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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/09/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 308/2025 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
Nella causa iscritta al n. 308 del Ruolo Affari Contenzioni dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cormons (GO), alla via Udine n. 4, presso lo studio dell'avv. PECORELLA RENZO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Gorizia, alla via Nazario Sauro n. 18, presso lo studio dell'avv. GIAGNORIO
ANGELA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/09/2025, i difensori delle parti hanno chiesto pronunciarsi separazione dei coniugi recependo gli accordi raggiunti dalle parti.
1 R.G. 308/2025 a.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/05/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con , il 30/11/2016 a Gorizia, ha adito il Tribunale di CP_1
Gorizia per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle questioni accessorie, il versamento di un assegno di mantenimento, quantificato in € 350,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituito, nel presente giudizio, , il quale, senza opporsi alla CP_1 pronuncia della separazione, ha dedotto di aver raggiunto con la controparte un accordo che prevede la corresponsione, in favore della ricorrente, di un assegno per il suo mantenimento di € 200,00 mensili, con rinuncia, da parte della stessa, di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale, nonché all'opposizione ad una possibile richiesta di archiviazione e, in ogni caso, ad avanzare qualsiasi richiesta risarcitoria nei suoi confronti e viceversa.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., in assenza di domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 9.9.2025, hanno raggiunto il seguente accordo:
- a l'importo di € 200,00 mensili a titolo Parte_2 Parte_1 di assegno di mantenimento, a far data dal mese di agosto 2025, entro il giorno 5 di ogni mese;
- le parti rinunciano sin da ora a costituirsi parte civile nei procedimenti penali che devesso riguardarle;
- spese di lite compensate.
2 R.G. 308/2025 a.c.
Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi, nei termini indicati in dispositivo, perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• dispone che versi a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, l'assegno di € 200,00 mensili per il suo mantenimento, dal mese di agosto 2025;
• prende atto degli ulteriori accordi riportati nella parte motiva cui si rinvia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per gli incombenti di legge (atto n. 60, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 15/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
Nella causa iscritta al n. 308 del Ruolo Affari Contenzioni dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cormons (GO), alla via Udine n. 4, presso lo studio dell'avv. PECORELLA RENZO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Gorizia, alla via Nazario Sauro n. 18, presso lo studio dell'avv. GIAGNORIO
ANGELA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/09/2025, i difensori delle parti hanno chiesto pronunciarsi separazione dei coniugi recependo gli accordi raggiunti dalle parti.
1 R.G. 308/2025 a.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/05/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con , il 30/11/2016 a Gorizia, ha adito il Tribunale di CP_1
Gorizia per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, chiedendo, quanto alle questioni accessorie, il versamento di un assegno di mantenimento, quantificato in € 350,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituito, nel presente giudizio, , il quale, senza opporsi alla CP_1 pronuncia della separazione, ha dedotto di aver raggiunto con la controparte un accordo che prevede la corresponsione, in favore della ricorrente, di un assegno per il suo mantenimento di € 200,00 mensili, con rinuncia, da parte della stessa, di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale, nonché all'opposizione ad una possibile richiesta di archiviazione e, in ogni caso, ad avanzare qualsiasi richiesta risarcitoria nei suoi confronti e viceversa.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., in assenza di domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 9.9.2025, hanno raggiunto il seguente accordo:
- a l'importo di € 200,00 mensili a titolo Parte_2 Parte_1 di assegno di mantenimento, a far data dal mese di agosto 2025, entro il giorno 5 di ogni mese;
- le parti rinunciano sin da ora a costituirsi parte civile nei procedimenti penali che devesso riguardarle;
- spese di lite compensate.
2 R.G. 308/2025 a.c.
Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi, nei termini indicati in dispositivo, perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• dispone che versi a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, l'assegno di € 200,00 mensili per il suo mantenimento, dal mese di agosto 2025;
• prende atto degli ulteriori accordi riportati nella parte motiva cui si rinvia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per gli incombenti di legge (atto n. 60, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 15/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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