Articolo 30 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 29Articolo 31
Versione
18 aprile 1943
Art. 30.

Il patrimonio dell'Ente e' costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo spettano all'Ente:

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943