Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 13/06/2025, n. 11608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11608 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11608/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2719 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento N. -OMISSIS- del 10.12.2024, notificato il 10.12.2024;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di n. 3852 Allievi Carabinieri per l’anno 2024, ha impugnato il provvedimento con cui, all’esito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato non idoneo al servizio poiché riscontrato affetto da “ scoliosi dorso-lombare destro convessa non inabilitante con angolo di lipmann-cobb pari a 21° (COD. 219)” con attribuzione del coefficiente 4 nella caratteristica somato-funzionale LS (Apparato Locomotore Superiore) ai sensi della Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario di cui al DM 04/06/2014;
- con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 17/03/2025 la Sezione ha disposto una verificazione di carattere medico sulla patologia diagnosticata al ricorrente;
- in data 16/04/2025 l’organo accertatore (Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare) ha depositato la propria relazione, in cui perviene alle seguenti conclusioni: “1. Sussiste in capo al ricorrente una scoliosi destro convessa del rachide dorso lombare con angolo di Cobb di 14°; 2. Tale condizione clinica NON rientra tra le cause di inidoneità previste dal DPR 15 marzo 2010, n. 90, Sezione II, Art. 582, lettera v), e comporta l’attribuzione di un coefficiente 2 Ls a mente DM 4 giugno 2014 codice 218, rendendo il Sig. -OMISSIS- IDONEO al concorso del quo”;
- in data 06/06/2025, il legale di parte ricorrente ha depositato in atti memoria con cui ha rappresentato che nelle more del procedimento giurisdizionale era stata approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso che non era stata impugnata, con conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente alla definizione del ricorso.
Ritenuto che:
- il ricorrente che ha proposto ricorso avverso il provvedimento di inidoneità dalla procedura concorsuale ed esclusione dalla stessa, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico cui ha partecipato, aveva l'onere di impugnare anche tale provvedimento;
- secondo giurisprudenza consolidata, infatti, nelle procedure concorsuali la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, con la conseguenza che l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporterà la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 3 marzo 2016, n. 2788; id. sez. I quater, 4 aprile 2019, n. 4476; id.21 novembre 2022, n. 15395; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 14 dicembre 2017, n.2925; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 27 settembre 2018, n.1662);
- in particolare vanno confermati i suddetti pacifici principi giurisprudenziali nel senso che l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce un ulteriore atto pregiudizievole rispetto a quanto già originariamente impugnato a cui deve estendersi il gravame (invalidità viziante) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959; id. sez. II, 14 maggio 2021, n.3792; idem, sez. V, 22 dicembre 2023, n.11112).
- per tutto quanto esposto e anche alla luce della dichiarazione in tal senso del legale di parte attorea, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
- in ragione delle peculiarità della vicenda sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- le spese di verificazione, invece, che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 così come richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, in considerazione del complessivo andamento della vicenda processuale, vengono poste al 50% a carico delle parti, le quali sono tenute in solido tra loro al relativo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Condanna le parti in solido tra loro al pagamento delle spese di verificazione nella misura del 50% ciascuna, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.