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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] residente a [...]
Belvedere nr. 7 C.F: rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Angelo Di Silvio C.F._1 del Foro di Viterbo - P.E.C. - presso il quale elegge Email_1 domicilio nel Suo Studio Legale sito in Grotte di Castro (VT), Via Roma n.65 giusta procura a margine della citazione.
ATTORE
E
( con sede in Viterbo via Saffi n.49, in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 dott. giusto decreto Presidenziale n. 31 dell'08.02.2022 (doc.1), rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Giorgio Carnevali, con studio in Roma viale Bruno Buozzi n. 19
( con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n. 19, giusta delega su foglio C.F._2 separato.
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
posta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: parte attrice ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio nonché nelle memorie ex art. 183 VI I termine c.p.c. da intendersi come integralmente riportate e trascritte;
la CP_1
ha precisato le conclusioni rinviando a quelle rassegnate in comparsa di costituzione,
[...] insistendo per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per una corresponsabilità dell'attore nella causazione del fatto con conseguente diminuzione del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice agisce ai sensi dell'art. 2051 ovvero 2043 c.c. per il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro occorso il 21/08/2019, verso le ore 12.30, nel Comune di Soriano nel Cimino
(VT), sulla S.P. Faggeta nei pressi della chilometrica 2+900, per il cattivo stato di manutenzione del manto stradale;
in particolare, l'attore ha dedotto che, mentre percorreva la suddetta strada a bordo del motociclo Kawasaki Versys tg EJ77930 di sua proprietà, con direzione S.P. Colonnetta, a causa della presenza di brecciolino anomalo non segnalato, perdeva l'aderenza al manto stradale e scivolava in terra;
che a causa della caduta riportava una frattura dell'estremo distale del perone da cui residuavano postumi permanenti consistenti in “lassità antero-mediale del ginocchio destro, vasta cicatrice sovrarotulea discromica, dolente e rilevata sul piano cutaneo con anestesia cutanea circostante;
caviglia destra aumentata di volume dolente ai movimenti di F-E e di lateralità; cicatrice discromica e dolente del comparto cutaneo mediale” e un danno biologico permanente pari all'8% oltre 60 giorni di ITA, ulteriori 15 giorni di ITP per un valore complessivo di danno pari a € 20.794,26.
Nella resistenza dell'amministrazione provinciale che ha dedotto l'interruzione del nesso di causalità poiché il sinistro sarebbe stato causato dalla negligenza e disattenzione del conducente che non ha adeguato la velocità e la condotta di guida alla conformazione del luogo e non ha tenuto conto della cartellonistica presente sul posto, idonea a segnalare il pericolo, e poiché il formarsi del brecciolino sarebbe stata circostanza eccezionale ed isolata, in quanto non riscontrata dai Carabinieri intervenuti sul posto due giorni dopo i fatti, la causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti, escussione dei testimoni e consulenza medico legale sulla persona dell'attore e, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 previa assegnazione di termini ex articolo 190 cpc. L'azione è stata esercitata in via principale ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, per la cui configurazione è sufficiente dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode, da intendere quale soggetto che ha una relazione custodiale sul bene a prescindere dal titolo giuridico che ne è il fondamento,
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza.
La norma in discussione prevede infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva e prescinde del tutto dal requisito della colpa, che non entra come elemento costitutivo della fattispecie.
Gli ultimi interventi chiarificatori della Corte di Cassazione (cfr Cass. Ordinanza Sezioni unite n.
20943 del 2022 e da ultimo Cass. Ordinanza n. 15447/2023) hanno delineato in maniera inequivocabile la struttura della responsabilità in parola, precisando che l'obbligo risarcitorio del custode si configura ogni qualvolta l'evento dannoso sia posto in collegamento eziologico con la res, secondo il criterio della regolarità causale e non della mera causalità naturalistica, nel senso che la cosa non deve aver costituito una mera occasione del verificarsi del danno, ma deve averlo determinato in relazione alle sue condizioni di pericolosità. Il custode potrà offrire la prova liberatoria dimostrando l'interruzione di tale nesso di causalità, poiché
l'evento è da ascriversi all'intervento di un fattore esterno che si inserisce, con esclusiva o concorrente capacità eziologica, nella serie causale, integrando l'ipotesi del caso fortuito.
In quest'ultimo concetto viene sussunto sia il fatto a carattere naturalistico che, per la sua natura eccezionale, sia idoneo da solo a determinare la produzione dell'evento sia l'atto giuridico costituito dalla condotta colposa del terzo o del danneggiato, purché tale comportamento presenti i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità per il custode.
In tal senso la condotta colposa si atteggia a caso fortuito, dotato di esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, ed essa va valutata in base al “dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. …. Per cui la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze”. (Cass.
Ordinanza Sezioni unite n. 20943 del 2022).
In tal modo, prosegue la Suprema Corte, il comportamento imprudente del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando quest'ultimo “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". (Cass. Ordinanza Sezioni unite n. 20943 del 2022).
Come si è già detto, del tutto estranea alla struttura della fattispecie è, invece, la colpa del custode che non entra nella previsione dell'art. 2051 cc e spiega solo il motivo per cui il legislatore ha configurato tale ipotesi di responsabilità oggettiva, avendo con essa “controbilanciato la signoria di fatto concessa[gli] al custode dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria” (Cass. 01/02/2018, n. 2480), pertanto la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di tale soggetto può essere diretta soltanto a rafforzare la prova della oggettiva pericolosità della cosa ai fini della dimostrazione del nesso di causalità con il danno.
Nella specie l'istruttoria testimoniale ha provato la condizione di pericolosità del manto stradale e la sua attitudine a recare danno;
in particolare il testimone , che ha assistito all'evento Testimone_1 poiché seguiva l'attore con la propria moto il giorno del sinistro, ha riferito di aver visto il Parte_1 rovinare in terra poiché la ruota anteriore del mezzo del da lui condotto aveva perso aderenza alla strada al limite di una curva destrorsa, in prossimità di una buca posta all'incirca sul margine destro della carreggiata;
la perdita di aderenza è stata determinata dal brecciolino che fuoriusciva dalla buca.
Tali circostanze sono state confermate da , appuntato scelto dei Carabinieri in servizio Testimone_2 presso la stazione di Soriano nel Cimino, che è intervenuto sul posto in occasione del sinistro e che ha riferito di aver scattato delle foto da cui si evince la strisciata lasciata dalla carena della moto sull'asfalto; in particolare, ha riferito che da tale striscia si evince che la caduta è avvenuta nel punto in cui la strada è in forte pendenza, che la direzione di marcia dell'attore era in discesa e che la caduta è avvenuta sul ciglio destro della strada, dove c'è la linea bianca di delimitazione della carreggiata;
il testimone ha riferito inoltre che, proprio nel punto di caduta della moto, ha rinvenuto il manto stradale in cattivo stato poiché per circa 4 o 5 metri di lunghezza, lungo la corsia di discesa che stava percorrendo il , era presente in terra il cosiddetto “spolvero d'asfalto” consistente Parte_1 in minuscole pietre ovvero in piccoli residui di asfalto, che si staccano dal manto stradale a causa del suo consumo.
Sulla scorta di tali dichiarazioni deve dirsi provata la situazione di pericolosità del manto stradale poiché la presenza di piccole pietre sull'asfalto fuoriuscite da una buca ha comportato la perdita di aderenza delle ruote del motoveicolo, la conseguente perdita di controllo del mezzo e la caduta del motociclista, mentre la , che non è contestato che avesse la strada in custodia, non ha CP_1 provato un fatto idoneo a interrompere il suddetto nesso di causalità e a cui ascrivere l'evento dannoso, non potendo neppure invocare il fortuito poiché l'alterazione dell'asfalto, con conseguente rilascio del brecciolino, è derivato dal suo consumo e, quindi, da un fatto prevedibile e prevenibile.
In senso contrario alla responsabilità dell'ente convenuto non può invocarsi neppure la scarsa cautela del motociclista poiché non risulta che il pericolo fosse segnalato e che la zona fosse recintata.
Venendo al danno dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito del sinistro, l'attore ha riportato un “Trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con vasta FLC;
frattura malleolo peroneale destro con vasta FLC del comparto mediale” che il CTU ha ritenuto compatibile con la dinamica dell'infortunio e da cui sono derivati postumi permanenti consistenti in “lieve riduzione dell'articolarità del ginocchio nella sua flessione con associata moderata instabilità come da lesione parziale del LCA e riduzione moderata del tono del quadricipite femorale. - lieve riduzione dell'articolarità della caviglia nella sua supinazioneflessione plantare. Presenza a livello del ginocchio dx di vistosa cicatrice sfrangiata, discromica di circa 7 cm di estensione;
Presenza a livello della caviglia dx di vistosa cicatrice sfrangiata, discromica di circa 6 cm di estensione”.
Il danno biologico per compromissione della complessiva integrità psico-fisica è stato valutato dal
CTU in termini percentuali nella misura del 5%; inoltre, il sinistro ha causato un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30; un'inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 20; una inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 20.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto dell'età del sig. , che al Parte_1 momento del sinistro aveva 60 anni, essendo nato il [...], il danno non patrimoniale risarcibile
è pari a € 10.451,5, di cui € 6.139 a titolo di danno biologico;
€ 4.312,5 a titolo di invalidità temporanea
(€ 2.587,5 per i.t. al 75%; € 1.150 per i.t. al 50%; € 575 per i.t. al 25%).
Sotto tale profilo va rilevato che la richiamata tabella scompone per ogni punto di danno la voce di danno biologico/dinamico relazionale da quello morale, così come scompone la somma spettante per ciascun giorno di invalidità temporanea. Tale operazione è coerente con l'ultimo arresto sul punto della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostanzialmente affermato la scorrettezza del riconoscimento, non supportato da alcun riscontro probatorio, nemmeno presuntivo, del danno morale (Cass. n. 25164/2020) poiché il suo risarcimento
è possibile soltanto laddove ricorrano “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto dei pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”.
Dopo aver affermato il principio dell'autonomia del danno biologico rispetto al danno morale che non
è suscettibile di accertamento medico-legale in quanto si sostanzia “nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendolo influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” ha precisato che solo laddove il giudice accerti l'esistenza del danno morale potrà procedere alla relativa liquidazione e, si aggiunga, applicando integralmente le tabelle di Milano mentre nell'ipotesi in cui non fosse raggiunta la prova non potrà che “considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale”.
Nella concreta fattispecie l'attore non ha provato e nemmeno allegato di aver subito specifiche conseguenti integranti un danno morale.
Infine, sono richieste e documentate spese mediche riconducibili al sinistro per € 540, sicché la somma complessivamente dovuta è pari ad € 10.991,5.
Inoltre, va considerato che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma complessiva innanzi liquidata, che va devalutata, in base agli indici ISTAT, alla data del sinistro (21.8.2019); sulla somma così ottenuta gli interessi al tasso legale vanno calcolati sull'importo via via rivalutato, anno per anno, dal giorno del sinistro, 21.8.2019 a quello della presente decisione. (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. n. 2769/2000).
Su tale somma, con la trasformazione dell'obbligazione da debito di valore a debito di valuta per effetto della presente decisione, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e sono calcolate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1. dichiara che l'evento dannoso di cui in citazione è da scrivere alla responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per l'effetto condanna la Controparte_1 Controparte_1 al risarcimento del danno subito dal sig. che liquida in € 10.991,5, oltre Parte_1 interessi calcolati come in motivazione;
2. condanna la a pagare a le spese di lite che liquida nella Controparte_1 Parte_1 misura di € 5.077 per compensi, oltre accessori di legge e spese vive per € 264;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Viterbo il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi