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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10508/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia Parte_1 C.F._1
n. 52, presso lo studio dell'avv. MAROCCO COSIMA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: IN VIA PRINCIPALE: a) pronunciare la separazione personale tra i coniugi con autorizzazione a vivere separati”.
Per il Pubblico Ministero
Visto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile in TORINO il 27/11/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 374 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/06/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 27/11/2024 compariva personalmente parte ricorrente assistita dal proprio difensore. Il
Giudice delegato, dato atto della regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del resistente. La ricorrente veniva ascoltata, e, all'esito, il difensore insisteva come da ricorso. Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese trattandosi di pronuncia solo sullo “status” ed attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2024.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10508/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia Parte_1 C.F._1
n. 52, presso lo studio dell'avv. MAROCCO COSIMA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: IN VIA PRINCIPALE: a) pronunciare la separazione personale tra i coniugi con autorizzazione a vivere separati”.
Per il Pubblico Ministero
Visto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile in TORINO il 27/11/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 374 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/06/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 27/11/2024 compariva personalmente parte ricorrente assistita dal proprio difensore. Il
Giudice delegato, dato atto della regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del resistente. La ricorrente veniva ascoltata, e, all'esito, il difensore insisteva come da ricorso. Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese trattandosi di pronuncia solo sullo “status” ed attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2024.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3