Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 470 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “Appalto-altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 36/23, pubblicata il 9
Gennaio 2023; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata in data 29 Novembre 2024, all'esito dell'udienza del 26 Novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 17 Febbraio 2025), e pendente tra:
P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti), dagli avv.ti Luca Migliore ( ) ed Ernesto De C.F._1
Maria ) con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi C.F._2
di PEC:
Email_1
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Appellante
E
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Emiliana Grillo ( e Carlo C.F._3
1
di PEC: Email_3
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Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 26 Novembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20 Dicembre 2017 nei confronti di la società CP_1 [...]
esponeva di avere stipulato con in data 13 Aprile 2017, un contratto CP_2 CP_1
di subappalto.
Il subappalto aveva ad oggetto la fornitura e posa in opera della struttura in ferro zincato di una tettoia, composta da n. 19 colonne e ringhiera composita, oltre parapetti.
La realizzazione della struttura in ferro rientrava nell'ambito dell'appalto, inerente alla costruzione di una scuola secondaria di primo grado, nel Comune di Castelgomberto (VI).
L'importo complessivo del subappalto era stato pattuito in euro 17.000,00 oltre IVA, di cui euro 800,00 per oneri di sicurezza sul lavoro.
In ottemperanza agli accordi conclusi aveva versato, a mezzo di bonifico, la Controparte_2
somma di euro 6.222,00 a titolo di acconto;
altresì aveva emesso un assegno bancario di euro 10.858,00 (che sarebbe stato incassato alla parziale consegna della merce).
Ebbene, la subappaltatrice veva consegnato solo una parte della fornitura;
in CP_1
particolare aveva provveduto a montare unicamente n. 9 pilastri.
Ed anzi ad un certo punto gli operai di avendo rilevato problemi tecnici nella CP_1
foratura del solaio per il montaggio degli ulteriori pilastri, avevano lasciato il cantiere, senza farvi più ritorno.
Vanamente aveva chiesto ad di riprendere i lavori. Controparte_2 CP_1
Pertanto ra divenuta inadempiente, rispetto agli obblighi contrattuali assunti. CP_1
2 , per non incorrere in ritardi con la committente, era stata costretta ad Controparte_2
affidare alla DI FA srl il completamento delle restanti lavorazioni, ed alla “DB
NT srl” la consegna del materiale non fornito, con addebito di elevati costi per le lavorazioni d'urgenza.
Ne era derivato un ingente danno economico. In tal senso allegava all'atto Controparte_2
di citazione le fatture, inerenti alle lavorazioni che si erano rese necessarie, a seguito dell'inadempimento di CP_1
Sulla base di tali premesse, la società conveniva dinanzi al Controparte_2 CP_1
Tribunale di Napoli Nord, formulando le seguenti domande:
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per l'effetto, CP_3
dichiarare la risoluzione del contratto stipulato il 13.4.2017; 2. Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo già versato da sulla scorta del Controparte_2
contratto di subappalto, nella misura di euro 17.000,00 IVA inclusa;
3. Sempre per l'effetto, condannare la risarcimento di tutti i danni subìti dall'attrice, consistiti nel CP_4
versamento dell'importo di euro 21.945,70 (IVA inclusa), per la merce non consegnata e successivamente ordinata e fornita dalla ditta D.B.G. NT srl, e montata in cantiere dalla ditta EDIL FANTINI srls….corrispettivo dei lavori di esecuzione delle opere non eseguiti dalla convenuta ed effettuati dalle ditte sopracitate, nonchè di tutti gli altri danni patrimoniali e non che saranno provati in corso di causa…
Si costituiva la convenuta eccependo che le sue maestranze erano state CP_1
nell'impossibilità di iniziare la posa in opera dei pilastri entro la data concordata del 15
Maggio 2017; e questo sia per le ridotte dimensioni della gru messa a disposizione da “Lo
”, sia per le copiose precipitazioni, che avevano reso precario il piano di calpestio, CP_2
su cui la gru stessa avrebbe dovuto operare.
Inoltre la convenuta aggiungeva le seguenti circostanze: una volta riprese le CP_1
lavorazioni, dopo che erano stati montati nove pilastri nel piano inferiore, gli operai di avevano constatato che il reticolo dei ferri di armatura presente nel solaio era così CP_1
fitto, che l'effettuazione dei fori per l'alloggiamento degli ulteriori pilastri avrebbe
3 necessariamente comportato il tranciamento dei tondini di ferro, con il conseguente indebolimento della struttura portante del solaio.
aveva immediatamente informato la subappaltante “ ” e la Direzione CP_1 CP_2
dei Lavori dei suddetti gravi impedimenti, ed aveva interrotto i lavori, in attesa di istruzioni.
Contestualmente veva informato “ di non poter dare seguito CP_1 Controparte_2
alla lavorazione e fornitura dei parapetti e delle ringhiere, in mancanza delle necessarie indicazioni, già vanamente richieste alla Direzione dei Lavori.
Dunque, la subappaltatrice on si riteneva inadempiente rispetto agli obblighi CP_1
contrattuali.
Anzi, era stata danneggiata, stante l'inadempienza della subappaltante “ ”, la CP_2
quale non aveva fornito precise indicazioni, ai fini della corretta esecuzione delle lavorazioni previste in contratto.
Da qui la richiesta di rigetto della domanda attorea.
In ordine alla posizione della convenuta (odierna appellante), è d'uopo CP_1
evidenziare come quest'ultima, nella comparsa di costituzione di primo grado, abbia appunto dedotto di essere stata lei danneggiata dalle carenze informative dell'appaltatrice
; altresì ha dichiarato di avere ricevuto da la somma di CP_2 CP_1 CP_2
euro 17.000,00, rimanendo (quanto al prezzo del subappalto) un residuo impagato di euro
3.600,00. Tuttavia si ribadisce come la convenuta si sia limitata a chiedere il rigetto CP_1
della domanda attorea, senza spiegare domanda riconvenzionale.
Nel corso del primo grado venivano sentiti i testi , , Tes_1 Testimone_2 [...]
, e . Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 36/23, pubblicata il 9 Gennaio 2023.
Il G.M., in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato al CP_1
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma di euro Controparte_2
12.200,00, oltre interessi legali dalla domanda;
altresì il primo Giudice ha condannato
4 al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 per esborsi ed euro CP_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Il primo giudicante ha dichiarato il parziale inadempimento di per avere CP_1
provveduto alla sola posa in opera di 9 pilastri (sui 19 forniti), e per avere omesso la fornitura di ringhiere e parapetti.
Ad avviso del G.M. di Napoli Nord, assume pregnante rilievo il compendio probatorio, costituito dalla documentazione in atti e dalle testimonianze rese.
Dalle prove acquisite emerge la tempestività con la quale aveva fornito ad Controparte_2
le indicazioni necessarie, per la risoluzione delle difficoltà, relative alla posa in CP_1
opera dei pilastri.
A fronte dell'accertato inadempimento parziale di il G.M. non ha accolto la CP_1
domanda attorea di declaratoria della risoluzione del contratto.
Sul punto il Tribunale ha osservato come il subappalto in questione avesse ad oggetto una prestazione unitaria e non frazionabile (non era quindi consentita la risoluzione parziale).
Invece il ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno, Pt_1
complessivamente valutato nella somma di euro 12.200,00 (corrispondente all'importo documentato dalla DB NT nella fattura n. 86 del 12 Ottobre 2017).
Il Tribunale ha anche valorizzato le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_3
titolare della ditta DB NT.
Quest'ultimo ha confermato di avere eseguito, in favore di le lavorazioni Controparte_2
indicate nella fattura n. 86 del 12 Ottobre 2017 (le forniture sono state regolarmente pagate).
Vale a dire il Tribunale, a titolo di risarcimento danni, ha liquidato la somma di euro
12.200,00 (già comprensivi di IVA), corrispondente all'importo erogato da “ Controparte_2
all'impresa DB NT srl, per la fornitura delle ringhiere e dei parapetti, che avrebbe dovuto fornire la convenuta CP_1
5 Invece, il G.M. non ha accolto la domanda risarcitoria, in relazione alle fatture della DI
FA, “dal momento che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (in tal senso anche Cass. n.
15176/15; Cass. n. 15832/11), e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (Cass.
n. 3293/2918).”
Parimenti il G.M. di Napoli Nord non ha accolto la domanda risarcitoria, relativa al pagamento della penale per il ritardo ed ai costi sopportati per il noleggio della gru (in carenza di prova dell'ammontare e del relativo pagamento).
Né il Tribunale ha accolto la domanda di condanna, a carico di alla restituzione CP_1
degli importi già versati da (ci si riferisce, in particolare, all'acconto di euro CP_2
6.222,00, versato mediante bonifico bancario).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con citazione notificata il 23 CP_1
Gennaio 2023 nei confronti di “ . Controparte_2
La srl appellante chiede, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi l'esclusiva responsabilità della ditta , in ordine alla mancata Controparte_2
esecuzione del contratto di subappalto. Infatti – nell'ottica della srl impugnante –
l'appaltatrice, con la sua condotta reticente, ha fatto sì che la subappaltatrice non CP_1
potesse portare a termine, a regola d'arte, l'incarico ricevuto.
Quindi chiede rigettarsi la domanda risarcitoria (al contrario parzialmente CP_1
accolta dal primo giudicante);
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo di comparsa depositata il 24 Marzo 2023 si è costituita l'appellata CP_2
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
Quindi, fin da ora è d'uopo osservare come “ ” non abbia proposto CP_2
impugnazione incidentale, con riferimento ai profili, per i quali l'articolata domanda attorea non ha trovato accoglimento.
6 La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 26 Maggio 2023, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Giusta ordinanza comunicata il 29 Novembre 2024, all'esito dell'udienza del 26 Novembre
2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
In particolare, entrambe le parti hanno depositato la prima comparsa ex art. 190 cpc
(rispettivamente, in data 23 Gennaio 2025 parte appellante, ed in data 15 Gennaio 2025 parte appellata). Invece, la sola appellata “ ha depositato la seconda Controparte_2
comparsa ex art. 190 cpc, in data 3 Febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce che, erroneamente, il CP_1
primo Giudice avrebbe ravvisato il suo parziale inadempimento contrattuale, con il conseguente accoglimento della domanda attorea di risarcimento dei danni.
Ad avviso di il G.M. di Napoli Nord avrebbe erroneamente interpretato i CP_1
documenti acquisiti e le rese dichiarazioni testimoniali.
Nell'ottica del primo Giudice, i documenti prodotti (unitamente alle dichiarazioni rese dal teste ing. Direttore dei Lavori), danno la prova che “ sollecitamente Tes_1 Controparte_2
rispose alle difficoltà segnalate da nella posa in opera degli ulteriori 9 pilastri;
CP_1
altresì l'appaltatrice indicò alla subappaltatrice i criteri da seguire, per poter ultimare le lavorazioni in condizioni di sicurezza.
Il Tribunale ha anche valorizzato la mail del 9 Maggio 2017, trasmessa dall'architetto Tes_6
di “ ad In effetti il 9 Maggio “Lo ” ha girato
[...] Controparte_2 CP_1 CP_2
alla subappaltatrice la mail già trasmessa il precedente 3 Maggio al Direttore dei Lavori ing.
7 in cui si sono date analitiche indicazioni tecniche, con riferimento alla produzione dei Tes_1
parapetti e delle ringhiere commissionati.
L'appellante – in ordine alla posa in opera dei restanti 9 pilastri – deduce come CP_1
non vi sia stata risposta alle problematiche comunicate con la sua mail del 17 Maggio 2017.
Analogamente, deduce il carattere non esaustivo delle indicazioni fornite da CP_1
per la realizzazione dei parapetti e delle ringhiere. Controparte_2
Il Collegio non condivide le doglianze mosse da parte appellante: alla luce del testimoniale e dell'insieme delle comunicazioni via mail, non può revocarsi in dubbio lo scambio di opinioni ed informazioni tra “ ” ed il Direttore dei Lavori ing. al fine di CP_1 CP_2 Tes_1
superare le difficoltà incontrate da nel montaggio dei pilastri al piano superiore. CP_1
Invero, a mezzo di comunicazione via PEC del 17 Maggio 2017 ore 17:39, trasmessa ad
“ si doleva del fatto che la subappaltatrice si fosse allontanata CP_1 Controparte_2
dal cantiere, benchè in quella stessa giornata vi fossero stati contatti nelle vie brevi tra il D.L. ing. ed il responsabile di cantiere di (colloquio telefonico in cui erano state Tes_1 CP_1
fornite ulteriori indicazioni, inerenti all'apposizione degli ulteriori pilastri).
Quindi formalmente Lo TT invitava a presentarsi l'indomani mattina in CP_1
cantiere per proseguire i lavori…, altrimenti ci riterremo liberi di incaricare altra impresa, con tutte le conseguenze del caso.
Ebbene, non si è ripresentata. CP_1
Parimenti, non è stata in concreto riscontrata la mail ordinaria del 18 Maggio 2017, con cui
“ ” sollecitava la consegna della fornitura (inerente a ringhiere e parapetti), CP_2
entro il successivo 22 Maggio 2017.
Si ribadisce come in modo ingiustificato, sia venuta meno agli assunti obblighi CP_1
contrattuali.
Dunque, non appare conforme ai canoni di buona fede nell'esecuzione del contratto la posizione espressa da nella missiva del 19 Maggio 2017, laddove giustificava la sua CP_1
8 inadempienza (in ordine alla collocazione di ringhiere e parapetti), alla luce della mancanza di indicazioni scritte.
Né può revocarsi in dubbio il fatto che fosse a conoscenza dell'imminente CP_1
scadenza dei termini per la consegna dei lavori (termini gravanti sull'appaltatrice
[...]
, nel rapporto con la parte committente). CP_2
Peraltro, non vi era alcun obbligo, in capo all'appaltatrice , né in capo al CP_2
Direttore dei Lavori, di fornire indicazioni tecniche ed operative in forma scritta, e non soltanto verbalmente nelle vie brevi.
In ogni caso la succitata mail dell'architetto del 9 Maggio 2017 ore 16:13 dimostra Tes_6
come tali indicazioni scritte siano state anche fornite.
Certamente sono di pregnante rilievo le dichiarazioni rese dal teste (capo- Testimone_5
squadra di all'udienza del 21 Marzo 2022. Controparte_2
Gli operai di si limitarono ad “alzare” qualche pilastro in una sola giornata CP_1
lavorativa. Dopodichè le maestranze di non si presentarono più in cantiere;
quindi CP_1
gli operai di dovettero proseguire e completare i lavori, ed anche il materiale CP_2
fornito da era insufficiente. CP_1
Per giunta, gli operai di altre ditte presenti sul cantiere hanno dovuto completare i lavori non portati a termine da e ciò con particolare riferimento alla ringhiera della CP_1
scala.
In ordine alla mancata fornitura di ringhiere e parapetti, già prima della sottoscrizione del contratto di subappalto (e precisamente in sede di sopralluogo), aveva CP_1
sollevato delle problematiche.
Ebbene, l'appaltatrice ed il Direttore dei Lavori prontamente si sono attivati Controparte_2
per rendere i chiarimenti necessari.
Si registra un costante atteggiamento collaborativo dell'odierna appellata, culminato nella succitata mail dell'architetto del 9 Maggio 2017. Tes_6
9 In tale missiva “ ha compiutamente risposto alle molteplici istanze di Controparte_2
chiarimenti, allegando anche un prospetto concreto di lavorazione.
Soltanto per due quesiti Lo TT si riservava di dare ulteriore conferma, in ordine alla esattezza delle risposte fornite.
Le indicazioni fornite risultano nel complesso sufficienti.
Di conseguenza, non può trovare giustificazioni l'integrale inadempimento di CP_1
in ordine alla fornitura di parapetti e ringhiere.
Con ulteriore motivo di gravame, deduce che il rifiuto di completare le opere (con CP_1
riferimento sia al posizionamento dei pilastri che alla fornitura di parapetti e ringhiere) fu giustificato dalla necessità di evitare la responsabilità per vizi, in cui sarebbe incorsa la subappaltatrice, laddove avesse fedelmente eseguito le indicazioni dell'appaltatrice “
[...]
”. CP_2
quindi, sostiene di essersi legittimamente rifiutata di dare esecuzione alle opere, CP_1
in attesa che fossero chiariti per iscritto gli aspetti essenziali, necessari per una realizzazione a regola d'arte.
La tesi testè esposta, della pretesa legittimità del rifiuto dell'odierna appellante, non può essere condivisa.
L'articolata disciplina delle garanzie per difformità e vizi dell'opera trova applicazione nella sola ipotesi di totale compimento dell'opera medesima.
In altri termini, trattasi di disciplina che non consente di ritenere legittimo il rifiuto di dare esecuzione all'opera commissionata.
In particolare si aderisce al seguente ed inequivoco insegnamento giurisprudenziale:…nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore
10 per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass. civ., n. 13821/24).
La responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera (di cui agli artt. 1667 e 1668 cc.), ricorre quando l'appaltatore stesso abbia consegnato un'opera completa, sia pure affetta da vizi o non conforme a quanto pattuito.
In mancanza dei presupposti per l'applicazione della normativa speciale in materia di appalto, trova applicazione la disciplina generale sull'inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e 1455 cc..
Quindi, nulla quaestio sull'inadempienza della subappaltatrice per la mancata CP_1
esecuzione dell'opera (Cass. civ., nn. 4527/22, 4077/22, 9198/18, 1186/15).
Con ulteriore motivo di appello, sprime la sua doglianza per la quantificazione CP_1
della pretesa risarcitoria di “ ”, come operata dal primo giudicante. CP_2
In particolare il G.M. di Napoli Nord ha liquidato, a titolo di danni, le somme sborsate da “
[...]
” per la fornitura delle ringhiere e dei parapetti. CP_2
Ebbene, lamenta il fatto che il Giudice Monocratico abbia ammesso la prova per CP_1
testi, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo di euro 12.200,00.
Il tutto in violazione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 2721 cc. (circa l'inammissibilità della prova per testimoni, qualora il valore del contratto ecceda gli euro
2,58).
Non può trovare accoglimento neanche tale motivo di gravame.
Invero, non può non tenersi conto della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2721 cc., in base alla quale il Giudice, nella sua discrezionalità, può ammettere la prova testimoniale, anche in deroga al limite fissato dal primo comma, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
21411/22).
11 In ogni caso, merita di essere confermato l'iter argomentativo della gravata sentenza, laddove ha liquidato (a titolo di danni per l'inadempimento contrattuale di le CP_1
spese sostenute da , costretta a rivolgersi ad altra ditta (appunto DB Controparte_2
NT), per ottenere la fornitura della ringhiera e del parapetto, che avrebbe dovuto assicurare la subappaltatrice CP_1
Il compendio probatorio – correttamente valorizzato dal Tribunale – è consistito, innanzi tutto, nella fattura n. 86/17, emessa dalla DB in data 12 Ottobre 2017 nei confronti di
[...]
per l'importo di complessivi euro 12.200,00, già comprensivi di IVA. CP_2
Il documento deve essere valutato congiuntamente con le dichiarazioni rese da
[...]
, titolare della ditta DB NT srl, sentito come teste all'udienza del 16 Tes_3
Gennaio 2020.
Il ha riconosciuto la fattura a sua firma, ed ha confermato di avere effettuato la Tes_3
fornitura di ringhiera e parapetto descritta in fattura. Altresì ha riferito come “ CP_2
gli abbia corrisposto la somma di euro 12.200,00 (comprensivi di IVA), indicata nella fattura.
Quindi, non si presta a censure la statuizione del primo Giudice, di quantificazione dei danni patiti da “ , nella misura di euro 12.200,00, oltre interessi legali dalla Controparte_2
domanda.
Si ribadisce come l'attrice non abbia proposto impugnazione incidentale, con CP_2
riferimento ad ulteriori voci di danno, pure invocate in primo grado e non riconosciute dal
Tribunale.
Peraltro, il Collegio aderisce all'insegnamento giurisprudenziale per cui – in tema di risarcimento del danno patrimoniale – le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno, reperendo una soluzione alternativa, sono risarcibili soltanto nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato (Cass. civ., n. 134/20).
Ebbene, deve ritenersi che il prezzo della prestazione resa da DB NT (euro
12.200,00 comprensivi di IVA) sia conforme ai costi di mercato.
12 Significativamente , nel contratto di subappalto inter partes, Parte_2
avevano concordato un prezzo pari ad euro 17.000,00, oltre IVA.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Peraltro, è d'uopo evidenziare come fin dalla comparsa di costituzione in primo CP_1
grado, abbia esplicitamente confermato la circostanza riferita da “ ” nella CP_2
citazione di primo grado, e cioè il fatto di avere ricevuto dall'appaltatrice la somma di euro
17.000,00.
fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, ha dedotto che le carenti CP_1
indicazioni tecniche provenienti da “ ” le avrebbero impedito di portare a CP_2
termine l'opera; altresì, nella parte argomentativa della comparsa di primo grado, CP_1
lamenta un residuo impagato di euro 3.660,00, con riferimento al prezzo del subappalto.
Tuttavia non ha avanzato domanda riconvenzionale, e soprattutto trattasi di CP_1
doglianze – circa la pretesa inadempienza di – per la prima volta formulate, Controparte_2
soltanto a seguito della citazione notificata dall'appaltatrice.
Il tutto, a conferma della complessiva contraddittorietà e non attendibilità della prospettazione fornita dall'odierna appellante.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. CP_1
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa deve essere parametrato sull'importo di euro 12.200,00, riconosciuto dal Tribunale a titolo di risarcimento danni (importo che trova conferma, all'esito del presente grado).
13 Quindi, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
In mancanza di nota specifica, si procede alla liquidazione di ufficio.
Ai fini della quantificazione del compenso, nell'ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi.
Si riconosce il compenso non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria;
e questo, alla luce della delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc avanzata dalla srl appellante (cfr. la succitata ordinanza collegiale del 26 Maggio 2023).
Dunque, a titolo di compensi professionali si liquida, in favore dell'appellata CP_2
l'importo di euro 4.357,50.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di avverso la sentenza del Tribunale CP_1 Controparte_2
di Napoli Nord n. 36/23, pubblicata il 9 Gennaio 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di “ CP_1 [...]
, che liquida in euro 4.357,50 (quattromilatrecentocinquantasette/50) per CP_2
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante , CP_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
14 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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