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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
R.G. 2618/2022
La dott.ssa AN PI, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2618 dell'anno 2022 del Ruolo degli
Affari Contenziosi, vertente tra assistito e difeso dall'avv. CANNIA GIUSEPPE Parte_1
ANDREA giusta procura allegata (PEC: Email_1
appellante e
assistito e difeso dall'avv. RIZZUTO Controparte_1
LORENZO giusta procura allegata
(PEC: Email_2
appellato
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio verte sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 105/2022, con cui il Giudice di Pace di Castelvetrano, definendo il giudizio R. G. 404/2021, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
123/2020 emesso ad istanza dell'appellato, Dott. . Controparte_1
Ha esposto l'appellante che il provvedimento monitorio, concesso dal primo giudice per l'importo di € 1.042,00 a titolo di saldo del compenso professionale richiesto, è stato opposto sul rilievo che nulla era dovuto, avendo esso opponente versato, per l'anno 2019, il corrispettivo in misura superiore al dovuto e che non rispondeva al vero l'essere stato pattuito il compenso annuo in € 2.000,00, oltre spese vive ed accessori;
che nessuna somma residuava a saldo e che la fattura emessa dal professionista altro non era che il tentativo di ricevere somme non spettanti.
Ha rappresentato anche che l'opposizione, a cui il professionista ha resistito, è stata decisa con sentenza di rigetto, che però è errata nella parte in cui, sulla base della documentazione prodotta e della mancata risposta all'interrogatorio formale,
è stato ritenuto provato il credito.
Più precisamente, premesso che tra le parti è insorto un rapporto di prestazione professionale privo di forma scritta, è mancata la dimostrazione delle attività effettivamente svolte dal professionista, essendo gli elementi da questo offerti generici e non riferibili alle prestazioni professionali realmente rese.
Peraltro, l'opposto non ha neppure richiesto, a sostegno della congruità degli importi dedotti, consulenza tecnica, né prodotto il parere dell'Ordine professionale di appartenenza.
Ha pertanto errato il giudice, a cui in ogni caso è precluso l'esercizio del potere equitativo, nel sostituirsi ad un esperto nella valutazione dell'attività svolta dal commercialista, dovendosi ribadire che nessuna pattuizione è intervenuta tra le parti sulla determinazione del compenso e che l'appellato non ha provato di aver svolto l'attività.
Con l'unico motivo di appello, ha pertanto censurato Parte_1
l'impugnata sentenza nella parte in cui non è stato tenuto conto della mancata prova del credito.
Al contrario, dell'esecuzione di alcune delle prestazioni professionali dedotte da controparte non era stata fornita prova, tale non essendo la fattura in quanto di formazione unilaterale. L'appellante, poi, con particolare riguardo alle dichiarazioni trimestrali relative all'Iva, ha evidenziato che, non avendo essa pag. 2/10 società operato nell'anno 2018, gli importi indicati erano tutti pari a zero (o vicini allo zero) e, pertanto, nessuna attività aveva il commercialista posto in essere.
Ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale: “In integrale riforma della sentenza
n. 105/2022 R.S. emessa dal Giudice di Pace Castelvetrano il 07.10.2022 accogliere le domande formulate dalla società appellante con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
2. Si è costituito con comparsa l'appellato, Dott. , Controparte_1
resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha dedotto l'infondatezza del gravame, affermando che correttamente il primo giudice ha ritenuto dimostrata, sulla scorta della documentazione prodotta e della mancata risposta all'interrogatorio formale,
l'esecuzione delle prestazioni professionali. In relazione al quantum, ha sostenuto che bene ha deciso il primo giudice confermando l'opposta ingiunzione, in quanto l'importo richiesto è risultato inferiore a quello determinabile in applicazione delle tariffe professionali.
Ha concluso chiedendo: “La conferma della sentenza n. 105/2022 del 09.09.2022 emessa dal Giudice di pace di Castelvetrano;
La condanna dell'appellante alle spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, ed accessori come per legge”.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato parzialmente.
E, invero, con il gravame, ha censurato l'impugnata sentenza Parte_1
nella parte in cui è stata ritenuta provata l'esecuzione delle prestazioni professionali.
Si duole in particolare parte appellante della valutazione della prova compiuta dal primo giudice, atteso che l'onere probatorio - gravante su controparte - non è stato assolto, stante la contestazione formulata con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
pag. 3/10 Alle censure ha replicato parte appellata che ha sostenuto che il primo giudice ha correttamente ritenuto raggiunta la prova del credito azionato in via monitoria sulla scorta della documentazione allegata e del valore confessorio da riconoscersi alla mancata risposta del legale rappresentante della società opponente all'interrogatorio formale deferitogli.
Le motivazioni della sentenza impugnata non possono essere condivise integralmente.
Ed invero, va premesso che, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo – quale quella proposta nel primo grado - si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto, in caso di contestazione, grava sul soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo che
è, dal punto di vista sostanziale, attore.
Più specificamente, vertendo sostanzialmente il giudizio in materia di inadempimento di obbligazioni, va ritenuto che in capo alla parte opposta gravi soltanto l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di credito, potendo per il resto limitarsi alla sola allegazione dell'inadempimento della controparte. Di conseguenza, è eventualmente e successivamente onere della parte opponente dimostrare l'insussistenza di tale diritto, provando l'esistenza di un fatto estintivo come l'avvenuto adempimento o l'impossibilità non imputabile della prestazione
(cfr. Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, posto tale principio di diritto, nella fattispecie in esame, risulta controverso non già l'inadempimento, quanto la stessa esistenza del credito azionato in via monitoria.
Dall'esame degli atti risulta che nell'anno 2019 il commercialista ha emesso nei confronti della società appellante due fatture:
1) la fattura 11/FE del 24.5.2019, dell'importo complessivo di € 1.292,00
(inclusi oneri previdenziali) recante la causale di 'tenuta contabilità anno
2018' e di 'presentazione bilancio 2018'; tale seconda voce è stata poi pag. 4/10 stornata con apposita nota di credito e l'importo di € 250,00 rimborsato
(oltre a due euro, per bollo);
2) la fattura 21/FE del 30.12.2019, dell'importo di complessivi € 1.042,00
(oneri previdenziali inclusi), con la causale: 'contabilità sino al
31/12/2019'; di quest'ultima il professionista ha dichiarato di non aver ricevuto il pagamento che ha perciò richiesto con il procedimento monitorio
(la precedente fattura 11/FE non è oggetto della presente controversia).
L'opponente-appellante ha sostenuto la non debenza dell'importo ingiunto in monitorio asserendo che la corrispondente obbligazione non è mai sorta, argomentando in base alla circostanza che non vi è stata pattuizione del compenso e che il commercialista non ha offerto prova dello svolgimento delle singole prestazioni professionali, alcune specificamente contestate (dichiarazioni trimestrali Iva).
In tal modo ristretto il thema probandum alla dimostrazione delle prestazioni professionali ed alla individuazione dei criteri di determinazione del compenso, non essendo invece contestato il rapporto contrattuale tra le parti, si osserva in primo luogo che parte appellata ha documentato l'attività svolta per l'anno 2019, depositando copia degli atti e dei documenti elaborati per conto della società appellante in adempimento degli obblighi contabili e fiscali della stessa.
Da tale produzione documentale, non contestata dalla cliente (se non, in relazione alla dichiarazioni trimestrali IVA, per evidenziare il volume di affari pari a zero), si ricava che l'attività professionale, indicata dal professionista nella fattura 21/FE ed il cui pagamento è stato richiesto con il procedimento monitorio, è stata effettivamente svolta.
Quanto alla prova dell'accordo, il creditore ha offerto di provarlo attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società assistita (si veda il quesito n. 2 inserito tra le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio di opposizione). Non
pag. 5/10 comparendo, l'intimato non ha risposto all'interrogatorio formale ma il giudice di pace ha errato ad attribuire alla mancata risposta valore confessorio.
Su punto, deve evidenziarsi che per la Suprema Corte di Cassazione (Cass.
9436/2018) “La mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi (Cass.
n. 17249 del 2003). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. n. 3258 del
2007; Cass. n. 5240 del 2006). Negli stessi termini, tra le tante, Cass. 41643/2021, così massimata: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale,
l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”.
La possibilità di ritenere confessati dalla parte non comparsa (o che rifiuti di rispondere) i fatti alla stessa sfavorevoli, che per il giudice costituisce semplice facoltà (e non certamente un obbligo), è subordinata alla condizione che vi siano altri elementi di prova, non essendo sufficiente la mera mancata risposta all'interrogatorio formale.
Nella fattispecie in esame, il primo giudice ha rinvenuto tali ulteriori elementi nella documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio ma, come sopra pag. 6/10 chiarito, essa è idonea a comprovare solamente lo svolgimento dell'attività professionale non già che il compenso sia stato pattuito nella misura indicata nel ricorso monitorio.
Nel caso di specie, pertanto, non essendo emersi altri elementi di prova, nel darsi applicazione al riportato principio di diritto deve dirsi non provato l'accordo tra le parti sulla misura del compenso, dovendosi pertanto procedere, in via suppletiva, alla liquidazione giudiziale.
3.1. Nella ricerca dei relativi criteri, non rilevano quelli indicati nel documento 6) della produzione del ricorrente per decreto ingiuntivo.
Trattasi infatti di valori indicativi elaborati, per l'anno 2019, dall'
[...]
con funzione di guida nella pattuizione del Controparte_2
compenso, ove il commercialista ed il cliente vi diano luogo. Ciò che, come detto, rappresenta nel sistema la soluzione preferibile ma non può dirsi essere stata prescelta nel caso in esame, nel quale della determinazione consensuale del compenso è mancata la prova.
3.2. Trova invece necessariamente spazio il criterio di liquidazione giudiziale, a cui si provvede secondo i parametri dettati dal D. M. 140/2012.
Va premesso che il vigente ordinamento, nel confermare la preferenza per la pattuizione in forma scritta del compenso (o, quanto meno, per la comunicazione al cliente del preventivo di massima, prevista dall'art. 9, comma quarto, del D. L.
1/2012), il diritto al compenso non viene meno in difetto della forma scritta ma, a parte le possibili implicazioni di carattere deontologico e disciplinare, ciò costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso (art. 1, comma sesto).
Il citato decreto ministeriale è stato adottato ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, e con esso sono stati introdotti, in sostituzione delle previgenti (ed espressamente abrogate) tariffe, i parametri da utilizzare (proprio quando manchi l'accordo) per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti per lo svolgimento delle attività professionali soggette al sistema cosiddetto pag. 7/10 ordinistico;
in relazione ai compensi spettanti ai commercialisti, i criteri generali di determinazione dei parametri sono fissati nelle disposizioni del capo III (artt.
15 e seguenti e nella allegata tabella C).
Orbene, la stessa parte appellante nella comparsa conclusionale depositata in primo grado ha riconosciuto che la trasmissione delle dichiarazioni è avvenuta anche se ha rilevato che tale attività non ha comportato un impegno significativo trattandosi di dichiarazioni per le quali non è stata svolta alcuna attività compilativa aventi saldo zero.
Tale circostanza emerge anche dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta in primo grado.
E, invero, la stessa tenuta della contabilità è attività che ha comportato un impegno minimo essendo consistita nella registrazione di poche fatture.
Non appare dunque tale attività inquadrabile nell'art. 23 del D.M. 140/2012.
Anche la trasmissione delle dichiarazioni è attività che si svolge in poco tempo.
Giova osservare che in base all'art. 17 del suddetto decreto: “Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata”.
L'art. 18 del D.M. prevede inoltre che: “Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Nel riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1] dell'allegato C sono indicate le seguenti tariffe:
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150; pag. 8/10 - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva euro 450;
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone euro 550;
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali euro
650;
- Dichiarazioni IRAP euro 200,00;
- Dichiarazioni IVA euro 250,00;
- Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150,00;
- Dichiarazione di successione euro 350,00;
- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100,00;
- Invio telematico euro 20,00.
Ne consegue che il compenso è liquidabile nel modo seguente:
1) per la dichiarazione dei redditi: euro 650,00;
2) per la dichiarazione IRAP euro 200,00;
3) per la dichiarazione IVA euro 250,00;
4) per la tenuta dei registri: euro 100,00;
5) per l'invio telematico: euro 20.00 per ciascun invio per complessivi euro 80,00
(invio dichiarazione dei redditi, Iva e Irap, certificazione presentazione bilancio).
Il compenso totale liquidabile è dunque pari ad euro 1.280,00.
Considerato che trattasi di attività che non ha richiesto un particolare impegno non avendo implicato la redazione delle dichiarazioni attività di elaborazione dati e nemmeno compilativa, essendo tutte le dichiarazioni pari a zero, si reputa congruo applicare la riduzione del 50% dell'importo sopra indicato ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.M.
L'importo finale liquidabile è dunque pari ad euro 640,00 oltre interessi legali con decorrenza dalla presente sentenza, essendo questo il momento in cui è stato accertato l'importo dovuto sia nell'an che nel quantum, stante la revoca del D.I.
pag. 9/10 opposto (così Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 04/12/2019) 04/03/2020, n.
6012).
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere riformata ed il decreto ingiuntivo revocato con condanna della parte appellante, attrice opponente in primo grado a corrispondere la somma sopra indicata in favore della parte appellata, convenuta opposta in primo grado, oltre interessi per come indicato.
4. Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale del gravame e del riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto in monitorio vengono compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano n. 105/2022, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello proposto, revoca il Decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato dell'importo di euro 640,00 oltre interessi legali dalla data dell'emissione della presente sentenza fino al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Marsala il 20/10/2025.
Il Giudice
AN PI
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
R.G. 2618/2022
La dott.ssa AN PI, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2618 dell'anno 2022 del Ruolo degli
Affari Contenziosi, vertente tra assistito e difeso dall'avv. CANNIA GIUSEPPE Parte_1
ANDREA giusta procura allegata (PEC: Email_1
appellante e
assistito e difeso dall'avv. RIZZUTO Controparte_1
LORENZO giusta procura allegata
(PEC: Email_2
appellato
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio verte sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 105/2022, con cui il Giudice di Pace di Castelvetrano, definendo il giudizio R. G. 404/2021, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
123/2020 emesso ad istanza dell'appellato, Dott. . Controparte_1
Ha esposto l'appellante che il provvedimento monitorio, concesso dal primo giudice per l'importo di € 1.042,00 a titolo di saldo del compenso professionale richiesto, è stato opposto sul rilievo che nulla era dovuto, avendo esso opponente versato, per l'anno 2019, il corrispettivo in misura superiore al dovuto e che non rispondeva al vero l'essere stato pattuito il compenso annuo in € 2.000,00, oltre spese vive ed accessori;
che nessuna somma residuava a saldo e che la fattura emessa dal professionista altro non era che il tentativo di ricevere somme non spettanti.
Ha rappresentato anche che l'opposizione, a cui il professionista ha resistito, è stata decisa con sentenza di rigetto, che però è errata nella parte in cui, sulla base della documentazione prodotta e della mancata risposta all'interrogatorio formale,
è stato ritenuto provato il credito.
Più precisamente, premesso che tra le parti è insorto un rapporto di prestazione professionale privo di forma scritta, è mancata la dimostrazione delle attività effettivamente svolte dal professionista, essendo gli elementi da questo offerti generici e non riferibili alle prestazioni professionali realmente rese.
Peraltro, l'opposto non ha neppure richiesto, a sostegno della congruità degli importi dedotti, consulenza tecnica, né prodotto il parere dell'Ordine professionale di appartenenza.
Ha pertanto errato il giudice, a cui in ogni caso è precluso l'esercizio del potere equitativo, nel sostituirsi ad un esperto nella valutazione dell'attività svolta dal commercialista, dovendosi ribadire che nessuna pattuizione è intervenuta tra le parti sulla determinazione del compenso e che l'appellato non ha provato di aver svolto l'attività.
Con l'unico motivo di appello, ha pertanto censurato Parte_1
l'impugnata sentenza nella parte in cui non è stato tenuto conto della mancata prova del credito.
Al contrario, dell'esecuzione di alcune delle prestazioni professionali dedotte da controparte non era stata fornita prova, tale non essendo la fattura in quanto di formazione unilaterale. L'appellante, poi, con particolare riguardo alle dichiarazioni trimestrali relative all'Iva, ha evidenziato che, non avendo essa pag. 2/10 società operato nell'anno 2018, gli importi indicati erano tutti pari a zero (o vicini allo zero) e, pertanto, nessuna attività aveva il commercialista posto in essere.
Ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale: “In integrale riforma della sentenza
n. 105/2022 R.S. emessa dal Giudice di Pace Castelvetrano il 07.10.2022 accogliere le domande formulate dalla società appellante con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
2. Si è costituito con comparsa l'appellato, Dott. , Controparte_1
resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha dedotto l'infondatezza del gravame, affermando che correttamente il primo giudice ha ritenuto dimostrata, sulla scorta della documentazione prodotta e della mancata risposta all'interrogatorio formale,
l'esecuzione delle prestazioni professionali. In relazione al quantum, ha sostenuto che bene ha deciso il primo giudice confermando l'opposta ingiunzione, in quanto l'importo richiesto è risultato inferiore a quello determinabile in applicazione delle tariffe professionali.
Ha concluso chiedendo: “La conferma della sentenza n. 105/2022 del 09.09.2022 emessa dal Giudice di pace di Castelvetrano;
La condanna dell'appellante alle spese e compensi professionali del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, ed accessori come per legge”.
3. Tanto premesso, l'appello è fondato parzialmente.
E, invero, con il gravame, ha censurato l'impugnata sentenza Parte_1
nella parte in cui è stata ritenuta provata l'esecuzione delle prestazioni professionali.
Si duole in particolare parte appellante della valutazione della prova compiuta dal primo giudice, atteso che l'onere probatorio - gravante su controparte - non è stato assolto, stante la contestazione formulata con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
pag. 3/10 Alle censure ha replicato parte appellata che ha sostenuto che il primo giudice ha correttamente ritenuto raggiunta la prova del credito azionato in via monitoria sulla scorta della documentazione allegata e del valore confessorio da riconoscersi alla mancata risposta del legale rappresentante della società opponente all'interrogatorio formale deferitogli.
Le motivazioni della sentenza impugnata non possono essere condivise integralmente.
Ed invero, va premesso che, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo – quale quella proposta nel primo grado - si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto, in caso di contestazione, grava sul soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo che
è, dal punto di vista sostanziale, attore.
Più specificamente, vertendo sostanzialmente il giudizio in materia di inadempimento di obbligazioni, va ritenuto che in capo alla parte opposta gravi soltanto l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di credito, potendo per il resto limitarsi alla sola allegazione dell'inadempimento della controparte. Di conseguenza, è eventualmente e successivamente onere della parte opponente dimostrare l'insussistenza di tale diritto, provando l'esistenza di un fatto estintivo come l'avvenuto adempimento o l'impossibilità non imputabile della prestazione
(cfr. Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, posto tale principio di diritto, nella fattispecie in esame, risulta controverso non già l'inadempimento, quanto la stessa esistenza del credito azionato in via monitoria.
Dall'esame degli atti risulta che nell'anno 2019 il commercialista ha emesso nei confronti della società appellante due fatture:
1) la fattura 11/FE del 24.5.2019, dell'importo complessivo di € 1.292,00
(inclusi oneri previdenziali) recante la causale di 'tenuta contabilità anno
2018' e di 'presentazione bilancio 2018'; tale seconda voce è stata poi pag. 4/10 stornata con apposita nota di credito e l'importo di € 250,00 rimborsato
(oltre a due euro, per bollo);
2) la fattura 21/FE del 30.12.2019, dell'importo di complessivi € 1.042,00
(oneri previdenziali inclusi), con la causale: 'contabilità sino al
31/12/2019'; di quest'ultima il professionista ha dichiarato di non aver ricevuto il pagamento che ha perciò richiesto con il procedimento monitorio
(la precedente fattura 11/FE non è oggetto della presente controversia).
L'opponente-appellante ha sostenuto la non debenza dell'importo ingiunto in monitorio asserendo che la corrispondente obbligazione non è mai sorta, argomentando in base alla circostanza che non vi è stata pattuizione del compenso e che il commercialista non ha offerto prova dello svolgimento delle singole prestazioni professionali, alcune specificamente contestate (dichiarazioni trimestrali Iva).
In tal modo ristretto il thema probandum alla dimostrazione delle prestazioni professionali ed alla individuazione dei criteri di determinazione del compenso, non essendo invece contestato il rapporto contrattuale tra le parti, si osserva in primo luogo che parte appellata ha documentato l'attività svolta per l'anno 2019, depositando copia degli atti e dei documenti elaborati per conto della società appellante in adempimento degli obblighi contabili e fiscali della stessa.
Da tale produzione documentale, non contestata dalla cliente (se non, in relazione alla dichiarazioni trimestrali IVA, per evidenziare il volume di affari pari a zero), si ricava che l'attività professionale, indicata dal professionista nella fattura 21/FE ed il cui pagamento è stato richiesto con il procedimento monitorio, è stata effettivamente svolta.
Quanto alla prova dell'accordo, il creditore ha offerto di provarlo attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società assistita (si veda il quesito n. 2 inserito tra le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio di opposizione). Non
pag. 5/10 comparendo, l'intimato non ha risposto all'interrogatorio formale ma il giudice di pace ha errato ad attribuire alla mancata risposta valore confessorio.
Su punto, deve evidenziarsi che per la Suprema Corte di Cassazione (Cass.
9436/2018) “La mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi (Cass.
n. 17249 del 2003). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. n. 3258 del
2007; Cass. n. 5240 del 2006). Negli stessi termini, tra le tante, Cass. 41643/2021, così massimata: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale,
l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”.
La possibilità di ritenere confessati dalla parte non comparsa (o che rifiuti di rispondere) i fatti alla stessa sfavorevoli, che per il giudice costituisce semplice facoltà (e non certamente un obbligo), è subordinata alla condizione che vi siano altri elementi di prova, non essendo sufficiente la mera mancata risposta all'interrogatorio formale.
Nella fattispecie in esame, il primo giudice ha rinvenuto tali ulteriori elementi nella documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio ma, come sopra pag. 6/10 chiarito, essa è idonea a comprovare solamente lo svolgimento dell'attività professionale non già che il compenso sia stato pattuito nella misura indicata nel ricorso monitorio.
Nel caso di specie, pertanto, non essendo emersi altri elementi di prova, nel darsi applicazione al riportato principio di diritto deve dirsi non provato l'accordo tra le parti sulla misura del compenso, dovendosi pertanto procedere, in via suppletiva, alla liquidazione giudiziale.
3.1. Nella ricerca dei relativi criteri, non rilevano quelli indicati nel documento 6) della produzione del ricorrente per decreto ingiuntivo.
Trattasi infatti di valori indicativi elaborati, per l'anno 2019, dall'
[...]
con funzione di guida nella pattuizione del Controparte_2
compenso, ove il commercialista ed il cliente vi diano luogo. Ciò che, come detto, rappresenta nel sistema la soluzione preferibile ma non può dirsi essere stata prescelta nel caso in esame, nel quale della determinazione consensuale del compenso è mancata la prova.
3.2. Trova invece necessariamente spazio il criterio di liquidazione giudiziale, a cui si provvede secondo i parametri dettati dal D. M. 140/2012.
Va premesso che il vigente ordinamento, nel confermare la preferenza per la pattuizione in forma scritta del compenso (o, quanto meno, per la comunicazione al cliente del preventivo di massima, prevista dall'art. 9, comma quarto, del D. L.
1/2012), il diritto al compenso non viene meno in difetto della forma scritta ma, a parte le possibili implicazioni di carattere deontologico e disciplinare, ciò costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso (art. 1, comma sesto).
Il citato decreto ministeriale è stato adottato ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, e con esso sono stati introdotti, in sostituzione delle previgenti (ed espressamente abrogate) tariffe, i parametri da utilizzare (proprio quando manchi l'accordo) per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti per lo svolgimento delle attività professionali soggette al sistema cosiddetto pag. 7/10 ordinistico;
in relazione ai compensi spettanti ai commercialisti, i criteri generali di determinazione dei parametri sono fissati nelle disposizioni del capo III (artt.
15 e seguenti e nella allegata tabella C).
Orbene, la stessa parte appellante nella comparsa conclusionale depositata in primo grado ha riconosciuto che la trasmissione delle dichiarazioni è avvenuta anche se ha rilevato che tale attività non ha comportato un impegno significativo trattandosi di dichiarazioni per le quali non è stata svolta alcuna attività compilativa aventi saldo zero.
Tale circostanza emerge anche dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta in primo grado.
E, invero, la stessa tenuta della contabilità è attività che ha comportato un impegno minimo essendo consistita nella registrazione di poche fatture.
Non appare dunque tale attività inquadrabile nell'art. 23 del D.M. 140/2012.
Anche la trasmissione delle dichiarazioni è attività che si svolge in poco tempo.
Giova osservare che in base all'art. 17 del suddetto decreto: “Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata”.
L'art. 18 del D.M. prevede inoltre che: “Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Nel riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1] dell'allegato C sono indicate le seguenti tariffe:
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150; pag. 8/10 - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva euro 450;
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone euro 550;
Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali euro
650;
- Dichiarazioni IRAP euro 200,00;
- Dichiarazioni IVA euro 250,00;
- Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150,00;
- Dichiarazione di successione euro 350,00;
- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100,00;
- Invio telematico euro 20,00.
Ne consegue che il compenso è liquidabile nel modo seguente:
1) per la dichiarazione dei redditi: euro 650,00;
2) per la dichiarazione IRAP euro 200,00;
3) per la dichiarazione IVA euro 250,00;
4) per la tenuta dei registri: euro 100,00;
5) per l'invio telematico: euro 20.00 per ciascun invio per complessivi euro 80,00
(invio dichiarazione dei redditi, Iva e Irap, certificazione presentazione bilancio).
Il compenso totale liquidabile è dunque pari ad euro 1.280,00.
Considerato che trattasi di attività che non ha richiesto un particolare impegno non avendo implicato la redazione delle dichiarazioni attività di elaborazione dati e nemmeno compilativa, essendo tutte le dichiarazioni pari a zero, si reputa congruo applicare la riduzione del 50% dell'importo sopra indicato ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.M.
L'importo finale liquidabile è dunque pari ad euro 640,00 oltre interessi legali con decorrenza dalla presente sentenza, essendo questo il momento in cui è stato accertato l'importo dovuto sia nell'an che nel quantum, stante la revoca del D.I.
pag. 9/10 opposto (così Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 04/12/2019) 04/03/2020, n.
6012).
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere riformata ed il decreto ingiuntivo revocato con condanna della parte appellante, attrice opponente in primo grado a corrispondere la somma sopra indicata in favore della parte appellata, convenuta opposta in primo grado, oltre interessi per come indicato.
4. Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale del gravame e del riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto in monitorio vengono compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano n. 105/2022, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello proposto, revoca il Decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato dell'importo di euro 640,00 oltre interessi legali dalla data dell'emissione della presente sentenza fino al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Marsala il 20/10/2025.
Il Giudice
AN PI
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