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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 780/2024 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.02.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 07.02.2025 scaduti il giorno 28.04.2025, vertente
TRA
in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 sig. elettivamente domiciliata presso il recapito dell'Avv. Mario Chiariello che Parte_2 la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione e, ove occorra, in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. (su foglio allegato), con poteri disgiunti rispetto all'avv. Michele Chiariello che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla memoria conclusionale di replica nel presente giudizio di rinvio.
ATTORE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
E
in persona del suo procuratore ad negotia pro tempore Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Controparte_2
Germano Nuzzo e Roberta Di Michelangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Germano Nuzzo in Chieti alla Via S. Antonio Abate, 4 in forza di procura posta in calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTA IN RIASSUNZIONE APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza n. 16024/2024 della
Corte di Cassazione pubblicata il 07.06.2024 – Assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia l'ecc. Corte adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, in accoglimento della domanda della attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema, così provvedere:
1) Dichiarare la compagnia convenuta, in forza delle condizioni contrattuali o di polizza, obbligata al riconoscimento del danno subito dall'attrice per il furto dell'autovettura tg DS
861 MR, avvenuto il 09 Settembre 2012;
2) condannare la compagnia di assicurazione convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'indennizzo dovuto pari ad € 26.000,00, detratto il 10% a titolo di franchigia, per un totale di € 23.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e ulteriore danno da ritardato pagamento per mala gestio;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di cassazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio in parola da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. –“
Per la convenuta in riassunzione
“Nel merito: accertare e dichiarare la nullità del contratto di assicurazione stipulato tra la
e la unipersonale per il rischio furto Controparte_3 Controparte_4 dell'autovettura Audi modello A8 2 Serie, tg. DS 861 MR, e, per l'effetto, dichiarare che nulla
è dovuto all'allora attore in relazione al presunto furto dell'autovettura, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle competenze e spese di tutti i gradi di giudizio.
In via subordinata: accertare e dichiarare eccessivo l'importo richiesto da controparte e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto e in diritto o ridurre
l'importo richiesto a quanto risulterà dagli accertamenti sul valore del mezzo di proprietà della ed oggetto di furto per i motivi ampiamente esposti, con conseguente Parte_1 condanna di controparte al pagamento delle competenze e spese di tutti i gradi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO ed IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 754/2015 resa all'esito del giudizio n. 2566/2013 – promosso dalla nei confronti della (onde sentir Parte_1 Controparte_1 condannare la convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €
26.000,00, da cui andava detratto il 10% a titolo di franchigia, per un totale di € 23.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e ulteriore danno da ritardato pagamento a titolo di indennizzo dovuto in forza delle condizioni della polizza di assicurazione n.
7/2931/30/40064720 stipulata tra le parti, per furto dell'autovettura Audi A8 2^ Serie tg.
DS861MR) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la Controparte_1 contestando le domande attoree – il Tribunale di Chieti così statuiva: “rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in € 20,00 per esborsi e per compensi professionali in € 875,00 per studio, 740,00 fase introduttiva, 1.600,00 fase trattazione e 1.620,00 fase decisionale, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge.”.
1.1. L'attrice aveva dedotto: - di avere acquistato in data 16.07.2010 l'autovettura Audi A8
2^ Serie tg. DS861MR al prezzo di € 20.000,00; - di averla assicurata per la responsabilità civile, furto e incendio, presso la compagnia assicuratrice successivamente CP_5 assorbita da (n. polizza 7/2931/30/40064720); - di avere subito il furto Controparte_3 della vettura in data 09.09.2012; - di avere denunciato il furto alle Autorità competenti e di avere consegnato alla compagnia di assicurazione –ad archiviazione avvenuta del procedimento penale- tutta la documentazione richiesta ai fini della liquidazione del danno;
- di avere sollecitato più volte la compagnia Unipol al pagamento, ma di avere ricevuto solo una lettera del 07.06.2013 con cui la società convenuta comunicava di non voler procedere alla liquidazione del danno.
1.2. La convenuta si era costituita in giudizio deducendo l'annullabilità del contratto ex art. 1892 c.c. e l'inoperatività della polizza in forza del punto F.2, pg. 31 delle condizioni contrattuali secondo il quale “la garanzia non è operante per mancata consegna o non conformità della documentazione relativa alla attivazione e funzionamento del dispositivo
Aurobox”.
1.3. Il Tribunale rigettava innanzi tutto l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di annullabilità del contratto per reticenza dell'assicurato ex art. 1892 c.c.
Rilevava che la convenuta aveva imputato la condotta asseritamente reticente ad una data
(21.7.2012) che in realtà non coincideva con la stipula originaria del contratto, trattandosi di una convenzione risalente al 2010 con mero subentro della el 2012 alla compagnia CP_3
(al riguardo richiamava la persuasiva documentazione prodotta dalla difesa della CP_5 parte attrice ed il riferimento allo stesso numero di polizza riportate nelle convenzioni CP_5
e poi . CP_3
1.4. Riteneva tuttavia la inoperatività della polizza assicurativa in forza del punto F.2, pg. 31 di cui alle condizioni contrattuali.
Al riguardo, premesso che si verteva non in ipotesi di eccezione in senso proprio ma di mera difesa, rilevava che a fronte di tale mera contestazione l'attrice avrebbe avuto l'onere di dimostrare che i danni lamentati si erano verificati nell'ambito di un rischio assicurato dalla polizza in questione e quindi non soltanto (come in concreto aveva fatto) provando l'acquisizione della documentazione relativa alla regolare attivazione e funzionamento del sistema satellitare Aurobox, ma anche l'avvenuta consegna della documentazione alla compagnia di assicurazione.
Osservava che sul punto la non aveva allegato né chiesto Parte_1 di provare nulla entro i rispettivi termini preclusivi (prima e seconda memoria ex art. 183
c.p.c.).
Condannava infine l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
2. Con sentenza n. 158/2021 pubblicata in data 02/02/2021 la Corte d'Appello di L'Aquila decidendo sull'appello proposto dalla così statuiva “1) Parte_1 rigetta l'appello; 2) condanna la in persona del l.r. al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite del grado Controparte_6 che liquida in € 3.777,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara che
l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.”
2.1. Il gravame era stato proposto da sulla scorta di plurimi Parte_1 motivi di appello con i quali aveva denunciato: 1) Errata interpretazione della clausola di cui al punto F.2 pag. 31 delle Condizioni Contrattuali;
2) Riconoscimento operatività ed efficacia della polizza assicurativa in oggetto, con conseguente pagamento dell'indennizzo per il furto subito dall'appellante, sulla base delle prove allegate nei giudizio di primo grado, le quali danno conto della conoscenza della avvenuta istallazione del dispositivo “unibox” da parte della compagnia appellata, COME RISULTA DAL DOCUMENTO N. 7 ALLIGATO ALLA
MEMORIA ISTRUTTORIA, DEPOSITATA NEL FASCICOLO DI PRIMO GRADO DI PARTE
APPELLATE; 3) Operatività ed efficacia della polizza di assicurazione, con obbligo della compagnia di risarcire il danno da furto, per la omessa considerazione che la polizza furto era in vigore già da tre anni, rispetto alla data del furto, senza contare il carattere puramente formale e non sostanziale del presunto e contestato inadempimento, nonché per grave violazione del principio della buona fede e correttezza contrattuale, sia in relazione alla fase stragiudiziale della dedotta controversia, sia in relazione alla fase giudiziaria;
4) ERRATA
ESCLUSIONE DI UNA POSIZIONE DI PROVA DETERMINANTE AI FINI DELLA GIUSTA
DECISIONE DELLA CAUSA, CON AUDIZIONE DEL COLLABORATORE DELL'AGENZIA;
5) Operatività ed efficacia della polizza assicurativa, con condanna al risarcimento del danno da furto, per negligenza, colpa grave, e comportamento concludente, ascrivibili alla compagnia di assicurazione, tenuto conto del dato incontrovertibile che la polizza per furto era stata stipulata per la prima volta in data di agosto del 2010.
2.2. Nel giudizio di appello si era costituita contestando gli Controparte_6 avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante alle spese di lite del grado.
2.3. La Corte riteneva fondata l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla compagnia di assicurazione, come rilevato dal giudice di primo grado e rigettava integralmente l'appello.
Rilevava che la polizza aveva previsto l'installazione, a bordo della vettura oggetto di causa, di un contatore satellitare Unibox Protezione Auto per la localizzazione della stessa in caso di furto e secondo la clausola di cui al punto F2 pag. 31 delle condizioni contrattuali la garanzia non era operante per mancata consegna o non conformità della documentazione relativa alla attivazione e funzionamento del dispositivo Aurobox.
Osservava che detto contatore era stato concesso in comodato alla società appellante ed era stato installato e attivato a bordo della vettura.
Rilevava che il tecnico incaricato della installazione aveva trasmesso alla compagnia il documento per l'attivazione del dispositivo e la società appellante aveva regolarmente effettuato i pagamenti semestrali del premio, comprensivi del canone per l'abbonamento
Unibox, ma non aveva mai inoltrato alla compagnia il certificato di avvenuta installazione ed attivazione del contatore Unibox.
Spiegava che incombeva sull'appellante la prova della consegna della documentazione di interesse come espressamente prevista in polizza.
Rilevava che non aveva disconosciuto la clausola in Parte_1 esame e non aveva mai, nel corso del giudizio di primo grado, provato, né chiesto di provare nei termini di legge con prove testimoniali l'avvenuta consegna della detta documentazione.
Riteneva assorbita dal rigetto dell'appello la domanda subordinata formulata dalla società di assicurazioni appellata riferita al quantum dell'indennizzo, reiterata in appello per l'ipotesi di accoglimento dello stesso. Condannava infine l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata.
3. Con Ordinanza n. 16024/2024 pubblicata il 07.06.2024 la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da così statuiva: “- accoglie il quarto Parte_1 ed il quinto motivo di ricorso, e, per l'effetto, assorbiti i primi tre motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.”
3.1. La ricorrente aveva articolato il ricorso sulla base dei seguenti motivi: 1) Nullità della clausola contrattuale di cui alle condizioni generali di polizza, pag. 32 lettera F, per abnormità, abuso di potere, vessatorietà, oltre che per violazione degli artt. 1418 e 1419
c.c., in relazione all'art. 360 n.
3-5 c.p.c.; 2) Errata applicazione della clausola di garanzia, di cui alle condizioni generali di polizza, pag. 32 lettera F), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
3) Violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c. in ordine alla falsa data di sottoscrizione della polizza furto, stipulata con la compagnia navale, in relazione all'art. 360
n. 3 c.p.c.; 4) Violazione del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3; 5) Errata applicazione della clausola contrattuale di garanzia, di cui alle condizioni generali di polizza, per violazione solo formale dell'onere in essa previsto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
3.2. La si era costituita con controricorso. Controparte_6
3.3. La Corte di Cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo, entrambi relativi all'interpretazione ed applicazione della clausola contrattuale di cui alla lettera F (p. 31) del contratto di polizza intercorso tra le parti.
Ha rilevato che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che tale clausola non realizzava una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuava e delimitava l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso.
Ha spiegato che, tuttavia, nel caso di specie era risultata sostanzialmente ed oggettivamente soddisfatta la ratio della clausola di garanzia, in quanto era stato dimostrato che il dispositivo di sicurezza convenuto, a tutela del bene assicurato, era stato in concreto installato e che il relativo certificato di installazione era stato in concreto trasmesso alla compagnia assicuratrice, sia pure non dalla società assicurata, ma dal tecnico incaricato della installazione.
Ha rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, gli articoli 1175 e
1375 c.c. impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta nella fase di esecuzione del dettato contrattuale e la violazione di tale obbligo costituisce di per sé inadempimento contrattuale.
Ha osservato che la Corte territoriale non ha tenuto conto di tali principi nel caso di specie pur essendo stato accertato nel giudizio di merito che la - Controparte_6 aveva ricevuto il certificato di installazione da parte del tecnico incaricato;
- aveva effettuato il pagamento del corrispettivo dovuto all'installatore del contatore, senza contestare la relativa dichiarazione;
- aveva incassato per tre anni (precisamente dal 2010 al 2012 compreso) i premi semestrali, comprensivi del canone relativo all'utilizzo del contatore;
- in occasione di ogni rinnovo contrattuale non aveva mai contestato l'omessa trasmissione del certificato di installazione e non aveva mai richiesto la consegna del certificato medesimo;
- una volta ricevuta la denuncia di sinistro, aveva proceduto ad istruire l'istanza di indennizzo e soltanto con lettera del 7 giugno 2013 aveva comunicato di non voler procedere alla liquidazione del danno, senza indicare le ragioni poste a base del rigetto della richiesta di indennizzo.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 07.09.2024 la
[...] ha introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo, in applicazione dei Parte_1 principi dettati dalla Corte di Cassazione: - di dichiarare la compagnia convenuta obbligata, in forza delle condizioni contrattuali o di polizza, al riconoscimento del danno subito dall'attrice per il furto dell'autovettura tg DS 861 MR, avvenuto il 09 Settembre 2012; - di condannare la stessa al pagamento in favore della società attrice dell'indennizzo dovuto pari ad € 26.000,00, detratto il 10% a titolo di franchigia, per un totale di € 23.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e ulteriore danno da ritardato pagamento per mala gestio;
- di condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e del giudizio corrente da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ha argomentato che il mancato rispetto del principio di buona fede ha caratterizzato il comportamento della sia nella fase stragiudiziale che durante il giudizio, in Controparte_6 quanto essa ha contrastato la domanda di indennizzo in mala fede, con argomentazioni prive di fondamento giuridico.
Ha dedotto che, alla luce di quanto deciso dalla Corte di Cassazione, non ha senso discettare di terza o quarta chiave, di un sinistro rubricato due volte, del mancato scorporo dello scoperto, della presunta mancata adozione dei rimedi utili ad evitare il furto, della presunta violazione del contratto unibox, o di altre questioni, di cui non si è fatto parola nella gestione stragiudiziale del sinistro, anche se ampiamente confutate sotto il profilo istruttorio nel giudizio di primo grado, e che comunque non hanno formato oggetto di conclusioni, domande o eccezioni, almeno in prime cure, stante la loro inammissibilità nei successivi gradi di giudizio.
5. Nel presente giudizio di rinvio si è costituita la chiedendo: Controparte_6
- in via principale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di assicurazione stipulato tra le parti per il rischio furto dell'autovettura Audi modello A8 2 Serie, tg. DS 861 MR, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'allora attrice in relazione al presunto furto dell'autovettura; - in via subordinata di accertare e dichiarare eccessivo l'importo richiesto dall'attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto e in diritto o ridurre l'importo richiesto a quanto risulterà dagli accertamenti sul valore del mezzo di proprietà della ed oggetto di furto con conseguente Parte_1 condanna dell'attrice al pagamento delle competenze e spese di tutti i gradi di giudizio.
6. L'udienza del 4.02.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lvo 149 del 2022.
All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data 6.02.2025 la causa è stata subito assunta in decisione (rientrando tra quelle indicate come a trattazione prioritaria nel programma di gestione in fase di attuazione) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella loro massima estensione, in quanto soggetta, quale giudizio di rinvio, al rito ante riforma Cartabia.
7. Premette il Collegio come, per effetto della cassazione della sentenza n. 158/2021 di questa Corte territoriale, occorra in questa sede procedere al riesame dell'appello proposto dall'odierna attrice in riassunzione avverso la sentenza di Parte_1 primo grado n. 754/2015, il tutto alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, a nulla rilevando ed essendo anzi inammissibili le contestazioni mosse dalla convenuta in riassunzione alle “argomentazioni della Cassazione sul punto per il quale quest'ultima ha demandato alla Corte d'Appello la revisione della decisione” (vedi pag. 5 comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio).
7.1 Va subito rilevato che erronea, secondo quanto chiarito nella ordinanza che ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale, si rivela la decisione del primo giudice e del giudice dell'originario giudizio di appello, che ha rigettato la domanda di indennizzo della
[...] sul rilievo della inoperatività della polizza in forza della clausola di Parte_1 esclusione di cui al punto F2 pag. 31 secondo capoverso secondo cui “… la garanzia non è operante: … per mancata consegna o non conformità della documentazione sopra prevista”.
La Corte di Cassazione al riguardo, come sopra riportato al paragrafo 3.3, ha precisato che la società ha sì assunto l'obbligo di comunicare alla compagnia assicurativa Pt_1 l'avvenuta installazione del localizzatore satellitare, ma, poiché detto obbligo è stato assolto dal tecnico incaricato dell'installazione, la compagnia assicurativa non ha – o, quanto meno, non ha allegato – alcun apprezzabile interesse a che la stessa comunicazione fosse effettuata anche dalla società Pt_1
In definitiva nella specie, con la concreta installazione del dispositivo di sicurezza e con la trasmissione del relativo certificato (sia pure ad opera del tecnico installatore e non dalla società assicurata), deve ritenersi sostanzialmente ed oggettivamente soddisfatta la ratio della clausola di garanzia, diretta a ridurre il rischio assicurato mediante l'applicazione di adeguate misure di sicurezza del veicolo.
7.2. Va aggiunto che l'eccezione di reticenza dell'assicurato ex art. 1892 c.c. reiterata nel presente giudizio dalla al fine di ottenere l'annullamento del Controparte_6 contratto, è inammissibile, in quanto la decisione resa sul punto dal giudice di primo grado
(il quale ha rigettato l'eccezione per le ragioni sopra esposte al paragrafo 1.3.) è coperta da giudicato.
7.3. Priva di pregio si rivela anche la contestazione relativa alla mancata consegna della terza chiave in dotazione all'assicurato, dovendosi al riguardo rilevare che sulla base della documentazione prodotta dalle parti non risulta che la polizza contenesse clausole contrattuali recanti previsione di un tale obbligo.
7.4. Quanto alla contestazione riguardante l'omessa segnalazione telefonica dell'avvenuto furto alla stazione di controllo satellitare con asserito venir meno del diritto dell'attrice all'indennizzo stabilito, è appena il caso di rilevare che la compagnia non ha prodotto documenti contrattuali da cui evincersi un tale asserito obbligo e non ha depositato in primo grado i tabulati telefonici della stazione satellitare del giorno relativo al furto, che per legge registrano ogni telefonata.
7.5. Con riferimento, infine, all'addotta corresponsabilità dell'attrice, per non avere la stessa dimostrato di avere operato tutto il necessario per evitare il furto e, successivamente, per consentire il ritrovamento del veicolo, si osserva che l'allegazione di parte convenuta si rivela del tutto generica, priva dell'indicazione delle misure di prevenzione in ipotesi omesse, si da precludere all'attrice l'esercizio di difesa ed a questa Corte ogni valutazione in proposito.
8. Riconosciuta l'operatività della polizza assicurativa ed il diritto dell'attrice in riassunzione, originaria appellante, di conseguire l'indennizzo previsto per il furto, non resta che procedere alla sua quantificazione. 8.1. L'attrice in riassunzione, sin dal primo grado, ha chiesto l'importo di € 23.400,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quantificando l'indennizzo nella misura di € 26.000,00, detraendo poi dallo stesso il 10% della franchigia.
Ha in particolare esposto di avere acquistato l'autovettura in data 16.07.2010 da soggetto privato al prezzo di € 20.000,00 e di averla assicurata per furto e incendio presso la compagnia assicuratrice dapprima per il valore di € 36.000,00 e poi (a seguito della CP_5 svalutazione) per il valore di € 36.000,00.
8.2 La convenuta in riassunzione ha rilevato sin dal primo grado che la controparte ha errato nella quantificazione dell'indennizzo non avendo calcolato la clausola specifica F.9.2. –
Determinazione dell'ammontare del danno- Punto B, la quale, in relazione all'ipotesi
(ricorrente nella specie) di rinnovo di contratto già esistente prevede: “In caso di danno totale, l'indennizzo viene calcolato con riferimento al valore che il veicolo aveva al momento:
- della stipula del contratto per il primo periodo di assicurazione annuale o del rateo se il valore assicurato al momento della stipula del contratto non era inferiore a quello pubblicato dalla rivista Quattroruote a tale data (dell'ultimo rinnovo del contratto, prima del verificarsi del sinistro, successivo alla prima annualità, in caso di durata annuale o di rateo alla cui scadenza il veicolo era stato immatricolato da più di 180 giorni)…”
Ha aggiunto che come stabilito ancora alla clausola specifica F.9.2, ultimo capoverso “… resta inteso che, indipendentemente dalla forma di Garanzia prescelta, l'ammontare del danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore del veicolo o, se inferiore, al valore assicurato…”.
Ha sostenuto, in particolare, che la somma indennizzabile riconoscibile dovrebbe essere ricondotta al valore dell'autovettura alla data di stipula del contratto del 21.07.2012, da valutarsi sulla base della quotazione riportata dalla rivista “Quattroruote” e non sulla base di altri mercuriali valutativi, il tutto con detrazione del deprezzamento subito dall'autovettura per effetto dei sinistri verificatisi alle date del 14.01.2012 e 03.02.2012, evidenziando oltretutto come dalla certificazione ACI emergerebbe che il prezzo di acquisto dell'auto, atto del 16.07.2010, sia stato pari ad € 20.000,00.
Aggiunge che nella specie la controparte non ha applicato lo scoperto contrattuale stabilito in € 250,00 (come da scheda B) né delle somme previste in caso di impossibilità di recupero dell'apparecchio Unibox.
8.3. Rileva il Collegio che dalla disamina delle produzioni effettuate dall'attrice in primo grado emerge che l'auto oggetto di furto è stata assicurata per un valore iniziale di €
35.000,00, poi ridotto negli anni ad € 26.000,00 per svalutazione. Dalla disamina della polizza prodotta in atti da entrambe le parti emerge che alla data del
21.07.2012 il veicolo è stato assicurato in relazione al rischio furto per il valore di € 26.000,00
(con scoperto del 10% e franchigia di € 250,00).
Ne deriva che il valore effettivo della vettura alla data del furto (avvenuta a distanza circa due mesi dal 21.07.2012 quando lo stesso era stato indicato dalle parti in € 26.000,00) non poteva evidentemente essere inferiore all'importo di € 26.000,00, come del resto riscontrato dai dati delle quotazioni quattro ruote prodotte dall'attore.
8.4. Quanto alle allegazioni relative all'asserito minor valore del veicolo derivante dagli asseriti ripetuti incidenti verificatisi nel gennaio e nel febbraio 2012, va in primo luogo chiarito che dalle risultanze documentali emerge che il veicolo ha subito un solo incidente con erronea duplice registrazione delle denunce.
Va poi rilevato che al veicolo è stato attribuito concordemente tra le parti nel luglio 2012 il valore di € 26.000,00 (valore assicurato) e che la documentazione in atti comprova lo stato di integrità dell'auto (foto matrimonio, preventivo di riparazione, certificato di revisione).
8.5. In conclusione l'indennizzo deve essere quantificato nella misura richiesta dall'attrice in riassunzione (€ 26.000,00 – 10% di scoperto).
Non va detratto invece l'ulteriore importo di € 250,00 atteso che lo scoperto è superiore a tale importo minimo.
Sull'importo di € 23.400,00 competente la rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici Istata dal dì del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre agli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo spetteranno inoltre i soli interessi legali.
Invero la Suprema Corte ha avuto reiteratamente occasione di affermare (da ultimo nella pronuncia n. 7216/2025) che, in tema di assicurazioni contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta come tale”- “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore“ (Cass. 16229/2023) “con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuto” (Cass. 4938/2023).
9. La regolamentazione delle spese di lite deve seguire l'esito decisorio definitivo che vede la soccombenza della convenuta in riassunzione.
La deve pertanto essere condannata al pagamento delle Controparte_6 spese di lite in favore dell'attrice in riassunzione, liquidate quanto al primo grado, all'originario giudizio di appello, al giudizio di cassazione ed al presente giudizio di rinvio con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per l'originario giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Mario Chiariello dichiaratosi antistatario per i precedenti gradi di giudizio e per la presente fase di rinvio.
Con riferimento, invece, all'avv. Michele Chiariello la distrazione può essere disposta (in solido con l'altro procuratore) limitatamente all'attività espletata nella presente fase di rinvio
(detto legale risulta officiato con procura rilasciata solo in data 2.04.2025) e con esclusivo riferimento ad un terzo della fase decisoria.
10. La reiterazione nel presente giudizio di rinvio di questioni superate dalla decisione della
Suprema Corte o di eccezioni superate dal giudicato formatosi sulla decisione di rigetto pronunciata dal primo giudice, come anche la proposizione di contestazioni non suffragate dalle produzioni documentali effettuate in giudizio inducono a ritenere che la convenuta in riassunzione abbia resistito in giudizio con colpa grave, con conseguente applicazione dell'art. 96 3° comma C.P.C. al pagamento, in favore dell'attrice in riassunzione, di una somma equitativamente liquidata in misura corrispondente a quella delle spese di lite liquidate per il presente giudizio di rinvio.
Non sono invece ravvisabili i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza di primo grado n. 754/2015 del Tribunale di Chieti CONDANNA la al pagamento in favore della società attrice Controparte_6 dell'indennizzo nella misura di € 23.400,00, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro (9.09.2012) alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma via via rivalutata, sempre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo sulla somma rivalutata alla data della presente sentenza;
2) CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_6 [...] delle spese del primo grado di giudizio, dell'originario giudizio di Parte_1 appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida: quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 5.316,00, di cui € 239,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv.
Mario Chiariello, dichiaratosi antistatario; quanto all'originario giudizio di appello in complessivi € 4.444,00, di cui € 478,00 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Mario Chiariello, dichiaratosi antistatario; quanto al giudizio di cassazione in complessivi €
3.803,00, di cui € 721,00 per esborsi ed € 3.082,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Mario Chiariello, dichiaratosi antistatario; quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 4.348,00, di cui € 382,00 per esborsi ed
€ 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge con distrazione in favore dei procuratori avv. Mario
Chiariello e avv. Michele Chiariello, dichiaratisi antistatari, quanto all'importo di
€ 637,00 (oltre IVA e CAP come per legge) corrispondente ad 1/3 dei compensi riconosciuti per la fase decisoria e con distrazione in favore del solo procuratore avv. Mario Chiariello, dichiaratosi antistatario, quanto all'importo di € 382,00 per esborsi e ad € 3.329,00 per competenze (oltre a IVA e CAP come per legge);
3) CONDANNA la convenuta in riassunzione al pagamento (ex art. 96, comma 3, c.p.c.) in favore dell'attrice in riassunzione della somma equitativamente determinata in €
3.966,00.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 20.05.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 780/2024 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.02.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 07.02.2025 scaduti il giorno 28.04.2025, vertente
TRA
in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 sig. elettivamente domiciliata presso il recapito dell'Avv. Mario Chiariello che Parte_2 la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione e, ove occorra, in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. (su foglio allegato), con poteri disgiunti rispetto all'avv. Michele Chiariello che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla memoria conclusionale di replica nel presente giudizio di rinvio.
ATTORE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
E
in persona del suo procuratore ad negotia pro tempore Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Controparte_2
Germano Nuzzo e Roberta Di Michelangelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Germano Nuzzo in Chieti alla Via S. Antonio Abate, 4 in forza di procura posta in calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTA IN RIASSUNZIONE APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza n. 16024/2024 della
Corte di Cassazione pubblicata il 07.06.2024 – Assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia l'ecc. Corte adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, in accoglimento della domanda della attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema, così provvedere:
1) Dichiarare la compagnia convenuta, in forza delle condizioni contrattuali o di polizza, obbligata al riconoscimento del danno subito dall'attrice per il furto dell'autovettura tg DS
861 MR, avvenuto il 09 Settembre 2012;
2) condannare la compagnia di assicurazione convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'indennizzo dovuto pari ad € 26.000,00, detratto il 10% a titolo di franchigia, per un totale di € 23.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e ulteriore danno da ritardato pagamento per mala gestio;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di cassazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio in parola da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. –“
Per la convenuta in riassunzione
“Nel merito: accertare e dichiarare la nullità del contratto di assicurazione stipulato tra la
e la unipersonale per il rischio furto Controparte_3 Controparte_4 dell'autovettura Audi modello A8 2 Serie, tg. DS 861 MR, e, per l'effetto, dichiarare che nulla
è dovuto all'allora attore in relazione al presunto furto dell'autovettura, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle competenze e spese di tutti i gradi di giudizio.
In via subordinata: accertare e dichiarare eccessivo l'importo richiesto da controparte e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto e in diritto o ridurre
l'importo richiesto a quanto risulterà dagli accertamenti sul valore del mezzo di proprietà della ed oggetto di furto per i motivi ampiamente esposti, con conseguente Parte_1 condanna di controparte al pagamento delle competenze e spese di tutti i gradi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO ed IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 754/2015 resa all'esito del giudizio n. 2566/2013 – promosso dalla nei confronti della (onde sentir Parte_1 Controparte_1 condannare la convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €
26.000,00, da cui andava detratto il 10% a titolo di franchigia, per un totale di € 23.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e ulteriore danno da ritardato pagamento a titolo di indennizzo dovuto in forza delle condizioni della polizza di assicurazione n.
7/2931/30/40064720 stipulata tra le parti, per furto dell'autovettura Audi A8 2^ Serie tg.
DS861MR) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la Controparte_1 contestando le domande attoree – il Tribunale di Chieti così statuiva: “rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in € 20,00 per esborsi e per compensi professionali in € 875,00 per studio, 740,00 fase introduttiva, 1.600,00 fase trattazione e 1.620,00 fase decisionale, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge.”.
1.1. L'attrice aveva dedotto: - di avere acquistato in data 16.07.2010 l'autovettura Audi A8
2^ Serie tg. DS861MR al prezzo di € 20.000,00; - di averla assicurata per la responsabilità civile, furto e incendio, presso la compagnia assicuratrice successivamente CP_5 assorbita da (n. polizza 7/2931/30/40064720); - di avere subito il furto Controparte_3 della vettura in data 09.09.2012; - di avere denunciato il furto alle Autorità competenti e di avere consegnato alla compagnia di assicurazione –ad archiviazione avvenuta del procedimento penale- tutta la documentazione richiesta ai fini della liquidazione del danno;
- di avere sollecitato più volte la compagnia Unipol al pagamento, ma di avere ricevuto solo una lettera del 07.06.2013 con cui la società convenuta comunicava di non voler procedere alla liquidazione del danno.
1.2. La convenuta si era costituita in giudizio deducendo l'annullabilità del contratto ex art. 1892 c.c. e l'inoperatività della polizza in forza del punto F.2, pg. 31 delle condizioni contrattuali secondo il quale “la garanzia non è operante per mancata consegna o non conformità della documentazione relativa alla attivazione e funzionamento del dispositivo
Aurobox”.
1.3. Il Tribunale rigettava innanzi tutto l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di annullabilità del contratto per reticenza dell'assicurato ex art. 1892 c.c.
Rilevava che la convenuta aveva imputato la condotta asseritamente reticente ad una data
(21.7.2012) che in realtà non coincideva con la stipula originaria del contratto, trattandosi di una convenzione risalente al 2010 con mero subentro della el 2012 alla compagnia CP_3
(al riguardo richiamava la persuasiva documentazione prodotta dalla difesa della CP_5 parte attrice ed il riferimento allo stesso numero di polizza riportate nelle convenzioni CP_5
e poi . CP_3
1.4. Riteneva tuttavia la inoperatività della polizza assicurativa in forza del punto F.2, pg. 31 di cui alle condizioni contrattuali.
Al riguardo, premesso che si verteva non in ipotesi di eccezione in senso proprio ma di mera difesa, rilevava che a fronte di tale mera contestazione l'attrice avrebbe avuto l'onere di dimostrare che i danni lamentati si erano verificati nell'ambito di un rischio assicurato dalla polizza in questione e quindi non soltanto (come in concreto aveva fatto) provando l'acquisizione della documentazione relativa alla regolare attivazione e funzionamento del sistema satellitare Aurobox, ma anche l'avvenuta consegna della documentazione alla compagnia di assicurazione.
Osservava che sul punto la non aveva allegato né chiesto Parte_1 di provare nulla entro i rispettivi termini preclusivi (prima e seconda memoria ex art. 183
c.p.c.).
Condannava infine l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
2. Con sentenza n. 158/2021 pubblicata in data 02/02/2021 la Corte d'Appello di L'Aquila decidendo sull'appello proposto dalla così statuiva “1) Parte_1 rigetta l'appello; 2) condanna la in persona del l.r. al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite del grado Controparte_6 che liquida in € 3.777,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara che
l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.”
2.1. Il gravame era stato proposto da sulla scorta di plurimi Parte_1 motivi di appello con i quali aveva denunciato: 1) Errata interpretazione della clausola di cui al punto F.2 pag. 31 delle Condizioni Contrattuali;
2) Riconoscimento operatività ed efficacia della polizza assicurativa in oggetto, con conseguente pagamento dell'indennizzo per il furto subito dall'appellante, sulla base delle prove allegate nei giudizio di primo grado, le quali danno conto della conoscenza della avvenuta istallazione del dispositivo “unibox” da parte della compagnia appellata, COME RISULTA DAL DOCUMENTO N. 7 ALLIGATO ALLA
MEMORIA ISTRUTTORIA, DEPOSITATA NEL FASCICOLO DI PRIMO GRADO DI PARTE
APPELLATE; 3) Operatività ed efficacia della polizza di assicurazione, con obbligo della compagnia di risarcire il danno da furto, per la omessa considerazione che la polizza furto era in vigore già da tre anni, rispetto alla data del furto, senza contare il carattere puramente formale e non sostanziale del presunto e contestato inadempimento, nonché per grave violazione del principio della buona fede e correttezza contrattuale, sia in relazione alla fase stragiudiziale della dedotta controversia, sia in relazione alla fase giudiziaria;
4) ERRATA
ESCLUSIONE DI UNA POSIZIONE DI PROVA DETERMINANTE AI FINI DELLA GIUSTA
DECISIONE DELLA CAUSA, CON AUDIZIONE DEL COLLABORATORE DELL'AGENZIA;
5) Operatività ed efficacia della polizza assicurativa, con condanna al risarcimento del danno da furto, per negligenza, colpa grave, e comportamento concludente, ascrivibili alla compagnia di assicurazione, tenuto conto del dato incontrovertibile che la polizza per furto era stata stipulata per la prima volta in data di agosto del 2010.
2.2. Nel giudizio di appello si era costituita contestando gli Controparte_6 avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante alle spese di lite del grado.
2.3. La Corte riteneva fondata l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla compagnia di assicurazione, come rilevato dal giudice di primo grado e rigettava integralmente l'appello.
Rilevava che la polizza aveva previsto l'installazione, a bordo della vettura oggetto di causa, di un contatore satellitare Unibox Protezione Auto per la localizzazione della stessa in caso di furto e secondo la clausola di cui al punto F2 pag. 31 delle condizioni contrattuali la garanzia non era operante per mancata consegna o non conformità della documentazione relativa alla attivazione e funzionamento del dispositivo Aurobox.
Osservava che detto contatore era stato concesso in comodato alla società appellante ed era stato installato e attivato a bordo della vettura.
Rilevava che il tecnico incaricato della installazione aveva trasmesso alla compagnia il documento per l'attivazione del dispositivo e la società appellante aveva regolarmente effettuato i pagamenti semestrali del premio, comprensivi del canone per l'abbonamento
Unibox, ma non aveva mai inoltrato alla compagnia il certificato di avvenuta installazione ed attivazione del contatore Unibox.
Spiegava che incombeva sull'appellante la prova della consegna della documentazione di interesse come espressamente prevista in polizza.
Rilevava che non aveva disconosciuto la clausola in Parte_1 esame e non aveva mai, nel corso del giudizio di primo grado, provato, né chiesto di provare nei termini di legge con prove testimoniali l'avvenuta consegna della detta documentazione.
Riteneva assorbita dal rigetto dell'appello la domanda subordinata formulata dalla società di assicurazioni appellata riferita al quantum dell'indennizzo, reiterata in appello per l'ipotesi di accoglimento dello stesso. Condannava infine l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata.
3. Con Ordinanza n. 16024/2024 pubblicata il 07.06.2024 la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da così statuiva: “- accoglie il quarto Parte_1 ed il quinto motivo di ricorso, e, per l'effetto, assorbiti i primi tre motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.”
3.1. La ricorrente aveva articolato il ricorso sulla base dei seguenti motivi: 1) Nullità della clausola contrattuale di cui alle condizioni generali di polizza, pag. 32 lettera F, per abnormità, abuso di potere, vessatorietà, oltre che per violazione degli artt. 1418 e 1419
c.c., in relazione all'art. 360 n.
3-5 c.p.c.; 2) Errata applicazione della clausola di garanzia, di cui alle condizioni generali di polizza, pag. 32 lettera F), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
3) Violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c. in ordine alla falsa data di sottoscrizione della polizza furto, stipulata con la compagnia navale, in relazione all'art. 360
n. 3 c.p.c.; 4) Violazione del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3; 5) Errata applicazione della clausola contrattuale di garanzia, di cui alle condizioni generali di polizza, per violazione solo formale dell'onere in essa previsto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
3.2. La si era costituita con controricorso. Controparte_6
3.3. La Corte di Cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo, entrambi relativi all'interpretazione ed applicazione della clausola contrattuale di cui alla lettera F (p. 31) del contratto di polizza intercorso tra le parti.
Ha rilevato che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che tale clausola non realizzava una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuava e delimitava l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso.
Ha spiegato che, tuttavia, nel caso di specie era risultata sostanzialmente ed oggettivamente soddisfatta la ratio della clausola di garanzia, in quanto era stato dimostrato che il dispositivo di sicurezza convenuto, a tutela del bene assicurato, era stato in concreto installato e che il relativo certificato di installazione era stato in concreto trasmesso alla compagnia assicuratrice, sia pure non dalla società assicurata, ma dal tecnico incaricato della installazione.
Ha rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, gli articoli 1175 e
1375 c.c. impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta nella fase di esecuzione del dettato contrattuale e la violazione di tale obbligo costituisce di per sé inadempimento contrattuale.
Ha osservato che la Corte territoriale non ha tenuto conto di tali principi nel caso di specie pur essendo stato accertato nel giudizio di merito che la - Controparte_6 aveva ricevuto il certificato di installazione da parte del tecnico incaricato;
- aveva effettuato il pagamento del corrispettivo dovuto all'installatore del contatore, senza contestare la relativa dichiarazione;
- aveva incassato per tre anni (precisamente dal 2010 al 2012 compreso) i premi semestrali, comprensivi del canone relativo all'utilizzo del contatore;
- in occasione di ogni rinnovo contrattuale non aveva mai contestato l'omessa trasmissione del certificato di installazione e non aveva mai richiesto la consegna del certificato medesimo;
- una volta ricevuta la denuncia di sinistro, aveva proceduto ad istruire l'istanza di indennizzo e soltanto con lettera del 7 giugno 2013 aveva comunicato di non voler procedere alla liquidazione del danno, senza indicare le ragioni poste a base del rigetto della richiesta di indennizzo.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 07.09.2024 la
[...] ha introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo, in applicazione dei Parte_1 principi dettati dalla Corte di Cassazione: - di dichiarare la compagnia convenuta obbligata, in forza delle condizioni contrattuali o di polizza, al riconoscimento del danno subito dall'attrice per il furto dell'autovettura tg DS 861 MR, avvenuto il 09 Settembre 2012; - di condannare la stessa al pagamento in favore della società attrice dell'indennizzo dovuto pari ad € 26.000,00, detratto il 10% a titolo di franchigia, per un totale di € 23.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e ulteriore danno da ritardato pagamento per mala gestio;
- di condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e del giudizio corrente da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ha argomentato che il mancato rispetto del principio di buona fede ha caratterizzato il comportamento della sia nella fase stragiudiziale che durante il giudizio, in Controparte_6 quanto essa ha contrastato la domanda di indennizzo in mala fede, con argomentazioni prive di fondamento giuridico.
Ha dedotto che, alla luce di quanto deciso dalla Corte di Cassazione, non ha senso discettare di terza o quarta chiave, di un sinistro rubricato due volte, del mancato scorporo dello scoperto, della presunta mancata adozione dei rimedi utili ad evitare il furto, della presunta violazione del contratto unibox, o di altre questioni, di cui non si è fatto parola nella gestione stragiudiziale del sinistro, anche se ampiamente confutate sotto il profilo istruttorio nel giudizio di primo grado, e che comunque non hanno formato oggetto di conclusioni, domande o eccezioni, almeno in prime cure, stante la loro inammissibilità nei successivi gradi di giudizio.
5. Nel presente giudizio di rinvio si è costituita la chiedendo: Controparte_6
- in via principale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di assicurazione stipulato tra le parti per il rischio furto dell'autovettura Audi modello A8 2 Serie, tg. DS 861 MR, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'allora attrice in relazione al presunto furto dell'autovettura; - in via subordinata di accertare e dichiarare eccessivo l'importo richiesto dall'attrice e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto e in diritto o ridurre l'importo richiesto a quanto risulterà dagli accertamenti sul valore del mezzo di proprietà della ed oggetto di furto con conseguente Parte_1 condanna dell'attrice al pagamento delle competenze e spese di tutti i gradi di giudizio.
6. L'udienza del 4.02.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lvo 149 del 2022.
All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data 6.02.2025 la causa è stata subito assunta in decisione (rientrando tra quelle indicate come a trattazione prioritaria nel programma di gestione in fase di attuazione) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella loro massima estensione, in quanto soggetta, quale giudizio di rinvio, al rito ante riforma Cartabia.
7. Premette il Collegio come, per effetto della cassazione della sentenza n. 158/2021 di questa Corte territoriale, occorra in questa sede procedere al riesame dell'appello proposto dall'odierna attrice in riassunzione avverso la sentenza di Parte_1 primo grado n. 754/2015, il tutto alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, a nulla rilevando ed essendo anzi inammissibili le contestazioni mosse dalla convenuta in riassunzione alle “argomentazioni della Cassazione sul punto per il quale quest'ultima ha demandato alla Corte d'Appello la revisione della decisione” (vedi pag. 5 comparsa di costituzione nel presente giudizio di rinvio).
7.1 Va subito rilevato che erronea, secondo quanto chiarito nella ordinanza che ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale, si rivela la decisione del primo giudice e del giudice dell'originario giudizio di appello, che ha rigettato la domanda di indennizzo della
[...] sul rilievo della inoperatività della polizza in forza della clausola di Parte_1 esclusione di cui al punto F2 pag. 31 secondo capoverso secondo cui “… la garanzia non è operante: … per mancata consegna o non conformità della documentazione sopra prevista”.
La Corte di Cassazione al riguardo, come sopra riportato al paragrafo 3.3, ha precisato che la società ha sì assunto l'obbligo di comunicare alla compagnia assicurativa Pt_1 l'avvenuta installazione del localizzatore satellitare, ma, poiché detto obbligo è stato assolto dal tecnico incaricato dell'installazione, la compagnia assicurativa non ha – o, quanto meno, non ha allegato – alcun apprezzabile interesse a che la stessa comunicazione fosse effettuata anche dalla società Pt_1
In definitiva nella specie, con la concreta installazione del dispositivo di sicurezza e con la trasmissione del relativo certificato (sia pure ad opera del tecnico installatore e non dalla società assicurata), deve ritenersi sostanzialmente ed oggettivamente soddisfatta la ratio della clausola di garanzia, diretta a ridurre il rischio assicurato mediante l'applicazione di adeguate misure di sicurezza del veicolo.
7.2. Va aggiunto che l'eccezione di reticenza dell'assicurato ex art. 1892 c.c. reiterata nel presente giudizio dalla al fine di ottenere l'annullamento del Controparte_6 contratto, è inammissibile, in quanto la decisione resa sul punto dal giudice di primo grado
(il quale ha rigettato l'eccezione per le ragioni sopra esposte al paragrafo 1.3.) è coperta da giudicato.
7.3. Priva di pregio si rivela anche la contestazione relativa alla mancata consegna della terza chiave in dotazione all'assicurato, dovendosi al riguardo rilevare che sulla base della documentazione prodotta dalle parti non risulta che la polizza contenesse clausole contrattuali recanti previsione di un tale obbligo.
7.4. Quanto alla contestazione riguardante l'omessa segnalazione telefonica dell'avvenuto furto alla stazione di controllo satellitare con asserito venir meno del diritto dell'attrice all'indennizzo stabilito, è appena il caso di rilevare che la compagnia non ha prodotto documenti contrattuali da cui evincersi un tale asserito obbligo e non ha depositato in primo grado i tabulati telefonici della stazione satellitare del giorno relativo al furto, che per legge registrano ogni telefonata.
7.5. Con riferimento, infine, all'addotta corresponsabilità dell'attrice, per non avere la stessa dimostrato di avere operato tutto il necessario per evitare il furto e, successivamente, per consentire il ritrovamento del veicolo, si osserva che l'allegazione di parte convenuta si rivela del tutto generica, priva dell'indicazione delle misure di prevenzione in ipotesi omesse, si da precludere all'attrice l'esercizio di difesa ed a questa Corte ogni valutazione in proposito.
8. Riconosciuta l'operatività della polizza assicurativa ed il diritto dell'attrice in riassunzione, originaria appellante, di conseguire l'indennizzo previsto per il furto, non resta che procedere alla sua quantificazione. 8.1. L'attrice in riassunzione, sin dal primo grado, ha chiesto l'importo di € 23.400,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quantificando l'indennizzo nella misura di € 26.000,00, detraendo poi dallo stesso il 10% della franchigia.
Ha in particolare esposto di avere acquistato l'autovettura in data 16.07.2010 da soggetto privato al prezzo di € 20.000,00 e di averla assicurata per furto e incendio presso la compagnia assicuratrice dapprima per il valore di € 36.000,00 e poi (a seguito della CP_5 svalutazione) per il valore di € 36.000,00.
8.2 La convenuta in riassunzione ha rilevato sin dal primo grado che la controparte ha errato nella quantificazione dell'indennizzo non avendo calcolato la clausola specifica F.9.2. –
Determinazione dell'ammontare del danno- Punto B, la quale, in relazione all'ipotesi
(ricorrente nella specie) di rinnovo di contratto già esistente prevede: “In caso di danno totale, l'indennizzo viene calcolato con riferimento al valore che il veicolo aveva al momento:
- della stipula del contratto per il primo periodo di assicurazione annuale o del rateo se il valore assicurato al momento della stipula del contratto non era inferiore a quello pubblicato dalla rivista Quattroruote a tale data (dell'ultimo rinnovo del contratto, prima del verificarsi del sinistro, successivo alla prima annualità, in caso di durata annuale o di rateo alla cui scadenza il veicolo era stato immatricolato da più di 180 giorni)…”
Ha aggiunto che come stabilito ancora alla clausola specifica F.9.2, ultimo capoverso “… resta inteso che, indipendentemente dalla forma di Garanzia prescelta, l'ammontare del danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore del veicolo o, se inferiore, al valore assicurato…”.
Ha sostenuto, in particolare, che la somma indennizzabile riconoscibile dovrebbe essere ricondotta al valore dell'autovettura alla data di stipula del contratto del 21.07.2012, da valutarsi sulla base della quotazione riportata dalla rivista “Quattroruote” e non sulla base di altri mercuriali valutativi, il tutto con detrazione del deprezzamento subito dall'autovettura per effetto dei sinistri verificatisi alle date del 14.01.2012 e 03.02.2012, evidenziando oltretutto come dalla certificazione ACI emergerebbe che il prezzo di acquisto dell'auto, atto del 16.07.2010, sia stato pari ad € 20.000,00.
Aggiunge che nella specie la controparte non ha applicato lo scoperto contrattuale stabilito in € 250,00 (come da scheda B) né delle somme previste in caso di impossibilità di recupero dell'apparecchio Unibox.
8.3. Rileva il Collegio che dalla disamina delle produzioni effettuate dall'attrice in primo grado emerge che l'auto oggetto di furto è stata assicurata per un valore iniziale di €
35.000,00, poi ridotto negli anni ad € 26.000,00 per svalutazione. Dalla disamina della polizza prodotta in atti da entrambe le parti emerge che alla data del
21.07.2012 il veicolo è stato assicurato in relazione al rischio furto per il valore di € 26.000,00
(con scoperto del 10% e franchigia di € 250,00).
Ne deriva che il valore effettivo della vettura alla data del furto (avvenuta a distanza circa due mesi dal 21.07.2012 quando lo stesso era stato indicato dalle parti in € 26.000,00) non poteva evidentemente essere inferiore all'importo di € 26.000,00, come del resto riscontrato dai dati delle quotazioni quattro ruote prodotte dall'attore.
8.4. Quanto alle allegazioni relative all'asserito minor valore del veicolo derivante dagli asseriti ripetuti incidenti verificatisi nel gennaio e nel febbraio 2012, va in primo luogo chiarito che dalle risultanze documentali emerge che il veicolo ha subito un solo incidente con erronea duplice registrazione delle denunce.
Va poi rilevato che al veicolo è stato attribuito concordemente tra le parti nel luglio 2012 il valore di € 26.000,00 (valore assicurato) e che la documentazione in atti comprova lo stato di integrità dell'auto (foto matrimonio, preventivo di riparazione, certificato di revisione).
8.5. In conclusione l'indennizzo deve essere quantificato nella misura richiesta dall'attrice in riassunzione (€ 26.000,00 – 10% di scoperto).
Non va detratto invece l'ulteriore importo di € 250,00 atteso che lo scoperto è superiore a tale importo minimo.
Sull'importo di € 23.400,00 competente la rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici Istata dal dì del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre agli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo spetteranno inoltre i soli interessi legali.
Invero la Suprema Corte ha avuto reiteratamente occasione di affermare (da ultimo nella pronuncia n. 7216/2025) che, in tema di assicurazioni contro i danni, “il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore” – o almeno, “si comporta come tale”- “poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore“ (Cass. 16229/2023) “con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuto” (Cass. 4938/2023).
9. La regolamentazione delle spese di lite deve seguire l'esito decisorio definitivo che vede la soccombenza della convenuta in riassunzione.
La deve pertanto essere condannata al pagamento delle Controparte_6 spese di lite in favore dell'attrice in riassunzione, liquidate quanto al primo grado, all'originario giudizio di appello, al giudizio di cassazione ed al presente giudizio di rinvio con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per l'originario giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Mario Chiariello dichiaratosi antistatario per i precedenti gradi di giudizio e per la presente fase di rinvio.
Con riferimento, invece, all'avv. Michele Chiariello la distrazione può essere disposta (in solido con l'altro procuratore) limitatamente all'attività espletata nella presente fase di rinvio
(detto legale risulta officiato con procura rilasciata solo in data 2.04.2025) e con esclusivo riferimento ad un terzo della fase decisoria.
10. La reiterazione nel presente giudizio di rinvio di questioni superate dalla decisione della
Suprema Corte o di eccezioni superate dal giudicato formatosi sulla decisione di rigetto pronunciata dal primo giudice, come anche la proposizione di contestazioni non suffragate dalle produzioni documentali effettuate in giudizio inducono a ritenere che la convenuta in riassunzione abbia resistito in giudizio con colpa grave, con conseguente applicazione dell'art. 96 3° comma C.P.C. al pagamento, in favore dell'attrice in riassunzione, di una somma equitativamente liquidata in misura corrispondente a quella delle spese di lite liquidate per il presente giudizio di rinvio.
Non sono invece ravvisabili i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza di primo grado n. 754/2015 del Tribunale di Chieti CONDANNA la al pagamento in favore della società attrice Controparte_6 dell'indennizzo nella misura di € 23.400,00, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro (9.09.2012) alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma via via rivalutata, sempre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo sulla somma rivalutata alla data della presente sentenza;
2) CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_6 [...] delle spese del primo grado di giudizio, dell'originario giudizio di Parte_1 appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida: quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 5.316,00, di cui € 239,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv.
Mario Chiariello, dichiaratosi antistatario; quanto all'originario giudizio di appello in complessivi € 4.444,00, di cui € 478,00 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Mario Chiariello, dichiaratosi antistatario; quanto al giudizio di cassazione in complessivi €
3.803,00, di cui € 721,00 per esborsi ed € 3.082,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Mario Chiariello, dichiaratosi antistatario; quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 4.348,00, di cui € 382,00 per esborsi ed
€ 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge con distrazione in favore dei procuratori avv. Mario
Chiariello e avv. Michele Chiariello, dichiaratisi antistatari, quanto all'importo di
€ 637,00 (oltre IVA e CAP come per legge) corrispondente ad 1/3 dei compensi riconosciuti per la fase decisoria e con distrazione in favore del solo procuratore avv. Mario Chiariello, dichiaratosi antistatario, quanto all'importo di € 382,00 per esborsi e ad € 3.329,00 per competenze (oltre a IVA e CAP come per legge);
3) CONDANNA la convenuta in riassunzione al pagamento (ex art. 96, comma 3, c.p.c.) in favore dell'attrice in riassunzione della somma equitativamente determinata in €
3.966,00.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 20.05.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)