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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 321/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 321/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PINTUS ANNA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA e dall'avv. CHESSA STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Chessa;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1)Reietta ogni contraria istanza azione e eccezione;
2)Dichiarare i convenuti responsabili del sinistro per cui è causa così come verrà accertato in causa;
3)Condannare i convenuti al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patiti dalla stessa nel sinistro per cui è causa così come risulteranno accertati e quantificati nel corso del
pagina 1 di 12 giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito”
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione: Controparte_1
“In via preliminare;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al ed ogni caso dichiarare Controparte_1
tenuta a tenere indenne il da ogni avversa pretesa. Controparte_2 Controparte_1
In via principale subordinata:
1. rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandare assolta
l'Amministrazione comunale di in persona del Sindaco pro tempore, da ogni avversa pretesa;
CP_1
In ulteriore subordine:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere o ridurre, in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attrice, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento;
In ogni caso
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per parte convenuta come da foglio di p.c.: Controparte_2
“1) in via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo con ogni consequenziale pronuncia di rito;
2) respingersi nel merito le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
3) vittoria di spese e competenze del giudizio;
In via istruttoria chiede disporsi ai sensi dell'art. 258 c.p.c. l'ispezione giudiziale sui luoghi per cui è causa o in subordine consulenza tecnica al fine di verificare le condizioni di stabilità della scala e di aderenza al suolo nel punto in cui l'attrice assume essersi verificata la caduta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva il e Parte_1 Controparte_1
la in qualità di custodi del cimitero di chiedendo Controparte_3 CP_1
l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 29.10.2020, alle ore 15, e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
pagina 2 di 12 - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era presso il cimitero di e, per accedere a CP_1
un loculo posto nella parte alta della struttura, era salita su una scala in ferro dotata di ruote, messa a disposizione per gli utenti del cimitero;
- che, dopo aver fatto i primi gradini, era caduta rovinosamente a terra a causa dell'instabilità della scala;
- che aveva riportato lesioni personali con necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
- che non era stato possibile definire in via stragiudiziale la vertenza.
Con comparsa del 16.5.2022 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la Controparte_2
quale, eccepita in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per carenza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle pretese, contestata la ricostruzione di parte attrice, eccepito che la caduta era da imputarsi interamente in capo a parte attrice, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea.
Con comparsa del 23.5.2022 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il quale, Controparte_1
contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quando la custodia del cimitero era in capo a Controparte_2 eccepita l'esclusiva responsabilità di per la caduta, eccepito infatti che la danneggiata Parte_1
aveva tenuto un comportamento imprudente nell'utilizzo della scala, eccepito in ogni caso il concorso di colpa di parte attrice, tutto ciò dedotto, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea e, in via subordinata, di accertare il concorso di colpa della danneggiata.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, con prova testimoniale, con interrogatorio formale di nonché con CTU Parte_1
medico legale.
All'udienza del 4.12.2024, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Anzitutto, le difese preliminari della convenuta in ordine all'asserito difetto di Controparte_1
legittimazione passiva concernono, in verità, questioni di merito relative alla titolarità o meno degli obblighi di custodia sulla res.
pagina 3 di 12 Nulla deve pertanto essere vagliato in rito con riguardo alle istanze pregiudiziali formulate da
[...]
non essendo esse riconducibili a questioni pregiudiziali in rito. CP_1
Sempre in via preliminare, si ritiene che il petitum e la causa petendi siano stati sufficientemente determinati nell'atto di citazione (cfr. instabilità strutturale della scala, con precisazione che la scala era stata posizionata correttamente sul pavimento), anche considerato che le allegazioni contenute nell'atto introduttivo devono essere lette alla luce delle produzioni documentali ivi allegate (cfr. fotografie e video ove è in dettaglio evidenziata l'asserita instabilità di uno dei piedini della scala).
Le eccezioni in rito sono pertanto infondate.
*
Passando al merito, la fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le scale, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
pagina 4 di 12 Il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass.
n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
La posizione di custode
Sulla qualità di custode, si osserva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento non tanto nel titolo di proprietà della res, bensì in un rapporto di fatto e di disponibilità materiale con il bene, sicché la qualifica di custode deve essere indagata sulla base di circostanze materiali e concrete (cfr. C.
Cass. n. 11152/2023: “nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite”). Difatti, la ratio del modello speciale di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto (anche se non proprietario) e la cosa in custodia.
Nel caso di specie, si ritiene che la scala (asserita causa della caduta) sia stata nella disponibilità esclusiva di quale società che si occupa della gestione del cimitero Controparte_2
comunale e che, pertanto, si occupa della manutenzione e del controllo dei beni (tra cui le scale) messi nella disponibilità degli utenti del cimitero.
E, dall'altro lato, si ritiene provato che il non fosse nella disponibilità diretta dei Controparte_1
beni funzionali alla gestione del cimitero. Invero, né l'attrice né la società convenuta hanno specificamente contestato alcunché ex art. 115 c.p.c. in relazione all'eccezione formulata da CP_1
sin dalla sua comparsa di costituzione sulla sua carenza di custodia nei confronti della res.
[...]
Si deve pertanto affermare che l'unico custode del bene oggetto di causa è Controparte_2
sicché nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere accertata nei confronti di
[...] CP_1
[...]
pagina 5 di 12 La domanda risarcitoria nei confronti di è pertanto infondata per difetto della qualità Controparte_1
di custode della res.
L'evento lesivo
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché all'intrinseca potenzialità dannosa della scala, occorre osservare quanto segue.
La parte attrice fondava la propria domanda sul vizio strutturale della scala, ossia sul fatto che il gommino di uno dei piedi della scala (scala a castello con quattro piedi a terra) fosse consumato e non garantisse alcuna stabilità al manufatto.
All'esito dell'istruttoria, è emersa nel dettaglio la descrizione dello stato dei luoghi all'epoca del sinistro nonché è stato provato per testi che l'instabilità della scala aveva provocato la caduta.
La scala e il particolare del “gommino” consumato sono ben raffigurati nel fascicolo fotografico prodotto da parte attrice: il piede posteriore sinistro (costituito da una parte in gomma nera) è privo di un appoggio lineare e continuo sulla pavimentazione, bensì è rialzato e irregolare. La non continuità del gommino è peraltro evidente nel video prodotto da parte attrice, ove è riprodotta l'instabilità della parte sinistra della scala a causa, appunto, del mancato appoggio del piede posteriore sinistro (della scala) a terra.
Si noti che le condizioni ordinarie, senza vizi, delle scale fornite agli utenti del cimitero sono state descritte dal teste , impiegato presso il cimitero, il quale confermava che “in regola” i piedini Tes_1 delle scale devono essere posizionati interamente a terra per “dare stabilità”.
La documentazione video-fotografica è stata riconosciuta dalla teste la Testimone_2 quale confermava “di aver fatto io le foto che mi rammostra. (…) Le foto raffigurano la scala che aveva usato . Le abbiamo scattate subito dopo la caduta. Le foto rappresentano la scala in Pt_1 posizione statica, quando abbiamo fatto le foto non c'era nessuno sulla scala. Confermo anche il video. L'ho fatto io e per far vedere che la scala oscillava. Nel caso del video, Stavamo Tes_3 usando uno dei corrimani appunto per far vedere l'oscillatura al momento dell'utilizzo”; l'identità tra la scala raffigurata e quella utilizzata dall'attrice veniva confermata anche dalla teste . Testimone_4
È altresì documentalmente provato che sulla scala era presente un'etichetta gialla con indicate le modalità di utilizzo della res da parte degli utenti e, in particolare, era presente la seguente raccomandazione: “ATTENZIONE. Leggere attentamente le ISTRUZIONI prima dell'USO.
1. Prima di salire verificare che la scala non abbia subito danni, sia perfettamente aperta e i maniglioni o le catene siano perfettamente fissate, che i piedini in gomma appoggino su pavimento piano non cedevole né scivoloso” (cfr. doc. 2 di parte convenuta . La presenza dell'etichetta adesiva Controparte_2
pagina 6 di 12 sulla scala utilizzata dall'attrice veniva confermata dal teste impiegato presso il cimitero Testimone_5
e che era sopraggiunto a seguito della caduta, il quale confermava “che la scala aveva l'etichetta gialla che mi rammostra. Ricordo che la scala era posizionata in quella zona di loculi”; tale circostanza è avvalorata dal fatto che, come riferito dal teste impiegata presso il cimitero, “tutte le Tes_6 scale presentano l'etichetta arancione che si legge nella foto. Infatti noi acquistiamo le scale dal fornitore e le scale devono essere a norma e dunque indicare quella dicitura”.
Il vizio della res (oggetto del vaglio di causalità con la caduta) è pertanto l'irregolarità del gommino e la non aderenza dello stesso con la pavimentazione.
L'instabilità della scala è stata documentalmente provata, ciò che occorre vagliare è il nesso di causalità tra la res e la caduta.
In sede di istruttoria orale è emerso quanto segue.
La teste , che aveva visto la caduta, dichiarava che aveva spostato di Testimone_4 Parte_1
poco la scala (dotata di due ruote anteriori) e aveva iniziato a salire, reggendosi al corrimano e senza avere alcunché nelle mani (i fiori erano nelle mani delle due compagne): “è salita sulla scala, ma è subito caduta. Avrà fatto due gradini al massimo, è caduta subito. La scala ha iniziato ad oscillare e lei è caduta (…) È caduta di lato, mi sembra che abbia appoggiato il gomito a terra per tenersi. Era caduta proprio a terra, e ricordo che aveva colpito il gomito. Si è sentito un tonfo al gomito”.
Sulla res, riferiva che la pavimentazione non presentava avvallamenti o sconnessioni (“la pavimentazione era lisca e senza avvallamenti, era regolare”), bensì “c'era un piccolo spazietto sotto la scala: il piede della scala non era piano, c'era uno spazio e quindi la scala traballava un po' quando la si toccava”.
Anche il teste sorella dell'attrice e presente al momento della caduta, Testimone_2
confermava la predetta dinamica dell'incidente, precisando di aver visto sia la caduta che il traballamento della scala (cfr. “la signora è caduta subito, avrà fatto due o tre gradini al Pt_1 massimo della scala. Era nella parte iniziale (…) Come stava salendo la scala? In mano non aveva nulla. Noi avevamo in mano i fiori, li avremo consegnati a una volta salita. Lei ha usato nel Pt_1
salire il corrimano della scala”).
Dopo i soccorsi prestati all'attrice, che era stata trasportata in ambulanza, la teste aveva esaminato la scala e aveva “notato che la scala non appoggiava bene a terra, ma c'era una sorta di dislivello. Il dislivello della scala con la pavimentazione, il fatto che la scala non poggiasse esattamente a terra, si notava con l'utilizzo della scala. Non si notava semplicemente guardandola, altrimenti presumo che
non sarebbe salita”. Pt_1
pagina 7 di 12 Le dichiarazioni degli altri due testimoni, dipendenti di in ordine all'asserita Controparte_2
stabilità della scala utilizzata da non sono sufficienti a contrastare quanto affermato dalle Parte_1
altre due testimoni, rispetto alle quali non è emerso alcun indice di inattendibilità e, anzi, le quali hanno ricostruito l'evento in modo coerente sia intrinsecamente (rispetto a ciascun racconto) che estrinsecamente (rispetto agli altri racconti e alle produzioni documentali).
Peraltro, si noti che il teste non riusciva a precisare le ragioni di quanto dichiarato in sede Tes_5 testimoniale: egli, pur affermando che la scala era “stabile”, non circostanziava sul perché fosse giunto a tale conclusione e, anzi, riferiva di non aver materialmente verificato la presenza di traballamento
(cfr. egli si limitava ad assumere che la “scala (era) solida, senza malfunzionamenti, era utilizzabile.
Ha notato traballamenti della scala? Non lo so dire perché ho controllato solo visivamente la scala quindi non posso riferire traballamenti”).
Peraltro, le scale del cimitero erano mobili e spostabili dagli utenti, sicché è certamente plausibile che la scala esaminata dagli impiegati, circa dieci giorni dopo l'evento, fosse diversa da quella effettivamente utilizzata.
Le dichiarazioni dei testimoni e sono pertanto insufficienti ai fini della prova contraria alla Tes_5 Tes_1
tesi attorea.
Ebbene, alla luce delle deposizioni testimoniali appena riportate, si ritiene raggiunta la prova della caduta di nelle circostanze di tempo e di luogo prospettate dalla stessa, a causa Parte_1 dell'irregolarità e della non aderenza del gommino del piede della scala alla pavimentazione, che hanno contribuito all'instabilità della scala in dotazione presso il cimitero di CP_1
Il caso fortuito e il concorso colposo del danneggiato
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente contribuito a determinare causalmente la caduta di dalla scala. Parte_1
Sul punto, la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi;
a) il gommino del piede posteriore sinistro della scala era consumato ed irregolare in quanto presentava un piccolo spazio rispetto alla pavimentazione, con conseguente non aderenza e non pieno appoggio;
b) la non aderenza del piede è un vizio intrinseco alla res in quanto strutturalmente aveva portato al traballamento della scala al momento del suo utilizzo;
c) di regola e in condizioni normali, i piedini delle scale erano in pieno appoggio sulla pavimentazione così da garantire la stabilità della cosa (cfr. teste ). Tes_1
pagina 8 di 12 Ai fini della verifica dell'interruzione del nesso causale per caso fortuito, la condotta del danneggiato non è caratterizzata da imprevedibilità ed eccezionalità poiché, come sopra descritto, si Parte_1
era limitata a utilizzare la scala salendo sui primi gradini della stessa reggendosi al corrimano (condotta non abnorme rispetto a un utilizzo ordinario della res da parte di un utente ordinario).
Seppur non idonea ad integrare il caso fortuito, tale condotta non risulta pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto: invero, deve dichiararsi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c.
Occorre premettere che, nell'utilizzare la cosa pubblica, l'utente è tenuto ad adottare accorgimenti minimi di cautela proprio al fine di evitare eventuali ostacoli nonché è tenuto a conformarsi alle regole di utilizzo predisposte dal custode della res; in altre parole, l'utente della res (in questo caso, cosa messa a disposizione di ogni utente del cimitero) non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità
e risorse di custodia dell'ente, bensì deve adottare un grado di attenzione adeguato e diligente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, il traballamento era probabilmente – secondo il criterio del più probabile che non – visibile agli occhi dell'utente attento. Non può essere condivisa la valutazione resa dalle due testimoni e secondo cui il traballamento non sarebbe stato visibile prima di salire sulla scala. Pt_1 Tes_4
Anzi, tale tesi è documentalmente confutata dal video prodotto da parte attrice, ove è raffigurata l'oscillazione per il solo fatto della presa di un manico della scala: dunque, è chiaro che, dopo aver afferrato un manico della scala, prima di salire sul gradino, l'utente medio e diligente avrebbe potuto accorgersi del traballamento e avrebbe potuto adottare le cautele conseguenti (scegliere un'altra scala).
Inoltre, è emerso che era salita sulla scala senza rispettare le istruzioni indicate Parte_1
sull'etichetta gialla apposta sul manico della scala.
Le modalità di buon utilizzo del bene sono, appunto, fornite dal custode per mettere in allerta l'utente dei rischi della scala e per indicare allo stesso quali siano i comportamenti da adottare per un utilizzo diligente e corretto della scala.
Tali circostanze, da valutarsi nel complesso dello stato dei luoghi e della dinamica della caduta, contribuiscono a provare il contributo colposo di nella causazione della sua stessa caduta Parte_1
poiché l'utente avrebbe dovuto utilizzare la res con una maggiore prudenza e attenzione, soprattutto nella fase preliminare di verifica della scala.
Non può pertanto essere condivisa la ricostruzione di parte attrice secondo cui l'attrice era impossibilitata a porre in essere comportamenti di cautela, dovendosi ex adverso affermare che Pt_1
pagina 9 di 12 avrebbe potuto (e dovuto ai sensi dell'art 2 Cost.) verificare l'assenza di vizi della scala Pt_1
utilizzare la cosa con maggiore attenzione.
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che vi sia un contributo prevalente di nella produzione dell'evento lesivo: infatti, seppur il vizio della scala (instabilità per Parte_1
irregolarità del gommino del piede della scala) abbia provocato la caduta in quanto la res non era strutturalmente conforme alle condizioni normali di una scala, si ritiene che l'attrice abbia gravemente
(ma non “eccezionalmente” da interrompere il nesso causale) contribuito alla caduta non ponendo in essere le condotte che gli avrebbero permesso di notare il traballamento e di contribuire a evitare il sinistro (sul punto, non aveva seguito le istruzioni ben visibili sulla scala, non si era Parte_1
accertata del non traballamento della scala, traballamento che come emerge dal video era plausibilmente visibile da un occhio attento).
Basti inoltre precisare che, seppur il custode abbia indicato sull'etichetta le precauzioni per un buon utilizzo del bene, tale circostanza non costituisce prova liberatoria e/o di interruzione del nesso causale: invero, lo stesso custode è tenuto a mettere a disposizione delle scale prive di vizi intrinseci e pericolosi nonché è tenuto a ridurre in concreto – mediante l'esercizio dei suoi obblighi di controllo e di verifica in fatto sulla res – l'interazione lesiva degli utenti con la scala (da qui la responsabilità ex art. 2051 c.c. di . Controparte_2
Tuttavia, come ben sopra esaminato, l'utente medio del cimitero – e, nel caso di specie, – Parte_1
è tenuto ad adottare cautele e attenzioni nell'utilizzo della scala, anche verificando preliminarmente la presenza o meno dell'oscillazione.
Dunque, si ritiene che l'attrice abbia concorso colposamente nella caduta.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità prevalente nella produzione del danno espressa nella quota del 80% in capo a e una responsabilità Parte_1
residuale pari al 20% in capo al custode Controparte_2
Liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con le finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
pagina 10 di 12 La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi.
La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa;
ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea si utilizza il parametro minimo pari a € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
A seguito dell'infortunio, riportava lesione fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1 permanenti quantificati dal CTU nella misura del 8% e un'invalidità temporanea pari al 100% per 15 giorni, pari al 75% per 70 giorni e pari al 50% per 40 giorni.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento della stabilizzazione dei postumi, in applicazione delle tabelle milanesi, il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 22.493,50, comprendente la somma di € 13.831,00 per il danno da invalidità permanente e la somma di € 8.662,50 per il danno da invalidità temporanea.
Con riguardo al danno patrimoniale, la parte attrice allegava di aver sostenuto spese mediche per la somma di € 1.457,98, il cui esborso era valutato come congruo e pertinente in sede peritale.
Tale esborso deve pertanto essere risarcito dal custode a titolo di danno emergente, previa rivalutazione all'attualità per la somma finale di € 1.711,00.
Per quanto sopra esposto, il danno subito da è pari a complessivi € 24.204,50. Parte_1
In forza del concorso colposo della danneggiata, applicata la riduzione del 80%, il danno risarcibile a favore di parte attrice deve essere quantificato in € 4.840,90, da porsi a carico del custode
[...]
Controparte_2
Oltre a tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto (29.10.2020) e rivalutata di anno in anno (C.
Cass., SS.UU., n. 1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 5.200,00, si liquidano a favore di parte attrice in € 98,00 per rimborso C.U., in €
2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di parte soccombente Controparte_2
pagina 11 di 12 Nel rapporto processuale con considerata la soccombenza di parte attrice atteso il Controparte_1 rigetto della domanda risarcitoria, le spese di lite si liquidano in € 2.000,00 per compenso, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15%
Le spese di CTU e le spese di CTP (quest'ultime quantificate in € 122,00 come da nota spese conclusionale, liquidabili in quanto causalmente connesse alla corretta instaurazione della lite) sono interamente poste a carico di parte convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i fatti e Controparte_2
secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento della somma di € 4.840,90, oltre interessi Controparte_2
come in parte motiva, a favore di a titolo di risarcimento dei danni subiti;
Parte_1
3) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti di Controparte_1
4) condanna alla refusione delle spese del giudizio a favore di Controparte_2 Pt_1 liquidate in € 98,00 per rimborso CU, in € 122,00 per spese di CTP, in € 2.000,00 per
[...]
compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) condanna alla refusione delle spese del giudizio a favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
6) spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
Sassari, 20.5.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 321/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PINTUS ANNA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA e dall'avv. CHESSA STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Chessa;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1)Reietta ogni contraria istanza azione e eccezione;
2)Dichiarare i convenuti responsabili del sinistro per cui è causa così come verrà accertato in causa;
3)Condannare i convenuti al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patiti dalla stessa nel sinistro per cui è causa così come risulteranno accertati e quantificati nel corso del
pagina 1 di 12 giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito”
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione: Controparte_1
“In via preliminare;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al ed ogni caso dichiarare Controparte_1
tenuta a tenere indenne il da ogni avversa pretesa. Controparte_2 Controparte_1
In via principale subordinata:
1. rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandare assolta
l'Amministrazione comunale di in persona del Sindaco pro tempore, da ogni avversa pretesa;
CP_1
In ulteriore subordine:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere o ridurre, in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attrice, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento;
In ogni caso
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Per parte convenuta come da foglio di p.c.: Controparte_2
“1) in via preliminare dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo con ogni consequenziale pronuncia di rito;
2) respingersi nel merito le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
3) vittoria di spese e competenze del giudizio;
In via istruttoria chiede disporsi ai sensi dell'art. 258 c.p.c. l'ispezione giudiziale sui luoghi per cui è causa o in subordine consulenza tecnica al fine di verificare le condizioni di stabilità della scala e di aderenza al suolo nel punto in cui l'attrice assume essersi verificata la caduta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva il e Parte_1 Controparte_1
la in qualità di custodi del cimitero di chiedendo Controparte_3 CP_1
l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 29.10.2020, alle ore 15, e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
pagina 2 di 12 - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era presso il cimitero di e, per accedere a CP_1
un loculo posto nella parte alta della struttura, era salita su una scala in ferro dotata di ruote, messa a disposizione per gli utenti del cimitero;
- che, dopo aver fatto i primi gradini, era caduta rovinosamente a terra a causa dell'instabilità della scala;
- che aveva riportato lesioni personali con necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
- che non era stato possibile definire in via stragiudiziale la vertenza.
Con comparsa del 16.5.2022 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la Controparte_2
quale, eccepita in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per carenza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle pretese, contestata la ricostruzione di parte attrice, eccepito che la caduta era da imputarsi interamente in capo a parte attrice, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea.
Con comparsa del 23.5.2022 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il quale, Controparte_1
contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quando la custodia del cimitero era in capo a Controparte_2 eccepita l'esclusiva responsabilità di per la caduta, eccepito infatti che la danneggiata Parte_1
aveva tenuto un comportamento imprudente nell'utilizzo della scala, eccepito in ogni caso il concorso di colpa di parte attrice, tutto ciò dedotto, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea e, in via subordinata, di accertare il concorso di colpa della danneggiata.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, con prova testimoniale, con interrogatorio formale di nonché con CTU Parte_1
medico legale.
All'udienza del 4.12.2024, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Anzitutto, le difese preliminari della convenuta in ordine all'asserito difetto di Controparte_1
legittimazione passiva concernono, in verità, questioni di merito relative alla titolarità o meno degli obblighi di custodia sulla res.
pagina 3 di 12 Nulla deve pertanto essere vagliato in rito con riguardo alle istanze pregiudiziali formulate da
[...]
non essendo esse riconducibili a questioni pregiudiziali in rito. CP_1
Sempre in via preliminare, si ritiene che il petitum e la causa petendi siano stati sufficientemente determinati nell'atto di citazione (cfr. instabilità strutturale della scala, con precisazione che la scala era stata posizionata correttamente sul pavimento), anche considerato che le allegazioni contenute nell'atto introduttivo devono essere lette alla luce delle produzioni documentali ivi allegate (cfr. fotografie e video ove è in dettaglio evidenziata l'asserita instabilità di uno dei piedini della scala).
Le eccezioni in rito sono pertanto infondate.
*
Passando al merito, la fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le scale, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
pagina 4 di 12 Il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass.
n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
La posizione di custode
Sulla qualità di custode, si osserva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento non tanto nel titolo di proprietà della res, bensì in un rapporto di fatto e di disponibilità materiale con il bene, sicché la qualifica di custode deve essere indagata sulla base di circostanze materiali e concrete (cfr. C.
Cass. n. 11152/2023: “nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite”). Difatti, la ratio del modello speciale di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto (anche se non proprietario) e la cosa in custodia.
Nel caso di specie, si ritiene che la scala (asserita causa della caduta) sia stata nella disponibilità esclusiva di quale società che si occupa della gestione del cimitero Controparte_2
comunale e che, pertanto, si occupa della manutenzione e del controllo dei beni (tra cui le scale) messi nella disponibilità degli utenti del cimitero.
E, dall'altro lato, si ritiene provato che il non fosse nella disponibilità diretta dei Controparte_1
beni funzionali alla gestione del cimitero. Invero, né l'attrice né la società convenuta hanno specificamente contestato alcunché ex art. 115 c.p.c. in relazione all'eccezione formulata da CP_1
sin dalla sua comparsa di costituzione sulla sua carenza di custodia nei confronti della res.
[...]
Si deve pertanto affermare che l'unico custode del bene oggetto di causa è Controparte_2
sicché nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere accertata nei confronti di
[...] CP_1
[...]
pagina 5 di 12 La domanda risarcitoria nei confronti di è pertanto infondata per difetto della qualità Controparte_1
di custode della res.
L'evento lesivo
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché all'intrinseca potenzialità dannosa della scala, occorre osservare quanto segue.
La parte attrice fondava la propria domanda sul vizio strutturale della scala, ossia sul fatto che il gommino di uno dei piedi della scala (scala a castello con quattro piedi a terra) fosse consumato e non garantisse alcuna stabilità al manufatto.
All'esito dell'istruttoria, è emersa nel dettaglio la descrizione dello stato dei luoghi all'epoca del sinistro nonché è stato provato per testi che l'instabilità della scala aveva provocato la caduta.
La scala e il particolare del “gommino” consumato sono ben raffigurati nel fascicolo fotografico prodotto da parte attrice: il piede posteriore sinistro (costituito da una parte in gomma nera) è privo di un appoggio lineare e continuo sulla pavimentazione, bensì è rialzato e irregolare. La non continuità del gommino è peraltro evidente nel video prodotto da parte attrice, ove è riprodotta l'instabilità della parte sinistra della scala a causa, appunto, del mancato appoggio del piede posteriore sinistro (della scala) a terra.
Si noti che le condizioni ordinarie, senza vizi, delle scale fornite agli utenti del cimitero sono state descritte dal teste , impiegato presso il cimitero, il quale confermava che “in regola” i piedini Tes_1 delle scale devono essere posizionati interamente a terra per “dare stabilità”.
La documentazione video-fotografica è stata riconosciuta dalla teste la Testimone_2 quale confermava “di aver fatto io le foto che mi rammostra. (…) Le foto raffigurano la scala che aveva usato . Le abbiamo scattate subito dopo la caduta. Le foto rappresentano la scala in Pt_1 posizione statica, quando abbiamo fatto le foto non c'era nessuno sulla scala. Confermo anche il video. L'ho fatto io e per far vedere che la scala oscillava. Nel caso del video, Stavamo Tes_3 usando uno dei corrimani appunto per far vedere l'oscillatura al momento dell'utilizzo”; l'identità tra la scala raffigurata e quella utilizzata dall'attrice veniva confermata anche dalla teste . Testimone_4
È altresì documentalmente provato che sulla scala era presente un'etichetta gialla con indicate le modalità di utilizzo della res da parte degli utenti e, in particolare, era presente la seguente raccomandazione: “ATTENZIONE. Leggere attentamente le ISTRUZIONI prima dell'USO.
1. Prima di salire verificare che la scala non abbia subito danni, sia perfettamente aperta e i maniglioni o le catene siano perfettamente fissate, che i piedini in gomma appoggino su pavimento piano non cedevole né scivoloso” (cfr. doc. 2 di parte convenuta . La presenza dell'etichetta adesiva Controparte_2
pagina 6 di 12 sulla scala utilizzata dall'attrice veniva confermata dal teste impiegato presso il cimitero Testimone_5
e che era sopraggiunto a seguito della caduta, il quale confermava “che la scala aveva l'etichetta gialla che mi rammostra. Ricordo che la scala era posizionata in quella zona di loculi”; tale circostanza è avvalorata dal fatto che, come riferito dal teste impiegata presso il cimitero, “tutte le Tes_6 scale presentano l'etichetta arancione che si legge nella foto. Infatti noi acquistiamo le scale dal fornitore e le scale devono essere a norma e dunque indicare quella dicitura”.
Il vizio della res (oggetto del vaglio di causalità con la caduta) è pertanto l'irregolarità del gommino e la non aderenza dello stesso con la pavimentazione.
L'instabilità della scala è stata documentalmente provata, ciò che occorre vagliare è il nesso di causalità tra la res e la caduta.
In sede di istruttoria orale è emerso quanto segue.
La teste , che aveva visto la caduta, dichiarava che aveva spostato di Testimone_4 Parte_1
poco la scala (dotata di due ruote anteriori) e aveva iniziato a salire, reggendosi al corrimano e senza avere alcunché nelle mani (i fiori erano nelle mani delle due compagne): “è salita sulla scala, ma è subito caduta. Avrà fatto due gradini al massimo, è caduta subito. La scala ha iniziato ad oscillare e lei è caduta (…) È caduta di lato, mi sembra che abbia appoggiato il gomito a terra per tenersi. Era caduta proprio a terra, e ricordo che aveva colpito il gomito. Si è sentito un tonfo al gomito”.
Sulla res, riferiva che la pavimentazione non presentava avvallamenti o sconnessioni (“la pavimentazione era lisca e senza avvallamenti, era regolare”), bensì “c'era un piccolo spazietto sotto la scala: il piede della scala non era piano, c'era uno spazio e quindi la scala traballava un po' quando la si toccava”.
Anche il teste sorella dell'attrice e presente al momento della caduta, Testimone_2
confermava la predetta dinamica dell'incidente, precisando di aver visto sia la caduta che il traballamento della scala (cfr. “la signora è caduta subito, avrà fatto due o tre gradini al Pt_1 massimo della scala. Era nella parte iniziale (…) Come stava salendo la scala? In mano non aveva nulla. Noi avevamo in mano i fiori, li avremo consegnati a una volta salita. Lei ha usato nel Pt_1
salire il corrimano della scala”).
Dopo i soccorsi prestati all'attrice, che era stata trasportata in ambulanza, la teste aveva esaminato la scala e aveva “notato che la scala non appoggiava bene a terra, ma c'era una sorta di dislivello. Il dislivello della scala con la pavimentazione, il fatto che la scala non poggiasse esattamente a terra, si notava con l'utilizzo della scala. Non si notava semplicemente guardandola, altrimenti presumo che
non sarebbe salita”. Pt_1
pagina 7 di 12 Le dichiarazioni degli altri due testimoni, dipendenti di in ordine all'asserita Controparte_2
stabilità della scala utilizzata da non sono sufficienti a contrastare quanto affermato dalle Parte_1
altre due testimoni, rispetto alle quali non è emerso alcun indice di inattendibilità e, anzi, le quali hanno ricostruito l'evento in modo coerente sia intrinsecamente (rispetto a ciascun racconto) che estrinsecamente (rispetto agli altri racconti e alle produzioni documentali).
Peraltro, si noti che il teste non riusciva a precisare le ragioni di quanto dichiarato in sede Tes_5 testimoniale: egli, pur affermando che la scala era “stabile”, non circostanziava sul perché fosse giunto a tale conclusione e, anzi, riferiva di non aver materialmente verificato la presenza di traballamento
(cfr. egli si limitava ad assumere che la “scala (era) solida, senza malfunzionamenti, era utilizzabile.
Ha notato traballamenti della scala? Non lo so dire perché ho controllato solo visivamente la scala quindi non posso riferire traballamenti”).
Peraltro, le scale del cimitero erano mobili e spostabili dagli utenti, sicché è certamente plausibile che la scala esaminata dagli impiegati, circa dieci giorni dopo l'evento, fosse diversa da quella effettivamente utilizzata.
Le dichiarazioni dei testimoni e sono pertanto insufficienti ai fini della prova contraria alla Tes_5 Tes_1
tesi attorea.
Ebbene, alla luce delle deposizioni testimoniali appena riportate, si ritiene raggiunta la prova della caduta di nelle circostanze di tempo e di luogo prospettate dalla stessa, a causa Parte_1 dell'irregolarità e della non aderenza del gommino del piede della scala alla pavimentazione, che hanno contribuito all'instabilità della scala in dotazione presso il cimitero di CP_1
Il caso fortuito e il concorso colposo del danneggiato
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati di carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente contribuito a determinare causalmente la caduta di dalla scala. Parte_1
Sul punto, la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi;
a) il gommino del piede posteriore sinistro della scala era consumato ed irregolare in quanto presentava un piccolo spazio rispetto alla pavimentazione, con conseguente non aderenza e non pieno appoggio;
b) la non aderenza del piede è un vizio intrinseco alla res in quanto strutturalmente aveva portato al traballamento della scala al momento del suo utilizzo;
c) di regola e in condizioni normali, i piedini delle scale erano in pieno appoggio sulla pavimentazione così da garantire la stabilità della cosa (cfr. teste ). Tes_1
pagina 8 di 12 Ai fini della verifica dell'interruzione del nesso causale per caso fortuito, la condotta del danneggiato non è caratterizzata da imprevedibilità ed eccezionalità poiché, come sopra descritto, si Parte_1
era limitata a utilizzare la scala salendo sui primi gradini della stessa reggendosi al corrimano (condotta non abnorme rispetto a un utilizzo ordinario della res da parte di un utente ordinario).
Seppur non idonea ad integrare il caso fortuito, tale condotta non risulta pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto: invero, deve dichiararsi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c.
Occorre premettere che, nell'utilizzare la cosa pubblica, l'utente è tenuto ad adottare accorgimenti minimi di cautela proprio al fine di evitare eventuali ostacoli nonché è tenuto a conformarsi alle regole di utilizzo predisposte dal custode della res; in altre parole, l'utente della res (in questo caso, cosa messa a disposizione di ogni utente del cimitero) non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità
e risorse di custodia dell'ente, bensì deve adottare un grado di attenzione adeguato e diligente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, il traballamento era probabilmente – secondo il criterio del più probabile che non – visibile agli occhi dell'utente attento. Non può essere condivisa la valutazione resa dalle due testimoni e secondo cui il traballamento non sarebbe stato visibile prima di salire sulla scala. Pt_1 Tes_4
Anzi, tale tesi è documentalmente confutata dal video prodotto da parte attrice, ove è raffigurata l'oscillazione per il solo fatto della presa di un manico della scala: dunque, è chiaro che, dopo aver afferrato un manico della scala, prima di salire sul gradino, l'utente medio e diligente avrebbe potuto accorgersi del traballamento e avrebbe potuto adottare le cautele conseguenti (scegliere un'altra scala).
Inoltre, è emerso che era salita sulla scala senza rispettare le istruzioni indicate Parte_1
sull'etichetta gialla apposta sul manico della scala.
Le modalità di buon utilizzo del bene sono, appunto, fornite dal custode per mettere in allerta l'utente dei rischi della scala e per indicare allo stesso quali siano i comportamenti da adottare per un utilizzo diligente e corretto della scala.
Tali circostanze, da valutarsi nel complesso dello stato dei luoghi e della dinamica della caduta, contribuiscono a provare il contributo colposo di nella causazione della sua stessa caduta Parte_1
poiché l'utente avrebbe dovuto utilizzare la res con una maggiore prudenza e attenzione, soprattutto nella fase preliminare di verifica della scala.
Non può pertanto essere condivisa la ricostruzione di parte attrice secondo cui l'attrice era impossibilitata a porre in essere comportamenti di cautela, dovendosi ex adverso affermare che Pt_1
pagina 9 di 12 avrebbe potuto (e dovuto ai sensi dell'art 2 Cost.) verificare l'assenza di vizi della scala Pt_1
utilizzare la cosa con maggiore attenzione.
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che vi sia un contributo prevalente di nella produzione dell'evento lesivo: infatti, seppur il vizio della scala (instabilità per Parte_1
irregolarità del gommino del piede della scala) abbia provocato la caduta in quanto la res non era strutturalmente conforme alle condizioni normali di una scala, si ritiene che l'attrice abbia gravemente
(ma non “eccezionalmente” da interrompere il nesso causale) contribuito alla caduta non ponendo in essere le condotte che gli avrebbero permesso di notare il traballamento e di contribuire a evitare il sinistro (sul punto, non aveva seguito le istruzioni ben visibili sulla scala, non si era Parte_1
accertata del non traballamento della scala, traballamento che come emerge dal video era plausibilmente visibile da un occhio attento).
Basti inoltre precisare che, seppur il custode abbia indicato sull'etichetta le precauzioni per un buon utilizzo del bene, tale circostanza non costituisce prova liberatoria e/o di interruzione del nesso causale: invero, lo stesso custode è tenuto a mettere a disposizione delle scale prive di vizi intrinseci e pericolosi nonché è tenuto a ridurre in concreto – mediante l'esercizio dei suoi obblighi di controllo e di verifica in fatto sulla res – l'interazione lesiva degli utenti con la scala (da qui la responsabilità ex art. 2051 c.c. di . Controparte_2
Tuttavia, come ben sopra esaminato, l'utente medio del cimitero – e, nel caso di specie, – Parte_1
è tenuto ad adottare cautele e attenzioni nell'utilizzo della scala, anche verificando preliminarmente la presenza o meno dell'oscillazione.
Dunque, si ritiene che l'attrice abbia concorso colposamente nella caduta.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità prevalente nella produzione del danno espressa nella quota del 80% in capo a e una responsabilità Parte_1
residuale pari al 20% in capo al custode Controparte_2
Liquidazione dei danni
La domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con le finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo.
pagina 10 di 12 La quantificazione del danno non patrimoniale può fondarsi sulle risultanze della CTU medico legale, non espressamente contestata dalle parti e coerente con la documentazione in atti e con i consueti barames valutativi.
La liquidazione del danno avviene secondo le Tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla giurisprudenza quale criterio tabellare uniforme in assenza di previsione normativa;
ai fini del calcolo dell'invalidità temporanea si utilizza il parametro minimo pari a € 99,00 per singolo giorno di invalidità totale.
A seguito dell'infortunio, riportava lesione fisiche dalle quali sono derivati postumi Parte_1 permanenti quantificati dal CTU nella misura del 8% e un'invalidità temporanea pari al 100% per 15 giorni, pari al 75% per 70 giorni e pari al 50% per 40 giorni.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento della stabilizzazione dei postumi, in applicazione delle tabelle milanesi, il danno non patrimoniale viene liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 22.493,50, comprendente la somma di € 13.831,00 per il danno da invalidità permanente e la somma di € 8.662,50 per il danno da invalidità temporanea.
Con riguardo al danno patrimoniale, la parte attrice allegava di aver sostenuto spese mediche per la somma di € 1.457,98, il cui esborso era valutato come congruo e pertinente in sede peritale.
Tale esborso deve pertanto essere risarcito dal custode a titolo di danno emergente, previa rivalutazione all'attualità per la somma finale di € 1.711,00.
Per quanto sopra esposto, il danno subito da è pari a complessivi € 24.204,50. Parte_1
In forza del concorso colposo della danneggiata, applicata la riduzione del 80%, il danno risarcibile a favore di parte attrice deve essere quantificato in € 4.840,90, da porsi a carico del custode
[...]
Controparte_2
Oltre a tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto (29.10.2020) e rivalutata di anno in anno (C.
Cass., SS.UU., n. 1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 5.200,00, si liquidano a favore di parte attrice in € 98,00 per rimborso C.U., in €
2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di parte soccombente Controparte_2
pagina 11 di 12 Nel rapporto processuale con considerata la soccombenza di parte attrice atteso il Controparte_1 rigetto della domanda risarcitoria, le spese di lite si liquidano in € 2.000,00 per compenso, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15%
Le spese di CTU e le spese di CTP (quest'ultime quantificate in € 122,00 come da nota spese conclusionale, liquidabili in quanto causalmente connesse alla corretta instaurazione della lite) sono interamente poste a carico di parte convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i fatti e Controparte_2
secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento della somma di € 4.840,90, oltre interessi Controparte_2
come in parte motiva, a favore di a titolo di risarcimento dei danni subiti;
Parte_1
3) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti di Controparte_1
4) condanna alla refusione delle spese del giudizio a favore di Controparte_2 Pt_1 liquidate in € 98,00 per rimborso CU, in € 122,00 per spese di CTP, in € 2.000,00 per
[...]
compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) condanna alla refusione delle spese del giudizio a favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
6) spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
Sassari, 20.5.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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