Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2617 del 2023– Pag. 1 di 7
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 2617/2023 Esiti dell'udienza del giorno sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
• dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
• letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza ex artt. 429 c.p.c. del giorno 12.2.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2617 del 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia “Appello opposizione ordinanza ingiunzione” e vertente TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SMURRA VERONICA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
-Appellante principale/appellato incidentale -
E C.F. parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARSIGLIA IVAN e dall'avv. MARIATERESA GITTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
-Appellato principale/appellante incidentale-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.12.23, il ha Parte_1 convenuto in giudizio per la riforma della sentenza del giudice di pace di Rossano Controparte_1
n. 235 del 2023, depositata in data 26.5.23.
2. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con ricorso depositato in data 16.3.23, ha adito il giudice di pace di Controparte_1
Corigliano Rossano, proponendo ricorso avverso il verbale di contestazione n. 1137 del 2022, elevato dalla polizia municipale di in data 30.8.22, per violazione dell'art. 142 c. 8 c.d.s Parte_1
e notificato in data 14.2.23.
In particolare, il verbale è stato impugnato per i seguenti motivi:
- Nullità del verbale ex art. 200 e 201 C.d.S., in quanto la notifica è nulla ed inefficace, essendo diretta a soggetto inesistente, tal Persona_1
- Nullità del verbale, in quanto notificato oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione;
- Nullità del verbale per violazione dell'art. 142 c. 6 bis C.d.S. per mancanza di segnaletica che indichi la presenza del dispositivo Scout Speed utilizzato per l'accertamento;
- Nullità per mancata segnalazione e/o visibilità della postazione di controllo;
- Nullità per mancanza di omologazione e taratura periodica del dispositivo utilizzato;
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.4.23, si è costituito il
[...]
replicando alle eccezioni contenute nell'avverso ricorso, deducendo la loro Parte_1 infondatezza e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
Con la sentenza gravata il giudice di pace di Rossano ha accolto l'opposizione proposta, ha annullato il verbale impugnato ed ha integralmente compensato le spese di lite.
3. I motivi di appello. L'appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
A. Sulla esistenza della segnalazione di preavviso.
Nella parte motiva della Sentenza n. 235/2023 il Giudice di Pace di Rossano, dopo aver premesso che anche le postazioni di controllo della velocità mobili devono essere presegnalate e ben visibili, a pagina 5 conclude ritenendo non soddisfatti i requisiti della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa, per mancanza di valida prova offerta dal
Tale conclusione si appalesa completamente illegittima ed infondata. E, Parte_1 invero, occorre innanzitutto rilevare che l'esistenza della presegnalazione è attestata nel verbale impugnato, che assume sul punto valore fidefacente. Tale circostanza è completamente sfuggita all'esame del giudice di prime cure. L'esistenza della presegnalazione è altresì provata dalla documentazione fotografica ad abundantiam prodotta dal in primo grado. Parte_1
Tale documentazione fotografica, infatti, immortala la prescritta cartellonistica (fissa e mobile) con la scritta “Controllo elettronico della velocità in modalità dinamica”, nonché l'auto di servizio munita di dispositivi luminosi, e cristallizza lo stato dei luoghi al momento dell'esecuzione del servizio di controllo della velocità effettuato il 30.08.2022. Tale documentazione, peraltro, non è stata contestata specificamente dall'allora ricorrente. B. Sulla adeguatezza della presegnalazione e sulla carenza di visibilità della postazione di controllo.
Il Giudice di Pace di Rossano si è, di fatto, pronunciato sulla inadeguatezza della presegnalazione. Successivamente, invece, il giudice di prima istanza, nell'evidenziare che ai fini della visibilità del dispositivo di rilevamento è necessaria l'istallazione sulle autovetture di messaggi luminosi, si è pronunciato sulla carenza di visibilità della postazione di controllo.
In ordine a tanto, deve innanzitutto contestarsi che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'allora ricorrente ha lamentato solo l'omessa segnalazione del dispositivo di controllo, non anche, conseguentemente, la inadeguatezza del posizionamento dei segnali.
Sul punto, dunque, il Giudice di Pace di Rossano ha decisamente ed illegittimamente ampliato il thema decidendum.
In ogni caso, occorre comunque rilevare che, con riferimento alla inadeguatezza della presegnalazione e alla carenza di visibilità della postazione di controllo, il giudice di prima istanza ha distribuito erroneamente tra le parti l'onere della prova. Nell'impugnata sentenza, infatti, si legge che il non avrebbe provato Pt_1 Parte_1 che i cartelli di presegnalazione fossero posti a distanza congrua rispetto al luogo dell'effettivo rilevamento;
né avrebbe provato che sul dispositivo di rilevamento della velocità fossero istallati i dispositivi luminosi. Epperò, secondo la giurisprudenza, quando l'opponente deduce l'inesistenza della segnalazione, la prova contraria spetta all'amministrazione; qualora invece l'opponente deduce la non adeguatezza o la non idoneità della segnaletica, nonché la carenza di visibilità della postazione di controllo, la relativa prova è posta a suo carico. Nel caso di specie, dunque, il
[...] era tenuto unicamente a fornire prova dell'esistenza della presegnalazione. Tale onere, Parte_1 come dedotto sub.I, risulta assolto dalla fidefacienza del verbale nonchè dalla documentazione fotografica ad abundantiam depositata dal deducente Ente. Per contro, l'opponente, e non il qualora avesse eccepito Parte_1 l'inadeguatezza della presegnalazione avrebbe dovuto dimostrare l'inidoneità in concreto, sul piano R.G. n. 2617 del 2023– Pag. 4 di 7
della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. del 15.08.2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità. Ad ogni modo, deve rilevarsi, che la documentazione veicolata in atti dal
[...] dimostra, non solo l'inesistenza di elementi che pregiudicano la visibilità della Parte_1 segnaletica di presegnalazione, ma anche la presenza dell'auto di servizio, resa visibile, come prescritto, dai colori istituzionali e dai segnali luminosi montati sulla stessa.
Tanto premesso, il ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 a. L'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, di riformare e/o annullare la sentenza impugnata;
b. Per l'effetto, dichiarare la legittimità del procedimento di accertamento del verbale di contestazione impugnato;
c. Con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.4.24, si è costituita la parte appellata, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. In particolare, la parte appellata ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformarla relativamente ai motivi disattesi e/o omessi con annullamento del verbale impugnato e della sanzione accessoria comminata di decurtazione di 3 punti dalla patente di guida e con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. All'udienza del giorno 12.2.25 – sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno precisato e discusso come in atti.
4. In rito.
4.1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
Non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. civ. n. 37137 del 2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto ad altri. 4.2. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state R.G. n. 2617 del 2023– Pag. 5 di 7
riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Cass.
Civ. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Nel caso di specie, è opportuno sin d'ora evidenziare che la parte appellata non solo ha riproposto in maniera specifica tutti i motivi di opposizione a verbale – che rappresentano null'altro che eccezioni in senso stretto – ma anche tempestivamente esperito appello incidentale avverso la sentenza del giudice di prime cure.
4.3. In via preliminare, giova rammentare che, per il principio della ragione più liquida,
l'appello può essere respinto sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre
2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. )
4.4. Peraltro, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del
2016).
5. Nel merito.
Delineate in maniera generale le coordinate ermeneutiche di riferimento in rito, in applicazione dei principi esposti deve concludersi che l'appello proposto è infondato. Ne consegue la conferma della sentenza gravata, con la diversa motivazione che si andrà ad esporre.
5.1. Invero, alla luce del principio evocato, secondo il quale il giudice di appello può confermare la sentenza di primo grado, sostituendone la motivazione, il dispositivo della decisione del giudice di prime cure deve essere confermato e l'appello rigettato. Indipendentemente dai motivi idonei a sorreggere l'appello principale, è assorbente, infatti, il rilievo per cui il ricorrente in primo grado (odierno appellato-appellante incidentale) abbia dedotto in maniera specifica con il ricorso introduttivo non solo la mancata taratura dell'apparecchio Scout Speed utilizzato, ma anche la mancata omologazione dello stesso. E tale motivo di opposizione, che rappresenta una eccezione in senso stretto rispetto alla legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dal è stato espressamente ed esplicitamente riproposto con Pt_1 la comparsa di costituzione in appello: pertanto, se ne impone l'esame. Esso è fondato e deve essere accolto.
Invero, non vi è dubbio che, alla luce della produzione documentale depositata, il Pt_1 non abbia prodotto i certificati relativi alla omologazione del dispositivo Scout Speed: risultano in atti, infatti, solo i certificati di taratura nonché gli atti amministrativi relativi alla approvazione del dispositivo. R.G. n. 2617 del 2023– Pag. 6 di 7
Ma l'approvazione non è equipollente alla omologazione e l'art. 142 c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità. L'art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495 del 1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni. Ne consegue la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili e, quindi, la non sovrapponibilità tra omologazione e approvazione.
Riproducendo le precise argomentazioni della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 10505 del 2024), infatti, “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Ne consegue che “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”. Il riferimento ai d.m. e regolamenti ministeriali evocati dall'appellante principale (peraltro tardivamente solo con le memorie di discussione) è infondato, in quanto finirebbe – seppur temporaneamente – per equiparare omologazione ed approvazione, in contrasto con fonti primarie, le quali, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie né da circolari di carattere amministrativo.
Infatti, le risultanze destinate ad assurgere a fonti di prova ex art. 142 c. 6 c.d.s. sono solo quelle omologate e non già anche quelle meramente approvate.
Come specificato in parte motiva dalla Suprema Corte (v. anche Cass. Civ. n. 20913 del 2024), infatti, l'art. art. 45, comma 6, c.d.s. nel far riferimento ai “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni” individua quelli destinati ad essere necessariamente omologati (quali, appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). 5.2. L'accoglimento della eccezione (originario motivo di ricorso) riproposto determina l'assorbimento di tutti gli altri nonché anche l'irrilevanza di qualsiasi altro scrutinio, non essendo provata la legittimità della pretesa sanzionatoria azionata dalla P.A.
5.3. L'appello incidentale è infondato, in quanto la peculiarità della questione e la novità della stessa giustificano integralmente la compensazione delle spese di lite non solo del primo grado ma anche del presente grado di giudizio.
6. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o R.G. n. 2617 del 2023– Pag. 7 di 7
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché sia l'impugnazione proposta dall'appellante sia l'impugnazione incidentale proposta dall'appellato sono state integralmente respinte. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. GE l'appello proposto dalla parte appellante principale e, per l'effetto, CONFERMA, con diversa motivazione, la SENTENZA appellata n. 235/2023 del Giudice di Pace di
Rossano, depositata in Cancelleria in data 26.5.23;
B. GE l'appello incidentale proposto;
C. COMPENSA le spese di lite, anche del presente grado di giudizio;
D. DÀ ATTO che sia l'appellante principale sia l'appellante incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Così deciso in data 12 maggio 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia