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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 295/2024 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MACI Parte_1
COSIMO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
- accertare e dichiarare che dal dicembre 2018 non è tenuto all'iscrizione alla gestione Parte_1
CP_ Commercianti dell' e per l'effetto dichiarare che il ricorrente non è tenuto a versare alcuna somma a tale CP_ titolo in favore di e men che mai quelle contenute negli avvisi di addebito impugnati, previa disapplicazione/annullamento dei due avvisi qui op- posti;
CP_
- accertare e dichiararre la non debenza delle somme pretese da a decorrere dal dicem-bre 2018;
In punto di fatto ha rappresentato che:
a) in data 22/11/2023, il Sig. ha ricevuto l' avviso di accertamento n. Parte_1
35920230001351186000 di € 1775,20 (doc. 1);
1 b) in data 02/01/2024, il Sig. ha ricevuto altresì l' avviso di accertamento n. Pt_1
35920230002004719000 di €1.150,53 (doc. 2);
c) con l'avviso di accertamento n 35920230001351186000 sono demandati in pagamento i contributi (oltre sanzioni) dal gennaio 2022 a marzo 2022;
d) con l'avviso di accertamento n 35920230002004719000 sono demandati in pagamento i contributi (oltre sanzioni) dal ottobre 2021 a dicembre 2021;
e) il ricorrente già aveva demandato la cancellazione dalla gestione commercianti essendo lavoratore dipendente a tempo pieno;
f) Sulla vicenda vi è già sentenza emessa dal Tribunale di Lecce Sentenza n. 3055/2023 CP_ pubbl. il 18/10/2023 che ha statuito la non debenza delle somme richieste da e successive alla avvenuta cancellazione del Sig dalla gestione commercianti avvenuta il 01/12/2018. Pt_1
Eccepisce quindi che non avrebbe tenuto conto di quanto statuito nella citata CP_1 sentenza e sarebbe quindi assente il presupposto per la relativa imposizione.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
In ogni caso al ricorrente viene chiesto il pagamento di contribuzione autonoma sia nella gestione commercianti che nella gestione artigiani;
quest'ultima conseguente ad una domanda di iscrizione richiesta dallo stesso Pt_1
Ma vediamo specificamente gli addebiti e le relative causali.
Il signor è stato iscritto alla Gestione Commercianti, a seguito di accesso ispettivo presso la Parte_1 società PLATINUM SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA REA Le 326468, conclusosi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020003730/DDL del 19/11/2020. Il periodo di iscrizione ha decorrenza 1.12.2018
(codice azienda è 2090779610.
Successivamente, con domanda trasmessa con ComUnica di impresa (adempimento sin dal 2010 obbligatorio, come noto, per chi intenda avviare un'attività commerciale o artigiana) in data 23.9.2022, il sig ha richiesto l'iscrizione nella Gestione Artigiani, in quanto iscritto all'Albo Artigiani per Pt_1 la società REA Le 308088), il cui codice azienda è Controparte_2
1622329410.
Fatto è che con il ricorso impugna e contesta:
2 1) l'avviso di addebito n. 35920230001351186000, per il recupero della omessa contribuzione
IVS fissa dovuta a titolo di I rata dell'emissione 202201 alla Gestione Artigiani, con scadenza
16.11.2022, notificato in data 28.11.2023;
2) l'avviso di addebito n. 35920230002004719000, per il recupero della omessa contribuzione
IVS fissa dovuta a titolo di IV rata dell'emissione 202101 alla Gestione Commercianti (come da verbale ispettivo), con scadenza 16.02.2022, notificato in data 2.1.2024.
A questo proposito, il signor sostiene che nel periodo contestato con i suddetti avvisi, il signor Pt_1 Pt_1 non sarebbe tenuto al versamento in quanto l'Istituto ha disposto la cancellazione dal 31.11.2018.
Tuttavia, la sentenza n. 3055/2023 dichiara “dichiara in parte cessata la materia del contendere limitatamente alle somme oggetto di sgravio e con riferimento alla domanda di cancellazione dalla gestione commercianti con decorrenza dal 30.11.2018”.
Il ricorrente, quindi, è ben consapevole che i presupposti per l'iscrizione sono stati accertati con verbale ispettivo n. 2020003730/DDL del 19/11/2020 con decorrenza 1.12.2018 e che non sono mai stati contestati […]
Ed infatti, quanto all'avviso di addebito relativo alla prima rata di competenza 2022, si tratta di una iscrizione per contribuzione alla Gestione Artigiani, richiesta dallo stesso signor per effetto Pt_1 dell'iscrizione all' Parte_2
Peraltro, a rafforzare la tesi della debenza della contribuzione per cui è causa, vi è che il ricorrente, in data
10.4.2020, ha chiesto l'erogazione del bonus COVID per artigiani e commercianti (ART.28 D.L.
18/2020 per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), presentando dichiarazione sostitutiva;
[…]
Nelle note di trattazione, parte ricorrente ha fatto presente quanto segue:
Non vi tra l'altro alcun accesso ispettivo riferito o riferibile ai periodi contributivi oggetto di opposizione, CP_ tantomeno dall'accesso ispettivo cui si riferice è possibile individuare elementi probanti qualsivoglia status del sig Pt_1
CP_ D'altro canto le difese assunte in questa sede da non hannoattinenza periodi ottobre – novembre
2021 e gennaio, marzo 2022.
La domanda di bonus covid sembrerebbe riferisi all'aprile 2020.
La società per cui il Sig avrebbe formulato domanda di iscrizione artigiani è cancellata Pt_1
CP_ nel 2014 (visura prodotta da .
3 Conseguentemente e poiché le risultanze del presunto verbale ispettivo non hanno attinenza con l'oggetto del contendere, non potrà che statuirsi per l'annullamento degli avvisi di addebito opposti.
***
1) Va precisato che si tratta di avvisi di addebito e non di avvisi di accertamento. Per il resto, rispetto alla sentenza della dott.ssa prodotta in atti e di cui non risulta il passaggio in Per_1 giudicato, si fa presente che la sentenza non accertato l'insussistenza del requisito per l'iscrizione successivamente al 30.11.2018 ma ha emesso pronuncia di natura processuale prendendo atto dello sgravio. Non si è quindi formato alcun giudicato sostanziale.
2) In atti è presente una domanda iscrizione nella gestione artigiani. La difesa di parte ricorrente formulata nelle note di trattazione è inconferente rispetto al documento prodotto in atti da Ed anzi si scontra con il principio di Cass. 8651/2010: Tuttavia l'iscrizione CP_1 negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n. 6625). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto.
Pertanto, una volta provata l'iscrizione – a domanda del – in getione artigiani, Pt_1 sopravviene il sopra citato principio. Parte ricorrente non ha chiesto prova né in ricorso né nelle note di trattazione. Si invera quindi la presunzione di cui sopra.
3) Rispetto alla gestione artigiani, l'avviso di addebito 35920230001351186000 scaturisce da una precisa domanda del ricorrente e rispetto alla quale vale il principio sopra riportato
[contributi richiesti per il primo trimestre 2022; iscrizione richiesta nel gennaio 2022].
Irrilevante la questione della società cancellata nel 2014 a fronte di una specifica iscrizione nel 2022.
4) rispetto all'avviso di addebito per iscrizione nella gestione commercianti si fa presente che tutte le argomentazioni spese da parte ricorrente sono recessive rispetto alla considerazione in base alla quale è il ricorrente ad aver richiesto (prima dell'iscrizione in gestione artigiani) contributi pubblici per soggetti “autonomi”. E' quindi il ricorrente che ha affermato di svolgere tale attività. Tale elemento unitamente alle risultanze del verbale
4 ispettivo consente di ritenere infondato il ricorso. Basti pensare che il verbale ispettivo in atti contesta la natura del rapporto di lavoro subordinato. E il ragionamento ispettivo è infondato data la coincidenza nel del ruolo di amministratore unico e dipendente. Pt_1
Tale situazione è incompatibile (cfr. Cass. 7312/2013).
Da ciò deriva la legittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti, l'operare anche delle presunzioni di cui sopra (anche alla luce della richiesta di provvidenze “covid” per la categoria) e la fondatezza della pretesa contenuta nell'avviso di addebito CP_1
35920230002004719000, per il recupero della omessa contribuzione IVS fissa dovuta a titolo di IV rata dell'emissione 202101 alla Gestione Commercianti. La presunzione di continuità dell'attività sopra illustrata non è scalfita dalle argomentazioni attoree.
5) il ricorso è quindi infondato. Le spese gravano su parte ricorrente. Iva e cpa non sono dovute in favore di (Cass. 6346/2023) CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 295/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite e le liquida in CP_1
€ 900,00 oltre spese forfettarie (15%).
Lecce, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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