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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 19 febbraio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n. 4913/2017 R.G.
TRA
(cf. ) elettivamente domiciliata in Salerno Parte_1 C.F._1
al C.so Vittorio Emanuele, trav.sa Torretta n. 4, presso lo studio dell'avv. Crescenzo
Giuseppina, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore elettivamente domiciliata in Eboli (SA) alla via Torre dei Rai n. 33, presso lo studio dell'avv. Grimaldi Giuseppe che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 18.05.2017, nella Parte_1
qualità di garante di , ha spiegato opposizione avverso l'atto di Controparte_2
precetto notificatole, in data 28.04.2017, ad istanza della società Controparte_1 per il pagamento della somma di € 12.157,73, sulla scorta del decreto ingiuntivo n.
2700/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data 23.10.2016.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha contestato il diritto dell'istante di procedere in executivis e la regolarità dell'atto di precetto, deducendo: i) in primo luogo,
l'inidoneità del provvedimento monitorio a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. per illegittima apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo;
ii) in secondo luogo, la nullità dell'impugnato atto di precetto per omessa indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione dell'importo richiesto.
Nel presente giudizio si è costituita parte opposta la quale - dedotta preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di opposizione per violazione dell'art. 489 c.p.c. - ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda per avere l'attore promosso opposizione all'esecuzione innanzi al giudice della cognizione nonostante la notifica del pignoramento nonché per avere contestato ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c. la regolarità formale del precetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti rito, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/02/25 ed ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Ciò posto, preliminarmente, giova precisare che la contestazione sopra indicata sub i) integra un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. atteso che si contesta l'errata apposizione della formula esecutiva, ovvero, l'inesistenza del titolo esecutivo e la conseguente invalidità dei successivi atti consequenziali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/11/2013, n. 25638 Rv. 628755); mentre la contestazione sopra indicata sub ii) integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, c.p.c., concernendo, essa, la regolarità formale del precetto (sul piano della omessa esplicitazione dei criteri di calcolo del quantum preteso).
2.1. Tanto premesso - rigettata l'eccezione di nullità dell'opposizione per asserita violazione dell'art. 489 c.p.c. trattandosi di norma relativa alle sole notificazioni e alle comunicazioni da farsi nel corso del procedimento esecutivo - si osserva quanto segue.
2.2. Principiando in senso logicamente preliminare dal motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la domanda deve essere dichiarata improcedibile. Al riguardo, dirimente rilievo assume quanto prospettato da parte opposta in ordine all'errato incardinamento del presente giudizio innanzi al giudice della cognizione.
Invero, dall'esame del compendio probatorio in atti risulta evidente che la notifica dell'atto di citazione in opposizione al precetto, eseguita in data 18.05.2017, ha avuto luogo successivamente all'inizio dell'esecuzione. Invero, elasso il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del precetto, occorsa in data 28.04.17, la società intimante in data 12.05.17 ha provveduto a notificare in danno di parte opponente atto di pignoramento presso terzi.
Ebbene, considerata l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento antecedente alla presente opposizione al precetto, va da sé che la domanda, stante la nota distinzione tra opposizioni cd. preventive e opposizioni cd. successive, avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Giudice dell'esecuzione mediante ricorso.
Di contro, nel caso di specie, l'odierno opponente - pur dando atto di aver ricevuto la notifica dell'atto di precetto e successivamente dell'atto di pignoramento - anziché opporsi all'esecuzione a norma di quanto disposto degli artt. 615 e 617 comma 2, c.p.c. nelle forme prescritte, ha seguitato a promuovere un'opposizione preventiva mediante notifica al creditore di un “atto di citazione in opposizione a precetto” (come da intestazione riportata nell'epigrafe): con ciò instaurando un ordinario giudizio di cognizione in luogo del giudizio a struttura necessariamente bifasica proprio delle opposizioni successive.
Né a conclusioni dissimili conduce la circostanza, pure agitata da parte opponente, secondo la quale il pignoramento sarebbe stato solo notificato non anche iscritto a ruolo. Secondo il disposto di cui all'art. 491 c.p.c., infatti, l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento. In particolare, nel caso di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 543 c.p.c., come nello specifico caso per cui oggi è sentenza, la pendenza del procedimento esecutivo coincide con il momento in cui il debitore viene raggiunto dalla notifica del pignoramento. Tale principio viene confermato da recente giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/11/2023, n. 32804, Rv. 669508-01). Da ciò consegue l'ininfluenza, ai fini che si analizzano, della riferita omessa iscrizione.
2.3. Parimenti non meritevole di accoglimento risulta poi l'opposizione agli atti esecutivi spiegata dall'odierno attore ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per contestare l'omessa esplicitazione, nell'atto di precetto, dei criteri di calcolo impiegati per la quantificazione delle somme pretese.
Al riguardo è infatti sufficiente rilevare che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. comma 1, contro il titolo esecutivo o il precetto deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica del precetto, ovvero – se successiva – dalla data di conseguita conoscenza dello stesso: tale termine ha carattere perentorio di talchè il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
Dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 617 c.p.c. senza che sia stata proposta opposizione, l'atto esecutivo deve ritenersi sanato e definitivamente acquisito al processo esecutivo anche se affetto da irregolarità.
Nel caso di specie anche assumendo come dies a quo per il calcolo del termine decadenziale la data di asserita conoscenza dell'intimazione, indicata da parte opponente nel giorno 8.3.2016, l'opposizione notificata in data 18.05.2017 non può che risultare tardiva.
Alla luce di quanto precede l'opposizione complessivamente svolta non può trovare accoglimento.
3. Non possono tuttavia ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. atteso che non è dato rinvenire quel dolo o quella colpa grave che, come noto, costituiscono presupposto soggettivo indefettibile per la condanna ai sensi della disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n.
26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre
2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €5.201,00 a €26.000,00), con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo), tenuto conto della definizione unicamente in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione spiegata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
• DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
• CONDANNA parte opponente, al pagamento in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.700,00, oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a e iva come per legge, con attribuzione al difensore avv.to Grimaldi Giuseppe per dichiarato anticipo.
Salerno, 30/05/25
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 19 febbraio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n. 4913/2017 R.G.
TRA
(cf. ) elettivamente domiciliata in Salerno Parte_1 C.F._1
al C.so Vittorio Emanuele, trav.sa Torretta n. 4, presso lo studio dell'avv. Crescenzo
Giuseppina, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore elettivamente domiciliata in Eboli (SA) alla via Torre dei Rai n. 33, presso lo studio dell'avv. Grimaldi Giuseppe che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 18.05.2017, nella Parte_1
qualità di garante di , ha spiegato opposizione avverso l'atto di Controparte_2
precetto notificatole, in data 28.04.2017, ad istanza della società Controparte_1 per il pagamento della somma di € 12.157,73, sulla scorta del decreto ingiuntivo n.
2700/2016 emesso dall'intestato Tribunale in data 23.10.2016.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha contestato il diritto dell'istante di procedere in executivis e la regolarità dell'atto di precetto, deducendo: i) in primo luogo,
l'inidoneità del provvedimento monitorio a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. per illegittima apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo;
ii) in secondo luogo, la nullità dell'impugnato atto di precetto per omessa indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione dell'importo richiesto.
Nel presente giudizio si è costituita parte opposta la quale - dedotta preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di opposizione per violazione dell'art. 489 c.p.c. - ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda per avere l'attore promosso opposizione all'esecuzione innanzi al giudice della cognizione nonostante la notifica del pignoramento nonché per avere contestato ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c. la regolarità formale del precetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti rito, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/02/25 ed ivi trattenuta in decisione con la concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
2. Ciò posto, preliminarmente, giova precisare che la contestazione sopra indicata sub i) integra un motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. atteso che si contesta l'errata apposizione della formula esecutiva, ovvero, l'inesistenza del titolo esecutivo e la conseguente invalidità dei successivi atti consequenziali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/11/2013, n. 25638 Rv. 628755); mentre la contestazione sopra indicata sub ii) integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, c.p.c., concernendo, essa, la regolarità formale del precetto (sul piano della omessa esplicitazione dei criteri di calcolo del quantum preteso).
2.1. Tanto premesso - rigettata l'eccezione di nullità dell'opposizione per asserita violazione dell'art. 489 c.p.c. trattandosi di norma relativa alle sole notificazioni e alle comunicazioni da farsi nel corso del procedimento esecutivo - si osserva quanto segue.
2.2. Principiando in senso logicamente preliminare dal motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la domanda deve essere dichiarata improcedibile. Al riguardo, dirimente rilievo assume quanto prospettato da parte opposta in ordine all'errato incardinamento del presente giudizio innanzi al giudice della cognizione.
Invero, dall'esame del compendio probatorio in atti risulta evidente che la notifica dell'atto di citazione in opposizione al precetto, eseguita in data 18.05.2017, ha avuto luogo successivamente all'inizio dell'esecuzione. Invero, elasso il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del precetto, occorsa in data 28.04.17, la società intimante in data 12.05.17 ha provveduto a notificare in danno di parte opponente atto di pignoramento presso terzi.
Ebbene, considerata l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento antecedente alla presente opposizione al precetto, va da sé che la domanda, stante la nota distinzione tra opposizioni cd. preventive e opposizioni cd. successive, avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Giudice dell'esecuzione mediante ricorso.
Di contro, nel caso di specie, l'odierno opponente - pur dando atto di aver ricevuto la notifica dell'atto di precetto e successivamente dell'atto di pignoramento - anziché opporsi all'esecuzione a norma di quanto disposto degli artt. 615 e 617 comma 2, c.p.c. nelle forme prescritte, ha seguitato a promuovere un'opposizione preventiva mediante notifica al creditore di un “atto di citazione in opposizione a precetto” (come da intestazione riportata nell'epigrafe): con ciò instaurando un ordinario giudizio di cognizione in luogo del giudizio a struttura necessariamente bifasica proprio delle opposizioni successive.
Né a conclusioni dissimili conduce la circostanza, pure agitata da parte opponente, secondo la quale il pignoramento sarebbe stato solo notificato non anche iscritto a ruolo. Secondo il disposto di cui all'art. 491 c.p.c., infatti, l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento. In particolare, nel caso di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 543 c.p.c., come nello specifico caso per cui oggi è sentenza, la pendenza del procedimento esecutivo coincide con il momento in cui il debitore viene raggiunto dalla notifica del pignoramento. Tale principio viene confermato da recente giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/11/2023, n. 32804, Rv. 669508-01). Da ciò consegue l'ininfluenza, ai fini che si analizzano, della riferita omessa iscrizione.
2.3. Parimenti non meritevole di accoglimento risulta poi l'opposizione agli atti esecutivi spiegata dall'odierno attore ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per contestare l'omessa esplicitazione, nell'atto di precetto, dei criteri di calcolo impiegati per la quantificazione delle somme pretese.
Al riguardo è infatti sufficiente rilevare che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. comma 1, contro il titolo esecutivo o il precetto deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica del precetto, ovvero – se successiva – dalla data di conseguita conoscenza dello stesso: tale termine ha carattere perentorio di talchè il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
Dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 617 c.p.c. senza che sia stata proposta opposizione, l'atto esecutivo deve ritenersi sanato e definitivamente acquisito al processo esecutivo anche se affetto da irregolarità.
Nel caso di specie anche assumendo come dies a quo per il calcolo del termine decadenziale la data di asserita conoscenza dell'intimazione, indicata da parte opponente nel giorno 8.3.2016, l'opposizione notificata in data 18.05.2017 non può che risultare tardiva.
Alla luce di quanto precede l'opposizione complessivamente svolta non può trovare accoglimento.
3. Non possono tuttavia ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. atteso che non è dato rinvenire quel dolo o quella colpa grave che, come noto, costituiscono presupposto soggettivo indefettibile per la condanna ai sensi della disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n.
26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre
2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €5.201,00 a €26.000,00), con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo), tenuto conto della definizione unicamente in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione spiegata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
• DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
• CONDANNA parte opponente, al pagamento in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.700,00, oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a e iva come per legge, con attribuzione al difensore avv.to Grimaldi Giuseppe per dichiarato anticipo.
Salerno, 30/05/25
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco