Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all esito dell'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 957/2024 RG.Lav, discussa alla medesima udienza, promossa da :
rappresentato e difeso dall'avv.Valeria Riboldi, con elezione di domicilio Parte_1 presso lo studio della stessa in Piacenza Via Sopramuro 49/a.
Ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Mario Roberto Tarzia ,con elezione di domicilio in Lodi via Besana 4.
Resistente
CP_ Conclusioni:per la ricorrente come da ricorso introduttivo;
per l come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 17 dicembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro ex art. 24 decreto legislativo
26 febbraio 1999 n.46 in opposizione all' avviso di addebito n. 435 2024000028614600 per l'importo totale di euro 4667,81 a titolo di contributi fissi dovuti alla Gestione Artigiani per il periodo gennaio 2022-
dicembre 2023.
A fondamento del ricorso in opposizione la parte ricorrente deduceva l'insussistenza dell'obbligazione contributiva per aver cessato l'attività di impresa ed essere stato assunto quale lavoratore subordinato a far data dal '11 gennaio 2021.
All'udienza di prima comparizione del 16 aprile 2025,sulla documentazione prodotta, la causa veniva decisa con pronuncia e lettura della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concluso concordemente perché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio totale delle somme iscritte , avvenuto in corso di causa.
Il tribunale provvede in conformità.
Quanto alle spese di lite, sono interamente compensate fra le parti.
Benché infatti l'istituto abbia riconosciuto l'insussistenza del credito contributivo e sgravato l'avviso di addebito opposto, la parte ricorrente ha dato causa alla emissione dell'avviso di addebito poiché non ha tempestivamente comunicato la cessazione dell'impresa.
Benchè non documentato, la parte ricorrente ha riferito in udienza di avere comunicato la cessazione dell'attività solo dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito. Il ricorrente,
dunque, non aveva mai comunicato la cessazione dell'attività all' che pertanto CP_3
legittimamente ha avviato la procedura per il recupero del credito asseritamente inevaso.
PQM
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede
CP_ Nel ricorso proposto da contro Parte_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Lodi, 16 aprile 2025 IL Giudice