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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/12/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1319/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1319/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 dicembre 202518 dicembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1319/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLA DANTE e dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Via A. Saffi, n. 5 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. POLA
DANTE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MACELLO DEBORA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MACELLO DEBORA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad Parte_1
istanza di portante condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 11.345,06. In particolare, si assume che pagina 2 di 5 il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa non veniva concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Dispone l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005: “il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata
o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 20, comma 3, ha altresi' l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di
firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le
disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in
via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di
processo telematico”,
Nella specie, il , negando di avere sottoscritto alcun Pt_1
contratto, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento che era stata apposta mediante firma digitale.
Lo stesso evidenziava che diverso era il numero di telefono indicato nel contratto di finanziamento, come pure l'indirizzo mail che risultava errato, non , ma Email_1
Email_2
A fronte di disconoscimento di documento informatico sottoscritto digitalmente, diversificato è il regime processuale dettato rispetto al disconoscimento della sottoscrizione di firma apposta su documento analogico ex artt. 214 e 216 c.p.c.
pagina 3 di 5 In tale ultimo caso, si onera colui che intende valersi del documento di instaurare il procedimento di verificazione (art. 216
c.p.c.).
Invece, ex art. 21 d.lgs n. 82/2005, la norma speciale onera colui che disconosce il documento informatico di fornire “la prova
contraria” rispetto alla “presunta” paternità nella sottoscrizione.
Si insegna, in particolare: “in caso di disconoscimento della
sottoscrizione di un atto apposta con un dispositivo di firma
digitale, in riferimento all'individuazione dell'onere probatorio
è applicabile l'art. 21, comma 2, codice amm. digitale, secondo cui
in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma
(digitale), l'uso del dispositivo si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria. Si realizza,
pertanto, un'inversione dell'onere della prova in quanto compete a
chi opera il disconoscimento della sottoscrizione smentire di averla
effettuata provando di non aver apposto la firma digitale” (Trib.
Roma, 23 gennaio 2017, in dejure; Trib. Roma 23 marzo 2016, ivi).
L'opponente non ha fornito la richiesta “prova in contrario”, in quanto si rivelano del tutto insufficienti gli elementi addotti, a fronte del rimborso da parte del di 33 rate del finanziamento Pt_1
ricevuto (doc.9). Di talchè l'eccezione in quanto infondata è
pertanto reietta.
Consegue pertanto la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo notificato in data 13 marzo 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 18 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1319/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 dicembre 202518 dicembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1319/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLA DANTE e dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Via A. Saffi, n. 5 41034 FINALE EMILIApresso il difensore avv. POLA
DANTE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MACELLO DEBORA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MACELLO DEBORA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato ad Parte_1
istanza di portante condanna al Controparte_1
pagamento della somma di € 11.345,06. In particolare, si assume che pagina 2 di 5 il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa non veniva concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Dispone l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005: “il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata
o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 20, comma 3, ha altresi' l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di
firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le
disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in
via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di
processo telematico”,
Nella specie, il , negando di avere sottoscritto alcun Pt_1
contratto, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento che era stata apposta mediante firma digitale.
Lo stesso evidenziava che diverso era il numero di telefono indicato nel contratto di finanziamento, come pure l'indirizzo mail che risultava errato, non , ma Email_1
Email_2
A fronte di disconoscimento di documento informatico sottoscritto digitalmente, diversificato è il regime processuale dettato rispetto al disconoscimento della sottoscrizione di firma apposta su documento analogico ex artt. 214 e 216 c.p.c.
pagina 3 di 5 In tale ultimo caso, si onera colui che intende valersi del documento di instaurare il procedimento di verificazione (art. 216
c.p.c.).
Invece, ex art. 21 d.lgs n. 82/2005, la norma speciale onera colui che disconosce il documento informatico di fornire “la prova
contraria” rispetto alla “presunta” paternità nella sottoscrizione.
Si insegna, in particolare: “in caso di disconoscimento della
sottoscrizione di un atto apposta con un dispositivo di firma
digitale, in riferimento all'individuazione dell'onere probatorio
è applicabile l'art. 21, comma 2, codice amm. digitale, secondo cui
in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma
(digitale), l'uso del dispositivo si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria. Si realizza,
pertanto, un'inversione dell'onere della prova in quanto compete a
chi opera il disconoscimento della sottoscrizione smentire di averla
effettuata provando di non aver apposto la firma digitale” (Trib.
Roma, 23 gennaio 2017, in dejure; Trib. Roma 23 marzo 2016, ivi).
L'opponente non ha fornito la richiesta “prova in contrario”, in quanto si rivelano del tutto insufficienti gli elementi addotti, a fronte del rimborso da parte del di 33 rate del finanziamento Pt_1
ricevuto (doc.9). Di talchè l'eccezione in quanto infondata è
pertanto reietta.
Consegue pertanto la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo notificato in data 13 marzo 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 18 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5