Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 30/06/2025, n. 12918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12918 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 12918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3807 del 2025, proposto da
BO KI, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Latina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 18059/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione Civile, pubblicata il 27.11.2024 nell’ambito del procedimento iscritto al n. 26720/2024 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente ha adito il TAR del Lazio per l’ottemperanza della sentenza n. 18059/2014 emessa dal Tribunale di Roma, con la quale il Ministero dell’Interno, per quanto di interesse in questa sede, è stato condannato a revocare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo del sig. KI BO.
2. La predetta decisione, non gravata, è stata notificata al Ministero dell’Interno; ad oggi, però, il predetto Ministero nulla ha provveduto.
3. All’udienza in camera di consiglio del 24.6.2025, la causa è stata introitata per la decisione.
4. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, co. 2 lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza (ritualmente notificato alla controparte), il Collegio rileva che la decisione del Tribunale di Roma anzidetta non è stata impugnata (cfr. la certificazione allegata al ricorso) ed è stata notificata al Ministero dell’Interno già a dicembre 2024.
5. Precisato quanto sopra, il Tribunale osserva che il ricorso di ottemperanza è fondato, non avendo il Ministero dell’Interno adempiuto.
6. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, pertanto, il ricorso di ottemperanza va accolto e, per l’effetto, il Ministero dell’Interno deve essere condannato ad eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza; si procede sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta , individuato nella persona del Capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno che, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà allo scadere del termine assegnato al Ministero dell’Interno adottando ogni atto ritenuto necessario nel successivo termine di trenta giorni.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esatta esecuzione, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, alla sentenza n. 18059/2014 emessa dal Tribunale di Roma, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Interno a revocare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo del sig. KI BO;
- nomina il Capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno (o altro funzionario dell’ufficio da lui delegato) quale Commissario ad acta - nel caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Interno oltre il termine ad esso sopra assegnato - che provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero dell’Interno.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre spese pari al 15%, IVA, CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO