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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/08/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1194/2025 promosso da:
, nato l'[...] ad [...]; Parte_1
e
, nata il [...] a [...]; Parte_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Piccolo Francesco.
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI;
CP_1
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“Sui figli minori Francesco e Persona_1
Affido congiunto dei minori;
entrambi i figli saranno collocati presso la madre in Senigallia alla Via Mamiani, 16; Il padre potrà tenere con sé i figli 2 giorni alla settimana (mercoledì e venerdì) con pernottamento e, quindi, dalle 19.30 alle 8.00 della mattina seguente quando il padre li accompagnerà a scuola e un week end (sabato e domenica) alternato fra i due genitori;
Durante le festività natalizie e pasquali i figli trascorreranno in maniera alternata negli anni con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il giorno del 25 dicembre, con un genitore il 26 dicembre e con l'altro il 31 dicembre, con un genitore la pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo. Tutte le altre festività saranno trascorse alternativamente negli anni con uno e con l'altro genitore. Per le vacanze estive i genitori concorderanno entro il 31 maggio i periodi ad essi spettanti;
Rapporti patrimoniali tra i coniugi e nell'interesse della prole
1) La casa familiare sita in Senigallia (AN) alla Via Mamiani, 16 in comproprietà per quota indivisa tra i coniugi, rimane assegnata alla RA;
Parte_2
2) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di contributo al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti ma fermo restando l'obbligo di contributo di mantenimento dei figli da parte del coniuge in favore del coniuge;
Parte_1 Parte_2
3) rinuncia alla sua quota di assegni familiari a favore di;
Parte_1 Parte_2
4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 Parte_2 somma di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese;
5) entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da intendersi come tali quelle indicate nel protocollo per i procedimenti in materia di famiglia sottoscritto dal tribunale di Ancona con il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancora in vigore dal 16/09/2013;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
ULTERIORI PATTUIZIONI
Relativamente al residuo debito del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare sita a Senigallia (AN) in via Mamiani n. 16, in comproprietà per quota indivisa tra i coniugi, i Signori
e intendono assumere le seguenti determinazioni: Parte_1 Parte_2
Alla data del 17.03.2025 il residuo del suddetto mutuo ipotecario in linea capitale ammonta ad
€ 48.375,00 che le parti già si sono impegnate ad estinguere per il tramite del pagamento di € 6.125,00 da parte di ed € 42.250,00 da parte di . Parte_1 Parte_2
Ciò in ragione di intesa raggiunta dai coniugi già all'inizio del dicembre del 2023 in ossequio alla quale il coniuge ha provveduto, in data del 13.12.2023, alla riduzione Parte_1 dell'esposizione debit ata pari ad € 95.000,00, per il tramite del versamento dell'importo di € 38.000,00 ricevuto per successione ereditaria della di esso madre”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia il 22/07/2006.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 963 del 14/06/2017, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/06/2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge 898/70 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia il 22/07/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 175, parte 2, serie A dell'anno 2006.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di rinunciare al reciproco mantenimento, e corrispondenti agli interessi dei figli minorenni in favore dei quali è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre di € 900,00 (€ 450,00 per ogni figlio), da versarsi alla madre, quale genitore collocatario (e in favore della quale è stato, altresì, previsto, il riconoscimento dell'ammontare integrale dell'assegno unico familiare), che può ritenersi adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ancona nel 2013.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. calendario di visita padre-figli), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Per completezza, va data atto che le parti si sono impegnate, relativamente al residuo debito del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, a estinguere detto mutuo per il tramite del pagamento di € 6.125,00 da parte di (che aveva già ridotto Parte_1
l'esposizione debitoria residua versando l'importo di € 38.000,00) e di € 42.250,00 da parte di . Parte_2
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate anche in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Brescia il 22/07/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto
[...] Parte_2
Comune al n. 175, parte 2, serie A dell'anno 2006; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1194/2025 promosso da:
, nato l'[...] ad [...]; Parte_1
e
, nata il [...] a [...]; Parte_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Piccolo Francesco.
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI;
CP_1
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“Sui figli minori Francesco e Persona_1
Affido congiunto dei minori;
entrambi i figli saranno collocati presso la madre in Senigallia alla Via Mamiani, 16; Il padre potrà tenere con sé i figli 2 giorni alla settimana (mercoledì e venerdì) con pernottamento e, quindi, dalle 19.30 alle 8.00 della mattina seguente quando il padre li accompagnerà a scuola e un week end (sabato e domenica) alternato fra i due genitori;
Durante le festività natalizie e pasquali i figli trascorreranno in maniera alternata negli anni con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il giorno del 25 dicembre, con un genitore il 26 dicembre e con l'altro il 31 dicembre, con un genitore la pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo. Tutte le altre festività saranno trascorse alternativamente negli anni con uno e con l'altro genitore. Per le vacanze estive i genitori concorderanno entro il 31 maggio i periodi ad essi spettanti;
Rapporti patrimoniali tra i coniugi e nell'interesse della prole
1) La casa familiare sita in Senigallia (AN) alla Via Mamiani, 16 in comproprietà per quota indivisa tra i coniugi, rimane assegnata alla RA;
Parte_2
2) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di contributo al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti ma fermo restando l'obbligo di contributo di mantenimento dei figli da parte del coniuge in favore del coniuge;
Parte_1 Parte_2
3) rinuncia alla sua quota di assegni familiari a favore di;
Parte_1 Parte_2
4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 Parte_2 somma di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese;
5) entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da intendersi come tali quelle indicate nel protocollo per i procedimenti in materia di famiglia sottoscritto dal tribunale di Ancona con il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancora in vigore dal 16/09/2013;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
ULTERIORI PATTUIZIONI
Relativamente al residuo debito del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare sita a Senigallia (AN) in via Mamiani n. 16, in comproprietà per quota indivisa tra i coniugi, i Signori
e intendono assumere le seguenti determinazioni: Parte_1 Parte_2
Alla data del 17.03.2025 il residuo del suddetto mutuo ipotecario in linea capitale ammonta ad
€ 48.375,00 che le parti già si sono impegnate ad estinguere per il tramite del pagamento di € 6.125,00 da parte di ed € 42.250,00 da parte di . Parte_1 Parte_2
Ciò in ragione di intesa raggiunta dai coniugi già all'inizio del dicembre del 2023 in ossequio alla quale il coniuge ha provveduto, in data del 13.12.2023, alla riduzione Parte_1 dell'esposizione debit ata pari ad € 95.000,00, per il tramite del versamento dell'importo di € 38.000,00 ricevuto per successione ereditaria della di esso madre”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia il 22/07/2006.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 963 del 14/06/2017, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/06/2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge 898/70 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Brescia il 22/07/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 175, parte 2, serie A dell'anno 2006.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di rinunciare al reciproco mantenimento, e corrispondenti agli interessi dei figli minorenni in favore dei quali è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre di € 900,00 (€ 450,00 per ogni figlio), da versarsi alla madre, quale genitore collocatario (e in favore della quale è stato, altresì, previsto, il riconoscimento dell'ammontare integrale dell'assegno unico familiare), che può ritenersi adeguato alle esigenze dei minori e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ancona nel 2013.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. calendario di visita padre-figli), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Per completezza, va data atto che le parti si sono impegnate, relativamente al residuo debito del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, a estinguere detto mutuo per il tramite del pagamento di € 6.125,00 da parte di (che aveva già ridotto Parte_1
l'esposizione debitoria residua versando l'importo di € 38.000,00) e di € 42.250,00 da parte di . Parte_2
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate anche in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Brescia il 22/07/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto
[...] Parte_2
Comune al n. 175, parte 2, serie A dell'anno 2006; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi