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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11261 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6932 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
(c.f. ) - rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STANISCIA FABRIZIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
(c.f. ) - Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
1 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025 , Parte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con la sig.ra il Controparte_1
09/01/2006; che dal matrimonio erano nati due figli: AT il 19.07.2006 maggiorenne non economicamente autosufficiente e il 16.07.2008, minore;
Per_1
che tra le parti era intervenuta dapprima separazione in forza accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 23.11.2017 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza n.2395/2021 del 12.02.2021 del Tribunale Ordinario di
Napoli; tutto ciò premesso, chiedeva una modifica della disciplina, deducendo che entrambi i figli si erano trasferiti presso di lui, in particolare chiedeva:
“- Confermare l'affidamento condiviso dei figli, e nati a Gallarate Per_2 Persona_3
(Varese), rispettivamente il 19.07.2006 ed il 16.07.2008, stabilendo per il figlio adolescente incontri madre-figlio liberi, nonché accogliere il piano genitoriale Per_1
proposto dal sig. Pt_1
- Modificare la collocazione dei due figli maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente e di anni 17, dando atto del trasferimento dei due figli Per_1
dall'abitazione materna a quella paterna in Napoli alla via Seconda Traversa Due
Portoni n° 29;
- Abrogare l'assegno di mantenimento stabilito a carico del sig. in favore dei due Pt_1
figli e trasferitisi entrambi presso l'abitazione paterna rispettivamente nel Per_1 Per_2
2 mese di febbraio 2023 e nell'ottobre 2024, dando atto del mantenimento diretto Per_2
erogato dal padre in favore dei figli, con decorrenza dalla data del trasferimento dei figli e presso il padre, rispettivamente febbraio 2023 e ottobre 2024; in via Per_1 Per_2
subordinata abrogare l'assegno con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
- Prevedere l'obbligo della sig.ra di versare un assegno di mantenimento in CP_1
favore dei due figli di euro 600,00 (300,00 per ciascuno di essi) da corrispondersi al sig. entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese di Pt_1
marzo 2026, data di deposito del presente ricorso;
- confermare la contribuzione al 50% delle spese straordinarie dei figli a carico di entrambi i genitori
- Condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite anche in CP_1
considerazione della pervicace e perdurante volontà transattiva del sig. di Pt_1
addivenire ad un accordo transattivo.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis cpc.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con memoria difensiva e contestuale domanda riconvenzionale, la quale contestava il trasferimento dell'ultimo figlio della coppia presso il sig. e Pt_1
concludeva chiedendo:
“rigettare il ricorso, perché inammissibile, improcedibile ed infondato;
per converso, accogliere la domanda riconvenzionale qui spiegata dalla resistente, tesa ad ottenere la condanna del al pagamento: degli arretrati tutti a titolo di Pt_1
mantenimento della prole e non versati a far data dal marzo 2023, dell'aggiornamento
Istat dovuto a far data dal marzo 2022; in caso di accoglimento sia pur parziale del ricorso, limitato l'importo a carico della per il figlio ad una somma CP_1 Per_1
inferiore ai 300 euro, accogliere la domanda riconvenzionale tesa anche a conseguire la
3 previsione, a carico del dell'obbligo di versare, nella misura di €.400,00 in favore Pt_1
della , un assegno di mantenimento, per il figlio maggiorenne ma CP_1 Per_2
non economicamente autosufficiente e convivente con la resistente;
in ogni caso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore della resistente.”
All'udienza cartolare del 30.09.2025, le parti depositavano accordo sottoscritto e chiedevano rimettere la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dare atto che la sig.ra continuerà a risiedere in Napoli, alla Controparte_1
via Giovanni Palatucci 19, unitamente al figlio maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente che, nel mese di aprile 2025, si è trasferito nuovamente dall'abitazione paterna a quella materna, tornando a vivere e risiedere presso la madre e che il sig. continuerà a risiedere in Napoli, alla II Traversa di via Santa Croce Vecchia Pt_1
n°19, unitamente al figlio (già ivi stabilmente trasferitosi dal mese di febbraio Per_1
2023); ogni cambiamento di residenza o di domicilio di ciascun genitore dovrà essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a/r (o altra modalità scritta) da inviare entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, nell'interesse del figlio minore:
2) dare atto che il figlio diciassettenne sarà affidato ad entrambi i genitori con la Per_1
modalità dell'affidamento condiviso, con residenza privilegiata presso il padre e che gli incontri madre-figlio e fratello considerata l'età del ragazzo, di anni 17, siano liberi. In ogni caso si da atto che gli incontri dei figli con i rispettivi genitori e tra fratelli -allo stato- hanno le seguenti modalità : due pomeriggi entrambi i figli sono con e presso l'abitazione di un genitore e due pomeriggi con e presso l'altro, nonché i figli unitamente trascorrono i fine settimana, alternati presso ciascun genitore.
4 3) dare atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio presso lo stesso collocato;
4) dare atto che il sig. si obbliga al versamento alla sig.ra , entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, dell'importo di € 300,00
(treecento//00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_2
ma non economicamente autosufficiente. Detto assegno di mantenimento sarà adeguato annualmente alla stregua delle variazioni in aumento che saranno registrate dall'indice
ISTAT.
5) Dare atto che la sig.ra si obbliga al versamento al sig. entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 300,00 (trecento//00) quale contributo per il mantenimento del figlio minore convivente con il padre. Per_1
Detto assegno di mantenimento sarà adeguato annualmente alla stregua delle variazioni in aumento che saranno registrate dall'indice ISTAT;
6) Si precisa che i sigg. e hanno stabilito che gli importi di dare e Pt_1 CP_1
avere a titolo di contributo per il mantenimento a carico di ciascun genitore in favore del figlio che risiede con l'altro genitore (300,00 euro a carico del 300,00 euro a Pt_1
carico della ) si intendono compensati;
CP_1
7) Dare atto che la sig.ra continuerà ad avere erogato l'assegno unico per i CP_1
figli per l'intero, percependo anche la quota spettante al sig. a titolo di Pt_1
integrazione del contributo paterno al mantenimento del figlio collocato presso la Per_2
madre;
8) Le spese straordinarie dei figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, dovranno essere previamente concordate per iscritto (anche a mezzo mail, wathsapp etc) dai genitori facendo riferimento per l'individuazione e per le modalità delle stesse al
Protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal COA
Napoli in data 7.3.2018 fornito in copia alle parti;
le spese di vestiario di entrambi i
5 figli cadranno al 100% a carico del padre, il quale si occuperà direttamente e personalmente degli acquisti con entrambi i figli;
9) in relazione a quanto innanzi e ai loro rapporti di natura personale e patrimoniale, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione avendo già provveduto a regolare ogni pendenza di carattere personale, patrimoniale ed economica reciproca scaturita dal rapporto di coniugio e dalla precedente sentenza di divorzio;
10) i coniugi rilasciano fin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e comunque, si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per i documenti relativi a sé stessi ed al figlio minore. Resta inteso che ogni viaggio all'estero del minore dovrà essere comunicato per iscritto all'altro genitore, con indicazione della località di destinazione, della modalità di trasporto e della durata del viaggio;
11) per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
12) Le spese relative al presente procedimento si intendono compensate con reciproca rinunzia alla solidarietà ex Lege professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
6 Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della disciplina del divorzio n.2395/2021 del 12.02.2021;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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