oggi Intesa San Paolo PA).
In particolare, l'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito ingiunto, in ragione dell'esistenza di un accordo transattivo che si sarebbe perfezionato il 15-23.9.2014 tra il di lei coniuge ( ) Persona_1
e la società AR ED UT S.p.A. (società incaricata dall'istituto di credito con il compito di recuperare i crediti c.d. “deteriorati”) e che avrebbe definitivamente estinto - attraverso un piano di rientro dilazionato mediante l'emissione di nn. 120 effetti cambiari intestati a
-, l'esposizione debitoria in essere tra la stessa ed Intesa CP_3
San Paolo S.p.A. Ha contestato, inoltre, la carenza della documentazione comprovante il presunto credito ingiunto in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, ed in ogni caso ha eccepito l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici (in violazione dell'art. 1283 c.c. e della Delibera CICR 09.02.2000),
l'illegittimità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto (in violazione dell'art. 1346 c.c.) e dei tassi di interesse extra fido in quanto superiori al “tasso soglia usura” pro tempore vigente (in violazione della Legge 07.03.1996 n. 108). Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, la rideterminazione del saldo, con vittoria di spese.
L'istituto di credito, ritualmente costituito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, ha innanzi tutto contestato l'asserita estinzione del debito per effetto di una presunta e non dimostrata transazione. Ha quindi insistito nella pretesa azionata col ricorso monitorio e in subordine, previo accertamento del credito, la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e ctu contabile e all'udienza in epigrafe indicata è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Così ricostruita brevemente la vicenda, osserva preliminarmente il
Tribunale che ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione dell'estratto conto finale, accompagnato dalla certificazione ex art. 50 TUB, non richiedendosi, altresì la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto.
Ed invero, la certificazione ex art. 50 TUB, pur dovendo essere analitica
– mediante l'indicazione delle voci relative al capitale, agli accessori, agli interessi corrispettivi e monitori – non deve affatto essere accompagnata dall'allegazione di tutti gli estratti conto, non essendovi alcuna norma che imponga siffatto onere alla banca, tanto più ove si pensi alla funzione agevolativa che detta disciplina speciale assolve in favore del sistema bancario. Nel giudizio di opposizione, invece, è onere della banca produrre sia i contratti che regolano i rapporti, sia gli estratti conto analitici, così da consentire la ricostruzione del saldo, ove contestata.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11). Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione
(cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Orbene, nel caso di specie, la ha assolto l'onere Controparte_1 probatorio posto a suo carico, depositando, a sostegno della propria pretesa creditoria, sia il contratto sottoscritto dalla (cfr. doc. 1 alla Pt_1 comparsa di costituzione), sia gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente (cfr. doc. 4).
Del tutto infondata deve poi ritenersi l'eccezione di difetto legittimazione attiva.
Ritiene infatti il decidente che nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, come nella specie, il "perfezionamento" della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.
L'art. 58, comma 2, TUB (nel testo applicabile ratione temporis) ha, infatti, inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.
Nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale sostituisce, quindi, la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cassazione civile, sez. III, 25 Settembre 2018, n. 22548; Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).
Ora, nella specie, la ha prodotto la copia del contratto di CP_1 cessione dei crediti in blocco intervenuto tra questa e Controparte_4
e reso nota l'operazione di cessione dei crediti (tra cui anche quello
[...] oggetto di causa), mediante pubblicazione sulla G.U. del 5.5.2018 (cfr. all. C comparsa), consegue che l'eccezione va rigettata.
Quanto invece alla presunta estinzione del credito mediante accordo transattivo intercorso tra il coniuge dell'attrice e la banca, rileva in
Tribunale che a seguito dell'ordine di esibizione impartito alla Banca
Intesa San Paolo, con ordinanza del 22.3.2022, questa ha depositato il contratto n. 570590 stipulato tra l'allora Intesa San Paolo Personal
Finance e la con l'intervento di (marito- Parte_1 Persona_1 accollatario) ed in forza del quale in effetti la mandataria AR ED
UT S.p.a. in data 15.09.2014 ha ritirato n.120 effetti cambiari dell'importo di € 102,50 ciascuno a firma del;
tuttavia, il Persona_1 debito cui si riferisce tale accordo, pari ad euro 12.300,00 è relativo al contratto di finanziamento n. 570590, ossia ad un rapporto diverso rispetto a quello oggetto di causa (contratto di c/c
00114/1000/00001555).
Né, peraltro, il piano di rientro di tale rapporto di finanziamento contiene qualche riferimento al contratto di conto corrente in esame, sicchè non può affermarsi con certezza che via sia un collegamento tra l'accordo transattivo suddetto e il debito scaturente dal rapporto per cui
è causa.
Passando ora all'analisi del rapporto nonché alla ricostruzione del saldo del rapporto di c/c n. 1000/00001555 intrattenuto presso la Banca
SA PA (oggi Intesa San Paolo) poi rinominato 9501/0000108,
l'istituto di credito, come sopra accennato, ha prodotto sia il contratto, sia gli estratti conto relativi all'intero periodo di durata del rapporto, ossia dal 1.7.2004 sino alla data di estinzione del conto il 16.1.2015 (con giroconto di chiusura).
Sulla scorta dei quesiti posti con l'ordinanza del 22.3.2023, il ctu nominato, tenendo conto delle informazioni oggettivamente ricavabili dalla documentazione contrattuale in atti, nonché dagli estratti conto prodotti, ha innanzitutto riscontrato l'applicazione di commissioni e spese ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste e che correttamente sono state espunte stante la previsione di nullità di cui all'art. 117, comma 3 TUB (cfr pag 25).
Va altresì espunta la commissione di massimo scoperto, posto che tale voce di spesa risulta addebitata trimestralmente a partire dal secondo trimestre 2009, periodo rispetto al quale non è presente in atti alcuna pattuizione contrattuale (cfr pag 23 della relazione). In proposito,
l'unico richiamo alla commissione indicata in contratto fa riferimento ad un'eccedenza rispetto all'affidamento concesso, e non sembrerebbe pertanto applicabile nel rapporto in esame posto che non risulta affidato sino al 30/09/2012. La base di calcolo poi non è puntualmente definita, non essendo precisato se la commissione debba applicarsi solo sull'eccedenza del saldo debitore rispetto al fido concesso o sull'intero importo.
Corretta invece è risultata la pattuizione della clausola relativa alla capitalizzazione, avendo le parti convenuto all'art. 8 del contratto di conto corrente la pari periodicità (trimestrale) della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in ossequio al dettato di cui all'art. 2 della Delibera CICR 09.02.2000.
Il debito risultante dall'ultimo estratto conto al 16.1.2015 è stato depurato quindi dalle spese espunte e dal totale degli addebiti effettuati a titolo di interessi in quanto oggetto di ricalcolo e al saldo depurato da tutti gli addebiti non corretti effettuati dalla banca, sono stati sommati algebricamente gli interessi passivi ricalcolati per l'intero periodo (in parte capitalizzati in conto), come indicati nella precedente tabella. Il saldo finale è risultato quindi pari a € – 6.355,26.
Con riferimento, invece, alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, reputa il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, occorre, quindi, innanzi tutto verificare le condizioni pattuite con riferimento sia agli interessi sia agli altri costi (cms, spese, oneri), connessi all'erogazione del denaro, e qualora si accerti il superamento del tasso soglia fin dalla pattuizione, dovrà procedersi ad eliminare tutti gli interessi, cms e gli oneri, anche se lo sforamento sia imputabile alla presenza della cms nella misura pattuita e ciò per tutto lo svolgimento del rapporto e fino a nuova eventuale pattuizione. Soltanto qualora si accerti che non ricorre l'ipotesi di usura originaria nei termini suddetti, allora si procederà a verificare l'eventuale sforamento trimestre per trimestre, avendo riferimento pur sempre ai criteri sopra indicati (art. 644 cp). In questo caso nei periodi in cui si riscontra lo sforamento si procederà ad operare i ricalcoli applicando il tasso soglia.
Ora, nella specie, in relazione al rapporto di conto corrente in esame, solo a partire dal 01.10.2012, è stato concesso un fido al correntista utilizzabile con scoperto di conto corrente (poi revocato il 17.10.2014), sicchè ai fini dell'individuazione del tasso soglia deve farsi riferimento alla categoria “Apertura di credito in c/c”; inoltre, come detto, si è rivelata illegittima la previsione della c.m.s., il cui addebito aveva determinato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri. Consegue che espunta la cms anche gli accertamenti in ordine al superamento del tasso soglia perdono di rilevanza.
In ultimo, ai fini del ricalcolo dei saldi del rapporto, e dopo aver effettuato la ricostruzione del saldo di cui sopra, deve tenersi conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca.
A tal riguardo, osserva innanzi tutto il Tribunale che ai fini della verifica della prescrizione deve farsi riferimento al nuovo orientamento della
Suprema Corte, secondo cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Corte di Cassazione ord. n. 3858 del 15.02.2021).
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili.
Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente
(esame già effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, nella specie, il CTU ha correttamente provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, individuando i versamenti solutori effettuati sino al 2.4.2011 in complessivi euro 1.510,89, di cui euro
563,97 per competenze divenute irripetibili che dunque vanno sommate
(algebricamente), al saldo così come ricostruito.
Così operando, e provvedendo sulla base del saldo rettificato, a riaccreditare alla Banca la somma pari ad euro 563,97, il conto è passato dal saldo negativo al 16.01.2015 di € - 7.723,99 al saldo ricostruito di € -
6.894,38 con una differenza pari ad + € 829,61. Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e l'opponente va condannato al pagamento della minore somma di euro 6.894,38 oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Infine, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà dell'intero che si liquida (avuto riguardo al decisum), in complessivi euro 712,50 (di cui euro 567,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali per la fase monitoria ed in complessivi euro 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio, mentre la restante parte va posta a carico dell'opponente.
Le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 27.5.2024), vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 549/2021 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 31.01.2021.
Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma pari ad € 6.894,38, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Compensa fra le parti le spese di lite nella misura della metà dell'intero che si liquida (in ragione del decisum e non del disputatum), in complessivi euro 712,50 (di cui euro 145,50 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali per la fase monitoria ed in complessivi euro
2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali per il presente giudizio, ponendo la restante parte a carico dell'opponente. Pone definitivamente le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 14.10.2022), a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso a Palermo il 12.06.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza