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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Rizzuto Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5489/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ST IU, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via Amatore
Sciesa n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPIOTTI CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA G. GIUSTI NR. 11, 37100
VERONA,
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA G.G. BELLI, 2, 37100 VERONA,
CONVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
RICORRENTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
In via principale:
- Attribuire alla sig.ra una quota non inferiore al 50% della pensione, degli Parte_1 assegni e di ogni altro emolumento, dovuti a e ordinare all' in persona del legale Parte_2 CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Via Cesare Battisti, 19, 37122, Verona (VR), partita Iva
, di provvedere alla diretta corresponsione di tali somme alla sig.ra , P.IVA_1 Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.:
, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, mese successivo alla morte del sig. C.F._1 [...]
. Pt_2
- Respingere ogni altra richiesta avanzata dalla parte . CP_1
- Respingere la domanda di nella parte in cui fa decorrere la quota di pensione spettante alla CP_2 sig.ra dalla data del provvedimento anziché dal 1° ottobre 2021, mese successivo alla morte Pt_1 del sig. , domanda peraltro tardiva. Parte_2
In via istruttoria: … omissis…”
Per la convenuta : CP_1
“In via principale
1) Rilevato che controparte non ha fornito alcuna prova che il rapporto lavorativo da cui trae origine Part il trattamento pensionistico del de cuius, sig. sia anteriore alla sentenza di divorzio, respingersi la domanda di attribuzione della quota della pensione di reversibilità
2) Qualora controparte fornisca detta prova, limitarsi la quota attribuibile della pensione di reversibilità ad un importo corrispondente all'assegno di divorzio così come determinato nel provvedimento del Tribunale di Verona in data 20/4/05, salvo aggiornamento ISTAT.
In via istruttoria: … omissis…”.
Per : CP_2
“1) Accertarsi e dichiararsi la quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente ed alla convenuta;
2) Ordinarsi all' di pagare la quota della suddetta pensione direttamente ad entrambe con CP_2 decorrenza dalla data dell'emanando provvedimento giudiziale;
3) Spese compensate.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La ricorrente agisce nei confronti della convenuta e di per conseguire la quota di CP_1 spettanza della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, , nato a [...] il giorno 11 aprile Parte_2
1938, deceduto a Verona il 4 settembre 2021.
, nata il [...], contrasse matrimonio con il 9 febbraio Parte_1 Parte_2
1959. Dal matrimonio sono nati tre figli, rispettivamente nel 1959, nel 1960 e nel 1962. Con sentenza n. 433/1974 il Tribunale di Verona ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Part disponendo a carico del signor un assegno divorzile a favore della ricorrente. Part Il signor ha successivamente contratto matrimonio con la RA , matrimonio Parte_3 cessato con pronuncia divorzile in cui la coniuge conseguì un assegno divorzile una tantum. La RA
non ha quindi diritti rispetto alla pensione di reversibilità del signor . Parte_3 Parte_2
Part Dopo lo scioglimento del secondo matrimonio, il signor contrasse ulteriore vincolo coniugale con Part l'odierna convenuta, in data 18 luglio 1998. Dagli ultimi due matrimoni del signor CP_1 non consta siano nati figli.
Ai fini del decidere va evidenziato come nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio Part tra il signor e l'odierna ricorrente si dia espressamente atto di come i due fossero di fatto separati dal novembre 1968, senza successive riunioni, situazione che fu formalizzata nell'anno 1972 con l'omologa della separazione consensuale. Può quindi affermarsi che la durata della coabitazione tra i due, utile ai fini che qui interessano, è pari a circa 9 anni (a fronte della durata formale del matrimonio, dalla celebrazione alla pronuncia di divorzio, di circa 15 anni).
La sentenza divorzile ha riconosciuto alla ricorrente la somma mensile di lire 272.000 quale assegno divorzile. L'importo è stato successivamente modificato su domanda congiunta delle parti e rideterminato il 20.04.2005 in euro 120,00 mensili (ad oggi l'importo rivalutato è pari a circa euro
168,20), senza che vi sia stata alcuna ulteriore modifica.
La ricorrente evidenzia di non avere contratto ulteriori matrimoni e di avere conseguito nel 2005 anche una quota di tfr dell'ex coniuge, dopo che questi era andato in quiescenza nel 2002.
Venendo, invece, alla coniuge superstite, la convenuta il matrimonio con il signor CP_1
Part
fino al decesso di quest'ultimo, è durato circa 23 anni. La RA ha percepito da allora CP_1 la pensione di reversibilità del coniuge, di cui, nell'ultimo periodo, l' , in via prudenziale, ha CP_2 trattenuto una quota, proprio in ragione dell'iniziativa giudiziaria dell'odierna ricorrente.
1) Natura dell'istituto e diritto a quota della pensione di reversibilità in capo alla ricorrente.
Va anzitutto ricordata la natura solidaristica dell'istituto previsto dall'art. 9 della legge 898/1979, nel senso che la previsione che la pensione di reversibilità, in tutto o in parte, spetti al coniuge divorziato pagina 3 di 8 ancora titolare di assegno divorzile all'epoca del decesso dell'ex coniuge, senza essere passato a nuove nozze, costituisce una sorta di perpetuazione del dovere di assistenza materiale in relazione a diritti – quelli pensionistici di reversibilità – che integrano un'appendice post mortem dell'attività lavorativa, fonte di reddito, svolta in vita dall'ex coniuge defunto.
La convenuta eccepisce preliminarmente l'insussistenza del diritto della ricorrente ad CP_1 alcuna quota della pensione di reversibilità di OY , in quanto non avrebbe dimostrato che il Pt_2 rapporto lavorativo, da cui è poi derivato il trattamento pensionistico del signor OY, fosse sorto già in costanza del loro matrimonio. CP_ Invero va rilevato che dall'estratto contributivo presente in atti (doc. 2 risultano periodi di attività Part quale lavoratore dipendente del signor anche in costanza di matrimonio con la ricorrente. Lo stesso CP_ conclude – significativamente, considerati gli eventuali obblighi nei confronti della ricorrente anche per il passato – nel senso che il Tribunale riconosca la quota di spettanza in capo alla RA
. Pt_1
Part Deve rilevarsi, come documentato dalla ricorrente, che all'epoca del pensionamento del signor le fu riconosciuta una quota del tfr dell'ex coniuge, come da documento 6, a mente dell'art. 12 bis, co. 2, della legge 898/1979, “Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (n.d.r. sottolineatura dell'estensore),”
D'altro canto si dubita comunque della fondatezza dell'eccezione.
A ben vedere, infatti, l'art. 9, comma 2, della legge 898/1979, prevede espressamente che il rapporto lavorativo da cui poi deriva il trattamento pensionistico sia sorto anteriormente alla sentenza di divorzio, nella specifica ipotesi in cui, alla morte dell'ex coniuge pensionato, non vi sia alcun coniuge superstite. Il terzo comma, invece, che disciplina il concorso tra il coniuge superstite e l'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, non contiene riferimenti a tale presupposto. Ciò fa ritenere, una volta acquisito il diritto all'erogazione della pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite, che debba poi valutarsi se, in ragione della finalità “solidaristica” dell'istituto, vi siano i presupposti per riconoscerne una quota al coniuge divorziato, anche a prescindere da quando sia sorto il rapporto lavorativo. Se, infatti, in costanza di erogazione pensionistica in vita al coniuge divorziato era riconosciuto l'assegno divorzile (a prescindere da considerazioni circa la genesi del diritto alla pensione), nella relativa valutazione rientra anche l'importo di natura previdenziale, sì che pare prevalente, nel concorso tra il coniuge superstite e quello divorziato con diritto all'assegno divorzile,
l'aspetto solidaristico/assistenziale. In tal senso – lo si ribadisce – depone anche l'inciso di cui al primo comma del menzionato articolo 9, che prevede il riconoscimento della pensione di reversibilità al pagina 4 di 8 coniuge divorziato “… in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità…”, “sempre che”, oltre agli altri requisiti, “il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.
2) Criteri di determinazione: durata dei vincoli coniugali e comparizione delle diverse situazioni reddituali/patrimoniali e familiari.
Premesso quanto sopra, si tratta di individuare i criteri di riparto della pensione di reversibilità.
Oltre alla durata del rapporto, parametro indicato espressamente nel testo normativo, e da intendersi, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, quale periodo coincidente con l'effettiva convivenza, anche, ad esempio, se “prematrimoniale” e, quindi, anche di un'eventuale separazione di fatto, debbono considerarsi altri elementi. Per tutte Cass. 8263/2020: “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale)”.
Si è detto come, a fronte di una durata “formale” del matrimonio (dalla celebrazione alla pronuncia Part divorzile) di 15 anni, la convivenza matrimoniale tra la ricorrente ed il signor sia stata di circa 9 anni. Di maggiore durata il matrimonio della convenuta pari a circa 23 anni, fino al decesso CP_1
Part del signor
Deve tenersi conto anche delle condizioni economiche delle parti, posta, come detto, la natura solidaristica dell'istituto.
La RA , nata nel 1939, è titolare di pensione per circa euro 760,00 mensili (non considerata Pt_1 la tredicesima), e consta svolgere un'attività di collaborazione per interviste telefoniche, che le consente di percepire importi tra di circa 180-200,00 euro mensili. È plausibile – considerata l'età della ricorrente e come dalla stessa prospettato – che tale attività sia destinata a cessare nei prossimi mesi. Part Deve peraltro evidenziarsi che dal decesso dell'ex coniuge, sig. la ricorrente non ha più percepito l'assegno divorzile (stabilito nel 2005 in euro 120,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT), il che spiega l'esigenza per la ricorrente di affiancare anche negli ultimi anni agli introiti pensionistici, piuttosto esigui, un'ulteriore fonte di reddito. Part La ricorrente è proprietaria dell'abitazione in cui vive. Dal matrimonio con il signor sono nati tre figli. Malgrado una figlia della ricorrente mantenga la residenza presso la madre, è credibile quanto pagina 5 di 8 affermato dalla stessa, ossia che si tratti di un mero dato formale, visto che la figlia svolge la professione di medico ospedaliero a Padova e, compatibilmente con i turni di lavoro, si reca solo i fine settimana dalla madre (la ricorrente ha documentato il rapporto lavorativo della figlia, il suo contratto di locazione avente ad oggetto un immobile a Padova e gli orari di lavoro). Dagli estratti conto della ricorrente risultano uscite per sostenere le spese di vita corrente e anche per alcuni interventi relativi all'abitazione (serramenti/mobilio). Consta per l'anno 2024 una capacità di risparmio per circa
30.000,00 euro complessivi (come da sommatoria dei saldi dei due conti correnti).
La natura solidaristica della disposizione, di cui all'art. 9, co. 2, legge 898/1979, impone di considerare Part anche l'impegno della ricorrente connesso alla nascita di tre figli dal matrimonio con il signor
Quanto alla posizione della RA nata nel 1960, consta anzitutto una maggiore durata del CP_1
Part matrimonio con il signor (circa 23 anni). Dall'unione non sono nati figli. La RA ha CP_1 però avuto figli dal precedente matrimonio.
Ella vive nell'abitazione di sua proprietà e percepisce la pensione di vecchiaia per euro 928,00 netti Part mensili (conteggiati su 12 mensilità) e la pensione di reversibilità del sig. (nella misura di euro
1793,94 sino al luglio 2024, allorchè ne ha trattenuta prudenzialmente una quota, sì che CP_2 all'attualità percepisce a tale titolo circa 1.433,94 euro). Ha due conti correnti con un saldo complessivo di circa 40.000,00 euro al novembre 2024. Part Consta avere rinunciato all'eredità del signor nonché, con atto pubblico notarile del 13.09.2016, avere donato ai propri figli la nuda proprietà dell'appartamento di Verona, via Giobatta Biancolini 2, Part acquistata unitamente al signor (acquirente l'usufrutto) nel febbraio 2008 (doc. 19-20 parte ricorrente).
Oltre all'aspetto patrimoniale-reddituale, debbono considerarsi anche le condizioni soggettive delle parti, in relazione a possibili spese ulteriori. Emerge dagli atti come la convenuta, RA da CP_1 anni soffra di importanti patologie, come documentato in atti (doc. da 21 a 24 parte convenuta), che verosimilmente comportano la necessità di sottoporsi a frequenti visite e cure specialistiche.
Vi è un altro tema da affrontare, vale a dire se l'ammontare dell'assegno divorzile alla data di decesso dell'ex coniuge obbligato, costituisca limite non superabile alla quota della pensione di reversibilità.
La Corte di Cassazione ha escluso tale automatismo (Cass. 5839/2025): “In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n.
898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo pagina 6 di 8 tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto”.
Ai fini della decisione, quindi, debbono essere considerati tutti gli indici utili alla quantificazione della quota di spettanza al coniuge divorziato, secondo un'interpretazione che non dimentichi la finalità solidaristica dell'istituto.
3) Determinazione del quantum.
Sulla base dei criteri esposti e dei dati fattuali riportati appare corretto individuare la quota di spettanza Part della pensione di reversibilità del signor spettante alla ricorrente, anzitutto considerando l'aspetto temporale, apportandovi, poi, i correttivi del caso alla luce delle altre evidenze. Part Complessamente i rapporti matrimoniali (considerata la convivenza effettiva) del signor con le signore e hanno avuto la durata complessiva di 32 anni (9 anni + 23 anni). Pt_1 CP_1
Se si guardasse al solo aspetto temporale, alla RA spetterebbero i 9/32 della pensione di Pt_1 reversibilità, ed alla RA la quota dei 23/32. CP_1
Tuttavia deve considerarsi che, in effetti, il rapporto lavorativo da cui è derivata la pensione di Part reversibilità sia solo in parte limitata coincidente con il primo matrimonio del signor e che la coabitazione matrimoniale tra la ricorrente e quest'ultimo sia molto lontana nel tempo e di fatto cessata Part nel 1968: si ricorda che, prima del matrimonio con la RA il signor era stato sposato CP_1 una seconda volta con un'altra RA (come detto destinataria di assegno divorzile una tantum).
Dovendo, poi, considerare la funzione solidaristica dell'istituto di cui all'art. 9, co. 2, legge 898/1979, Part consta che la ricorrente fruiva sino al decesso del signor di un assegno divorzile di euro 120,00, così quantificato in sede di modifica consensuale nel 2005, oltre rivalutazione annuale Istat.
Considerato che la stessa è rimasta priva di tale contribuzione mensile, è plausibile che ella, malgrado l'età, abbia dovuto affiancare o continuare ad affiancare al proprio importo pensionistico anche i proventi dell'attività di intervistatrice telefonica. Parimenti è plausibile che tale attività, come asserito dalla ricorrente, verrà a breve a cessare e non le verrà rinnovata.
Tenuto conto, poi, delle compromesse condizioni di salute della resistente/convenuta, e, quindi, delle spese sanitarie sostenende, non necessariamente tutte coperte dal SSN, appare congro riconoscere in capo alla ricorrente, , il diritto alla quota pari al 16% della pensione di reversibilità del Pt_4 Pt_1
Part signor e la quota pari all'84% in capo alla resistente/convenuta, RA CP_1
Come da giurisprudenza consolidata, tale attribuzione ha effetto a decorrere dal mese successivo al decesso del signor . Per tutte, Cass. 2225972013: “Nel caso di concorso del coniuge Parte_2 superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato”. pagina 7 di 8 4) Spese di lite.
Considerate le contrapposte istanze delle parti, sì che è ravvisabile una pari soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, incluse quelle dell' (come del CP_2 resto da sua richiesta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Attribuisce alla sig.ra la quota del 16% ed alla RA la Parte_1 CP_1 quota pari all'84% della pensione di reversibilità riferibile al signor , nato a [...] Parte_2 in data 11 aprile 1938 e deceduto a Verona il 4 settembre 2021;
- ordina all' (sede di Via Cesare Battisti, 19, 37122, Verona, partita Iva ), di CP_2 P.IVA_1 provvedere alla diretta corresponsione degli importi di spettanza alle signore
[...]
e secondo le quote percentuali suddette;
in particolare, quanto alla Parte_1 CP_1 RA , ne dispone il pagamento diretto con decorrenza dal 1° ottobre Parte_1
2021, mese successivo alla morte del sig. ; Parte_2
- Spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Giudice est. La Presidente Claudia Dal Martello Silvia Rizzuto
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