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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPACIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dr.sa Claudia Spiga Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2255 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
” in persona del curatore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Flavio Vito Maria Spanò, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Carlo
Bavetta a Palermo, via N. Garzilli n.59. attore
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Picciotto, con elezione di domicilio a CP_1
Marsala, via G. Mazzini n.135.
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 13.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della “ , società avente ad oggetto il commercio di prodotti Parte_1 alimentari, ha agito ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti di , amministratore della CP_1 società dalla data di costituzione (21.10.2013) al 22.05.2018 e, di fatto, fino alla data del fallimento, dichiarato con sentenza nr. 8/2021 emessa dal Tribunale di Marsala il 05.05.2021.
Nello specifico, ha addebitato all'amministratore: a) di non avere tenuto la contabilità in maniera regolare;
b) di avere omesso il pagamento dei fornitori e degli oneri tributari;
c) di avere fatto transitare i proventi derivanti dalle vendite verso un altro soggetto giuridico, la CP_2 società costituita con la moglie e la madre il 31 maggio 2016 ed in favore della quale, in data 31 luglio 2016, è stata ceduta in affitto l'intera azienda, così determinando il fallimento della società peraltro a quel punto completamente priva di attivo, con pregiudizio dei creditori;
d) di avere occultato mediante artifizi contabili (iscrizione in bilancio di utili inesistenti e versamenti in conto capitale mai effettivamente versati) la perdita del capitale sociale, evitando che si manifestassero chiaramente le condizioni di dissesto della società. Ha infine rappresentato che nonostante il passaggio dell'amministrazione ad altro soggetto, tale Barracco, nel maggio 2018, il convenuto avrebbe comunque mantenuto di fatto l'amministrazione della società, sicché lo stesso deve essere ritenuto l'unico responsabile della perdita del patrimonio sociale.
Il resistente ha contestato gli addebiti evidenziando che l'indebitamento della società era stato invero causato dal crollo finanziario della CEDI SISA, principale fornitore della società, che aveva Parte_ danneggiato in modo considerevole tutti i consorziati, ivi compresa la Ha altresì sostenuto l'effettiva esistenza dei versamenti in conto capitale risultanti dal bilancio ed effettuati nel corso del
2015 per euro 130.000,00 dalla socia in conto di un eventuale aumento di capitale Parte_2 sociale - che poi non si era concretizzato - ed ha contestato di avere continuato ad amministrare la società dopo avere rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore in data 22.05.2018.
In corso di causa, su ricorso del fallimento, il Tribunale, con ordinanza dell'11.04.2022, ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti appartenenti al convenuto sino alla concorrenza di euro 330.000,00.
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che il fallimento che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale e la riconducibilità della lesione patrimoniale alla condotta dell'amministratore inadempiente ai suoi obblighi.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge e dall'atto costitutivo (cfr. Cass.
22911/10).
Quindi, l'accertamento della violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per affermarne la responsabilità, essendo necessario comprovare anche la sussistenza del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società e la sua diretta riconducibilità causale alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr. Cass. Cass. 5960/05; Cass.
5876/11; Cass. 7606/11). A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è allora rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente – come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e, quindi, a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Orbene, preliminarmente osserva il Tribunale che il fallimento non ha dimostrato il coinvolgimento del convenuto nelle scelte gestionali della società anche in epoca successiva alle sue dimissioni dalla carica di amministratore, sicché oggetto di analisi saranno soltanto le condotte poste in essere dal convenuto durante il periodo in cui lo stesso ha ricoperto formalmente la carica di amministratore
(ossia dal 21.10.2013 al 22.05.2018), sebbene le conseguenze economiche negative di talune condotte siano divenute evidenti e foriere di conseguenze soltanto in epoca successiva.
Nello specifico, la condotta ascritta al convenuto consistente nell'omessa regolare tenuta della contabilità ha trovato piena conferma all'esito dell'istruttoria: il ctu, infatti, non è riuscito a ricostruire la situazione contabile e patrimoniale della società alla data del fallimento a causa della carenza documentale. In particolare, risultano prodotti soltanto i bilanci per i periodi 2013, 2014,
2015 e 2016, ma non è stato reperito alcun documento contabile da cui trarre informazioni per i periodi successivi, né sono stati prodotti i libri sociali obbligatori, il che ha impedito la verifica della corrispondenza dei dati aggregati nei bilanci con quelli riportati nelle scritture contabili (v. ctu pag.
13).
Ed infatti risultano nei bilanci crediti di valore superiore a quello di presumibile realizzo e, di contro, debiti complessivamente inferiori rispetto a quelli che poi sono stati accertati in sede fallimentare come riferibili al medesimo periodo: dette poste, ove correttamente appostate, avrebbero fatto emergere già al 31.12.2015 un patrimonio netto negativo (cfr sul punto ctu, pag.15).
Più precisamente, dall'analisi delle situazioni contabili (prodotte dallo stesso convenuto) risultano crediti per oltre 200 mila euro nei confronti della , annotati Controparte_3 inspiegabilmente per il medesimo valore nonostante tale società fosse stata posta in liquidazione già nel 2014 e poi definitivamente cancellata in data 11.01.2019 (v. tabella di pag. 15 della ctu); i debiti iscritti sono complessivamente pari a soli euro 857.198, a fronte di debiti, accertati in sede fallimentare come riferibili al medesimo periodo, di ben maggiore importo pari a complessivi euro
1.121.195,19. Del tutto anomala e priva di utilità economica per la società si è rivelata poi l'operazione di affitto dell'azienda realizzata in data 01/08/2016 in favore della società il cui capitale era CP_2 diviso tra lo stesso , la di lui moglie e la di lui madre, quest'ultima anche amministratore. CP_1
Infatti, a fronte della previsione di un canone annuo pari ad euro 18.000, non v'è traccia di alcun pagamento, benché, dalle sintetiche situazioni contabili versate in atti dalla difesa del convenuto, risulti la contabilizzazione di alcuni ricavi per affitto di ramo di azienda (cfr. pag. 20 ctu).
Va inoltre osservato che, in conseguenza dell'affitto di azienda, già fortemente Parte_1 indebitata, ha cessato di fatto ogni attività aziendale: il fatto che il abbia successivamente CP_1 rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore non ne esclude quindi la responsabilità, posto che le condotte che hanno generato un danno per la società sono state tutte realizzate durante il periodo di gestione riferibile al convenuto (2013-2018). Il liquidatore succeduto al convenuto nella gestione della società si è, infatti, limitato ad avallare le scelte adottate dal , senza realizzare CP_1 però altre condotte foriere di danno per la società.
Le conseguenze negative dell'attività di gestione affidata al convenuto hanno avuto conferma in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, essendo emersi ingenti debiti per oltre euro
250.000,00 nei confronti dell'Erario che trovano la loro genesi proprio negli anni in cui la società era gestita dal (ossia nel 2014 e 2016). CP_1
Di contro non è stata fornita alcuna valida giustificazione giuridica ed economica dell'iscrizione nel bilancio al 2015 di una ulteriore posta per avviamento di euro 400.000, il che porta a ritenere che tale operazione fosse finalizzata esclusivamente a gonfiare il valore dell'attivo patrimoniale, così da celare lo stato di decozione in cui già versava la società (v. pag. 14 ctu).
In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, va quindi senz'altro affermata la responsabilità del convenuto in relazione a tutte le conseguenze negative derivanti alla società fino alla dichiarazione di fallimento.
Passando alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di dover applicare il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare, posto che la scarsa documentazione contabile prodotta, pur evidenziando l'entità delle perdite in valore assoluto che ha determinato l'erosione del capitale sociale, non consente tuttavia di risalire all'origine delle spese ivi annotate, ossia non consente la ricostruzione della situazione economico patrimoniale della società in ottica liquidatoria
(v. ctu. pag.16). Vale la pena di richiamare, quindi, il principio, affermato in giurisprudenza e di recente codificato dal nuovo art. 2486 III comma cc, secondo cui, quando la mancanza di scritture contabili o l'insufficienza delle stesse, addebitabile all'amministratore, impedisca di ricostruire con l'analiticità necessaria quale sia stato l'effettivo andamento dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, il giudice può utilizzare il criterio fondato "sulla differenza tra attivo e passivo patrimoniale" a supporto della liquidazione equitativa del danno risarcibile (Cassazione Civile,
Sezioni Unite, Primo Pres. Rovello, Rel. Rordorf, 06.05.2015, n. 9100). Nella specie, peraltro, nemmeno in sede fallimentare è stato possibile accertare l'attivo patrimoniale a causa della mancanza della contabilità, sicché il danno risulta pari al passivo accertato in sede fallimentare alla data del 25.05.2023 ossia ad euro 1.121.195,19 (v. ctu pag. 25).
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione del suo ammontare, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), al fallimento spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale.
Il tutto a decorrere dalla data del fallimento.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 1.435.612,06 (di cui euro 1.121.195,19 per capitale, euro 123.813,69 per interessi ed euro 190.603,18 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo concesso in via cautelare con ordinanza di questo Tribunale dell'11.04.2022, fino alla concorrenza di euro 330.000,00 nei confronti del convenuto si convertirà automaticamente in pignoramento (Cass. civ. n. 10871/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in favore dell'Erario (stante l'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio), in complessivi euro 5.600,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 17.886,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Vanno poste, inoltre, a carico del convenuto soccombente le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 30.10.2023).
Infine, essendo i fatti contestati quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr.
Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: Condanna al pagamento, in favore della Curatela del fallimento della società CP_1
“ , della somma di euro 1.435.612,06, oltre interessi legali dal dì della Parte_1 pubblicazione della sentenza a quello del saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore del fallimento, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.600,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 17.886,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della espletata c.t.u., già liquidate con decreto del 30.10.2023.
Indica nel convenuto soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il 18.06.2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Rosaria Maria Piazza Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPACIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dr.sa Claudia Spiga Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2255 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
” in persona del curatore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Flavio Vito Maria Spanò, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Carlo
Bavetta a Palermo, via N. Garzilli n.59. attore
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Picciotto, con elezione di domicilio a CP_1
Marsala, via G. Mazzini n.135.
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 13.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della “ , società avente ad oggetto il commercio di prodotti Parte_1 alimentari, ha agito ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti di , amministratore della CP_1 società dalla data di costituzione (21.10.2013) al 22.05.2018 e, di fatto, fino alla data del fallimento, dichiarato con sentenza nr. 8/2021 emessa dal Tribunale di Marsala il 05.05.2021.
Nello specifico, ha addebitato all'amministratore: a) di non avere tenuto la contabilità in maniera regolare;
b) di avere omesso il pagamento dei fornitori e degli oneri tributari;
c) di avere fatto transitare i proventi derivanti dalle vendite verso un altro soggetto giuridico, la CP_2 società costituita con la moglie e la madre il 31 maggio 2016 ed in favore della quale, in data 31 luglio 2016, è stata ceduta in affitto l'intera azienda, così determinando il fallimento della società peraltro a quel punto completamente priva di attivo, con pregiudizio dei creditori;
d) di avere occultato mediante artifizi contabili (iscrizione in bilancio di utili inesistenti e versamenti in conto capitale mai effettivamente versati) la perdita del capitale sociale, evitando che si manifestassero chiaramente le condizioni di dissesto della società. Ha infine rappresentato che nonostante il passaggio dell'amministrazione ad altro soggetto, tale Barracco, nel maggio 2018, il convenuto avrebbe comunque mantenuto di fatto l'amministrazione della società, sicché lo stesso deve essere ritenuto l'unico responsabile della perdita del patrimonio sociale.
Il resistente ha contestato gli addebiti evidenziando che l'indebitamento della società era stato invero causato dal crollo finanziario della CEDI SISA, principale fornitore della società, che aveva Parte_ danneggiato in modo considerevole tutti i consorziati, ivi compresa la Ha altresì sostenuto l'effettiva esistenza dei versamenti in conto capitale risultanti dal bilancio ed effettuati nel corso del
2015 per euro 130.000,00 dalla socia in conto di un eventuale aumento di capitale Parte_2 sociale - che poi non si era concretizzato - ed ha contestato di avere continuato ad amministrare la società dopo avere rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore in data 22.05.2018.
In corso di causa, su ricorso del fallimento, il Tribunale, con ordinanza dell'11.04.2022, ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti appartenenti al convenuto sino alla concorrenza di euro 330.000,00.
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che il fallimento che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale e la riconducibilità della lesione patrimoniale alla condotta dell'amministratore inadempiente ai suoi obblighi.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge e dall'atto costitutivo (cfr. Cass.
22911/10).
Quindi, l'accertamento della violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per affermarne la responsabilità, essendo necessario comprovare anche la sussistenza del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società e la sua diretta riconducibilità causale alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr. Cass. Cass. 5960/05; Cass.
5876/11; Cass. 7606/11). A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è allora rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente – come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e, quindi, a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Orbene, preliminarmente osserva il Tribunale che il fallimento non ha dimostrato il coinvolgimento del convenuto nelle scelte gestionali della società anche in epoca successiva alle sue dimissioni dalla carica di amministratore, sicché oggetto di analisi saranno soltanto le condotte poste in essere dal convenuto durante il periodo in cui lo stesso ha ricoperto formalmente la carica di amministratore
(ossia dal 21.10.2013 al 22.05.2018), sebbene le conseguenze economiche negative di talune condotte siano divenute evidenti e foriere di conseguenze soltanto in epoca successiva.
Nello specifico, la condotta ascritta al convenuto consistente nell'omessa regolare tenuta della contabilità ha trovato piena conferma all'esito dell'istruttoria: il ctu, infatti, non è riuscito a ricostruire la situazione contabile e patrimoniale della società alla data del fallimento a causa della carenza documentale. In particolare, risultano prodotti soltanto i bilanci per i periodi 2013, 2014,
2015 e 2016, ma non è stato reperito alcun documento contabile da cui trarre informazioni per i periodi successivi, né sono stati prodotti i libri sociali obbligatori, il che ha impedito la verifica della corrispondenza dei dati aggregati nei bilanci con quelli riportati nelle scritture contabili (v. ctu pag.
13).
Ed infatti risultano nei bilanci crediti di valore superiore a quello di presumibile realizzo e, di contro, debiti complessivamente inferiori rispetto a quelli che poi sono stati accertati in sede fallimentare come riferibili al medesimo periodo: dette poste, ove correttamente appostate, avrebbero fatto emergere già al 31.12.2015 un patrimonio netto negativo (cfr sul punto ctu, pag.15).
Più precisamente, dall'analisi delle situazioni contabili (prodotte dallo stesso convenuto) risultano crediti per oltre 200 mila euro nei confronti della , annotati Controparte_3 inspiegabilmente per il medesimo valore nonostante tale società fosse stata posta in liquidazione già nel 2014 e poi definitivamente cancellata in data 11.01.2019 (v. tabella di pag. 15 della ctu); i debiti iscritti sono complessivamente pari a soli euro 857.198, a fronte di debiti, accertati in sede fallimentare come riferibili al medesimo periodo, di ben maggiore importo pari a complessivi euro
1.121.195,19. Del tutto anomala e priva di utilità economica per la società si è rivelata poi l'operazione di affitto dell'azienda realizzata in data 01/08/2016 in favore della società il cui capitale era CP_2 diviso tra lo stesso , la di lui moglie e la di lui madre, quest'ultima anche amministratore. CP_1
Infatti, a fronte della previsione di un canone annuo pari ad euro 18.000, non v'è traccia di alcun pagamento, benché, dalle sintetiche situazioni contabili versate in atti dalla difesa del convenuto, risulti la contabilizzazione di alcuni ricavi per affitto di ramo di azienda (cfr. pag. 20 ctu).
Va inoltre osservato che, in conseguenza dell'affitto di azienda, già fortemente Parte_1 indebitata, ha cessato di fatto ogni attività aziendale: il fatto che il abbia successivamente CP_1 rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore non ne esclude quindi la responsabilità, posto che le condotte che hanno generato un danno per la società sono state tutte realizzate durante il periodo di gestione riferibile al convenuto (2013-2018). Il liquidatore succeduto al convenuto nella gestione della società si è, infatti, limitato ad avallare le scelte adottate dal , senza realizzare CP_1 però altre condotte foriere di danno per la società.
Le conseguenze negative dell'attività di gestione affidata al convenuto hanno avuto conferma in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, essendo emersi ingenti debiti per oltre euro
250.000,00 nei confronti dell'Erario che trovano la loro genesi proprio negli anni in cui la società era gestita dal (ossia nel 2014 e 2016). CP_1
Di contro non è stata fornita alcuna valida giustificazione giuridica ed economica dell'iscrizione nel bilancio al 2015 di una ulteriore posta per avviamento di euro 400.000, il che porta a ritenere che tale operazione fosse finalizzata esclusivamente a gonfiare il valore dell'attivo patrimoniale, così da celare lo stato di decozione in cui già versava la società (v. pag. 14 ctu).
In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, va quindi senz'altro affermata la responsabilità del convenuto in relazione a tutte le conseguenze negative derivanti alla società fino alla dichiarazione di fallimento.
Passando alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di dover applicare il criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare, posto che la scarsa documentazione contabile prodotta, pur evidenziando l'entità delle perdite in valore assoluto che ha determinato l'erosione del capitale sociale, non consente tuttavia di risalire all'origine delle spese ivi annotate, ossia non consente la ricostruzione della situazione economico patrimoniale della società in ottica liquidatoria
(v. ctu. pag.16). Vale la pena di richiamare, quindi, il principio, affermato in giurisprudenza e di recente codificato dal nuovo art. 2486 III comma cc, secondo cui, quando la mancanza di scritture contabili o l'insufficienza delle stesse, addebitabile all'amministratore, impedisca di ricostruire con l'analiticità necessaria quale sia stato l'effettivo andamento dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, il giudice può utilizzare il criterio fondato "sulla differenza tra attivo e passivo patrimoniale" a supporto della liquidazione equitativa del danno risarcibile (Cassazione Civile,
Sezioni Unite, Primo Pres. Rovello, Rel. Rordorf, 06.05.2015, n. 9100). Nella specie, peraltro, nemmeno in sede fallimentare è stato possibile accertare l'attivo patrimoniale a causa della mancanza della contabilità, sicché il danno risulta pari al passivo accertato in sede fallimentare alla data del 25.05.2023 ossia ad euro 1.121.195,19 (v. ctu pag. 25).
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione del suo ammontare, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), al fallimento spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale.
Il tutto a decorrere dalla data del fallimento.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 1.435.612,06 (di cui euro 1.121.195,19 per capitale, euro 123.813,69 per interessi ed euro 190.603,18 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo concesso in via cautelare con ordinanza di questo Tribunale dell'11.04.2022, fino alla concorrenza di euro 330.000,00 nei confronti del convenuto si convertirà automaticamente in pignoramento (Cass. civ. n. 10871/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in favore dell'Erario (stante l'ammissione del fallimento al gratuito patrocinio), in complessivi euro 5.600,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 17.886,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Vanno poste, inoltre, a carico del convenuto soccombente le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 30.10.2023).
Infine, essendo i fatti contestati quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr.
Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: Condanna al pagamento, in favore della Curatela del fallimento della società CP_1
“ , della somma di euro 1.435.612,06, oltre interessi legali dal dì della Parte_1 pubblicazione della sentenza a quello del saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore del fallimento, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.600,00 oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge per il procedimento cautelare ed in complessivi euro 17.886,00, oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il presente giudizio.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della espletata c.t.u., già liquidate con decreto del 30.10.2023.
Indica nel convenuto soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il 18.06.2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Rosaria Maria Piazza Daniela Galazzi