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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 30.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.281/2024 R.A.L., promosso con ricorso depositato il 24.1.2024
da
nata a [...], il [...], (CF. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Alatri, Via Belgio n.12, presso lo studio dell'Avv. Bruno Marucci, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, CP_1 presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura generale alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 24.1.2024, ha convenuto l' innanzi Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) aveva presentato, in data 3.3.2023, domanda all' al CP_1 fine di ottenere l'erogazione dell'assegno sociale, essendo in possesso del requisito anagrafico (67 anni di età) e di quello reddituale, in quanto priva di qualunque reddito;
2) l' aveva respinto CP_1 la domanda, deducendo che l'istante aveva ottenuto, in sede di separazione giudiziale dal coniuge, il diritto ad un assegno di mantenimento in misura di €.600,00 al mese;
3) il provvedimento di diniego dell'Istituto era erroneo, in quanto l'assegno di mantenimento non era stato mai corrisposto dal coniuge tant'è che era stata costretta a proporre un pignoramento presso Persona_1 terzi sulla pensione del coniuge per effetto del quale le era stata assegnata la somma di € 122,06; 4) quindi, in realtà, aveva un reddito annuale di €.1.512,72.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1
maturati, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa mediante il deposito di note telematiche e quindi decisa con sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
E' noto che, ai sensi dell'art.26 L. 30/4/1969 n.153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. … 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri”.
La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273;
18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio 1991 n. 6085). In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi (Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che
“Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art.3, comma 6, L. n. 335/1995, “6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art.3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonché' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si discute se l'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” possano indurre ad escludere l'assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali, non solo attuali, ma anche concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che minerebbero l'esistenza della predetta situazione di bisogno e, dunque, se possa tenersi conto della non irrimediabilità dello stato di disagio economico.
L' infatti, fa leva sulla natura sussidiaria dell'assegno sociale e, nel caso concreto, CP_1 eccepisce che la ricorrente avrebbe rinunciato a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento.
L' deduce dalla rinuncia al mantenimento l'autosufficienza economica della ricorrente e CP_1 quindi l'insussistenza della situazione di bisogno, per cui la prestazione assistenziale (che ha natura sussidiaria) non potrebbe essere riconosciuta. Orbene, osserva il Giudicante che ai fini della risoluzione della lite deve anche rilevarsi come l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dall'art.3 cit., che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura"; pertanto, può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente (non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma) per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo (cfr. Cass. 13577/2013).
Nel caso di specie, dall'accordo di separazione personale tra la ricorrente ed il coniuge (doc. n.4
risulta che l'attrice è stata assegnataria di un assegno di mantenimento di €.600,00 mensili. Pt_1
Ma documentalmente è emerso che l'accordo raggiunto in sede di separazione personale è stato disatteso dal coniuge della ricorrente, tant'è che quest'ultima è stata costretta a promuovere una procedura espropriativa della pensione del debitore, conclusasi con l'assegnazione di una somma mensile di €.122,06 (doc. n.5 , per un reddito complessivo annuo di €.1.512,72, inferiore alla Pt_1
soglia reddituale prevista per accedere alla prestazione assistenziale richiesta.
Deve quindi ritenersi che non sussiste la situazione di autosufficienza economica della ricorrente, come invece dedotto dall' Dunque, non appare corretto il criterio virtuale adottato dall'ente, CP_1
che ha considerato la sola astratta possibilità della ricorrente di richiedere il mantenimento. Nel caso in esame, infatti, in assenza di indicatori volti ad individuare un tenore di vita incompatibile con lo stato di bisogno, non è stata prospettata in maniera specifica la consistenza patrimoniale dell'altro coniuge, né la possibilità per l'istante di conseguire “concretamente” un assegno di mantenimento in misura tale da impedire anche l'eventuale corresponsione dell'assegno sociale in forma ridotta.
Pertanto, anche prendendo in considerazione il disposto di cui al comma 3 dell'art.26 della L.
153/1969 (applicabile anche all'assegno sociale in base al comma 7 dell'art 3 L. 335/1995), per cui non è concedibile la prestazione assistenziale a coloro che hanno “titolo” a erogazioni che presentino i caratteri dell'obbligatorietà, della prevedibilità e della continuità, sulle quali in sostanza l'interessato può fare affidamento (cfr. Cass. 16859/2005), nella specie non sono stati emersi elementi volti a dimostrare che la ricorrente avesse la reale possibilità di conseguire un'entrata economica incompatibile con l'assegno.
Si consideri, poi, che per Cass. n.6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art.3 della legge n.335 del
1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale”(nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione CP_1 coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
Nel caso esaminato dalla suprema Corte, quindi, non sarebbe sufficiente nemmeno la titolarità dell'assegno di mantenimento, ma l'effettiva percezione dell'entrata economica.
Per completezza, deve poi essere precisato che non risultano dedotti dall' comportamenti CP_1
da parte della ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
In assenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 3.3.2023 e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali dalla maturazione dei CP_1
singoli ratei al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale dal 1°.
4.2023 e, Parte_1 per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali dalla CP_1
maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in €.1.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 28.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi