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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 454/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORSI DANIELE Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma n. 61 elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOMMI ANDREA presso CP_1 C.F._2 il cui studio in Via Benucci n. 45 61122 Pesaro elegge domicilio
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOMMI ANDREA presso il cui studio in Via CP_2
Benucci n. 45 61122 Pesaro elegge domicilio
CONVENUTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Pesaro, e al fine di ivi sentire dichiarata la responsabilità extracontrattuale CP_1 CP_2
dei convenuti e conseguentemente condannarli, in solido, al pagamento della somma di euro 13.332,00
a titolo di danni patrimoniali e di euro 4.440,00 a titolo di danni non patrimoniali.
Al riguardo, premesso di avere fatto parte della Società Arteferro snc assieme al convenuto CP_1
e al sig. , sosteneva che i convenuti si erano resi responsabili del reato di appropriazione Parte_2
indebita in quanto con bonifici diretti sul conto della convenuta moglie di CP_2 CP_1
pagina 1 di 4 quest'ultimo aveva distratto dalle casse sociali, in concorso con la moglie, con n. 2 bonifici rispettivamente in data 24.10.2011 e 26.03.2012 la somma di euro 40.000,00.
Si costituivano entrambi i convenuti citati in giudizio, che concludevano per il rigetto della domanda dell'attore, chiedendo di accertare: i) in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell'attore;
ii) in via principale nel merito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
iii) in via subordinata l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato p.p. all'art. 646 c.p.; iv) in ogni caso respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita con lo svolgimento delle prove per testi ammesse nei limiti di cui all'ordinanza del 01.03.2023, svoltesi avanti alla dott.ssa Mazzini, nel frattempo 0divenuta assegnataria della causa al posto del dott. Pt_3
Precisate le conclusioni all'udienza del 24.4.2025, svoltasi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 12.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni quantificati nella misura di 1/3 delle somme che, a suo dire, i convenuti hanno illegittimamente prelevato dalle casse sociali, configurandosi in tal modo il reato di appropriazione indebita del quale chiedono che venga accertata la sussistenza degli elementi costitutivi, non avendo promosso il relativo giudizio penale.
Non si tratta quindi di un'azione di responsabilità verso l'amministratore né di una azione sociale e/o di divisione del patrimonio.
D'altra parte, tali azioni sarebbero icto oculi infondate.
Risulterebbe applicabile al caso, infatti, per analogia, la disposizione di cui all'art. 2395 c.c. prevista per le società di capitali: “Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”.
Occorrerebbe quindi che i fatti contestati abbiano provocato un danno diretto all'(ex) socio e non un danno riflesso, ovverosia imputabile alla società perché in questo caso l'unica legittimata ad agire per ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e/o con azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, sarebbe la società stessa.
pagina 2 di 4 I fatti contestati, di contro, per come esposti da parte attrice, da ritenersi pacifici per stessa ammissione dei convenuti, sono stati commessi durante la vigenza del rapporto societario, ovverosia quando tutti i soci facevano ancora parte della società, essendo stati i bonifici contestati eseguiti negli anni
2011/2012, mentre l'uscita dalla società dell'attore avvenuta nell'anno 2015 (v. doc. 2 fascicolo convenuta).
Ne discende che i fatti contestati, quand'anche venissero accertati come effettivamente lesivi e pregiudizievoli, avrebbero provocato un danno diretto al patrimonio della società, mentre si tratterebbe di un danno solo riflesso in capo al singolo socio, non essendo tutelabili come danno diretto la semplice diminuzione del valore della quota sociale o la mancata percezione di utili, che sono effetti mediati della lesione al patrimonio della società.
Tuttavia, non merita di esser accolta, neppure la domanda per come impostata da parte attrice, in quanto si ritiene che non siano stati provati gli elementi costitutivi della fattispecie penale invocata, per la cui sussistenza, in particolare, è richiesto quale elemento soggettivo, il dolo specifico.
A fronte delle contestazioni della parte attrice, infatti, per cui il prelievo della somma di euro 40.000,00 non era giustificata, in quanto, fra l'altro, indirizzata su un conto intestato alla moglie che nessun ruolo ricopriva all'interno della società, la parte convenuta si è giustificata affermando che, come CP_1
da causali dei bonifici stessi, si trattava di anticipazioni sugli utili e che il versamento era stato effettuato sul conto della moglie in quanto sprovvisto di un conto proprio.
Tali circostanze hanno trovato conferma in corso di causa, nella testimonianza resa dalla teste Tes_1
all'udienza del 16.01.2024 che a specifica domanda ha affermato che, con riferimento ai prelievi
[...] contestati: “… erano prelievi in conto utili in favore della moglie semplicemente perché CP_1
non aveva un conto corrente personale.”.
Seppur parte attrice, poi, abbia contestato i documenti prodotti dai convenuti con la seconda memoria istruttoria, riguardanti i presunti prelevamenti eseguiti dell'attore stesso a titolo di ripartizione degli utili prodotti dalla società, è di tutta evidenza che, se al momento della cessione delle quote, avvenuta per la simbolica somma di euro 950,00, l'attore nulla ha rilevato, si presume che ciascun socio, nel corso degli anni, abbia prelevato quanto gli spettasse, in base ad accordi presi tra gli stessi.
Anche in questo caso la teste ha affermato che “non è vero, collaboravano insieme tutti i Testimone_1 soci-amministratori e per prendere le decisioni aziendale”. CP_1 Parte_2 Parte_1
D'altra parte, l'attore non ha prodotto nulla che attestasse che oltre alle somme contestate, il socio avesse prelevato ulteriori somme che esorbitassero dalla quota di utili allo stesso spettante. CP_1
pagina 3 di 4 Vi è da pensare, quindi, che c'era chi effettuava prelievi mensili e chi prelievi più consistenti, ma sporadici.
Alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze delle prove orali assunte, pertanto, non è emersa alcuna responsabilità in capo ai convenuti per i fatti loro contestati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa ritenuto in sentenza, dei criteri tariffari di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
147/22 e della concreta attività difensiva svolta, sulla base dei valori medi, maggiorati del 30% ex art. 4 comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 454/2022 R.G., promossa da Pt_4
contro e ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così
[...] CP_1 CP_2 dispone:
- rigetta le domande dell'attore;
- condanna parte attrice a rifondere a titolo di rimborso delle spese di giudizio in favore dei convenuti la somma di euro 6.610,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Pesaro, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 454/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORSI DANIELE Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma n. 61 elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOMMI ANDREA presso CP_1 C.F._2 il cui studio in Via Benucci n. 45 61122 Pesaro elegge domicilio
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOMMI ANDREA presso il cui studio in Via CP_2
Benucci n. 45 61122 Pesaro elegge domicilio
CONVENUTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Pesaro, e al fine di ivi sentire dichiarata la responsabilità extracontrattuale CP_1 CP_2
dei convenuti e conseguentemente condannarli, in solido, al pagamento della somma di euro 13.332,00
a titolo di danni patrimoniali e di euro 4.440,00 a titolo di danni non patrimoniali.
Al riguardo, premesso di avere fatto parte della Società Arteferro snc assieme al convenuto CP_1
e al sig. , sosteneva che i convenuti si erano resi responsabili del reato di appropriazione Parte_2
indebita in quanto con bonifici diretti sul conto della convenuta moglie di CP_2 CP_1
pagina 1 di 4 quest'ultimo aveva distratto dalle casse sociali, in concorso con la moglie, con n. 2 bonifici rispettivamente in data 24.10.2011 e 26.03.2012 la somma di euro 40.000,00.
Si costituivano entrambi i convenuti citati in giudizio, che concludevano per il rigetto della domanda dell'attore, chiedendo di accertare: i) in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell'attore;
ii) in via principale nel merito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
iii) in via subordinata l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato p.p. all'art. 646 c.p.; iv) in ogni caso respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita con lo svolgimento delle prove per testi ammesse nei limiti di cui all'ordinanza del 01.03.2023, svoltesi avanti alla dott.ssa Mazzini, nel frattempo 0divenuta assegnataria della causa al posto del dott. Pt_3
Precisate le conclusioni all'udienza del 24.4.2025, svoltasi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 12.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni quantificati nella misura di 1/3 delle somme che, a suo dire, i convenuti hanno illegittimamente prelevato dalle casse sociali, configurandosi in tal modo il reato di appropriazione indebita del quale chiedono che venga accertata la sussistenza degli elementi costitutivi, non avendo promosso il relativo giudizio penale.
Non si tratta quindi di un'azione di responsabilità verso l'amministratore né di una azione sociale e/o di divisione del patrimonio.
D'altra parte, tali azioni sarebbero icto oculi infondate.
Risulterebbe applicabile al caso, infatti, per analogia, la disposizione di cui all'art. 2395 c.c. prevista per le società di capitali: “Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”.
Occorrerebbe quindi che i fatti contestati abbiano provocato un danno diretto all'(ex) socio e non un danno riflesso, ovverosia imputabile alla società perché in questo caso l'unica legittimata ad agire per ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e/o con azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, sarebbe la società stessa.
pagina 2 di 4 I fatti contestati, di contro, per come esposti da parte attrice, da ritenersi pacifici per stessa ammissione dei convenuti, sono stati commessi durante la vigenza del rapporto societario, ovverosia quando tutti i soci facevano ancora parte della società, essendo stati i bonifici contestati eseguiti negli anni
2011/2012, mentre l'uscita dalla società dell'attore avvenuta nell'anno 2015 (v. doc. 2 fascicolo convenuta).
Ne discende che i fatti contestati, quand'anche venissero accertati come effettivamente lesivi e pregiudizievoli, avrebbero provocato un danno diretto al patrimonio della società, mentre si tratterebbe di un danno solo riflesso in capo al singolo socio, non essendo tutelabili come danno diretto la semplice diminuzione del valore della quota sociale o la mancata percezione di utili, che sono effetti mediati della lesione al patrimonio della società.
Tuttavia, non merita di esser accolta, neppure la domanda per come impostata da parte attrice, in quanto si ritiene che non siano stati provati gli elementi costitutivi della fattispecie penale invocata, per la cui sussistenza, in particolare, è richiesto quale elemento soggettivo, il dolo specifico.
A fronte delle contestazioni della parte attrice, infatti, per cui il prelievo della somma di euro 40.000,00 non era giustificata, in quanto, fra l'altro, indirizzata su un conto intestato alla moglie che nessun ruolo ricopriva all'interno della società, la parte convenuta si è giustificata affermando che, come CP_1
da causali dei bonifici stessi, si trattava di anticipazioni sugli utili e che il versamento era stato effettuato sul conto della moglie in quanto sprovvisto di un conto proprio.
Tali circostanze hanno trovato conferma in corso di causa, nella testimonianza resa dalla teste Tes_1
all'udienza del 16.01.2024 che a specifica domanda ha affermato che, con riferimento ai prelievi
[...] contestati: “… erano prelievi in conto utili in favore della moglie semplicemente perché CP_1
non aveva un conto corrente personale.”.
Seppur parte attrice, poi, abbia contestato i documenti prodotti dai convenuti con la seconda memoria istruttoria, riguardanti i presunti prelevamenti eseguiti dell'attore stesso a titolo di ripartizione degli utili prodotti dalla società, è di tutta evidenza che, se al momento della cessione delle quote, avvenuta per la simbolica somma di euro 950,00, l'attore nulla ha rilevato, si presume che ciascun socio, nel corso degli anni, abbia prelevato quanto gli spettasse, in base ad accordi presi tra gli stessi.
Anche in questo caso la teste ha affermato che “non è vero, collaboravano insieme tutti i Testimone_1 soci-amministratori e per prendere le decisioni aziendale”. CP_1 Parte_2 Parte_1
D'altra parte, l'attore non ha prodotto nulla che attestasse che oltre alle somme contestate, il socio avesse prelevato ulteriori somme che esorbitassero dalla quota di utili allo stesso spettante. CP_1
pagina 3 di 4 Vi è da pensare, quindi, che c'era chi effettuava prelievi mensili e chi prelievi più consistenti, ma sporadici.
Alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze delle prove orali assunte, pertanto, non è emersa alcuna responsabilità in capo ai convenuti per i fatti loro contestati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa ritenuto in sentenza, dei criteri tariffari di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
147/22 e della concreta attività difensiva svolta, sulla base dei valori medi, maggiorati del 30% ex art. 4 comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 454/2022 R.G., promossa da Pt_4
contro e ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così
[...] CP_1 CP_2 dispone:
- rigetta le domande dell'attore;
- condanna parte attrice a rifondere a titolo di rimborso delle spese di giudizio in favore dei convenuti la somma di euro 6.610,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Pesaro, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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