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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n 851/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. AN LI Presidente
dr. Valentina Del Rio Giudice
dr. Leonardo MO Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 851 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
Tra
( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Sciacca, presso lo studio dell'Avv. DIMINO CALOGERO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
Contro
( ), elettivamente domiciliato in, Via Marco CP_1 P.IVA_1
Polo 1 in Viareggio, presso lo studio dell'Avv. DE STEFANO ANTONIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte resistente
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2
Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
00089160840), ora , Controparte_3
- contumace
Oggetto: Reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con reclamo depositato il 12.12.2024, ha Parte_1
impugnato la ordinanza del 22.11.2024, resa nel procedimento iscritto al n. 180/2024 R.Es.Mob. dal G.E. di questo Tribunale, che ha rigettato la istanza di declaratoria di inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi instaurato nei suoi confronti da CP_1
A tal fine - premesso che con atto notificatogli il 21/06/2024, il credi-
tore procedente lo invitava a comparire per l'udienza del CP_1
29.7.2024 e che tale udienza veniva successivamente differita d'ufficio al
22.11.2024 – ha dedotto che notificava l'avviso di avvenuta CP_1
iscrizione a ruolo il 3 .9.2024, dunque successivamente all'udienza di comparazione indicata nell'atto di pignoramento.
Preso atto di ciò, il G.E, rilevata la mancata notifica dell'avviso entro la prima udienza, avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento mobiliare come previsto dall'art. 543 comma 5 c.p.c.
Sulla base di tali premesse in fatto e in diritto, ha chiesto di dichiarare inefficace il pignoramento presso terzi eseguito ad istanza della CP_1
e, per l'effetto, di annullare e/o revocare l'ordinanza del G.E. resa nel pro-
cedimento n. 180/2024 R.Es.Mob.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la CP_1
inammissibilità del proposto reclamo perché non riguardante una delle
- 2 -
Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
fattispecie tassativamente previste dall'art. 630 comma 3 c.p.c., soggette al rimedio azionato;
nonché per difetto di interesse ad agire;
nel merito ha contestato la fondatezza del reclamo di cui ha chiesto il rigetto, avanzan-
do altresì domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
non si è co- Controparte_2
stituita in giudizio.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito dal depo-
sito di note scritte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del
28.2.2025;
******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
che, seppure regolarmente citata in Controparte_2
giudizio non si è costituita. La ricorrente ha dato prova della regolare no-
tifica nei confronti di notificato correttamente il reclamo a
[...]
incorporata da Controparte_2 Controparte_4
(cfr. deposito del 28.02.2025).
[...]
******
Nel merito il reclamo va rigettato.
Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consen-
tito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. (in tal senso, fra le più recenti, Cass. n. 17214/16;
Cass. n. 23160/15; Cass. Sez. Un. n. 9936/14; Cass. Sez. Un. ord. n.
23542/15) - reputa questo Giudice che la causa possa essere decisa sulla
- 3 -
Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
base della questione che segue, ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previa-
mente le altre.
La questione giuridica controversa devoluta al collegio richiede di sta-
bilire se, nell'ambito della procedura mobiliare presso terzi, la notifica dell'avviso di iscrizione al ruolo effettuato dal creditore procedente dopo la udienza indicata nell'atto di pignoramento, ma in data anteriore rispetto a quella della udienza in concreto tenutasi, integri o meno la fattispecie estintiva di cui all'art. 543 comma 5 c.p.c., nella versione post riforma c.d. Cartabia applicabile alla fattispecie in esame, a mente del quale : "Il
creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pi-
gnoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a
ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avvi-
so notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o
il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia
del pignoramento".
Sulla specifica questione si è già pronunciato questo Tribunale (ordi-
nanza 5.9.2023 R.g. 301/2023) le cui ragioni giuridiche vanno integral-
mente richiamate in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ,
seppure riferite al caso di mancato deposito dell'avviso, attesa l'identità di disciplina tra le due ipotesi delineata dall'art. 543 comma 5 c.p.c.
L'art. 543 comma 5 c.p.c., nella sua dizione letterale, è chiara nell'imporre al creditore procedente un doppio onere: egli deve non solo notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo, ma anche de-
positarlo nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indi-
- 4 -
Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
cata nell'atto di pignoramento. La norma qualifica chiaramente tale ter-
mine come perentorio, prevedendo per l'inosservanza di entrambi gli oneri indicati la sanzione dell'inefficacia del pignoramento. Ciò posto, deve però
osservarsi che nel caso in esame la prima udienza di comparizione, indi-
cata nell'atto di pignoramento per il 29.7.2024, è stata differita d'ufficio dal G.E. al 22.11.2024. Pertanto, se in astratto è condivisibile la tesi del reclamato circa la necessità della tempestiva notifica dell'avviso (e del successivo deposito), nello specifico e in concreto tale tempestività va va-
gliata con riferimento alla nuova data fissata dal Giudice per la prima udienza. Ritiene infatti il Collegio che l'onere imposto al creditore debba riferirsi a quella nuova data, in quanto fissata per la prima comparizione delle parti. Se è vero, infatti, che la norma in esame impone la notifica e il deposito dell'avviso entro la data dell'udienza di comparizione “indicata
nell'atto di pignoramento”, è pur vero che la stessa norma si riferisce ai casi in cui quell'udienza viene effettivamente tenuta senza alcuno slitta-
mento, senza prendere neppure in considerazione l'eventualità di un dif-
ferimento della stessa per motivi indipendenti dalle ragioni delle parti. Ma
proprio perché la ratio della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per ef-
fettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, come erroneamente sostenuto dal reclamante, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo e poi differita per ragioni d'ufficio: nella quale data, nessuna udienza si è
tenuta e nessuna verifica si è svolta. Tale opzione interpretativa è coeren-
- 5 -
Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
te con il sistema normativo e con il generale principio processuale di ne-
cessario differimento dei termini assegnati alle parti – specie quando as-
sociati a decadenze/preclusioni varie – quando sia il giudice a modificare i tempi del contraddittorio con un suo provvedimento. Esempi paradigma-
tici di applicazione di tale principio processuale si rinvengono nei casi di slittamento dei termini imposti alle parti per il compimento di determinati atti a causa del differimento d'ufficio dell'udienza di riferimento. Si pensi,
così, al differimento dell'udienza di comparizione effettuato dal giudice ex art. 168 bis c.5 c.p.c. nella versione ante Riforma c.d. Cartabia: tale diffe-
rimento, a differenza di quello d'ufficio previsto comma 4 della medesima disposizione, incide sul termine entro il quale il convenuto deve predi-
sporre le sue difese depositando tempestivamente la comparsa di rispo-
sta, per non scontare significative preclusioni. Infatti, se viene disposto il rinvio di cui al 5^ comma citato, il termine previsto per la costituzione del convenuto va riferito alla nuova data della prima udienza, come specifica-
to dall'art. 166 c.p.c. mediante espresso richiamo del comma quinto dell'art. 168 bis c.p.c. Non si tratta di un principio processuale estintosi con l'ultima Novella, se è vero che, allo stesso modo, nel nuovo assetto successivo alla Riforma Cartabia è previsto che in caso di differimento della prima udienza da parte del giudice ex art. 171 bis c. 3 c.p.c., i ter-
mini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. (pure sanzionati da preclusioni) decorrano a ritroso rispetto alla nuova data della prima udienza fissata dal Giudice (cfr. nello stesso senso Tribunale
di Genova, Ord 22.6.2023).
Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato in data 3.9.2024 e in pari,
- 6 -
Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
data, ha provveduto al deposito dell'avviso (cfr. doc. 2 memoria) CP_1
quindi, successivamente alla data del 29.7.2024 originariamente fissata nell'atto di pignoramento, ma anteriormente rispetto alla nuova data di udienza fissata dal GE al 22.11.2024 per la prima comparizione delle par-
ti.
Deve allora concludersi, per le ragioni anzidette, che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo e il successivo deposito siano tempestivi,
in quanto avvenute entro la nuova data fissata dal Giudice per la compa-
rizione delle parti.
Per le ragioni anzidette il reclamo va rigettato risultando assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti.
*****
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. for-
mulata dalla resistente, non avendo la stessa dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di pregiudizio conseguente al compor-
tamento processuale di controparte. Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso (in tali termini Cass. civ. Sez. III,
05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio,
che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un dan-
no in conseguenza del comportamento processuale della controparte, non-
ché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave e,
dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso
di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del
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Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in
giudizio”.
****
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo tenuto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ.
modifiche, previste per le cause di valore compreso nello scaglione €
(5.201,00 - € 26.000,00), in ragione dell'attività processuale svolta.
La soccombenza reciproca costituisce valido motivo ex art. 92 comma
2 c.p.c. per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3.
****
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nei termini di legge;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la ordinanza impugnata;
dichiara la compensazione di 1/3 delle spese di lite spese di lite che li-
quida per l'intero in € 3.300,00 e per l'effetto condanna il reclamante al pagamento del residuo di € 2.200,00 oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e c.p.a.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
- 8 -
Tribunale di Sciacca 28/10/2025.
Il Giudice Estensore
Leonardo MO
R.G. 851/2024
Il Presidente
AN LI
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Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. AN LI Presidente
dr. Valentina Del Rio Giudice
dr. Leonardo MO Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 851 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
Tra
( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Sciacca, presso lo studio dell'Avv. DIMINO CALOGERO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
Contro
( ), elettivamente domiciliato in, Via Marco CP_1 P.IVA_1
Polo 1 in Viareggio, presso lo studio dell'Avv. DE STEFANO ANTONIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte resistente
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2
Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
00089160840), ora , Controparte_3
- contumace
Oggetto: Reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con reclamo depositato il 12.12.2024, ha Parte_1
impugnato la ordinanza del 22.11.2024, resa nel procedimento iscritto al n. 180/2024 R.Es.Mob. dal G.E. di questo Tribunale, che ha rigettato la istanza di declaratoria di inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi instaurato nei suoi confronti da CP_1
A tal fine - premesso che con atto notificatogli il 21/06/2024, il credi-
tore procedente lo invitava a comparire per l'udienza del CP_1
29.7.2024 e che tale udienza veniva successivamente differita d'ufficio al
22.11.2024 – ha dedotto che notificava l'avviso di avvenuta CP_1
iscrizione a ruolo il 3 .9.2024, dunque successivamente all'udienza di comparazione indicata nell'atto di pignoramento.
Preso atto di ciò, il G.E, rilevata la mancata notifica dell'avviso entro la prima udienza, avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento mobiliare come previsto dall'art. 543 comma 5 c.p.c.
Sulla base di tali premesse in fatto e in diritto, ha chiesto di dichiarare inefficace il pignoramento presso terzi eseguito ad istanza della CP_1
e, per l'effetto, di annullare e/o revocare l'ordinanza del G.E. resa nel pro-
cedimento n. 180/2024 R.Es.Mob.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la CP_1
inammissibilità del proposto reclamo perché non riguardante una delle
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Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
fattispecie tassativamente previste dall'art. 630 comma 3 c.p.c., soggette al rimedio azionato;
nonché per difetto di interesse ad agire;
nel merito ha contestato la fondatezza del reclamo di cui ha chiesto il rigetto, avanzan-
do altresì domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
non si è co- Controparte_2
stituita in giudizio.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito dal depo-
sito di note scritte ex art. 127 ter c.c. sostitutive dell'udienza del
28.2.2025;
******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
che, seppure regolarmente citata in Controparte_2
giudizio non si è costituita. La ricorrente ha dato prova della regolare no-
tifica nei confronti di notificato correttamente il reclamo a
[...]
incorporata da Controparte_2 Controparte_4
(cfr. deposito del 28.02.2025).
[...]
******
Nel merito il reclamo va rigettato.
Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consen-
tito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. (in tal senso, fra le più recenti, Cass. n. 17214/16;
Cass. n. 23160/15; Cass. Sez. Un. n. 9936/14; Cass. Sez. Un. ord. n.
23542/15) - reputa questo Giudice che la causa possa essere decisa sulla
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Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
base della questione che segue, ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previa-
mente le altre.
La questione giuridica controversa devoluta al collegio richiede di sta-
bilire se, nell'ambito della procedura mobiliare presso terzi, la notifica dell'avviso di iscrizione al ruolo effettuato dal creditore procedente dopo la udienza indicata nell'atto di pignoramento, ma in data anteriore rispetto a quella della udienza in concreto tenutasi, integri o meno la fattispecie estintiva di cui all'art. 543 comma 5 c.p.c., nella versione post riforma c.d. Cartabia applicabile alla fattispecie in esame, a mente del quale : "Il
creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pi-
gnoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a
ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avvi-
so notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o
il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia
del pignoramento".
Sulla specifica questione si è già pronunciato questo Tribunale (ordi-
nanza 5.9.2023 R.g. 301/2023) le cui ragioni giuridiche vanno integral-
mente richiamate in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ,
seppure riferite al caso di mancato deposito dell'avviso, attesa l'identità di disciplina tra le due ipotesi delineata dall'art. 543 comma 5 c.p.c.
L'art. 543 comma 5 c.p.c., nella sua dizione letterale, è chiara nell'imporre al creditore procedente un doppio onere: egli deve non solo notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo, ma anche de-
positarlo nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indi-
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Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
cata nell'atto di pignoramento. La norma qualifica chiaramente tale ter-
mine come perentorio, prevedendo per l'inosservanza di entrambi gli oneri indicati la sanzione dell'inefficacia del pignoramento. Ciò posto, deve però
osservarsi che nel caso in esame la prima udienza di comparizione, indi-
cata nell'atto di pignoramento per il 29.7.2024, è stata differita d'ufficio dal G.E. al 22.11.2024. Pertanto, se in astratto è condivisibile la tesi del reclamato circa la necessità della tempestiva notifica dell'avviso (e del successivo deposito), nello specifico e in concreto tale tempestività va va-
gliata con riferimento alla nuova data fissata dal Giudice per la prima udienza. Ritiene infatti il Collegio che l'onere imposto al creditore debba riferirsi a quella nuova data, in quanto fissata per la prima comparizione delle parti. Se è vero, infatti, che la norma in esame impone la notifica e il deposito dell'avviso entro la data dell'udienza di comparizione “indicata
nell'atto di pignoramento”, è pur vero che la stessa norma si riferisce ai casi in cui quell'udienza viene effettivamente tenuta senza alcuno slitta-
mento, senza prendere neppure in considerazione l'eventualità di un dif-
ferimento della stessa per motivi indipendenti dalle ragioni delle parti. Ma
proprio perché la ratio della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per ef-
fettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, come erroneamente sostenuto dal reclamante, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo e poi differita per ragioni d'ufficio: nella quale data, nessuna udienza si è
tenuta e nessuna verifica si è svolta. Tale opzione interpretativa è coeren-
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Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
te con il sistema normativo e con il generale principio processuale di ne-
cessario differimento dei termini assegnati alle parti – specie quando as-
sociati a decadenze/preclusioni varie – quando sia il giudice a modificare i tempi del contraddittorio con un suo provvedimento. Esempi paradigma-
tici di applicazione di tale principio processuale si rinvengono nei casi di slittamento dei termini imposti alle parti per il compimento di determinati atti a causa del differimento d'ufficio dell'udienza di riferimento. Si pensi,
così, al differimento dell'udienza di comparizione effettuato dal giudice ex art. 168 bis c.5 c.p.c. nella versione ante Riforma c.d. Cartabia: tale diffe-
rimento, a differenza di quello d'ufficio previsto comma 4 della medesima disposizione, incide sul termine entro il quale il convenuto deve predi-
sporre le sue difese depositando tempestivamente la comparsa di rispo-
sta, per non scontare significative preclusioni. Infatti, se viene disposto il rinvio di cui al 5^ comma citato, il termine previsto per la costituzione del convenuto va riferito alla nuova data della prima udienza, come specifica-
to dall'art. 166 c.p.c. mediante espresso richiamo del comma quinto dell'art. 168 bis c.p.c. Non si tratta di un principio processuale estintosi con l'ultima Novella, se è vero che, allo stesso modo, nel nuovo assetto successivo alla Riforma Cartabia è previsto che in caso di differimento della prima udienza da parte del giudice ex art. 171 bis c. 3 c.p.c., i ter-
mini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. (pure sanzionati da preclusioni) decorrano a ritroso rispetto alla nuova data della prima udienza fissata dal Giudice (cfr. nello stesso senso Tribunale
di Genova, Ord 22.6.2023).
Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato in data 3.9.2024 e in pari,
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Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
data, ha provveduto al deposito dell'avviso (cfr. doc. 2 memoria) CP_1
quindi, successivamente alla data del 29.7.2024 originariamente fissata nell'atto di pignoramento, ma anteriormente rispetto alla nuova data di udienza fissata dal GE al 22.11.2024 per la prima comparizione delle par-
ti.
Deve allora concludersi, per le ragioni anzidette, che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo e il successivo deposito siano tempestivi,
in quanto avvenute entro la nuova data fissata dal Giudice per la compa-
rizione delle parti.
Per le ragioni anzidette il reclamo va rigettato risultando assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti.
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Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. for-
mulata dalla resistente, non avendo la stessa dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di pregiudizio conseguente al compor-
tamento processuale di controparte. Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso (in tali termini Cass. civ. Sez. III,
05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio,
che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un dan-
no in conseguenza del comportamento processuale della controparte, non-
ché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave e,
dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso
di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del
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Tribunale di Sciacca R.G. 851/2024
carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in
giudizio”.
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Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo tenuto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ.
modifiche, previste per le cause di valore compreso nello scaglione €
(5.201,00 - € 26.000,00), in ragione dell'attività processuale svolta.
La soccombenza reciproca costituisce valido motivo ex art. 92 comma
2 c.p.c. per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3.
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Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1
quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nei termini di legge;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la ordinanza impugnata;
dichiara la compensazione di 1/3 delle spese di lite spese di lite che li-
quida per l'intero in € 3.300,00 e per l'effetto condanna il reclamante al pagamento del residuo di € 2.200,00 oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e c.p.a.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
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Tribunale di Sciacca 28/10/2025.
Il Giudice Estensore
Leonardo MO
R.G. 851/2024
Il Presidente
AN LI
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Tribunale di Sciacca