Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del 22/05/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visti e applicati gli artt. 281 sexies, 352, ult. co, e 359
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10592/2018 R.G. proposta da
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Antonella Lovri, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte appellante/opposta- contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano A. Rutigliano, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte appellata/opponente-
- Controparte_2
-parte appellata/opposta, contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. di Bari n. 1053/2018 depositata il 28/05/2018.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132, co. 2,
n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 19/10/2017 (le risultanze documentali sono illeggibili;
si fa riferimento alle asserzioni delle parti, in quanto
1
pacifiche), (di qui, anche solo Controparte_1 CP_1
impugnò dinanzi al Giudice di Pace di Bari la cartella di pagamento n.
01420170025499674000, presuntivamente notificata da Controparte_3
a mezzo pec il 10/10/2017, emessa per l'importo complessivo di €435,62,
[...]
dovuto a titolo di sanzioni amministrative applicate per violazioni del Codice della
Strada.
La parte opponente, genericamente qualificando l'opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., a sostegno delle proprie ragioni eccepì: a) l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento in quanto notificata a mezzo pec;
b) l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 l. 689/1981; c) l'inesistenza di una valida notifica del titolo esecutivo (verbale di accertamento o ordinanza ingiunzione) e/o l'invalida formazione del medesimo. Concluse, quindi, per la declaratoria di nullità della cartella opposta.
L'Agente, costituendosi a mezzo di funzionario abilitato e resistendo alla domanda, eccepì: l'infondatezza del primo motivo, per essere valida la notifica a mezzo pec della cartella, ritenendo in ogni caso il vizio sussumibile nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. e dunque soggetto alla competenza del Tribunale;
la propria estraneità (difetto di legittimazione passiva) in ordine alle contestazioni circa il merito della pretesa, da rivolgersi nei riguardi dell'Ente impositore ( ; Controparte_2
l'inammissibilità, in seno all'opposizione esecutiva, delle contestazioni relative al titolo esecutivo, da proporsi ex artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011.
Il , costituendosi in giudizio a mezzo di funzionario abilitato Controparte_2
e resistendo alla domanda, eccepì: l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Trinitapoli (sulla scorta del luogo di commissione dell'infrazione); la legittimità dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 l.
689/1981; la regolare formazione e notifica, documentata, del titolo esecutivo (verbale n. 933/2015).
I.2.- Il Giudice di Pace adito, con la sentenza in epigrafe, riconoscendosi implicitamente competente per territorio (non consta delibazione espressa dell'eccezione sollevata dal Comune impositore), con argomentazioni, come si vedrà, tutt'altro che organiche e lineari, statuì in motivazione, in primo luogo, l'irregolare costituzione dell'Agente, dichiarato perciò contumace poiché non patrocinato da difensore abilitato, e l'impossibilità, stante la competenza del Tribunale, di vagliare la
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doglianza relativa alla notifica della cartella, poiché motivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Infine, qualificato nei termini dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. il motivo (esaminato in via implicitamente assorbente;
la censura ex art. 27 l. 689/1981, di chiara riconducibilità all'art. 615 c.p.c., non risulta delibata e va reputata assorbita) relativo all'invalida formazione e/o notifica del titolo esecutivo sotteso alla cartella gravata, rilevò l'omessa
“inconfutabile correlazione tra il verbale e la cartolina afferente la notifica” e ritenne, perciò, non regolare la notifica del titolo esecutivo, con conseguente illegittimità del successivo iter; concluse, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella gravata, con condanna di entrambi gli opposti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
I.3.- Con atto di citazione in appello notificato in data 12/07/2018 e successivi,
l'Agente ha impugnato la suddetta sentenza, contestando: a) l'erronea declaratoria della propria contumacia in primo grado, essendo regolarmente costituito in giudizio a mezzo di funzionario abilitato giusta procura notarile in atti, sulla scorta dell'art. 82 c.p.c. e alla luce del valore di causa, e, di conseguenza, l'illegittimo stralcio della documentazione da sé prodotta in giudizio;
b) l'illogicità della decisione di accoglimento dell'opposizione, fondata sull'erroneo presupposto dell'omessa prova, da parte dell'Ente impositore della notifica del titolo Controparte_2
esecutivo (verbale di accertamento sotteso alla cartella), pur in presenza di adeguata prova documentale offerta dall'Ente impositore medesimo;
c) l'erroneità, in ogni caso, della statuizione di condanna in solido del Concessionario medesimo e dell'Ente impositore al pagamento delle spese di lite, difettando la propria soccombenza, per essere l'esito dell'opposizione legato esclusivamente alla condotta del Comune impositore (in tesi, per omesso assolvimento dell'onere probatorio della notifica del verbale di accertamento).
Ha concluso pertanto per la riforma della sentenza impugnata, con correlato rigetto dell'avversa originaria opposizione, vinte le spese.
I.4.- La parte appellata costituendosi in giudizio con comparsa di CP_1
costituzione e risposta del 22/11/2018, ha sostenuto la correttezza delle argomentazioni di cui alla sentenza gravata, ritenendo non fornita dall'Ente impositore la prova della rituale notifica del titolo esecutivo (verbale di accertamento) sotteso alla cartella gravata e ha riproposto, senza appello incidentale, le ulteriori doglianze già avanzate in primo grado e rimaste assorbite.
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I.5.- L'Ente impositore, ritualmente evocato, non si è costituito e ne va pertanto formalmente dichiarata in questa sede la contumacia.
I.6.- La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e documentalmente istruita, è pervenuta all'odierna udienza, nella quale viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate;
è stato concesso termine per memorie difensive finali, depositate dalla sola parte appellante.
La parte appellata costituita non è più comparsa a far data dall'ud. 09/11/2023.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico, sulla premessa che nel giudizio di appello opera il c.d. principio di devoluzione sancito dall'art. 346 c.p.c., il quale intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado
(comprese quelle assorbite o comunque non esaminate) che non siano state espressamente riproposte al giudice dell'impugnazione, dovendo conseguentemente ritenersi che, per ogni altra parte, la decisione appellata, rimasta inoppugnata, passi in cosa giudicata.
A riguardo, va dato atto che non risulta oggetto di impugnazione l'omesso esame, per dichiarata incompetenza in favore del Tribunale, dei motivi di cui all'art. 617 c.p.c., correlati ai vizi di notifica della cartella;
del pari, alcuna parte ha messo in discussione la competenza per territorio del primo giudice, da quest'ultimo implicitamente affermata (in altrettanto implicito rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Ente impositore) attraverso il vaglio dell'originaria opposizione.
II.1.- Ciò posto, in primo luogo va rilevata l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha dichiarato la contumacia dell'Agente, invece ritualmente costituito in giudizio a mezzo di funzionario abilitato, giusta procura notarile in atti: a riguardo, stante il valore di causa, è sufficiente il richiamo al disposto legittimante di cui all'art. 82 c.p.c..
E' dunque fondato il primo motivo di gravame, conseguendone l'utilizzabilità del compendio documentale fornito dall'Agente medesimo (in ogni caso, trattasi di aspetto in concreto privo di effettiva rilevanza decisoria).
II.2.- Venendo al secondo e principale motivo di gravame, la parte appellante ha lamentato l'illogicità della decisione di accoglimento dell'opposizione, fondata - in via (implicitamente) assorbente - sull'erroneo presupposto dell'omessa prova, da parte dell'Ente impositore della notifica del titolo Controparte_2
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esecutivo; tanto, avendo invece l'Ente impositore medesimo offerto a riguardo adeguata prova documentale.
La prospettazione di parte appellante coglie nel segno.
Dato atto che tale censura oppositiva originariamente avanzata dalla società va CP_1 inquadrata nei termini dell'opposizione c.d. recuperatoria1, il motivo di appello è fondato, risultando validamente dimostrata dal Comune impositore la notifica del titolo esecutivo (verbale di accertamento) sotteso alla cartella.
Come condivisibilmente riferito dalla parte appellante, non è congrua la conclusione del primo giudice, fondante la decisione di accoglimento dell'opposizione, nella parte in cui ha ritenuto carente la dimostrazione della regolare notifica del verbale di accertamento, per asserito difetto di prova della “correlazione tra il verbale e la cartolina afferente alla notifica”.
Sul punto, si riportano di seguito le difese dell'Agente, in linea con le chiare risultanze documentali di cui al fascicolo versato in primo grado dall'Ente impositore: Co
“l'ente impositore -Comune di ha provato la rituale notifica Controparte_2
del verbale di accertamento n 933/Vax/2015, sotteso alla cartella opposta, avendo prodotto in allegato alla memoria di costituzione, depositata l'11.12.2017, la cartolina di ricezione della raccomandata del verbale di accertamento sotteso alla cartella impugnata. Né possono esserci dubbi, almeno seri, della riferibilità della detta cartolina di ricezione al verbale di accertamento, atteso che, come risulta dalla stampigliatura apposta sulla cartolina, è ivi indicato il numero del verbale di accertamento: n 933/Vax/2015”.
Sicchè, l'approdo cui giunge la sentenza gravata si pone, incomprensibilmente, anche in tal caso, in manifesto contrasto con le emergenze documentali.
Il motivo di opposizione originario va quindi rigettato, in accoglimento della censura d'appello. TRIBUNALE DI BARI
II.3.- Da ultimo, avendo riproposto laconicamente e genericamente CP_1
gli originari motivi di opposizione (e salvo quanto innanzi esposto in ordine agli effetti del principio devolutivo), l'originaria opposizione non risulta meritevole di positivo riscontro neppure in relazione alla doglianza afferente alla pretesa illegittimità delle applicate maggiorazioni di cui all'art. 27 l. 689/1981 (motivo ex art. 615 c.p.c., come detto da ritenersi assorbito nella decisione impugnata).
In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada è oggi consolidato il principio per il quale va applicata la maggiorazione del 10% semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
Deve infatti ritenersi risolto il contrasto giurisprudenziale in passato registratosi in materia, con conseguente riforma della sentenza impugnata, da ultimo richiamando le
Sezioni unite n. 22080/2017 (che richiamano, a loro volta, Cass. nn. 1884 e 21259 del
2016), nonché Cass., ord. n. 17901/2018, e, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Brindisi, n. 938/2019.
Invero, relativamente alla maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/1981 la
Suprema Corte, con sentenza n. 3701/2007 aveva inizialmente sancito l'inapplicabilità delle maggiorazioni semestrali del 10%, rilevando che tale procedura fosse applicabile soltanto all'ipotesi di ordinanza-ingiunzione e in caso di rigetto del ricorso proposto al
Prefetto, giacché in ipotesi di mancato ricorso era già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento, rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale.
In seguito la Cassazione (cfr. supra e, per vero, sin da Cass. n. 22100/2007, revirement di poco posteriore a Cass. 3701/2007) ha pacificamente ritenuto applicabile la maggiorazione in esame, anche in considerazione della natura a essa riconosciuta dalla
Corte Costituzionale con l'ord. n. 308/1999, secondo cui la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 cit. a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
II.4.- Ad abundantiam, in considerazione del comportamento processuale della
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parte appellata costituita (originaria opponente), non più comparsa a far data dall'ud.
09/11/2023, va fatta menzione dell'art. 116, co. 2, c.p.c., rendendo l'esposta condotta evidente il disinteresse all'esito dell'opposizione in origine spiegata. E' peraltro ormai consolidato l'orientamento di giurisprudenza secondo cui “il comportamento processuale della parte - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, e non soltanto elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo” (tra le altre, Cass. nn. 9279/2005, 14748/2007).
II.5.- Per quanto innanzi, l'appello va accolto, conseguendone la totale riforma della sentenza impugnata e il rigetto integrale dell'originaria opposizione proposta da
CP_1
III.- Venendo alle spese di lite, per quanto riguarda il primo grado va perciò revocata la statuizione di condanna e nulla va disposto in parte qua, essendo le originarie parti opposte difese da propri funzionari.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito - cfr., di recente, Cass.,
n. 2362/2020 (in richiamo di “Cass. 20 dicembre 2017, n. 30597; Cass. 24 maggio
2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066; Cass. 27 aprile 2016, n. 8413”), il principio secondo cui “quando l'Amministrazione stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota”; circostanza, quest'ultima, non ricorrente.
Quanto alle spese del secondo grado, alla liquidazione del compenso tra le parti costituite deve provvedersi, secondo soccombenza, come in dispositivo, secondo i parametri ratione temporis applicabili (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, nonché dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, al netto dell'insussistente fase istruttoria (valori medi ridotti del 30%); la contumacia del vittorioso Ente impositore esonera dalla regolamentazione delle spese del grado.
IV.- Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza
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odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria. Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in premessa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata (anche in relazione alla statuizione di condanna alle spese):
a) RIGETTA integralmente l'originaria opposizione proposta da
[...]
avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
01420170025499674000 emessa da per l'importo di Parte_1
€435,62, confermandola e dichiarandola esecutiva per l'intero;
b) NULLA dispone per le spese del primo grado;
3) CONDANNA al pagamento, in Controparte_1
favore di , delle spese processuali del Parte_1
presente grado di appello, che liquida in €45,75 per esborsi ed €323,40 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
NULLA per le spese del presente grado tra le altre parti, come da parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 22/05/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per Cass., n. 9617/2014, tra le molte, “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a)
l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora” (la decisione richiama anche Cass., nn. 9180/2006 e 5871/2007 ex multis)”.
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