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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.3.2022 al n. 542 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. prof. Loriano
Maccari, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Controparte_1
Scansano (GR), elettivamente domiciliata in Lerici (SP), presso e nello studio dell'avv. Giuliana Gherardi, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per il : Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le esposte causali, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, dichiarare la nullità delle medesima, ovvero riformarla, revocando con qualsiasi forma il decreto ingiuntivo opposto n. 819/2016 del 24/08/2016 dichiarando
l'insussistenza o quantomeno l'inesigibilità dei crediti in esso indicati. Condannare la parte appellata alla restituzione di eventuali somme corrisposte nel periodo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado a quella di appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere nel merito l'appello proposto avverso la sentenza N. 654/2021 del Tribunale di Grosseto con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata e con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
542/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 654 del
23.9.2021; parti: Controparte_3 Controparte_1
), esperiti gli adempimenti ex artt. 350
[...]
e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti,
è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 819/16 Parte_1 (RG: 1659/2016), emesso dall'intestato Tribunale in data 24.8.2016, in favore della per un Controparte_1 credito di € 15.434,67 nascente dal mancato saldo di lavori di adeguamento spogliatoi del Campo Polivalente di Pomonte avvenuti nell'anno 2006. Impugnato il predetto titolo, l'amministrazione ne chiedeva la revoca e la condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., eccependo l'infondatezza e l'inesigibilità del credito avverso, incorporato in una mera fattura e rimasto insoddisfatto per la riscontrata irregolarità del nei confronti degli enti previdenziali, Pt_2 con intervento sostitutivo della stazione appaltante. Si costituiva la parte convenuta, instando per il rigetto dell'opposizione sul presupposto che la normativa in materia di emissione e regolarità del DURC non operasse in presenza di una procedura concorsuale. La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione dal mutato giudicante all'udienza del 25.5.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
***** Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata. Il dott. commissario liquidatore della CP_4
premettendo che la società, Controparte_1 nell'anno 2006, avesse svolto lavori di adeguamento degli spogliatoi del Campo Polivalente di Pomonte per un importo globale di € 21.332,20, onorato dal per la minor somma Pt_1 di € 5.897,53, ha chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere all'amministrazione il pagamento del saldo pari a € 15.434,67 incorporato dalla fattura n. 2 del 27.10.2006 (all.ti 1 e 2 del monitorio). L'odierno attore ha sollevato due eccezioni: a) infondatezza del credito avverso, poiché incorporato in una mera fattura, senza prova del contratto scritto imposta dall'art. 17 del R.D. 2440/1923 e dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2001; b) inesigibilità del medesimo, per la riscontrata irregolarità del DURC nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile, avendo dovuto il Comune sopperirvi a beneficio di tali enti previdenziali per quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010. L'eccezione sub a) è infondata, giacché è lo stesso opponente ad ammettere l'esistenza del contratto d'appalto - che in realtà fu più volta presupposta prima dell'odierno giudizio (all.ti 3, 5, 8, 9 e 11 della citazione) – e a riconoscere il debito maturato nei confronti dell'impresa, con annesso versamento alla procedura della somma di € 5.897,53.
3 Per ciò che concerne, viceversa, l'eccezione sub b), il ritiene di nulla dover corrispondere all'appaltatrice a Pt_1 fronte del fatto che quelle somme sarebbero già state destinate agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), stante l'irregolarità contributiva dell'impresa, e quindi mediante l'intervento sostitutivo operato dall'appaltante ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010. La tesi non è condivisibile. Giova osservare che l'inefficacia prevista dall'art. 44 della L.F. - applicabile alla liquidazione coatta amministrativa per il richiamo contenuto nell'art. 200 - è diretta espressione della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, la cui ratio è evidentemente quella di salvaguardare il principio della par condicio creditorum;
tale principio appare violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ma più in generale da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pure indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro e per suo carico o in suo luogo, sicché vanno ritenuti inefficaci ai sensi dell'art. 44 della L.F. anche gli atti solutori posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento da soggetti terzi, se effettuati con denaro del fallito o comunque per suo conto (cfr. ex plurimis Cass. n. 7508/2011); l'inefficacia colpisce inoltre, in via oggettiva, qualsiasi pagamento posto in essere dopo il fallimento indipendentemente dalla sussistenza di un danno per la massa e anche se effettuato in favore di un creditore privilegiato. Nel caso di specie, il pagamento effettuato dal Parte_1
a favore degli enti previdenziali, dopo il
[...] provvedimento che impose lo stato di liquidazione, è chiaramente riferibile alla società sottoposta alla procedura concorsuale, sia perché relativo all'obbligazione contributiva all'epoca ancora gravante sulla società nei confronti degli enti (tanto che gli stessi erano stati ammessi al passivo anche per quel credito, cfr. all. 5 della comparsa di risposta) sia perché effettuato con una provvista spettante alla società (in quanto oggetto del prezzo d'appalto vantato nei confronti del , di modo che deve affermarsi Pt_1 l'inefficacia del pagamento in questione ai sensi dell'art. 44 della L.F. e quindi la pretesa del Commissario Liquidatore è fondata e l'opposizione va respinta. Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, infatti, non è ravvisabile alcuna antinomia tra l'art. 44 della L.F. e l'art. 4 del D.P.R. 207/2010 suscettibile di risoluzione attraverso i criterio di specialità (lex specialis posterior derogat generali) e quello cronologico (lex posterior derogat priori). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri minimi di cui al DM 55/14, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e diritto, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 819/16 (RG: 1659/2016), emesso dall'intestato Tribunale in data 24.8.2016, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'attore a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.618,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) sul compenso“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello il chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentir dichiarare la nullità della medesima, revocando con qualsiasi forma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'insussistenza o quantomeno l'inesigibilità dei crediti in esso indicati;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
il tutto col favore delle spese del grado.
Con ordinanza del 28.3.2024 questa Corte ha sospeso la provvisoria esecutività dell'appellata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto che il appellante ha prestato Pt_1 acquiescenza a quella parte della motivazione della sentenza appellata in cui si afferma essere stata raggiunta rituale prova dell'avvenuta stipulazione dell'accordo contrattuale con la società di poi posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con il primo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto inapplicabile il principio, evocabile dalla disciplina in materia di pubblici appalti, in virtù del
5 quale le amministrazioni appaltanti sono tenute a rimettere a mani degli enti previdenziali gli importi dovuti in ragione di obblighi contributivi non assolti dall'appaltatore, in particolare rappresentando il Pt_1 appellante che la disciplina in materia di pubblici appalti costituisce legge speciale e successiva rispetto alla legge fallimentare del 1942 e segnatamente del suo art. 44, norma quest'ultima che invece il primo Giudice ha ritenuto applicabile anche ai pagamenti eseguiti da terzi ma per conto del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza (nel caso di specie con riferimento a società posta in l.c.a.).
Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo osservarsi come non vi è prova che il abbia effettuato, per l'importo residuo che Pt_1 corrisponde a quello reclamato dalla società in l.c.a.
(secondo i conteggi esposti nella missiva del 27.6.2023 – suo doc. 9 del fascicolo di primo grado -), alcun pagamento diretto a mani degli enti previdenziali verso cui sussiste la posizione debitoria della società stessa.
In particolare non vi è prova che ciò sia avvenuto nemmeno relativamente all'INPS per l'importo di Euro
7.037,50 in ragione di formale Determinazione del competente Responsabile del Servizio (doc. 11 del fascicolo di primo grado del Comune appellante): non vi è infatti prova né di avvenuta sottoscrizione di detta
Determinazione da parte del competente Funzionario, né di avvenuto rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulla stessa, né della certificazione di avvenuta pubblicazione di detta Determinazione né, risolutivamente, prova di effettuata rimessa tramite canale bancario o equivalente di detto importo.
Ragion per cui il non può eccepire, come in Pt_1 effetti non ha eccepito, il proprio difetto di
6 legittimazione passiva, sul presupposto che sia invece passivamente legittimato il percettore finale della somma
(nel caso di specie l'INPS) (vd. sul punto da ultimo
Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020).
Il motivo è, nel merito, infondato anche in quanto è la disciplina concorsuale che costituisce nel caso in esame normativa speciale applicabile.
Il pagamento diretto da parte del Pt_1 determinerebbe, infatti, violazione del principio della par condicio creditorum, in particolar modo considerando che al debito previdenziale in questione, ed ammesso che ogni valutazione in proposito possa essere direttamente operata dal e non dall'organo della procedura Pt_1 concorsuale a ciò deputato, non corrisponde credito prededucibile, bensì, come riconosciuto dallo stesso che ha invocato in proposito l'art. 2753 c.c., Pt_1 mero credito privilegiato, non sussistendo pertanto alcun motivo che integri ipotetica fattispecie di evidente e pacifico pagamento diretto all'ente previdenziale.
Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ordinato al di pagare, oltre al capitale ingiunto, altresì Pt_1
“gli interessi come da domanda” e cioè gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, artt. 4 e
5, espressamente applicabili ai rapporti fra imprese e pubbliche amministrazioni (vd. art. 2).
La doglianza secondo cui non avrebbe la società in l.c.a. offerto prova del maggior danno subito è nel caso in esame priva di rilievo, non avendo il Tribunale di
Grosseto, con il provvedimento monitorio opposto, ordinato di corrispondere altresì importi a titolo di rivalutazione monetaria, oggetto della richiesta avanzata dalla l.c.a. ricorrente, ma non accolta dal Giudice.
7 Per le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (aliquote medie sull'importo oggetto di causa, esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
[...]
654 del 23.9.2021,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuto e condanna il Parte_1 alla refusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...] da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Firenze l'8 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.3.2022 al n. 542 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. prof. Loriano
Maccari, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Controparte_1
Scansano (GR), elettivamente domiciliata in Lerici (SP), presso e nello studio dell'avv. Giuliana Gherardi, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per il : Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le esposte causali, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, dichiarare la nullità delle medesima, ovvero riformarla, revocando con qualsiasi forma il decreto ingiuntivo opposto n. 819/2016 del 24/08/2016 dichiarando
l'insussistenza o quantomeno l'inesigibilità dei crediti in esso indicati. Condannare la parte appellata alla restituzione di eventuali somme corrisposte nel periodo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado a quella di appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere nel merito l'appello proposto avverso la sentenza N. 654/2021 del Tribunale di Grosseto con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata e con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
542/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 654 del
23.9.2021; parti: Controparte_3 Controparte_1
), esperiti gli adempimenti ex artt. 350
[...]
e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti,
è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 819/16 Parte_1 (RG: 1659/2016), emesso dall'intestato Tribunale in data 24.8.2016, in favore della per un Controparte_1 credito di € 15.434,67 nascente dal mancato saldo di lavori di adeguamento spogliatoi del Campo Polivalente di Pomonte avvenuti nell'anno 2006. Impugnato il predetto titolo, l'amministrazione ne chiedeva la revoca e la condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., eccependo l'infondatezza e l'inesigibilità del credito avverso, incorporato in una mera fattura e rimasto insoddisfatto per la riscontrata irregolarità del nei confronti degli enti previdenziali, Pt_2 con intervento sostitutivo della stazione appaltante. Si costituiva la parte convenuta, instando per il rigetto dell'opposizione sul presupposto che la normativa in materia di emissione e regolarità del DURC non operasse in presenza di una procedura concorsuale. La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione dal mutato giudicante all'udienza del 25.5.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
***** Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata. Il dott. commissario liquidatore della CP_4
premettendo che la società, Controparte_1 nell'anno 2006, avesse svolto lavori di adeguamento degli spogliatoi del Campo Polivalente di Pomonte per un importo globale di € 21.332,20, onorato dal per la minor somma Pt_1 di € 5.897,53, ha chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere all'amministrazione il pagamento del saldo pari a € 15.434,67 incorporato dalla fattura n. 2 del 27.10.2006 (all.ti 1 e 2 del monitorio). L'odierno attore ha sollevato due eccezioni: a) infondatezza del credito avverso, poiché incorporato in una mera fattura, senza prova del contratto scritto imposta dall'art. 17 del R.D. 2440/1923 e dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2001; b) inesigibilità del medesimo, per la riscontrata irregolarità del DURC nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile, avendo dovuto il Comune sopperirvi a beneficio di tali enti previdenziali per quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010. L'eccezione sub a) è infondata, giacché è lo stesso opponente ad ammettere l'esistenza del contratto d'appalto - che in realtà fu più volta presupposta prima dell'odierno giudizio (all.ti 3, 5, 8, 9 e 11 della citazione) – e a riconoscere il debito maturato nei confronti dell'impresa, con annesso versamento alla procedura della somma di € 5.897,53.
3 Per ciò che concerne, viceversa, l'eccezione sub b), il ritiene di nulla dover corrispondere all'appaltatrice a Pt_1 fronte del fatto che quelle somme sarebbero già state destinate agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), stante l'irregolarità contributiva dell'impresa, e quindi mediante l'intervento sostitutivo operato dall'appaltante ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010. La tesi non è condivisibile. Giova osservare che l'inefficacia prevista dall'art. 44 della L.F. - applicabile alla liquidazione coatta amministrativa per il richiamo contenuto nell'art. 200 - è diretta espressione della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, la cui ratio è evidentemente quella di salvaguardare il principio della par condicio creditorum;
tale principio appare violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ma più in generale da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pure indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro e per suo carico o in suo luogo, sicché vanno ritenuti inefficaci ai sensi dell'art. 44 della L.F. anche gli atti solutori posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento da soggetti terzi, se effettuati con denaro del fallito o comunque per suo conto (cfr. ex plurimis Cass. n. 7508/2011); l'inefficacia colpisce inoltre, in via oggettiva, qualsiasi pagamento posto in essere dopo il fallimento indipendentemente dalla sussistenza di un danno per la massa e anche se effettuato in favore di un creditore privilegiato. Nel caso di specie, il pagamento effettuato dal Parte_1
a favore degli enti previdenziali, dopo il
[...] provvedimento che impose lo stato di liquidazione, è chiaramente riferibile alla società sottoposta alla procedura concorsuale, sia perché relativo all'obbligazione contributiva all'epoca ancora gravante sulla società nei confronti degli enti (tanto che gli stessi erano stati ammessi al passivo anche per quel credito, cfr. all. 5 della comparsa di risposta) sia perché effettuato con una provvista spettante alla società (in quanto oggetto del prezzo d'appalto vantato nei confronti del , di modo che deve affermarsi Pt_1 l'inefficacia del pagamento in questione ai sensi dell'art. 44 della L.F. e quindi la pretesa del Commissario Liquidatore è fondata e l'opposizione va respinta. Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, infatti, non è ravvisabile alcuna antinomia tra l'art. 44 della L.F. e l'art. 4 del D.P.R. 207/2010 suscettibile di risoluzione attraverso i criterio di specialità (lex specialis posterior derogat generali) e quello cronologico (lex posterior derogat priori). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri minimi di cui al DM 55/14, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e diritto, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 819/16 (RG: 1659/2016), emesso dall'intestato Tribunale in data 24.8.2016, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'attore a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.618,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) sul compenso“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello il chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentir dichiarare la nullità della medesima, revocando con qualsiasi forma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'insussistenza o quantomeno l'inesigibilità dei crediti in esso indicati;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
il tutto col favore delle spese del grado.
Con ordinanza del 28.3.2024 questa Corte ha sospeso la provvisoria esecutività dell'appellata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto che il appellante ha prestato Pt_1 acquiescenza a quella parte della motivazione della sentenza appellata in cui si afferma essere stata raggiunta rituale prova dell'avvenuta stipulazione dell'accordo contrattuale con la società di poi posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con il primo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto inapplicabile il principio, evocabile dalla disciplina in materia di pubblici appalti, in virtù del
5 quale le amministrazioni appaltanti sono tenute a rimettere a mani degli enti previdenziali gli importi dovuti in ragione di obblighi contributivi non assolti dall'appaltatore, in particolare rappresentando il Pt_1 appellante che la disciplina in materia di pubblici appalti costituisce legge speciale e successiva rispetto alla legge fallimentare del 1942 e segnatamente del suo art. 44, norma quest'ultima che invece il primo Giudice ha ritenuto applicabile anche ai pagamenti eseguiti da terzi ma per conto del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza (nel caso di specie con riferimento a società posta in l.c.a.).
Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo osservarsi come non vi è prova che il abbia effettuato, per l'importo residuo che Pt_1 corrisponde a quello reclamato dalla società in l.c.a.
(secondo i conteggi esposti nella missiva del 27.6.2023 – suo doc. 9 del fascicolo di primo grado -), alcun pagamento diretto a mani degli enti previdenziali verso cui sussiste la posizione debitoria della società stessa.
In particolare non vi è prova che ciò sia avvenuto nemmeno relativamente all'INPS per l'importo di Euro
7.037,50 in ragione di formale Determinazione del competente Responsabile del Servizio (doc. 11 del fascicolo di primo grado del Comune appellante): non vi è infatti prova né di avvenuta sottoscrizione di detta
Determinazione da parte del competente Funzionario, né di avvenuto rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulla stessa, né della certificazione di avvenuta pubblicazione di detta Determinazione né, risolutivamente, prova di effettuata rimessa tramite canale bancario o equivalente di detto importo.
Ragion per cui il non può eccepire, come in Pt_1 effetti non ha eccepito, il proprio difetto di
6 legittimazione passiva, sul presupposto che sia invece passivamente legittimato il percettore finale della somma
(nel caso di specie l'INPS) (vd. sul punto da ultimo
Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020).
Il motivo è, nel merito, infondato anche in quanto è la disciplina concorsuale che costituisce nel caso in esame normativa speciale applicabile.
Il pagamento diretto da parte del Pt_1 determinerebbe, infatti, violazione del principio della par condicio creditorum, in particolar modo considerando che al debito previdenziale in questione, ed ammesso che ogni valutazione in proposito possa essere direttamente operata dal e non dall'organo della procedura Pt_1 concorsuale a ciò deputato, non corrisponde credito prededucibile, bensì, come riconosciuto dallo stesso che ha invocato in proposito l'art. 2753 c.c., Pt_1 mero credito privilegiato, non sussistendo pertanto alcun motivo che integri ipotetica fattispecie di evidente e pacifico pagamento diretto all'ente previdenziale.
Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ordinato al di pagare, oltre al capitale ingiunto, altresì Pt_1
“gli interessi come da domanda” e cioè gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, artt. 4 e
5, espressamente applicabili ai rapporti fra imprese e pubbliche amministrazioni (vd. art. 2).
La doglianza secondo cui non avrebbe la società in l.c.a. offerto prova del maggior danno subito è nel caso in esame priva di rilievo, non avendo il Tribunale di
Grosseto, con il provvedimento monitorio opposto, ordinato di corrispondere altresì importi a titolo di rivalutazione monetaria, oggetto della richiesta avanzata dalla l.c.a. ricorrente, ma non accolta dal Giudice.
7 Per le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (aliquote medie sull'importo oggetto di causa, esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
[...]
654 del 23.9.2021,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuto e condanna il Parte_1 alla refusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...] da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Firenze l'8 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
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