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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1257 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 20.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.,
tra
C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, via Santa Parte_1 C.F._1
Marta n. 63, presso lo studio dell'Avv. BACCELLI ELENA, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Roma n. 67, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Carla Fiaschi e Elisa Franceschi, anche disgiuntamente, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ( art. 1218 c.c. e segg) dell' in ordine ai danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra CP_2
in conseguenza degli interventi operatori descritti in narrativa. Ciò previo accertamento Parte_1 dell'esistenza e dell'entità dei danni stessi, nella misura indicata parte attrice o in quella che verrà accertata da CTU medico legale che, dietro richiesta di questa difesa, in ragione delle difese ed eccezioni avversarie, codesto Tribunale vorrà disporre sulla persona della sig.ra - Parte_1
condannare, perciò, la in persona del legale rappresentante al risarcimento del danno CP_2
patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte attrice, accertato e quantificato complessivamente nella somma di € 103.415,84 (di cui € 99.374,00 per il danno non patrimoniale ed € 4041,84 per le spese di cura sostenute) o di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - che, data la persistenza di bilaterali episodi algo-disfunzionali delle ginocchia (dx- sx), effettuati gli accertamenti radiologici del caso, si è rivolta per un consulto specialistico al Prof. (direttore della U.O Ortopedia e traumatologia 2a Persona_1 dell' e, su indicazione di quest'ultimo, in data 18\09\2015 si è sottoposta ad intervento di CP_2 protesizzazione del ginocchio destro presso la clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana;
- che, successivamente, a causa dell'insorgere di un'importate rigidità articolare, è stata sottoposta, in data 8.01.2016, ad ulteriore intervento di “revisione di protesi di ginocchio destro per aderenze” al fine di ripristinare l'escursione articolare;
- che, persistendo la sintomatologia dolorosa e una scarsa autonomia deambulatoria, essa attrice si è rivolta ad altri diversi professionisti ed è stata quindi sottoposta a visita dal dr. (in data 26/04/2016), dal dr. Persona_2
(in data 17\10\2016), dal dott. (in data 5\12\2018) i quali hanno riscontrato Persona_3 Per_4 un quadro clinico compromesso;
- di essersi quindi sottoposta a visita dal Prof. e dal Persona_5
dott. i quali hanno accertato che la rigidità articolare residuata all'intervento Persona_6 chirurgico del 17/09/2015 è da imputare all'errata dimensione della componente tibiale (“netto sovradimensionamento del piatto tibiale”) e dalla conseguente artrofibrosi, rilevando la condotta colposa dei sanitari per imprudenza e scarsa diligenza nella pianificazione e nell'esecuzione dell'operazione chirurgica consistita nella scelta di componenti protesiche sovradimensionate e nel ricorso alla forzata mobilizzazione passiva del ginocchio finalizzata a sbloccare la rigidità fibrosa;
- di avere subito un danno non patrimoniale (comprensivo del danno dinamico relazionale c.d biologico – permanente e temporaneo - e di quello da sofferenza soggettiva interiore c.d. morale) quantificabile in € 99.374,00 e un danno patrimoniale dovuto alle spese mediche sostenute pari a €
4041,84; - di avere contattato la convenuta, in via stragiudiziale, senza successo;
- di avere CP_2
quindi intrapreso procedimento di mediazione, con esito negativo.
In data 15.06.2023, si è costituita la convenuta, la quale ha chiesto il rigetto delle domande CP_2
attoree, in quanto infondate, contestando sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria e deducendo, in sintesi: - che la genesi del quadro patologico lamentato dall'attrice non è ascrivibile alla responsabilità dei sanitari il cui operato è immune da profili di negligenza e imprudenza;
CP_2 - l'errata quantificazione del danno biologico in quanto abnorme ed ingiustificata alla luce dei baremes medico legali in uso e operata in violazione delle Tabelle del danno non patrimoniale da ultimo elaborate nel 2021 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano;
- la non rimborsabilità delle spese allegate dall'attrice in quanto in parte non conseguenti alla condotta in tesi negligente e imprudente dei sanitari ed in parte non provate.
La causa è stata istruita per tabulas e con CTU medico-legale sulla persona dell'attrice (elaborato finale depositato in data 23.08.2024); terminata l'istruttoria, il fascicolo è stato rimesso in decisione all'udienza cartolare del 20.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1. Le domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
2. Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che incombe al paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, limitandosi a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre è onere del debitore
(struttura sanitaria o medico) provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul “contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) ed a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.).
Laddove, come nella specie, il paziente assuma di avere subito un danno causato dall'erronea esecuzione di un intervento chirurgico da parte del medico strutturato (protesizzazione del ginocchio destro), spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione, e l'evento dannoso quale effetto dell'errata esecuzione dell'intervento medesimo, mentre alla struttura sanitaria incombe l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a imputabile al medico medesimo.
3. Nella specie, l'attrice ha dimostrato per tabulas: - di essersi sottoposta ad accertamenti radiografici in data 7/01/2015 e di essersi rivolta in data 22\04\2015 al direttore della
[...]
, per un consulto specialistico (Referto visita, all. 2 all'atto di citazione) Controparte_3 CP_2
e di essersi sottoposta in data 18/0972015 ad intervento di protesizzazione del ginocchio destro presso la clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (doc. 3 allegato all'alto di citazione), dalla quale è stata dimessa in data 26/09/2015 (lettera di dimissioni, doc. 4 allegato all'atto di citazione); - di essersi sottoposta alle rituali visite di controllo post operatore in data 27\10\2015 (doc. 5 allegato all'atto di citazione) e in data 30\11\2015 (Doc. 6 allegato all'atto di citazione), in occasione delle quali è stata diagnosticata un'importante rigidità articolare;
- di essersi quindi sottoposta ad ulteriore visita in data 2/12/2015, in occasione della quale il medico, valutata l'immutata situazione clinica nonostante il tempo trascorso e la terapia fisica nel frattempo praticata, le ha proposto di ricorrere ad un intervento mobilizzazione passiva in narcosi al fine di ripristinare l'escursione articolare (doc. 7 allegato all'atto di citazione); - di essersi quindi sottoposta in data
08\01\2016 ad intervento di asportazione delle aderenze ancora presso la clinica Ortopedica e
Traumatologica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, dalla quale l'attrice è stata dimessa in data 16\01\2016 (Doc. 8 e 9 allegato all'atto di citazione).
3.1 E' dunque provato il contratto di spedalità intercorso tra e la struttura Parte_1
ospedaliera convenuta.
3.2. Quanto ai contestati profili di responsabilità per erronea esecuzione dell'intervento chirurgico del 18/09/2015, si richiamano gli esiti della CTU medico legale espletata, che si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici.
Valutate le attuali condizioni di salute dell'attrice, il CTU ha dato atto che “dopo gli interventi di
“artroprotesi di ginocchio dx” del 18.9.2015 e quello di “revisione di protesi di ginocchio destro per aderenze” dell'8.1.2016 effettuati presso l' la Sig.ra presenta dal punto di vista CP_2 Parte_1
clinico e strumentale (vedi Rx del ginocchio del 28.1.2019) una fibrosi del ginocchio destro in esiti di revisione di artroprotesi di ginocchio destro per aderenze con dolore e rigidità articolare
(ginocchio destro visibilmente atteggiato in semiflessione)” (pag. 24 della relazione).
Il CTU ha tuttavia escluso che gli stati patologici accertati siano eziologicamente riconducibili alla condotta negligente ed imprudente dei sanitari che hanno programmato ed eseguito l'intervento del
18.09.2015, accertando invece che essi sono “correlati al verificarsi di una complicanza prevedibile ma non prevenibile, l'artrofibrosi idiopatica ovvero sine causa, che riconosce tra i fattori di rischio attualmente individuati e ripetiamo non univoci, l'età relativamente giovane, il genere femminile, la sedentarietà, il ridotto arco di movimento pre-operatorio, tutti fattori presenti nel caso della Sig.ra
Tale complicanza ha inevitabilmente inficiato il buon esito di entrambi gli interventi Parte_1 eseguiti presso l' quello di artroprotesi di ginocchio destro e quello di revisione della protesi CP_2 di ginocchio dx per aderenze” (pag. 25 della relazione).
In conclusione, pur confermando la sussistenza di “esiti algicodisfunzionali di un artrofibrosi periprotesica di ginocchio destro già sottoposta a revisione per aderenze consistenti in dolore e rigidità articolare del ginocchio che limita l'atto deambulatorio autonomo” il CTU ha concluso che essi “non costituiscono danno iatrogeno conseguente a presunta condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura la donna presso l' ma conseguenza diretta dell'evento complicanza CP_4 prevedibile ma non prevenibile: l'artrofibrosi”.
3.3 Sono quindi rimaste indimostrate le condotte in tesi connotate da negligenza e imprudenza imputate al personale medico dell' , nonché l'efficacia causale delle stesse rispetto ai Parte_2 postumi riportati dall'attrice.
3.4. In presenza di “complicanza”, si rammenta che la Suprema Corte – con orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi – ha affermato: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile,
e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.” (Cass. civ., sez. III, 08/04/2024, n. 9198; Cass. civ., sez. VI,
29/11/2022, n. 35024).
Nella specie, ciò che rileva (a prescindere dalla qualificazione in termini di “complicanza” dei riscontrati “esiti algicodisfunzionali di un artrofibrosi periprotesica di ginocchio destro già sottoposta a revisione per aderenze consistenti in dolore e rigidità articolare del ginocchio”) è che si è trattato, in ogni caso, di conseguenze prevedibili ma non evitabili per il personale sanitario che in concreto ha eseguito l'intervento e seguito, dal punto di vista clinico, l'attrice anche nel decorso post operatorio, integranti quindi gli estremi del caso fortuito.
4. Alla luce di quanto sin qui osservato, la domanda deve essere rigettata non essendo stato dimostrato il nesso eziologico tra la condotta dei medici della convenuta e il danno. CP_2
5. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 52.001,00 euro a
260.000,00 euro), dei parametri minimi di riferimento (considerato che il valore della lite è più prossimo al minimo che al massimo dello scaglione), eccetto che per la fase istruttoria per la quale si applicano i parametri medi (in presenza di istruttoria documentale e di CTU medico-legale), e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese della CTU medica per il Collegio peritale, già liquidate con separato decreto, sono da porsi definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA lla refusione, in favore della convenuta, delle spese Parte_1 CP_2 di lite, che liquida in € 9.887,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU (Collegio peritale), già liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Pisa, 3/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1257 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 20.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.,
tra
C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, via Santa Parte_1 C.F._1
Marta n. 63, presso lo studio dell'Avv. BACCELLI ELENA, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Roma n. 67, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Carla Fiaschi e Elisa Franceschi, anche disgiuntamente, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ( art. 1218 c.c. e segg) dell' in ordine ai danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra CP_2
in conseguenza degli interventi operatori descritti in narrativa. Ciò previo accertamento Parte_1 dell'esistenza e dell'entità dei danni stessi, nella misura indicata parte attrice o in quella che verrà accertata da CTU medico legale che, dietro richiesta di questa difesa, in ragione delle difese ed eccezioni avversarie, codesto Tribunale vorrà disporre sulla persona della sig.ra - Parte_1
condannare, perciò, la in persona del legale rappresentante al risarcimento del danno CP_2
patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte attrice, accertato e quantificato complessivamente nella somma di € 103.415,84 (di cui € 99.374,00 per il danno non patrimoniale ed € 4041,84 per le spese di cura sostenute) o di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - che, data la persistenza di bilaterali episodi algo-disfunzionali delle ginocchia (dx- sx), effettuati gli accertamenti radiologici del caso, si è rivolta per un consulto specialistico al Prof. (direttore della U.O Ortopedia e traumatologia 2a Persona_1 dell' e, su indicazione di quest'ultimo, in data 18\09\2015 si è sottoposta ad intervento di CP_2 protesizzazione del ginocchio destro presso la clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana;
- che, successivamente, a causa dell'insorgere di un'importate rigidità articolare, è stata sottoposta, in data 8.01.2016, ad ulteriore intervento di “revisione di protesi di ginocchio destro per aderenze” al fine di ripristinare l'escursione articolare;
- che, persistendo la sintomatologia dolorosa e una scarsa autonomia deambulatoria, essa attrice si è rivolta ad altri diversi professionisti ed è stata quindi sottoposta a visita dal dr. (in data 26/04/2016), dal dr. Persona_2
(in data 17\10\2016), dal dott. (in data 5\12\2018) i quali hanno riscontrato Persona_3 Per_4 un quadro clinico compromesso;
- di essersi quindi sottoposta a visita dal Prof. e dal Persona_5
dott. i quali hanno accertato che la rigidità articolare residuata all'intervento Persona_6 chirurgico del 17/09/2015 è da imputare all'errata dimensione della componente tibiale (“netto sovradimensionamento del piatto tibiale”) e dalla conseguente artrofibrosi, rilevando la condotta colposa dei sanitari per imprudenza e scarsa diligenza nella pianificazione e nell'esecuzione dell'operazione chirurgica consistita nella scelta di componenti protesiche sovradimensionate e nel ricorso alla forzata mobilizzazione passiva del ginocchio finalizzata a sbloccare la rigidità fibrosa;
- di avere subito un danno non patrimoniale (comprensivo del danno dinamico relazionale c.d biologico – permanente e temporaneo - e di quello da sofferenza soggettiva interiore c.d. morale) quantificabile in € 99.374,00 e un danno patrimoniale dovuto alle spese mediche sostenute pari a €
4041,84; - di avere contattato la convenuta, in via stragiudiziale, senza successo;
- di avere CP_2
quindi intrapreso procedimento di mediazione, con esito negativo.
In data 15.06.2023, si è costituita la convenuta, la quale ha chiesto il rigetto delle domande CP_2
attoree, in quanto infondate, contestando sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria e deducendo, in sintesi: - che la genesi del quadro patologico lamentato dall'attrice non è ascrivibile alla responsabilità dei sanitari il cui operato è immune da profili di negligenza e imprudenza;
CP_2 - l'errata quantificazione del danno biologico in quanto abnorme ed ingiustificata alla luce dei baremes medico legali in uso e operata in violazione delle Tabelle del danno non patrimoniale da ultimo elaborate nel 2021 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano;
- la non rimborsabilità delle spese allegate dall'attrice in quanto in parte non conseguenti alla condotta in tesi negligente e imprudente dei sanitari ed in parte non provate.
La causa è stata istruita per tabulas e con CTU medico-legale sulla persona dell'attrice (elaborato finale depositato in data 23.08.2024); terminata l'istruttoria, il fascicolo è stato rimesso in decisione all'udienza cartolare del 20.02.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1. Le domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
2. Sul piano generale, è noto che, in tema di malpractice medica, la responsabilità del personale sanitario ha natura contrattuale, con la conseguenza che incombe al paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, limitandosi a dedurre un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre è onere del debitore
(struttura sanitaria o medico) provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile, oppure che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria (sia essa ente ospedaliero o clinica privata) si fonda sul “contratto di spedalità”, che può essere concluso anche per facta concludentia. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, il cui sinallagma comporta, a carico del paziente, l'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente) ed a carico della struttura obblighi di tipo alberghieri e di messa a disposizione del personale medico e paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Ne deriva che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (art. 1228 c.c.).
Laddove, come nella specie, il paziente assuma di avere subito un danno causato dall'erronea esecuzione di un intervento chirurgico da parte del medico strutturato (protesizzazione del ginocchio destro), spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, allegandone la violazione, e l'evento dannoso quale effetto dell'errata esecuzione dell'intervento medesimo, mentre alla struttura sanitaria incombe l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo all'operato del medico, ovvero che l'inadempimento, ove pur non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a imputabile al medico medesimo.
3. Nella specie, l'attrice ha dimostrato per tabulas: - di essersi sottoposta ad accertamenti radiografici in data 7/01/2015 e di essersi rivolta in data 22\04\2015 al direttore della
[...]
, per un consulto specialistico (Referto visita, all. 2 all'atto di citazione) Controparte_3 CP_2
e di essersi sottoposta in data 18/0972015 ad intervento di protesizzazione del ginocchio destro presso la clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (doc. 3 allegato all'alto di citazione), dalla quale è stata dimessa in data 26/09/2015 (lettera di dimissioni, doc. 4 allegato all'atto di citazione); - di essersi sottoposta alle rituali visite di controllo post operatore in data 27\10\2015 (doc. 5 allegato all'atto di citazione) e in data 30\11\2015 (Doc. 6 allegato all'atto di citazione), in occasione delle quali è stata diagnosticata un'importante rigidità articolare;
- di essersi quindi sottoposta ad ulteriore visita in data 2/12/2015, in occasione della quale il medico, valutata l'immutata situazione clinica nonostante il tempo trascorso e la terapia fisica nel frattempo praticata, le ha proposto di ricorrere ad un intervento mobilizzazione passiva in narcosi al fine di ripristinare l'escursione articolare (doc. 7 allegato all'atto di citazione); - di essersi quindi sottoposta in data
08\01\2016 ad intervento di asportazione delle aderenze ancora presso la clinica Ortopedica e
Traumatologica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, dalla quale l'attrice è stata dimessa in data 16\01\2016 (Doc. 8 e 9 allegato all'atto di citazione).
3.1 E' dunque provato il contratto di spedalità intercorso tra e la struttura Parte_1
ospedaliera convenuta.
3.2. Quanto ai contestati profili di responsabilità per erronea esecuzione dell'intervento chirurgico del 18/09/2015, si richiamano gli esiti della CTU medico legale espletata, che si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici.
Valutate le attuali condizioni di salute dell'attrice, il CTU ha dato atto che “dopo gli interventi di
“artroprotesi di ginocchio dx” del 18.9.2015 e quello di “revisione di protesi di ginocchio destro per aderenze” dell'8.1.2016 effettuati presso l' la Sig.ra presenta dal punto di vista CP_2 Parte_1
clinico e strumentale (vedi Rx del ginocchio del 28.1.2019) una fibrosi del ginocchio destro in esiti di revisione di artroprotesi di ginocchio destro per aderenze con dolore e rigidità articolare
(ginocchio destro visibilmente atteggiato in semiflessione)” (pag. 24 della relazione).
Il CTU ha tuttavia escluso che gli stati patologici accertati siano eziologicamente riconducibili alla condotta negligente ed imprudente dei sanitari che hanno programmato ed eseguito l'intervento del
18.09.2015, accertando invece che essi sono “correlati al verificarsi di una complicanza prevedibile ma non prevenibile, l'artrofibrosi idiopatica ovvero sine causa, che riconosce tra i fattori di rischio attualmente individuati e ripetiamo non univoci, l'età relativamente giovane, il genere femminile, la sedentarietà, il ridotto arco di movimento pre-operatorio, tutti fattori presenti nel caso della Sig.ra
Tale complicanza ha inevitabilmente inficiato il buon esito di entrambi gli interventi Parte_1 eseguiti presso l' quello di artroprotesi di ginocchio destro e quello di revisione della protesi CP_2 di ginocchio dx per aderenze” (pag. 25 della relazione).
In conclusione, pur confermando la sussistenza di “esiti algicodisfunzionali di un artrofibrosi periprotesica di ginocchio destro già sottoposta a revisione per aderenze consistenti in dolore e rigidità articolare del ginocchio che limita l'atto deambulatorio autonomo” il CTU ha concluso che essi “non costituiscono danno iatrogeno conseguente a presunta condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura la donna presso l' ma conseguenza diretta dell'evento complicanza CP_4 prevedibile ma non prevenibile: l'artrofibrosi”.
3.3 Sono quindi rimaste indimostrate le condotte in tesi connotate da negligenza e imprudenza imputate al personale medico dell' , nonché l'efficacia causale delle stesse rispetto ai Parte_2 postumi riportati dall'attrice.
3.4. In presenza di “complicanza”, si rammenta che la Suprema Corte – con orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi – ha affermato: “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile,
e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.” (Cass. civ., sez. III, 08/04/2024, n. 9198; Cass. civ., sez. VI,
29/11/2022, n. 35024).
Nella specie, ciò che rileva (a prescindere dalla qualificazione in termini di “complicanza” dei riscontrati “esiti algicodisfunzionali di un artrofibrosi periprotesica di ginocchio destro già sottoposta a revisione per aderenze consistenti in dolore e rigidità articolare del ginocchio”) è che si è trattato, in ogni caso, di conseguenze prevedibili ma non evitabili per il personale sanitario che in concreto ha eseguito l'intervento e seguito, dal punto di vista clinico, l'attrice anche nel decorso post operatorio, integranti quindi gli estremi del caso fortuito.
4. Alla luce di quanto sin qui osservato, la domanda deve essere rigettata non essendo stato dimostrato il nesso eziologico tra la condotta dei medici della convenuta e il danno. CP_2
5. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 52.001,00 euro a
260.000,00 euro), dei parametri minimi di riferimento (considerato che il valore della lite è più prossimo al minimo che al massimo dello scaglione), eccetto che per la fase istruttoria per la quale si applicano i parametri medi (in presenza di istruttoria documentale e di CTU medico-legale), e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese della CTU medica per il Collegio peritale, già liquidate con separato decreto, sono da porsi definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA lla refusione, in favore della convenuta, delle spese Parte_1 CP_2 di lite, che liquida in € 9.887,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU (Collegio peritale), già liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Pisa, 3/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino