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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20318/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice Relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20318/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ERNESTO CHIRICO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
EUGANEA, 6/A 35030 SELVAZZANO DENTRO presso il difensore avv. ERNESTO
CHIRICO
PARTE ATTRICE
contro
quale cessionario della (C.F. CP_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DONATELLA VICARI (C.F. P.IVA_2
), elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' N. 1 20100 MILANO C.F._2 presso il difensore avv. DONATELLA VICARI
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
1) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 30.12.2010 allegato come documento 10 al ricorso per ingiunzione di pagamento del 10.01.2017
pagina 1 di 7 (lettera di fidejussione) depositato dalla convenuta nella procedura per ingiunzione ante causam 518/2017 R.G. incardinata dinanzi al Tribunale di Brescia.
2) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato
3) Con vittoria delle spese di lite.
Per parte convenuta quale cessionario della CP_1 Controparte_2
[...]
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
Nel merito:
- dichiarare inammissibili e in ogni caso rigettare le domande proposte dall'attrice con atto di citazione notificato in data 8.03.2021 perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso forfettario spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2020 la , Parte_1 ha proposto querela di falso nei confronti di con riguardo Controparte_2 alle sottoscrizioni che risultano apposte su una lettera di fideiussione datata 30 dicembre 2010 attribuite ad e (doc. 2), deducendone la natura Parte_2 Persona_1 apocrifa.
A sostegno della domanda la società attrice produceva perizia grafologica (doc. 5) attestante che le sottoscrizioni in calce al documento «non sono riferibili all'azione grafica» dei due legali rappresentanti che hanno preceduto il liquidatore, dott. , attuale legale Parte_3 rappresentante della società, bensì «sono il risultato di un tentativo imitativo, finalizzato a riprodurre le forme tipiche del grafismo» dei suddetti.
La s.r.l. attrice precisava di avere interesse a sentire dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposta in calce alla lettera di fidejussione, al fine di poter successivamente impugnare per revocazione il decreto ingiuntivo n. 563/2017 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Brescia in data 27 gennaio 2017, mai opposto in quanto l'allora legale rappresentante, subentrato in un momento successivo alla presunta sottoscrizione, non aveva ragione di dubitare della sua autenticità.
La ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso, Controparte_2 essendo la veridicità del documento ormai coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
pagina 2 di 7 Il Pubblico ministero cui sono stati trasmessi gli atti introduttivi non rassegnava conclusioni.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con le memorie intermedie:
- la società attrice ha replicato deducendo l'ammissibilità della querela di falso, in quanto il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto non “copriva” anche la veridicità del documento prodotto in sede monitoria e ha chiesto ammettersi CTU grafologica.
- la società convenuta ha l'originale della lettera di fideiussione, ribadendo le proprie difese..
La causa, dapprima rimessa al Collegio al fine di decidere sulle questioni preliminari sollevate da parte convenuta, veniva quindi rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale del 20 aprile
2023 al fine di dar corso alla perizia grafologica richiesta da parte attrice.
Con ordinanza del 29 giugno 2023 veniva nominato consulente tecnico d'ufficio il dott.
cui veniva sottoposto il seguente quesito peritale: “Dica il CTU, letti gli Persona_2 atti di causa e visti i documenti, svolti gli opportuni accertamenti, se le firme apposte in calce alla prima facciata della lettera di fideiussione datata 30.12.2010, depositata in originale presso la cancelleria, oggetto della querela provengano o meno dalla mano di Parte_2 all'epoca legale rappresentante della società attrice, ovvero di
[...] Persona_1 previa comparazione delle firme con gli originali dei documenti d'identità allegati da parte attrice come doc. 7 (esclusi gli altri documenti in quanto le firme ivi presenti non hanno provenienza certa) e con i saggi grafici che verranno rilasciati nel corso delle operazioni peritali alla presenza del CTU”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 settembre 2023, interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c. quale procuratrice di CP_1
, dichiarando l'intenzione di proseguire l'attività processuale Controparte_2 già intrapresa da facendo proprie tutte le ragioni, domande, Controparte_2 eccezioni e istanze svolte dalla stessa.
Dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva nuovamente rimessa al
Collegio per la decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 7 ***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
1) Circa l'ammissibilità della domanda di accertamento del falso.
L'attore ha ribadito, anche in comparsa conclusionale, di aver inteso proporre querela di falso avverso il contratto di fidejussione datato 31 dicembre 2010, al fine ultimo “di poter poi impugnare per revocazione il decreto ingiuntivo sopra menzionato ai sensi degli articoli 395
n.2 e 656 cpc”.
In punto, il Tribunale ritiene non condivisibile l'eccezione con cui la convenuta
[...] ha contrastato la domanda svolta dall'attore, eccependo l'inammissibilità Controparte_3 della querela di falso proposta, in quanto avente ad oggetto un documento, la cui veridicità è ormai coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
Occorre, invero, considerare che:
i) ai sensi dell'art. 656 c.p.c. il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere impugnato per revocazione, nei casi previsti dall'art. 395
c.p.c.;
ii) a norma dell'art. 395, n. 2, c.p.c., presupposto della revocazione straordinaria è il
“giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false”, sicché non può ritenersi rilevante – al fine di precludere l'esperimento del rimedio in parola – la conoscenza meramente soggettiva che la parte abbia avuto di detta falsità;
iii) non può invocarsi, nel caso di specie, il principio secondo cui il giudicato coprirebbe sia il dedotto, sia il deducibile, in quanto:
- l'istanza di revocazione non solo prescinde dal giudicato, ma anzi è diretta a rescinderlo;
- nessuna norma impone alla parte consapevole della falsità di chiederne l'accertamento con un giudizio di merito sotto pena di decadenza dalla facoltà di proporre istanza di revocazione.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione preliminare, volta a far valere l'inammissibilità della domanda oggetto del presente giudizio, atteso che si tratta di strumento il cui scopo è di accertare con efficacia erga omnes la non autenticità di una sottoscrizione. Sicché, come peraltro rilevato anche di recente dalla Suprema Corte, la querela di falso deve ritenersi proponibile in via principale, anche se il documento impugnato è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela in via incidentale
(Cass. 30 gennaio 2020 n. 2212).
La domanda proposta è dunque ammissibile.
2) Circa il merito della domanda di querela di falso.
pagina 4 di 7 All'esito dell'istruttoria, la querela di falso oggetto del presente giudizio va comunque rigettata.
Dirimente in tal senso appaiono le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, all'esito della perizia grafologica condotta sul documento in parola. In particolare, l'ausiliario del Giudice ha condotto le proprie verifiche rispetto a due firme, poste in calce alla prima facciata della lettera di fideiussione, su due righe una successiva all'altra, entrambe sovrapposte al timbro ad umido (doc. 2 prodotto in originale).
Orbene, in seguito al raffronto della firma oggetto di verifica sia con i saggi grafici rilasciati da in data 26 ottobre 2023, sia con la firma autografa apposta in calce Parte_2 alla carta di identità rilasciata dal Comune di Vigonza in data 1° agosto 2012, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “le autografie mostrano l'analogia e la coincidenza grafodinamica e morfostrutturale con la firma VER1, evidenziandosi gesti formativi e grafostrutture che si propongono omografi”. In detta perizia si evidenzia, invero, come “le immagini delle firme a confronto mostrano, appunto, la omogeneità dei connotati salienti e idiotistici:
1. analogo è il principiamento con curvilineo ad avvolgimento e formazione di asole decrescenti;
2. analoga è la formazione del tratteggio lungo con sviluppo superiore e plateau variabile, talora piatto, altre volte, nel saggio grafico a maggiore curvilineità, gramma discendente con tratto di ritorno nella zona mediana e formazione di asteggiata seguente;
3. coincidente è il tratteggio terminativo del primo raggruppamento con forgia a mo' di delta greca, il principiamento con curvilineo ad avvolgimento e formazione di asole decrescenti;
4. importante similitudine mostra il raggruppamento avviato da curvilineo con profilo superiore, inclinazione idiotistica e scivolamento discendente formazione di alte ad asola”.
In punto, il consulente tecnico d'ufficio incaricato da questo Tribunale ha concluso affermando che “l'indagine tecnico grafica condotta sulle scritture in esame ci ha consentito di rilevare la congruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari tra la firma in verifica a nome e le autografie di riferimento”. Parte_2
Detta conclusione appare frutto di un'indagine approfondita condotta con le tecniche specifiche del settore. Il consulente è giunto alle sue conclusioni all'esito di considerazioni che risultano coerenti ed esenti da vizi logici estrinseci, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Tutti i rilievi mossi dal consulente di parte attrice sono stati fatti oggetto di specifica considerazione e ogni osservazione tecnica è stata confutata con ampiezza di argomenti.
pagina 5 di 7 Dunque, deve considerarsi accertata in corso di causa l'autenticità della firma apposta da in calce all'atto di fidejussione oggetto del presente giudizio, allorché lo Parte_2 stesso rivestiva la qualifica di legale rappresentante della società Tale Parte_1 accertamento di per sé costituisce dato sufficiente a ritenere la riferibilità del documento in parola alla società odierna attrice.
Anche rispetto alla seconda firma apposta sulla prima facciata della lettera di fidejussione, oggetto di confronto con i saggi grafici rilasciati da in data 26 ottobre Persona_1
2023 e con la firma autografa apposta in calce alla carta di identità rilasciata dal Comune di
Vigonza in data 2 ottobre 2010, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato la sussistenza di sufficienti elementi di analogia e coincidenza. In particolare, osservato preliminarmente come non si possa giungere ad un “accertamento di attribuzione piena”, in considerazione delle ridotte dimensioni della firma apposta sull'atto di fidejussione, l'ausiliario incaricato da questo Giudice ha concluso nel senso di aver raggiunto “un convincimento di probabilità di autografia”.
A detti accertamenti, si aggiungono poi ulteriori elementi indiziari, da individuarsi nella condotta complessiva della società querelante, che convincono il Tribunale circa la pacifica riconducibilità della lettera di fidejussione datata 30 dicembre 2010 alla Parte_1
Invero, come affermato dalla stessa parte attrice nel proprio atto introduttivo, allorché è stato portato alla notifica il decreto ingiuntivo emesso sulla base della fidejussione in parola, legale rappresentate della società era Orbene, la mancata proposizione di Persona_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, al fine di far valere la falsità della firma apposta in calce alla fidejussione, e l'introduzione del presente giudizio solo in seguito alla notifica del successivo atto di precetto e delle delucidazioni richieste dal nuovo legale rappresentate della società, tale , appaiono condotte non compatibili con l'affermazione della Testimone_1 falsità della firma.
Tutte le considerazioni che precedono portano il Tribunale a rigettare la querela di falso.
In applicazione dell'art. 226 c.p.c.
i) deve essere ordinata la restituzione dell'originale del documento alla convenuta con annotazione della presente sentenza che rigetta la Controparte_2 querela e ii) la società querelante dev'essere condannata alla pena pecuniaria di euro 20,00.
Al rigetto della querela di falso consegue la condanna ex art. 91 c.p.c. della querelante soccombente alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, che si liquidano, considerati la natura della controversia, il pregio della attività difensiva svolta nonché il valore indeterminato della domanda, in euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA.
pagina 6 di 7 Allo stesso modo le anticipazioni relative al compenso del consulente tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto reso in data 13 marzo 2024, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20318/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
o rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
o condanna la società attrice alla rifusione in favore quale CP_1 procuratrice di delle spese processuali liquidate in Controparte_2 euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
o visto l'art. 226 c.p.c., ordina la restituzione del documento oggetto di querela alla convenuta quale procuratrice di CP_1 Controparte_2 con le annotazioni di legge e condanna parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024
L'Estensore Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge a pagina 2 della comparsa di costituzione, in forza dell'atto di scissione stipulato con Controparte_2 in data 21.12.2022, si è resa beneficiaria, con effetto dal 31 dicembre 2022, di un compendio di
[...] CP_1 attività e passività, come identificato nell'atto di scissione. In particolare, sono stati assegnati alla beneficiaria i crediti NPL come risultanti da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul sito internet https://www.mbcreditsolutions.it/it/operazionidi-cessione (doc. 03); di talché, ai sensi degli artt. 2506 ss. c.c., è subentrata di pieno diritto a nella titolarità degli elementi attivi e passivi e CP_1 Controparte_2 dei rapporti giuridici ad essa assegnati, ivi compresi i rapporti giuridici di cui al presente giudizio, potendo quindi proseguire senza soluzione di continuità nell'esercizio dei diritti anteriori alla scissione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice Relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20318/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ERNESTO CHIRICO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
EUGANEA, 6/A 35030 SELVAZZANO DENTRO presso il difensore avv. ERNESTO
CHIRICO
PARTE ATTRICE
contro
quale cessionario della (C.F. CP_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DONATELLA VICARI (C.F. P.IVA_2
), elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' N. 1 20100 MILANO C.F._2 presso il difensore avv. DONATELLA VICARI
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
1) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 30.12.2010 allegato come documento 10 al ricorso per ingiunzione di pagamento del 10.01.2017
pagina 1 di 7 (lettera di fidejussione) depositato dalla convenuta nella procedura per ingiunzione ante causam 518/2017 R.G. incardinata dinanzi al Tribunale di Brescia.
2) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato
3) Con vittoria delle spese di lite.
Per parte convenuta quale cessionario della CP_1 Controparte_2
[...]
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
Nel merito:
- dichiarare inammissibili e in ogni caso rigettare le domande proposte dall'attrice con atto di citazione notificato in data 8.03.2021 perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso forfettario spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2020 la , Parte_1 ha proposto querela di falso nei confronti di con riguardo Controparte_2 alle sottoscrizioni che risultano apposte su una lettera di fideiussione datata 30 dicembre 2010 attribuite ad e (doc. 2), deducendone la natura Parte_2 Persona_1 apocrifa.
A sostegno della domanda la società attrice produceva perizia grafologica (doc. 5) attestante che le sottoscrizioni in calce al documento «non sono riferibili all'azione grafica» dei due legali rappresentanti che hanno preceduto il liquidatore, dott. , attuale legale Parte_3 rappresentante della società, bensì «sono il risultato di un tentativo imitativo, finalizzato a riprodurre le forme tipiche del grafismo» dei suddetti.
La s.r.l. attrice precisava di avere interesse a sentire dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposta in calce alla lettera di fidejussione, al fine di poter successivamente impugnare per revocazione il decreto ingiuntivo n. 563/2017 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Brescia in data 27 gennaio 2017, mai opposto in quanto l'allora legale rappresentante, subentrato in un momento successivo alla presunta sottoscrizione, non aveva ragione di dubitare della sua autenticità.
La ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso, Controparte_2 essendo la veridicità del documento ormai coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
pagina 2 di 7 Il Pubblico ministero cui sono stati trasmessi gli atti introduttivi non rassegnava conclusioni.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con le memorie intermedie:
- la società attrice ha replicato deducendo l'ammissibilità della querela di falso, in quanto il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto non “copriva” anche la veridicità del documento prodotto in sede monitoria e ha chiesto ammettersi CTU grafologica.
- la società convenuta ha l'originale della lettera di fideiussione, ribadendo le proprie difese..
La causa, dapprima rimessa al Collegio al fine di decidere sulle questioni preliminari sollevate da parte convenuta, veniva quindi rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale del 20 aprile
2023 al fine di dar corso alla perizia grafologica richiesta da parte attrice.
Con ordinanza del 29 giugno 2023 veniva nominato consulente tecnico d'ufficio il dott.
cui veniva sottoposto il seguente quesito peritale: “Dica il CTU, letti gli Persona_2 atti di causa e visti i documenti, svolti gli opportuni accertamenti, se le firme apposte in calce alla prima facciata della lettera di fideiussione datata 30.12.2010, depositata in originale presso la cancelleria, oggetto della querela provengano o meno dalla mano di Parte_2 all'epoca legale rappresentante della società attrice, ovvero di
[...] Persona_1 previa comparazione delle firme con gli originali dei documenti d'identità allegati da parte attrice come doc. 7 (esclusi gli altri documenti in quanto le firme ivi presenti non hanno provenienza certa) e con i saggi grafici che verranno rilasciati nel corso delle operazioni peritali alla presenza del CTU”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 settembre 2023, interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c. quale procuratrice di CP_1
, dichiarando l'intenzione di proseguire l'attività processuale Controparte_2 già intrapresa da facendo proprie tutte le ragioni, domande, Controparte_2 eccezioni e istanze svolte dalla stessa.
Dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva nuovamente rimessa al
Collegio per la decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 7 ***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
1) Circa l'ammissibilità della domanda di accertamento del falso.
L'attore ha ribadito, anche in comparsa conclusionale, di aver inteso proporre querela di falso avverso il contratto di fidejussione datato 31 dicembre 2010, al fine ultimo “di poter poi impugnare per revocazione il decreto ingiuntivo sopra menzionato ai sensi degli articoli 395
n.2 e 656 cpc”.
In punto, il Tribunale ritiene non condivisibile l'eccezione con cui la convenuta
[...] ha contrastato la domanda svolta dall'attore, eccependo l'inammissibilità Controparte_3 della querela di falso proposta, in quanto avente ad oggetto un documento, la cui veridicità è ormai coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
Occorre, invero, considerare che:
i) ai sensi dell'art. 656 c.p.c. il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere impugnato per revocazione, nei casi previsti dall'art. 395
c.p.c.;
ii) a norma dell'art. 395, n. 2, c.p.c., presupposto della revocazione straordinaria è il
“giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false”, sicché non può ritenersi rilevante – al fine di precludere l'esperimento del rimedio in parola – la conoscenza meramente soggettiva che la parte abbia avuto di detta falsità;
iii) non può invocarsi, nel caso di specie, il principio secondo cui il giudicato coprirebbe sia il dedotto, sia il deducibile, in quanto:
- l'istanza di revocazione non solo prescinde dal giudicato, ma anzi è diretta a rescinderlo;
- nessuna norma impone alla parte consapevole della falsità di chiederne l'accertamento con un giudizio di merito sotto pena di decadenza dalla facoltà di proporre istanza di revocazione.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione preliminare, volta a far valere l'inammissibilità della domanda oggetto del presente giudizio, atteso che si tratta di strumento il cui scopo è di accertare con efficacia erga omnes la non autenticità di una sottoscrizione. Sicché, come peraltro rilevato anche di recente dalla Suprema Corte, la querela di falso deve ritenersi proponibile in via principale, anche se il documento impugnato è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela in via incidentale
(Cass. 30 gennaio 2020 n. 2212).
La domanda proposta è dunque ammissibile.
2) Circa il merito della domanda di querela di falso.
pagina 4 di 7 All'esito dell'istruttoria, la querela di falso oggetto del presente giudizio va comunque rigettata.
Dirimente in tal senso appaiono le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, all'esito della perizia grafologica condotta sul documento in parola. In particolare, l'ausiliario del Giudice ha condotto le proprie verifiche rispetto a due firme, poste in calce alla prima facciata della lettera di fideiussione, su due righe una successiva all'altra, entrambe sovrapposte al timbro ad umido (doc. 2 prodotto in originale).
Orbene, in seguito al raffronto della firma oggetto di verifica sia con i saggi grafici rilasciati da in data 26 ottobre 2023, sia con la firma autografa apposta in calce Parte_2 alla carta di identità rilasciata dal Comune di Vigonza in data 1° agosto 2012, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che “le autografie mostrano l'analogia e la coincidenza grafodinamica e morfostrutturale con la firma VER1, evidenziandosi gesti formativi e grafostrutture che si propongono omografi”. In detta perizia si evidenzia, invero, come “le immagini delle firme a confronto mostrano, appunto, la omogeneità dei connotati salienti e idiotistici:
1. analogo è il principiamento con curvilineo ad avvolgimento e formazione di asole decrescenti;
2. analoga è la formazione del tratteggio lungo con sviluppo superiore e plateau variabile, talora piatto, altre volte, nel saggio grafico a maggiore curvilineità, gramma discendente con tratto di ritorno nella zona mediana e formazione di asteggiata seguente;
3. coincidente è il tratteggio terminativo del primo raggruppamento con forgia a mo' di delta greca, il principiamento con curvilineo ad avvolgimento e formazione di asole decrescenti;
4. importante similitudine mostra il raggruppamento avviato da curvilineo con profilo superiore, inclinazione idiotistica e scivolamento discendente formazione di alte ad asola”.
In punto, il consulente tecnico d'ufficio incaricato da questo Tribunale ha concluso affermando che “l'indagine tecnico grafica condotta sulle scritture in esame ci ha consentito di rilevare la congruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari tra la firma in verifica a nome e le autografie di riferimento”. Parte_2
Detta conclusione appare frutto di un'indagine approfondita condotta con le tecniche specifiche del settore. Il consulente è giunto alle sue conclusioni all'esito di considerazioni che risultano coerenti ed esenti da vizi logici estrinseci, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Tutti i rilievi mossi dal consulente di parte attrice sono stati fatti oggetto di specifica considerazione e ogni osservazione tecnica è stata confutata con ampiezza di argomenti.
pagina 5 di 7 Dunque, deve considerarsi accertata in corso di causa l'autenticità della firma apposta da in calce all'atto di fidejussione oggetto del presente giudizio, allorché lo Parte_2 stesso rivestiva la qualifica di legale rappresentante della società Tale Parte_1 accertamento di per sé costituisce dato sufficiente a ritenere la riferibilità del documento in parola alla società odierna attrice.
Anche rispetto alla seconda firma apposta sulla prima facciata della lettera di fidejussione, oggetto di confronto con i saggi grafici rilasciati da in data 26 ottobre Persona_1
2023 e con la firma autografa apposta in calce alla carta di identità rilasciata dal Comune di
Vigonza in data 2 ottobre 2010, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato la sussistenza di sufficienti elementi di analogia e coincidenza. In particolare, osservato preliminarmente come non si possa giungere ad un “accertamento di attribuzione piena”, in considerazione delle ridotte dimensioni della firma apposta sull'atto di fidejussione, l'ausiliario incaricato da questo Giudice ha concluso nel senso di aver raggiunto “un convincimento di probabilità di autografia”.
A detti accertamenti, si aggiungono poi ulteriori elementi indiziari, da individuarsi nella condotta complessiva della società querelante, che convincono il Tribunale circa la pacifica riconducibilità della lettera di fidejussione datata 30 dicembre 2010 alla Parte_1
Invero, come affermato dalla stessa parte attrice nel proprio atto introduttivo, allorché è stato portato alla notifica il decreto ingiuntivo emesso sulla base della fidejussione in parola, legale rappresentate della società era Orbene, la mancata proposizione di Persona_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, al fine di far valere la falsità della firma apposta in calce alla fidejussione, e l'introduzione del presente giudizio solo in seguito alla notifica del successivo atto di precetto e delle delucidazioni richieste dal nuovo legale rappresentate della società, tale , appaiono condotte non compatibili con l'affermazione della Testimone_1 falsità della firma.
Tutte le considerazioni che precedono portano il Tribunale a rigettare la querela di falso.
In applicazione dell'art. 226 c.p.c.
i) deve essere ordinata la restituzione dell'originale del documento alla convenuta con annotazione della presente sentenza che rigetta la Controparte_2 querela e ii) la società querelante dev'essere condannata alla pena pecuniaria di euro 20,00.
Al rigetto della querela di falso consegue la condanna ex art. 91 c.p.c. della querelante soccombente alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, che si liquidano, considerati la natura della controversia, il pregio della attività difensiva svolta nonché il valore indeterminato della domanda, in euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA.
pagina 6 di 7 Allo stesso modo le anticipazioni relative al compenso del consulente tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto reso in data 13 marzo 2024, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20318/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
o rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
o condanna la società attrice alla rifusione in favore quale CP_1 procuratrice di delle spese processuali liquidate in Controparte_2 euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
o visto l'art. 226 c.p.c., ordina la restituzione del documento oggetto di querela alla convenuta quale procuratrice di CP_1 Controparte_2 con le annotazioni di legge e condanna parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024
L'Estensore Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si legge a pagina 2 della comparsa di costituzione, in forza dell'atto di scissione stipulato con Controparte_2 in data 21.12.2022, si è resa beneficiaria, con effetto dal 31 dicembre 2022, di un compendio di
[...] CP_1 attività e passività, come identificato nell'atto di scissione. In particolare, sono stati assegnati alla beneficiaria i crediti NPL come risultanti da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul sito internet https://www.mbcreditsolutions.it/it/operazionidi-cessione (doc. 03); di talché, ai sensi degli artt. 2506 ss. c.c., è subentrata di pieno diritto a nella titolarità degli elementi attivi e passivi e CP_1 Controparte_2 dei rapporti giuridici ad essa assegnati, ivi compresi i rapporti giuridici di cui al presente giudizio, potendo quindi proseguire senza soluzione di continuità nell'esercizio dei diritti anteriori alla scissione.