Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
riunita in camera di consiglio all'udienza cartolare ex art. 127 ter del 18.3.25, ha riservato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2133/24 RG sezione Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO DI FLORA come in atti;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in Controparte_1 atti dall'avv. Pasquale D'Onofrio;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa come in atti dagli Avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Benvenuto Fabrizio Capaldi.
PARTE APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 4145/2024, in atti, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta “A. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. al riconoscimento del diritto a percepire tutte le differenze retributive Parte_1 non corrisposte per tutto il periodo di sospensione dal servizio dal settembre 2014 al giugno 2020, pari ad € 890,00 al mese per tutto il detto periodo da settembre 2014 a giugno 2020, per un totale di
€ 63.768,10 comprensivo di interessi e rivalutazione, in forza dei conteggi sopra elaborati. B. Condannare le parti resistenti, ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza, previo accertamento del diritto in capo al ricorrente, al pagamento delle rispettive somme dovute per i motivi e per le causali esposte nel ricorso;
segnatamente, la dovrà Controparte_3 essere condannata a pagare le somme dovute per il periodo settembre 2014 – giugno 2018, mentre la (presso la quale il ricorrente è transitato dal luglio 2018) dovrà essere Controparte_1 condannata a pagare le somme dovute per il periodo luglio 2018 – giugno 2020, alla stregua del conteggio elaborato alle pagine 6-7 del presente ricorso. C. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno personale e professionale, che si quantifica in € 120.000,00 o nella diversa eventuale misura che l'adìto Tribunale valuterà anche in via equitativa, con
Il ricorrente aveva dedotto di essere dipendente di dal 2007 al giugno Controparte_3
2018; di essere in servizio presso la dal luglio 2018, con inquadramento in Controparte_1 Categoria C1 e retribuzione netta di € 1.593,00; che la aveva avviato Controparte_3 procedimento disciplinare con nota del 15.4.2015 e disposto la sospensione dello stesso dal servizio con determinazione n. 6783 del 29.09.2014, in attesa della definizione del procedimento penale per il reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p.; che, in data 30.03.2017, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato ascritto e condannato lo stesso alla pena di anni otto di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, oltre risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile e spese;
che, con delibera della Giunta regionale della n. 253 del 22.04.2018, era stato disposto il trasferimento nei ruoli della CP_1 delle unità di personale degli enti di area vasta, con conseguente inquadramento nei ruoli CP_4 regionali, in conformità ai criteri indicati dal comma 799 della legge n. 205/2017; che, a seguito delle predetta delibera, aveva sottoscritto contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno con la Giunta Regionale della Campania;
che, all'epoca della sottoscrizione del contratto, versava in regime di sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali dell'11.04.2008, in quanto ristretto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale dal 20.09.2014 al 22.09.2014, data nella quale era stato posto in regime cautelare degli arresti domiciliari;
che, con provvedimento n. 310877 del 02.07.2020 della era stata disposta la revoca della Controparte_5 Controparte_1 sospensione obbligatoria dal servizio di cui alla determinazione dirigenziale della Controparte_3
n. 6783 del 29.09.2014, con conseguente riammissione in servizio;
che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1658/2020 emessa in data 20.02.2020, previa derubricazione del reato contestato in quello di cui all'art. 612 comma 2 c.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado in un solo anno di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e dichiarando l'immediata perdita di efficacia della misura in atto, ai sensi dell'art. 303, comma 3, c.p.p; che la sentenza era passata in cosa giudicata in ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in
Cassazione. Tanto premesso, assumendo di essere stato sospeso illegittimamente dal servizio dal settembre 2014 al giugno 2020, sulla scorta di una sentenza penale di primo grado riformata in secondo grado, aveva concluso come sopra. Il primo giudice, interpretato l'art. 5 del Ccnl, ha rigettato la domanda ritenendo che nulla fosse dovuto al ricorrente in applicazione del comma 9 del predetto articolo. Ha ritenuto tra l'altro, che”
Nella specie dunque deve sicuramente escludersi il diritto al conguaglio per il periodo dal 20.9.2014 al 22.9.2014, di applicazione della misura cautelare in carcere (cfr doc in atti). Analoghe conclusioni valgono per l'ulteriore periodo di sottoposizione a misura degli arresti domiciliari. Invero, come ribadito dalla Suprema Corte, il lavoratore “resta sospeso dal servizio e dalla retribuzione, anche ove sia stato posto agli arresti domiciliari con successiva autorizzazione a svolgere attività lavorativa, trattandosi di misura restrittiva equiparata alla custodia cautelare…” (cfr n. 10686/17). Quanto al periodo dal 26.2.2015, di sottoposizione alla misura dell'obbligo di dimora con autorizzazione allo svolgimento di lavoro esterno, va rimarcato che l'art. 5, appena citato, al comma 1 prevede: ““1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. ..Alle medesime conclusioni, in applicazione dei principi appena richiamati, deve dunque giungersi anche con riferimento all'ulteriore periodo di sottoposizione all'obbligo di presentazione alla PG, durato, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio, dal 21.1.2016 alla data della decisione della Corte di Appello di Napoli….”. Ha proposto gravame il ricorrente censurando, tra l'altro, la sentenza per avere il primo giudice travisato la domanda e le ragioni sottese poste a fondamento della stessa in quanto egli non aveva dedotto l'insussistenza dei presupposti per la sospensione obbligatoria dal servizio ma aveva fondato la domanda sul venire meno degli effetti con la derubricazione e riqualificazione del reato in un reato minore e per il quale non è prevista in alcun modo la pena della sospensione dal servizio né dell'interdizione dagli uffici. Ha evidenziato che dopo che vi era stata la derubricazione (che equivale ad assoluzione dal reato di tentato omicidio… il presupposto della sospensione ex art. 5 ccnl e decreto 2001 veniva meno con effetti retroattivi.
Ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto che nella specie si trattava di una sospensione che la stessa aveva definito obbligatoria, sicché risultava essere stato CP_1 comunque violato il termine massimo di durata di 5 anni. Il ricorrente è stato invece sospeso illegittimamente dal servizio per 6 anni. Si è doluto del fatto che la sentenza “non tiene affatto in considerazione che la Costituzione Italiana stabilisce che la responsabilità penale è personale e che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato..”.; che il ricorrente “ben avrebbe potuto lavorare già nel momento in cui era stato sottoposto all'obbligo di dimora e che per il reato DERUBRICATO per cui è stato condannato, ha subìto INGIUSTAMENTE la reale e sostanziale privazione del diritto al lavoro”. Ha dedotto che il primo giudice aveva erroneamente applicato il comma 9 dell'art. 5 CCNL in luogo del comma 8 ed aveva mal interpretato le pronunce della Suprema Corte richiamate.
Richiamata la violazione di varie norme costituzionali, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Le convenute si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
La controversia, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, è decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. Giova riportare i fatti, incontestati, come narrati dallo stesso ricorrente. La con nota prot. n. 61873 del 15.04.2015 ha avviato il procedimento Controparte_3 disciplinare a carico del ricorrente, previa sospensione disposta con determinazione n. 6783 del
29.09.2014 (in atti, in attesa della definizione del procedimento penale per il reato p. e p. dagli artt. 56 e 575 c.p.). Il era indagato e poi imputato del delitto “ p. e p. dagli artt. 56 – 575 c.p. Pt_1 perché, durante un litigio originato dalla provenienza di dell'abitazione della famiglia _1
, sparando un colpo di arma da fuoco con la pistola Beretta mod. 800F UG (da lui CP_6 legalmente detenuta) contro il suo vicino di casa mentre questi si sporgeva con il Controparte_7 busto dal muro divisorio dei giardini delle rispettive abitazioni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà in quanto, per cause accidentali, il proiettile non colpiva l' ”. CP_6
Il è stato prima ristretto in carcere (dal 20 al 22 settembre 2014); dal 24.9.2024 era stato Pt_1 sottoposto al regime degli arresti domiciliari;
dal 26.2.2015 era stata disposta l'applicazione dell'obbligo di dimora con autorizzazione al lavoro esterno;
in data 21.1.2016 era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G; con sentenza del Tribunale di Napoli del 30.3.2017, a seguito di rito immediato, era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni otto di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile e spese;
con sentenza n. 1658/2020, emessa in data 14.5.2020, la Corte di Appello di Napoli, previa derubricazione del reato contestato in quello di cui all'art. 612 comma 2 c.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado in un solo anno di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e dichiarando l'immediata perdita di efficacia della misura in atto.
Con provvedimento del 1.7.2020 il ricorrente veniva riammesso in servizio. Ora, come è ben chiaro dall'atto di appello, l'impugnante espressamene dichiara di non avere mai dedotto l'insussistenza dei presupposti per la sospensione obbligatoria dal servizio ma di aver aveva fondato la domanda sul venire meno gli effetti della sospensione con la derubricazione e riqualificazione del reato in un reato minore e per il quale non è prevista in alcun modo la pena della sospensione dal servizio né dell'interdizione dagli uffici. Sicchè in sostanza si è doluto che il primo giudice non abbia preso atto di ciò e non abba ritenuto illegittima la sospensione con effetti retroattivi. La censura non coglie nel segno. Invero non può esserci alcun dubbio in ordine al fatto che fino alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello del 14.5.2020 la sospensione operata dalla CP_1 fosse da ritenersi pienamente legittima e posta in essere in relazione ad un reato grave in relazione al quale, peraltro, era poi stata messa sentenza di condanna in primo grado.
Nel momento in cui il reato è stato derubricato dalla Corte di Appello con sentenza di condanna ad una pensa inferiore, e sospesa, la datrice di lavoro ha provveduto senza ritardo alla riammissione in servizio. Orbene all'atto della sospensione e fino alla conoscenza della sentenza adi appello, l'operato della datrice di lavoro era pienamente conforme alla contrattazione collettiva applicabile. Ed altrettanto lo
è stato nel momento in cui la stessa ha preso atto della sentenza di condanna per il reato derubricato. L'art 5, del CCNL Regione ed Autonomie Locali, ben interpretato dal primo giudice, prevede: “1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. … “8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art.4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario;
dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale. ..” L'appellante deduce che nel caso di specie doveva trovare applicazione il comma 8 ed il ricorrente doveva, dunque ottenere il conguaglio richiesto. Mentre, erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile il comma 9.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Non possono, infatti sussistere dubbi, stante il tenore letterale della norma contrattuale, nonché l'interpretazione complessiva della stessa, circa il fatto che il presupposto applicativo del comma 8 risiede nell'essere intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l'imputato non lo ha commesso.
Tale presupposto è radicalmente escluso nel caso di specie. Invero il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 612 c.p., senza neppure concessione delle attenuanti generiche, non è stato assolto.
Né la derubricazione, ai fini di cui alla norma in esame, può essere ritenuta assoluzione per la fattispecie originaria. Il comma 8 richiede una sentenza di assoluzione, non pone altri discrimini, ed il dato testuale non può essere superato. Di contro, il riferimento del successivo comma 9 a tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale evidenzia la volontà delle parti stipulanti di regolamentare diversamente i casi ulteriori di riattivazione del procedimento dopo la condanna.
Ed è in questa regolamentazione che può sussumersi il caso in esame.
La circostanza che tale condanna riguardi un reato di minor rilievo (rispetto, nella specie, al tentato omicidio con arma da fuoco) non muta la natura della pronuncia che è, si ribadisce, pronuncia di condanna. Il comma 9 prevede espressamente che il conguaglio operi, ma che dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale.
Nel nostro caso dunque – anche tenuto conto del fatto che neppure il ricorrente dubita della natura della sospensione inflitta- dal conguaglio devono essere esclusi i periodi di sospensione. Nella specie, dunque, l'intero periodo per cui è domanda. Va infatti rammentato che, appena avuto notizia della sentenza della Corte di Appello (trasmessa dal difensore del ricorrente alla con pec del 30.6.2020) con provvedimento prot. n. Controparte_1
310877 del 2.7.2020 la datrice di lavoro ha provveduto a riammettere in servizio il ricorrente.
Ancora il non può dolersi del perdurare della sospensione anche nei periodi in cui era Pt_1 sottoposto a misure cautelari non custodiali. Il già menzionato comma 1 dell'art. 5 prevede che “Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà…” Come è chiaro dalla lettera della norma, ai fini della sospensione rileva lo stato di detenzione ma, al pari, rileva anche lo stato restrittivo della libertà, circostanza questa significativa della non equiparazione dei concetti strettamente penalistici con quelli di rilievo in ambito lavorativo. Ed allora non può esservi dubbio che il ricorrente fosse comunque in una condizione in cui la sua libertà era limitata, senza che abbia alcuna rilevanza la circostanza che egli sia stato autorizzato dal giudice procedente al lavoro.
La valutazione circa la sospensione ovvero l'utilizzo della prestazione lavorativa è inserita, nell'ambito di una regolamentazione pattizia (art. 5 CCNL appunto) che attua nel complesso un adeguato bilanciamento, come ben dimostra il disposto degli stessi commi 8 e 9. L'appellante si duole anche del fatto che la sospensione sarebbe stata comunque illegittima perché protrattasi per oltre 5 anni in violazione del comma 10 dell'art. 5 (“Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell'art.3 (codice disciplinare), l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. ..”). Il motivo è nuovo e pertanto è inammissibile, non essendo la deduzione mai stata avanzata in primo grado. Le ulteriori doglianze relative alla presunta violazione di norme costituzionali, all'evidenza riguardano la funzione della pena, la presunzione di non colpevolezza, tutti concetti estranei all'indagine che qui interessa. L'appello, pertanto, non può essere accolto. Le spese del grado possono essere compensate stante la complessità della vicenda esaminata, e la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello; compensa interamente fra le parti le spese del grado di giudizio;
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.25
Il Consigliere Est. Il Presidente