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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 138/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice TE De ES ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 17.1.2022, avverso la sentenza n.
687/2021 del Giudice di Pace di Agrigento, nella causa civile iscritta al n. 1347/2021 R.G.,
emessa il 25.9.2021, depositata in cancelleria in data 29.9.2021, e vertente t r a
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Parte_1 P.IVA_1
Marco RD;
APPELLANTE
e
(c.f. ), nato a [...][...] e Controparte_1 C.F._1 Parte_1
ivi residente nella via De Gasperi n. 22.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il : Parte_1
“1) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione all'ingiunzione di pagamento delle entrate
patrimoniali degli enti pubblici ex art.32 d.lgs n. 150/2011 per essere infondata in fatto ed
in diritto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
1 2) Sempre nel merito ed in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria
nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli
interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
3) In ulteriore subordine, condannare l'attore al pagamento del consumo idrico a titolo di
arricchimento senza causa per l'importo dovuto o nella misura che sarà accertata in corso di
causa;
4) Riformare ogni statuizione adottata dal Giudice di primo grado in tema di condanna alle spese e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali per il
doppio grado del giudizio”.
***
M O T I V A Z I O N E
Profili processuali rilevanti
Il presente procedimento riguarda l'appello del Parte_1
(convenuto in primo grado) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n.
687/2021, depositata il 29.9.2021, che ha annullato l'atto di ingiunzione di pagamento prot. n. 11719 del 6.8.2020, non notificata.
Nello specifico, l'atto di ingiunzione comunale riguardava il pagamento di canoni del servizio di acquedotto (annualità 2011-2016) ed era supportato dalle seguenti fatture: n.
745 del 26.1.2016, n. 662 del 29.12.2014, n. 670 del 5.12.2013, n. 689 del 28.12.2011 di
395,42 euro ciascuna, per un importo complessivo intimato di euro 1.516,71 oltre a interessi legali e spese di notifica, per un totale complessivo di euro 1.543,75.
A seguito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace ha ritenuto non provato il rapporto contrattuale di somministrazione del servizio idrico, rigettando altresì la domanda riconvenzionale di ingiusto arricchimento, avanzata del in assenza di prova degli Pt_1
elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., in particolare non avendo il provato né i costi sostenuti per erogare il servizio né i mancati ricavi. La pronuncia Pt_1
2 di primo grado ha così accolto la domanda di e annullato l'atto di Controparte_1
ingiunzione, con condanna del alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
La presente causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate. L'appello del Parte_1
è solo in parte fondato per i motivi di seguito illustrati.
[...]
Sull'esame della documentazione prodotta dal e sull'inesistenza di un rapporto Pt_1
contrattuale tra il e . Pt_1 Controparte_2
Con il primo motivo di appello, il ha lamentato illegittimità della motivazione Pt_1
della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto illegittimo il ricorso al criterio minimo e del forfait – in luogo del criterio degli effettivi consumi – in quanto, dalla documentazione prodotta dal stesso emergeva che Pt_1
l'installazione del contatore idrico sarebbe dovuta avvenire su richiesta del privato –
rimasto inerte – applicandosi nelle more delle tariffe forfettarie (contenute nel regolamento comunale).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato altresì il mancato esame, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta dal stesso, in base Pt_1
alla quale ha sostenuto di aver provato in primo grado l'esistenza di un contratto di somministrazione di acqua per fatti concludenti. Sul punto, ha prodotto il regolamento comunale (adottato con delibera n. 27 del 13.6.2000 e successive integrazioni) sulla base del quale, solo in caso di richiesta da parte degli utenti di installazione di un contatore idrometrico, sarebbero stati conclusi specifici contratti di somministrazione dell'acqua da parte dell'ente. In mancanza di siffatte richieste, le disposizioni regolamentari in questione prevedevano l'applicazione, a tutte le utenze allacciate alla rete, di una tariffa forfait,
applicata anche all'odierno appellato. I due fattori congiunti (disposizioni regolamentari comunali e allacciamento alla rete con conseguente utilizzo del servizio), pur in assenza di un contratto scritto di somministrazione con l'appellato, avrebbero determinato il sorgere
3 del rapporto negoziale per fatti concludenti, disciplinato dalle disposizioni regolamentari comunali a norma dell'art. 1339 c.c.
Sul punto, si osserva quanto segue. La fornitura di acqua da parte dell'ente comunale si inserisce pacificamente nel novero delle attività iure privatorum del e l'eventuale Pt_1
credito vantato a titolo di canoni idrici coincide con il corrispettivo di una prestazione negoziale (cfr., ad esempio, Cass., sez. 5, sentenza n. 24312 del 14/11/2014, Rv. 633346
– 01). Tuttavia, i contratti conclusi dalla PA, anche all'interno di rapporti di diritto comune,
devono estrinsecarsi in manifestazioni formali di volontà e quindi rivestire la forma scritta a pena di nullità (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9491 del 2021; Cass., sez.
II, ordinanza n. 27910 del 31.10.2018, Rv. 651034).
In assenza di un valido rapporto contrattuale, dunque, non può operare nemmeno l'eventuale integrazione ex art. 1339 c.c. per mezzo delle disposizioni regolamentari comunali. Di conseguenza, la pretesa creditoria del che ha sempre affermato Pt_1
l'assenza di un contratto scritto con l'appellato non trova fondamento in nessun CP_1
rapporto negoziale di somministrazione. Ciò comporta l'infondatezza del secondo motivo di appello, risultando assorbito il primo motivo relativo al criterio del consumo minimo di quantificazione della tariffa a forfait.
Sulla domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c.
Risulta invece fondato il terzo motivo di appello, che ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale formulata dal ex Pt_1
art. 2041 c.c.
Risulta infatti condivisibile l'orientamento interpretativo in base al quale “presupposto
per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di
ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale
ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista
dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando
4 l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella
risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 843 del 17/01/2020, Rv. 656686 - 01).
Nel caso di specie, l'azione di arricchimento risulta ammissibile, trattandosi di domanda formulata in via subordinata da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Ciò posto, è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'azione generale di arricchimento senza giusta causa presuppone un ingiustificato arricchimento, a cui corrisponde un ingiustificato depauperamento della controparte, nonché un nesso di causalità diretta e immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo. Il requisito dell'arricchimento ingiustificato non può essere inteso riduttivamente quale mero aumento di ricchezza, dovendosi condividere il consolidato indirizzo in base al quale il medesimo arricchimento può ben consistere anche in un risparmio di spesa, purché ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. Sez. III, Ord.
n. 16305/2018).
Passando al merito del motivo di appello, il in primo grado ha offerto, quali Pt_1
elementi di prova dell'erogazione dell'acqua, in particolare: quattro fatture;
una certificazione sottoscritta dalla Responsabile del Settore Tributi Silvia Francesca e dal
Responsabile del Settore Tecnico geom. , da cui risulta che l'utenza Controparte_3
dell'immobile di proprietà dell'appellata era regolarmente allacciata alla rete idrica;
due solleciti di pagamento inviati a mezzo raccomandata a/r.
Dall'insieme di tali risultanze, dunque, è possibile presumere che il pur in CP_1
assenza di un rapporto contrattuale valido, abbia goduto della fornitura di acqua da parte del relativamente al periodo 2011-2016, senza versare alcun corrispettivo, con Pt_1
conseguente risparmio di spesa da parte dell'utente e depauperamento dell'ente (che ha sostenuto il costo complessivo della gestione dell'acquedotto e dell'erogazione del servizio).
5 Ne consegue che l'appellato è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a indennizzare il Pt_1
appellante della correlativa diminuzione patrimoniale.
Quanto alla misura dell'indennizzo, questa non può essere fatta coincidere con il compenso calcolato mediante il parametro della tariffa prevista dal regolamento comunale richiamato dalla parte appellante, ma deve comprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio patrimoniale effettivamente subito dal e, a causa Parte_1 Pt_1
della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, deve formare oggetto di una valutazione officiosa di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 14670 del 29/05/2019, Rv. 654169 - 01).
In conformità all'orientamento assunto da questo Tribunale in analoghe controversie,
va ritenuta congrua la quantificazione dell'indennizzo pari all'80% delle voci contenute nelle fatture, considerato il criterio desumibile dall'art. 243 TUEL - dettato con riferimento agli enti deficitari e costituente utile criterio orientativo - che individua in tale percentuale la minima copertura con la relativa tariffa. Per tale calcolo deve essere esclusa l'IVA, pur applicata nelle fatture, in quanto manca il relativo presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico e ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2040 del 25/01/2022, Rv. 663661 -
01).
Deve, infine, escludersi dalla liquidazione la voce relativa ai servizi per fognatura e depurazione non essendo state allegate né dimostrate dall'appellante la sussistenza e l'effettiva funzionalità del depuratore comunale e la piena rispondenza dello stesso ai criteri di legge, non essendo quindi desumibile sul punto un depauperamento dell'ente.
In considerazione di quanto sopra, va condannato alla corresponsione Controparte_1
in favore del , ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di Parte_1
928,568 euro, pari all'80% dell'importo di 1.160,71 euro, somma delle voci relative alla fornitura d'acqua e indicate dalle quattro fatture citate. Sull'importo in tal modo liquidato
6 deve essere applicata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e sono altresì dovuti gli interessi compensativi, al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dal momento del depauperamento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1889 del
28/01/2013, Rv. 624953 - 01), che può farsi ragionevolmente coincidere con la scadenza per il pagamento indicata dall'atto di ingiunzione – 30 giorni dalla notificazione – ossia dal
7.2.2021 (da tale momento, infatti, si ha la piena evidenza della volontà dell'ente, entrata nella sfera di conoscenza di di esigere il corrispettivo). CP_2
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale dell'appello determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Agrigento n. 687/2021 del Giudice di Pace di Agrigento emessa il 25.9.2021 e depositata in cancelleria in data 29.9.2021, così provvede:
1) condanna a corrispondere al la Controparte_1 Parte_1
somma di € 928,568, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 7.2.2021 (corrispondente al termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione di pagamento) fino al soddisfo;
2) respinge ogni altra domanda dell'appellante;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Agrigento, il 3.10.2025
Il giudice
TE De ES
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice TE De ES ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 17.1.2022, avverso la sentenza n.
687/2021 del Giudice di Pace di Agrigento, nella causa civile iscritta al n. 1347/2021 R.G.,
emessa il 25.9.2021, depositata in cancelleria in data 29.9.2021, e vertente t r a
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Parte_1 P.IVA_1
Marco RD;
APPELLANTE
e
(c.f. ), nato a [...][...] e Controparte_1 C.F._1 Parte_1
ivi residente nella via De Gasperi n. 22.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il : Parte_1
“1) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione all'ingiunzione di pagamento delle entrate
patrimoniali degli enti pubblici ex art.32 d.lgs n. 150/2011 per essere infondata in fatto ed
in diritto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
1 2) Sempre nel merito ed in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria
nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli
interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
3) In ulteriore subordine, condannare l'attore al pagamento del consumo idrico a titolo di
arricchimento senza causa per l'importo dovuto o nella misura che sarà accertata in corso di
causa;
4) Riformare ogni statuizione adottata dal Giudice di primo grado in tema di condanna alle spese e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali per il
doppio grado del giudizio”.
***
M O T I V A Z I O N E
Profili processuali rilevanti
Il presente procedimento riguarda l'appello del Parte_1
(convenuto in primo grado) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n.
687/2021, depositata il 29.9.2021, che ha annullato l'atto di ingiunzione di pagamento prot. n. 11719 del 6.8.2020, non notificata.
Nello specifico, l'atto di ingiunzione comunale riguardava il pagamento di canoni del servizio di acquedotto (annualità 2011-2016) ed era supportato dalle seguenti fatture: n.
745 del 26.1.2016, n. 662 del 29.12.2014, n. 670 del 5.12.2013, n. 689 del 28.12.2011 di
395,42 euro ciascuna, per un importo complessivo intimato di euro 1.516,71 oltre a interessi legali e spese di notifica, per un totale complessivo di euro 1.543,75.
A seguito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace ha ritenuto non provato il rapporto contrattuale di somministrazione del servizio idrico, rigettando altresì la domanda riconvenzionale di ingiusto arricchimento, avanzata del in assenza di prova degli Pt_1
elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., in particolare non avendo il provato né i costi sostenuti per erogare il servizio né i mancati ricavi. La pronuncia Pt_1
2 di primo grado ha così accolto la domanda di e annullato l'atto di Controparte_1
ingiunzione, con condanna del alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
La presente causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate. L'appello del Parte_1
è solo in parte fondato per i motivi di seguito illustrati.
[...]
Sull'esame della documentazione prodotta dal e sull'inesistenza di un rapporto Pt_1
contrattuale tra il e . Pt_1 Controparte_2
Con il primo motivo di appello, il ha lamentato illegittimità della motivazione Pt_1
della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto illegittimo il ricorso al criterio minimo e del forfait – in luogo del criterio degli effettivi consumi – in quanto, dalla documentazione prodotta dal stesso emergeva che Pt_1
l'installazione del contatore idrico sarebbe dovuta avvenire su richiesta del privato –
rimasto inerte – applicandosi nelle more delle tariffe forfettarie (contenute nel regolamento comunale).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato altresì il mancato esame, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta dal stesso, in base Pt_1
alla quale ha sostenuto di aver provato in primo grado l'esistenza di un contratto di somministrazione di acqua per fatti concludenti. Sul punto, ha prodotto il regolamento comunale (adottato con delibera n. 27 del 13.6.2000 e successive integrazioni) sulla base del quale, solo in caso di richiesta da parte degli utenti di installazione di un contatore idrometrico, sarebbero stati conclusi specifici contratti di somministrazione dell'acqua da parte dell'ente. In mancanza di siffatte richieste, le disposizioni regolamentari in questione prevedevano l'applicazione, a tutte le utenze allacciate alla rete, di una tariffa forfait,
applicata anche all'odierno appellato. I due fattori congiunti (disposizioni regolamentari comunali e allacciamento alla rete con conseguente utilizzo del servizio), pur in assenza di un contratto scritto di somministrazione con l'appellato, avrebbero determinato il sorgere
3 del rapporto negoziale per fatti concludenti, disciplinato dalle disposizioni regolamentari comunali a norma dell'art. 1339 c.c.
Sul punto, si osserva quanto segue. La fornitura di acqua da parte dell'ente comunale si inserisce pacificamente nel novero delle attività iure privatorum del e l'eventuale Pt_1
credito vantato a titolo di canoni idrici coincide con il corrispettivo di una prestazione negoziale (cfr., ad esempio, Cass., sez. 5, sentenza n. 24312 del 14/11/2014, Rv. 633346
– 01). Tuttavia, i contratti conclusi dalla PA, anche all'interno di rapporti di diritto comune,
devono estrinsecarsi in manifestazioni formali di volontà e quindi rivestire la forma scritta a pena di nullità (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9491 del 2021; Cass., sez.
II, ordinanza n. 27910 del 31.10.2018, Rv. 651034).
In assenza di un valido rapporto contrattuale, dunque, non può operare nemmeno l'eventuale integrazione ex art. 1339 c.c. per mezzo delle disposizioni regolamentari comunali. Di conseguenza, la pretesa creditoria del che ha sempre affermato Pt_1
l'assenza di un contratto scritto con l'appellato non trova fondamento in nessun CP_1
rapporto negoziale di somministrazione. Ciò comporta l'infondatezza del secondo motivo di appello, risultando assorbito il primo motivo relativo al criterio del consumo minimo di quantificazione della tariffa a forfait.
Sulla domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c.
Risulta invece fondato il terzo motivo di appello, che ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale formulata dal ex Pt_1
art. 2041 c.c.
Risulta infatti condivisibile l'orientamento interpretativo in base al quale “presupposto
per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di
ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale
ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista
dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando
4 l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella
risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 843 del 17/01/2020, Rv. 656686 - 01).
Nel caso di specie, l'azione di arricchimento risulta ammissibile, trattandosi di domanda formulata in via subordinata da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Ciò posto, è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'azione generale di arricchimento senza giusta causa presuppone un ingiustificato arricchimento, a cui corrisponde un ingiustificato depauperamento della controparte, nonché un nesso di causalità diretta e immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo. Il requisito dell'arricchimento ingiustificato non può essere inteso riduttivamente quale mero aumento di ricchezza, dovendosi condividere il consolidato indirizzo in base al quale il medesimo arricchimento può ben consistere anche in un risparmio di spesa, purché ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. Sez. III, Ord.
n. 16305/2018).
Passando al merito del motivo di appello, il in primo grado ha offerto, quali Pt_1
elementi di prova dell'erogazione dell'acqua, in particolare: quattro fatture;
una certificazione sottoscritta dalla Responsabile del Settore Tributi Silvia Francesca e dal
Responsabile del Settore Tecnico geom. , da cui risulta che l'utenza Controparte_3
dell'immobile di proprietà dell'appellata era regolarmente allacciata alla rete idrica;
due solleciti di pagamento inviati a mezzo raccomandata a/r.
Dall'insieme di tali risultanze, dunque, è possibile presumere che il pur in CP_1
assenza di un rapporto contrattuale valido, abbia goduto della fornitura di acqua da parte del relativamente al periodo 2011-2016, senza versare alcun corrispettivo, con Pt_1
conseguente risparmio di spesa da parte dell'utente e depauperamento dell'ente (che ha sostenuto il costo complessivo della gestione dell'acquedotto e dell'erogazione del servizio).
5 Ne consegue che l'appellato è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a indennizzare il Pt_1
appellante della correlativa diminuzione patrimoniale.
Quanto alla misura dell'indennizzo, questa non può essere fatta coincidere con il compenso calcolato mediante il parametro della tariffa prevista dal regolamento comunale richiamato dalla parte appellante, ma deve comprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio patrimoniale effettivamente subito dal e, a causa Parte_1 Pt_1
della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, deve formare oggetto di una valutazione officiosa di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 14670 del 29/05/2019, Rv. 654169 - 01).
In conformità all'orientamento assunto da questo Tribunale in analoghe controversie,
va ritenuta congrua la quantificazione dell'indennizzo pari all'80% delle voci contenute nelle fatture, considerato il criterio desumibile dall'art. 243 TUEL - dettato con riferimento agli enti deficitari e costituente utile criterio orientativo - che individua in tale percentuale la minima copertura con la relativa tariffa. Per tale calcolo deve essere esclusa l'IVA, pur applicata nelle fatture, in quanto manca il relativo presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico e ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2040 del 25/01/2022, Rv. 663661 -
01).
Deve, infine, escludersi dalla liquidazione la voce relativa ai servizi per fognatura e depurazione non essendo state allegate né dimostrate dall'appellante la sussistenza e l'effettiva funzionalità del depuratore comunale e la piena rispondenza dello stesso ai criteri di legge, non essendo quindi desumibile sul punto un depauperamento dell'ente.
In considerazione di quanto sopra, va condannato alla corresponsione Controparte_1
in favore del , ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di Parte_1
928,568 euro, pari all'80% dell'importo di 1.160,71 euro, somma delle voci relative alla fornitura d'acqua e indicate dalle quattro fatture citate. Sull'importo in tal modo liquidato
6 deve essere applicata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e sono altresì dovuti gli interessi compensativi, al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dal momento del depauperamento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1889 del
28/01/2013, Rv. 624953 - 01), che può farsi ragionevolmente coincidere con la scadenza per il pagamento indicata dall'atto di ingiunzione – 30 giorni dalla notificazione – ossia dal
7.2.2021 (da tale momento, infatti, si ha la piena evidenza della volontà dell'ente, entrata nella sfera di conoscenza di di esigere il corrispettivo). CP_2
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale dell'appello determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Agrigento n. 687/2021 del Giudice di Pace di Agrigento emessa il 25.9.2021 e depositata in cancelleria in data 29.9.2021, così provvede:
1) condanna a corrispondere al la Controparte_1 Parte_1
somma di € 928,568, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dal 7.2.2021 (corrispondente al termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione di pagamento) fino al soddisfo;
2) respinge ogni altra domanda dell'appellante;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Agrigento, il 3.10.2025
Il giudice
TE De ES
7