CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
RA CE, LA
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.p.a. - piva-1
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_5 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_7 - CF_Difensore_3
Difensore_8 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_9 - CF_Difensore_4
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_11 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_12 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - partita iva_2
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_5 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_7 - CF_Difensore_3
Difensore_8 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_9 - CF_Difensore_4
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_11 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_12 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di indirizzo resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 settembre 2025 mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16- bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, le società Ricorrente_1 S.p.A. ed Ricorrente_1 Power Italia S.r. l., rappresentate dalla dottoressa Rappresentante_1 in qualità di procuratrice speciale e difese dalla dottoressa Difensore_1, hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 074/277/2025, emesso dal Comune di Barile in data 31 maggio 2025 e regolarmente notificato alle ricorrenti in data 24 giugno 2025. L'atto impugnato concerne la pretesa tributaria per gli anni di imposta 2022 e 2023, con irrogazione di sanzioni amministrative e richiesta di pagamento complessiva pari a euro 48.497,00. Le società ricorrenti hanno esposto che, a seguito della scissione parziale del 19 dicembre 2019, repertorio n. 60397, raccolta n. 30932, la proprietà del parco eolico ubicato nel territorio del Comune di Barile è passata da Ricorrente_1 S.p.A. a Ricorrente_1 Power Italia S.r.l., a far data dal 1° gennaio 2020. Tale impianto, composto da aerogeneratori iscritti in catasto, è soggetto a imposizione IMU secondo le rendite catastali attribuite. Nel
2017, Ricorrente_1 S.p.A., in ottemperanza all'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, ha presentato pratiche di aggiornamento catastale mediante procedura DOCFA al fine di ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli aerogeneratori sulla base dei nuovi criteri introdotti dalla normativa, con esclusione degli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo, quali i pali eolici. Tuttavia, nel 2018, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Potenza – ha rettificato le rendite catastali, includendo impropriamente anche il valore del palo eolico nella base imponibile, con determinazione di rendite ben superiori rispetto a quelle proposte. Tali atti di accertamento catastale sono stati tempestivamente impugnati dalle ricorrenti, e in tutti i casi le sentenze di merito, sia di primo che secondo grado, hanno accolto i ricorsi, annullando le rettifiche. Le pronunce favorevoli sono state rese con le sentenze n. 645/2/2019, 646/2/2019, 647/2/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, e con le sentenze n. 175/1/2022, 197/1/2022,
224/1/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata. Successivamente, la Corte di Cassazione, con ordinanze nn. 34232/2024, 34233/2024 e 34235/2024 depositate il 23 dicembre 2024, ha rinviato i giudizi ai sensi dell'art. 383 c.p.c. alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, attualmente pendenti ai numeri di R.G.A. 256/2025, 257/2025 e 258/2025. Nonostante tale consolidato quadro giurisprudenziale, il Comune di Barile, ignorando i precedenti giudiziari passati in giudicato e non considerando le rendite proposte né i versamenti effettuati, ha notificato l'avviso di accertamento IMU qui impugnato, calcolando l'imposta dovuta sulla base delle rendite catastali annullate. Le ricorrenti hanno precisato che per gli anni 2022 e 2023 l'IMU è stata regolarmente versata, come dimostrato dalle quietanze
F24 depositate agli atti, per un importo annuo di euro 1.191,00. Nonostante ciò, il Comune ha contestato un presunto omesso versamento della stessa imposta. Quanto alle sanzioni amministrative irrogate, le società hanno sostenuto la loro illegittimità, invocando la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, con riferimento al computo della torre eolica nella rendita catastale, richiamando l'art. 10, comma
3, della L. n. 212/2000 che esclude la responsabilità del contribuente in presenza di incertezza interpretativa.
Inoltre, le società ricorrenti hanno evidenziato che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, ha riconosciuto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, chiarendo che la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, costituisce parte integrante dell'impianto di produzione e non deve concorrere alla determinazione della rendita catastale, in quanto funzionale esclusivamente al processo produttivo. Alla data della trattazione, il Comune resistente non si è costituito in giudizio, né ha depositato controdeduzioni, né ha richiesto la trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. L'avviso di accertamento
IMU n. 074/277/2025, notificato in data 24 giugno 2025 e relativo agli anni d'imposta 2022 e 2023, risulta viziato sotto molteplici profili di legittimità e fondatezza, sia in diritto che in fatto. Il Comune di Barile ha fondato la propria pretesa tributaria su rendite catastali annullate da decisioni giurisdizionali passate in giudicato, rendendo così l'accertamento viziato per violazione di giudicato esterno e per errata quantificazione del tributo. Le rendite catastali sulle quali si basa l'atto impugnato erano state originariamente rettificate dall'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza nel 2018, includendo tra gli elementi estimativi anche i pali eolici. Tali rettifiche sono state oggetto di impugnazione da parte delle ricorrenti e le Commissioni Tributarie di merito hanno annullato gli avvisi di accertamento catastale, accogliendo integralmente le tesi delle ricorrenti. Le medesime decisioni sono state poi oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma con ordinanze nn. 34232/2024, 34233/2024
e 34235/2024, depositate in data 23 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla CGT di secondo grado della Basilicata. Dalle ordinanze emerge chiaramente che l'Agenzia delle Entrate aveva prestato acquiescenza per l'esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale, mentre il rinvio riguardava esclusivamente altre voci diverse dalla torre eolica. Appare dunque evidente che l'atto di accertamento IMU impugnato si fonda su rendite catastali illegittime, perché determinate in violazione dell'art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015, il quale dispone che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale gli impianti, macchinari e congegni funzionali allo specifico processo produttivo. La norma ha introdotto una netta distinzione tra elementi edilizi e impiantistici, rimuovendo dal calcolo della rendita tutte quelle componenti che non conferiscono utilità autonoma all'immobile ma servono esclusivamente alla produzione industriale o energetica. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato secondo cui la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, costituisce parte integrante dell'impianto di produzione e rientra pienamente nell'ambito di esclusione sancito dalla Legge n.
208/2015. A tale orientamento si è espressamente adeguata l'Agenzia delle Entrate, che, con Circolare n.
28/E del 16 ottobre 2023, ha riconosciuto che per le centrali eoliche deve ritenersi escluso dalla stima catastale l'intero complesso "rotore-navicella-torre", da considerarsi quale unicum impiantistico funzionale al processo di produzione di energia. In secondo luogo, le ricorrenti hanno depositato idonea documentazione fiscale, costituita da modelli F24 quietanzati, da cui emerge chiaramente che, per ciascuno degli anni d'imposta 2022 e 2023, l'IMU è stata tempestivamente versata nella misura corretta, pari ad euro 1.191,00 annui. L'omessa considerazione di tali versamenti da parte del Comune determina un ulteriore vizio dell'atto, per erronea ricostruzione dei fatti e mancanza di istruttoria. Infine, quanto alle sanzioni amministrative per presunto omesso versamento, esse si rivelano illegittime anche sotto il profilo della colpevolezza, da escludersi in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. La complessità della disciplina catastale applicabile agli impianti eolici, le divergenze interpretative iniziali e i numerosi contenziosi giudiziari in corso costituiscono circostanze pienamente idonee a fondare detta incertezza. La Corte rileva inoltre che questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza ha già affrontato analoghe controversie con le medesime società ricorrenti, pronunciando sentenze di accoglimento per fattispecie identiche, confermando la consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla materia. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso merita integrale accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. La piena soccombenza dell'Ente impositore, che ha sostenuto una pretesa tributaria manifestamente infondata e contraria ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica la condanna alle spese del giustizia, le quali hanno dovuto sopportare l'onere di un giudizio reso necessario dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione comunale, che ha persistito in una pretesa priva di qualsiasi fondamento giuridico nonostante la chiarezza dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.200,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
RA CE, LA
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.p.a. - piva-1
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_5 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_7 - CF_Difensore_3
Difensore_8 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_9 - CF_Difensore_4
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_11 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_12 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.r.l. - partita iva_2
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_5 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_7 - CF_Difensore_3
Difensore_8 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_9 - CF_Difensore_4
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_11 All'Ordine Difensore_4 Dottori Commercialisti Di Difensore_12 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di indirizzo resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16 settembre 2025 mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16- bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, le società Ricorrente_1 S.p.A. ed Ricorrente_1 Power Italia S.r. l., rappresentate dalla dottoressa Rappresentante_1 in qualità di procuratrice speciale e difese dalla dottoressa Difensore_1, hanno proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 074/277/2025, emesso dal Comune di Barile in data 31 maggio 2025 e regolarmente notificato alle ricorrenti in data 24 giugno 2025. L'atto impugnato concerne la pretesa tributaria per gli anni di imposta 2022 e 2023, con irrogazione di sanzioni amministrative e richiesta di pagamento complessiva pari a euro 48.497,00. Le società ricorrenti hanno esposto che, a seguito della scissione parziale del 19 dicembre 2019, repertorio n. 60397, raccolta n. 30932, la proprietà del parco eolico ubicato nel territorio del Comune di Barile è passata da Ricorrente_1 S.p.A. a Ricorrente_1 Power Italia S.r.l., a far data dal 1° gennaio 2020. Tale impianto, composto da aerogeneratori iscritti in catasto, è soggetto a imposizione IMU secondo le rendite catastali attribuite. Nel
2017, Ricorrente_1 S.p.A., in ottemperanza all'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, ha presentato pratiche di aggiornamento catastale mediante procedura DOCFA al fine di ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli aerogeneratori sulla base dei nuovi criteri introdotti dalla normativa, con esclusione degli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo, quali i pali eolici. Tuttavia, nel 2018, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Potenza – ha rettificato le rendite catastali, includendo impropriamente anche il valore del palo eolico nella base imponibile, con determinazione di rendite ben superiori rispetto a quelle proposte. Tali atti di accertamento catastale sono stati tempestivamente impugnati dalle ricorrenti, e in tutti i casi le sentenze di merito, sia di primo che secondo grado, hanno accolto i ricorsi, annullando le rettifiche. Le pronunce favorevoli sono state rese con le sentenze n. 645/2/2019, 646/2/2019, 647/2/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, e con le sentenze n. 175/1/2022, 197/1/2022,
224/1/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata. Successivamente, la Corte di Cassazione, con ordinanze nn. 34232/2024, 34233/2024 e 34235/2024 depositate il 23 dicembre 2024, ha rinviato i giudizi ai sensi dell'art. 383 c.p.c. alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, attualmente pendenti ai numeri di R.G.A. 256/2025, 257/2025 e 258/2025. Nonostante tale consolidato quadro giurisprudenziale, il Comune di Barile, ignorando i precedenti giudiziari passati in giudicato e non considerando le rendite proposte né i versamenti effettuati, ha notificato l'avviso di accertamento IMU qui impugnato, calcolando l'imposta dovuta sulla base delle rendite catastali annullate. Le ricorrenti hanno precisato che per gli anni 2022 e 2023 l'IMU è stata regolarmente versata, come dimostrato dalle quietanze
F24 depositate agli atti, per un importo annuo di euro 1.191,00. Nonostante ciò, il Comune ha contestato un presunto omesso versamento della stessa imposta. Quanto alle sanzioni amministrative irrogate, le società hanno sostenuto la loro illegittimità, invocando la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, con riferimento al computo della torre eolica nella rendita catastale, richiamando l'art. 10, comma
3, della L. n. 212/2000 che esclude la responsabilità del contribuente in presenza di incertezza interpretativa.
Inoltre, le società ricorrenti hanno evidenziato che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, ha riconosciuto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, chiarendo che la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, costituisce parte integrante dell'impianto di produzione e non deve concorrere alla determinazione della rendita catastale, in quanto funzionale esclusivamente al processo produttivo. Alla data della trattazione, il Comune resistente non si è costituito in giudizio, né ha depositato controdeduzioni, né ha richiesto la trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. L'avviso di accertamento
IMU n. 074/277/2025, notificato in data 24 giugno 2025 e relativo agli anni d'imposta 2022 e 2023, risulta viziato sotto molteplici profili di legittimità e fondatezza, sia in diritto che in fatto. Il Comune di Barile ha fondato la propria pretesa tributaria su rendite catastali annullate da decisioni giurisdizionali passate in giudicato, rendendo così l'accertamento viziato per violazione di giudicato esterno e per errata quantificazione del tributo. Le rendite catastali sulle quali si basa l'atto impugnato erano state originariamente rettificate dall'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza nel 2018, includendo tra gli elementi estimativi anche i pali eolici. Tali rettifiche sono state oggetto di impugnazione da parte delle ricorrenti e le Commissioni Tributarie di merito hanno annullato gli avvisi di accertamento catastale, accogliendo integralmente le tesi delle ricorrenti. Le medesime decisioni sono state poi oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma con ordinanze nn. 34232/2024, 34233/2024
e 34235/2024, depositate in data 23 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla CGT di secondo grado della Basilicata. Dalle ordinanze emerge chiaramente che l'Agenzia delle Entrate aveva prestato acquiescenza per l'esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale, mentre il rinvio riguardava esclusivamente altre voci diverse dalla torre eolica. Appare dunque evidente che l'atto di accertamento IMU impugnato si fonda su rendite catastali illegittime, perché determinate in violazione dell'art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015, il quale dispone che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale gli impianti, macchinari e congegni funzionali allo specifico processo produttivo. La norma ha introdotto una netta distinzione tra elementi edilizi e impiantistici, rimuovendo dal calcolo della rendita tutte quelle componenti che non conferiscono utilità autonoma all'immobile ma servono esclusivamente alla produzione industriale o energetica. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato secondo cui la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, costituisce parte integrante dell'impianto di produzione e rientra pienamente nell'ambito di esclusione sancito dalla Legge n.
208/2015. A tale orientamento si è espressamente adeguata l'Agenzia delle Entrate, che, con Circolare n.
28/E del 16 ottobre 2023, ha riconosciuto che per le centrali eoliche deve ritenersi escluso dalla stima catastale l'intero complesso "rotore-navicella-torre", da considerarsi quale unicum impiantistico funzionale al processo di produzione di energia. In secondo luogo, le ricorrenti hanno depositato idonea documentazione fiscale, costituita da modelli F24 quietanzati, da cui emerge chiaramente che, per ciascuno degli anni d'imposta 2022 e 2023, l'IMU è stata tempestivamente versata nella misura corretta, pari ad euro 1.191,00 annui. L'omessa considerazione di tali versamenti da parte del Comune determina un ulteriore vizio dell'atto, per erronea ricostruzione dei fatti e mancanza di istruttoria. Infine, quanto alle sanzioni amministrative per presunto omesso versamento, esse si rivelano illegittime anche sotto il profilo della colpevolezza, da escludersi in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. La complessità della disciplina catastale applicabile agli impianti eolici, le divergenze interpretative iniziali e i numerosi contenziosi giudiziari in corso costituiscono circostanze pienamente idonee a fondare detta incertezza. La Corte rileva inoltre che questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza ha già affrontato analoghe controversie con le medesime società ricorrenti, pronunciando sentenze di accoglimento per fattispecie identiche, confermando la consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla materia. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso merita integrale accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. La piena soccombenza dell'Ente impositore, che ha sostenuto una pretesa tributaria manifestamente infondata e contraria ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica la condanna alle spese del giustizia, le quali hanno dovuto sopportare l'onere di un giudizio reso necessario dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione comunale, che ha persistito in una pretesa priva di qualsiasi fondamento giuridico nonostante la chiarezza dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.200,00, oltre oneri e accessori se dovuti.