Articolo 1 della Legge 8 giugno 1962, n. 603
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19 luglio 1962
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la stipula di una convenzione mediante la quale:
a) il comune di Arona si impegna a costruire sull'area di sua proprieta' sita al corso della Liberazione di quella citta', nelle adiacenze di piazza De Filippi, un edificio, da destinare a sede degli Uffici finanziari, in conformita' del progetto allegato all'atto d'impegno ed a cederlo allo Stato, unitamente all'arca di sedime suddetta, in permuta, alla pari, dell'immobile patrimoniale sito in Arona e denominato "Palazzo della Dogana";
b) lo Stato si impegna a cedere al comune di Arona il "Palazzo della Dogana" di quella citta', valutato lire 55.300.000, in permuta, alla pari, dell'arca sopra descritta e della costruzione di cui al precedente punto a) dopo che questa sara' stata ultimata, riconosciuta conforme al progetto allegato all'atto d'impegno e collaudata dall'Ufficio tecnico erariale di Novara.
All'effettivo trasferimento degli immobili si procedera' con successivo contratto da approvarsi con decreto ministeriale.
All'approvazione dell'atto di impegno provvedera' il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Entrata in vigore il 19 luglio 1962