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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 16/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 1072/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Maria Contini, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Salvatore A. Miscali e dall'Avv. Salvatora Angela
Carboni, elett.te dom.ta in Via Carducci n. 35 presso la Sede di , CP_1 CP_1 CP_1
- resistente –
e contro
con sede in Selargius Via Piero della Francesca n. 1, C.F. , in CP_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e negli uffici dell'Area
Affari Legali-Sassari dell in Sassari Via Catalocchino n. 11, presso l'Avv. Caterina Cossellu CP_1
che la rappresenta e difende giusta delega versata in atti,
- resistente -
Oggetto: azione di accertamento negativo.
All'udienza del 16/04/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1 - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di e/o di per la CP_1 CP_1 CP_3
ripetizione delle somme erogate da altri soggetti giuridici e ciò fino al 01.01.2022;
- accertare e dichiarare comunque l'intervenuta estinzione per prescrizione decennale delle quote ripetute relativamente ai dieci anni precedenti la trattenuta, come eccepita in premessa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate dalle resistenti e l'insussistenza del credito vantato, per l'importo di € 4.600,96 o di quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e condannare le convenute a restituire tale importo in favore del ricorrente, oltre rivalutazione e interessi come per legge, ex art. art. 1284 c.c.;
- in subordine, per il caso in cui controparti fornissero prova della fondatezza in fatto ed in diritto delle trattenute effettuate, rideterminare le somme per tutti i motivi indicati in premessa, in conformità della legge e dei contratti collettivi nazionali e regionali, e delle norme fiscali e previdenziali, depurandole delle somme per cui le resistenti non sono competenti, ossia fino al 01.01.2022 e delle somme prescritte, calcolandole al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, con gli importi corretti e previsti dai contratti collettivi vigenti al momento dell'erogazione e depurati degli interessi, delle somme fisse e dell'importo maggiorato trattenuto per gli ultrasettantacinquenni, condannando le resistenti alla restituzione del restante, in favore del ricorrente, oltre rivalutazione e interessi come per legge, ex art. art. 1284 c.c.;
- condannare controparte al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente, in quanto medico massimalista, in misura pari alle trattenute effettuate relativamente alle quote riferibili agli ultimi 6 anni antecedenti la trattenuta, o in quella maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio.
Senza inversione dell'onere della prova sulle quote indebitamente erogate, si deduce CTU al fine di rideterminate il quantum depurandolo delle somme prescritte e per cui i resistenti non era competenti, calcolandole al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e con gli importi corretti e previsti dai contratti collettivi vigenti al momento dell'erogazione e depurati delle somme fisse e dell'importo maggiorato trattenuto gli ultrasettantacinquenni”.
Nell'interesse della di : “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, CP_1 CP_1
deduzione ed eccezione: In via principale - rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto su quanto avversamente preteso in capo all' di . In ogni caso con vittoria di CP_1 CP_1 spese, oltre accessori di legge”.
Nell'interesse di “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, CP_3
deduzione ed eccezione: 1) rigettare il ricorso perchè infondato in fatto e in diritto;
2) comunque con
2 vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2023, ritualmente notificato, il dott. ha Parte_1
convenuto in giudizio la di e esponendo di essere un Medico di CP_1 CP_1 CP_3
Medicina Generale Convenzionato con la di e lamentando di essersi visto operare CP_1 CP_1
dalle resistenti, senza alcuna previa comunicazione e motivazione, una compensazione impropria sugli emolumenti relativi ai mesi di: - ottobre 2022, trattenute su cedolino di novembre 2022 pari a n. 211 quote da revoche retroattive per € 1.581,20; novembre 2022, trattenute su cedolino di dicembre 2022 pari a n. 181 quote da revoche retroattive per € 883,30; - marzo 2023, trattenute su cedolino di aprile
2023 pari a n. 285 quote, per € 2.136,46.
Il ricorrente ha esposto di avere diffidato le resistenti a restituire immediatamente le somme indicate, attraverso pec del proprio legale del 04.05.2023, con cui era stata contestata la debenza delle trattenute per entità dell'importo trattenuto e quantificato senza contraddittorio e senza rispettare la procedura prevista ed i limiti dall' (art. 41 e ss.) e dalla legge, Controparte_4 eccependo l'intervenuta prescrizione, la propria buona fede e il difetto di legittimazione della
[...]
e dell' istituite soltanto dal 1° gennaio 2022, in quanto gli emolumenti per cui avevano CP_1 CP_3
operato la trattenuta erano stati erogati da altri soggetti giuridici. Inoltre, le somme erano state trattenute al lordo e non al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, senza considerare la ritenuta d'acconto operata e applicando il valore della quota capitaria attuale e non quella degli anni in cui sarebbe stato erogato il presunto indebito e considerando l'assistito ultrasettantacinquenne per l'intero periodo, con conseguente quota capitaria maggiorata;
erano infine state trattenute anche le indennità aggiuntive previste dall'accordo collettivo integrativo Regionale del 2010.
Il ricorrente aveva contestato, altresì, che il ritardo nella comunicazione dell'evento e il tempo risalente a cui si riferiva il presunto indebito erogato non avevano permesso allo stesso, in quanto massimalista, di acquisire ulteriori assistiti per integrare il massimale, con relativa perdita di guadagno e conseguenti danni.
Cont Dopo un incontro tra i vertici e il direttore generale dell' dott. in Pt_2 Controparte_2 data 20.09.2023, il ricorrente aveva ricevuto da la “Comunicazione Bonifica dati Controparte_1
assistiti -recupero quote pazienti non codificati. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 41 IV comma
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con il Medico di Medicina generale” Prot.
PG/23/38381/20.09.2023, con allegato report/file contenente i dettagli della cancellazione, nel quale si motivavano le trattenute già effettuate molti mesi prima, con il processo di correzione e riallineamento
3 anagrafico tra il sistema regionale ANAGS e Sistema TS per l'avvio di Anagrafe nazionale Assistiti, in Cont seguito al quale la in collaborazione con provvedeva alla cancellazione di alcuni pazienti CP_3
del ricorrente, di cui allegava un report/file contenente i dettagli, ossia:
- per il mese di ottobre 2022, trattenuta pari a n. 211 quote con decorrenza dal 24.02.2005, per ripetizione somme per quote da revoche retroattive per l'assistito ; Persona_1
- per il mese di mese novembre 2022, trattenuta pari a n. 180 quote con decorrenza dal 26.10.2007, per ripetizione somme per quote da revoche retroattive per l'assistito e n. 1 quota per Persona_2
l'assistito con decorrenza dal 27.09.2022; Persona_3
- per il mese di marzo 2023, trattenuta pari a n. 285 quote, per ripetizione somme per quote da revoche retroattive per l'assistito con decorrenza n. 218 quote dal 02.01.2005 e Controparte_5
n. 65 quote con decorrenza dal 04.10.2017 e n. 2 quote con CP_6 Controparte_7
decorrenza dal 29.12.2022.
Avverso tale comunicazione il ricorrente aveva proposto tempestivo e motivato ricorso via pec in data 25.09.2023, ai sensi articolo 41 ACN MMG, dal contenuto riportato per esteso nel ricorso, fondato sui motivi già esposti nella precedente diffida e nel quale il ricorrente aveva anche contestato la
Cont correttezza del numero delle quote indicate dalla di cui avrebbe dovuto essere fornita rigorosa prova. Aveva pertanto richiesto la restituzione delle somme già trattenute indebitamente per un totale di
€ 4.544,53, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Sul ricorso non era intervenuta alcuna deliberazione da parte del Direttore Generale nel termine di
30 giorni.
Nel ricorso proposto dinnanzi all'intestato Tribunale il dott. ha ribadito le censure sulla Pt_1
legittimità delle trattenute, sostenendo la non conformità alla legge e agli Accordi Collettivi Nazionale
e Regionale, per le seguenti ragioni:
1.1. difetto di legittimazione di di e che non avevano alcuna legittimazione, CP_1 CP_1 CP_3
Cont né competenza, alla ripetizione di emolumenti erogati al ricorrente dalle vecchie e da ATS fino al
31.12.2021, soggetti giuridici a cui era subentrata, dal 01.01.2022, la Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria di ATS, competente da quella stessa data per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti in capo all e di quelle facenti in Controparte_8
precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie;
1.2. estinzione per prescrizione decennale, con conseguente irripetibilità delle quote antecedenti i
10 anni, per cui la prescrizione era maturata fino a novembre 2012 per le trattenute effettuate con il cedolino di novembre 2022, fino a dicembre 2012 per le trattenute per il mese di dicembre 2022 e fino
4 ad aprile 2013 per le trattenute effettuate con il cedolino del mese di aprile 2023;
1.3. non erano corretti il numero e la decorrenza delle quote indicate negli allegati alla nota del
20.09.2023, sia in merito ai decessi, sia in ordine alla doppia iscrizione dell'ultimo paziente indicato nella lista ); Persona_2
1.4. sotto il profilo del quantum, il computo della quota trattenuta in ripetizione sarebbe dovuto avvenire nel rispetto delle previsioni economiche avvicendatesi nel tempo, come risultanti dagli accordi collettivi in base ai quali erano state erogate, e non ai valori attuali (di molto maggiori), inoltre le quote erano state trattenute considerando i pazienti ultrasettantacinquenni per l'intero periodo, il tutto con conseguente maggiorazione della quota capitaria trattenuta rispetto a quella erogata, ed erano state trattenute al ricorrente anche le indennità aggiuntive previste dall'accordo collettivo Nazionale ed integrativo Regionale del 2010, che erano indipendenti dal numero dei pazienti e delle quote;
1.5. la ripetizione delle somme percepite andava fatta al netto, non potendosi pretendere la restituzione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e della ritenuta d'acconto operata, in quanto tali somme non erano mai entrate nella sfera patrimoniale del ricorrente;
1.6. le somme dovevano essere trattenute senza frutti ed interessi, in quanto il medico era comunque in buona fede, poiché lo stesso non aveva la disponibilità del flusso degli assistiti;
per
Cont contro, la aveva un vero e proprio obbligo negoziale di verificare la correttezza degli elenchi nominativi degli assistiti e la congruenza con le somme liquidate mensilmente ai medici;
1.7. le resistenti non avevano rispettato la procedura prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale
(art. 41) e Regionale (quest'ultimo, all'art. 8.2, escludeva la richiesta di ripetizione delle somme erogate in caso di revoca oltre i 90 giorni dall'evento).
Il ricorrente ha pertanto chiesto che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità delle trattenute effettuate dalle resistenti e l'insussistenza del credito vantato, per l'importo di € 4.600,96, o di quello maggiore o minore che fosse risultato in corso di causa;
in subordine, la rideterminazione delle somme per tutti i motivi indicati in premessa, in conformità alla legge e ai contratti collettivi nazionali e regionali.
Poiché il ricorrente era medico massimalista e poiché a causa del ritardo imputabile esclusivamente alle controparti (e agli enti che li avevano preceduti) in ordine alle cancellazioni per morte o per doppia scelta aveva dovuto rinunciare ad acquisire assistiti, in considerazione del tetto massimo consentito dalla legge (ACN), ossia circa n. 1500 pazienti, il ricorrente ha domandato altresì il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno, per non avere potuto sostituire i pazienti deceduti e/o revocati con nuove scelte, da quantificarsi in misura pari alla somma trattenuta dalle resistenti.
5 2. Si è costituita la , esponendo in fatto che le (partner unico Controparte_1 CP_9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per lo sviluppo della automazione e informatizzazione dei processi operativi e gestionali delle pubbliche amministrazione) e RD (società "in house" della posta a supporto della realizzazione del Sistema Informativo Controparte_10
Regionale) avevano rappresentato la necessità di svolgere delle c.d. “bonifiche” all'interno degli elenchi dei pazienti in capo ai Medici di Base, onde consentire l'allineamento anagrafico tra il sistema regionale AnagS (sistema informativo unico regionale di Anagrafica degli assistibili del Servizio
Sanitario Regionale) e Sistema TS (Tessera Sanitaria) propedeutico all'avvio della Anagrafe Nazionale
Assistiti (ANA). Detta attività, come risultante da una mail del 22.08.2022 redatta da tale Tes_1 della era comune a tutte le otto e l'Assessorato
[...] Controparte_10 Parte_3
Cont regionale aveva invitato ciascuna a nominare un referente unico per le questioni associate all'anagrafe, che nel caso della di era l'Ing. dipendente di CP_1 CP_1 Per_4 CP_3
La di , per quanto di sua competenza territoriale, interveniva solo con un suo CP_1 CP_1
operatore, su disposizione di RD, per procedere all'individuazione e alla cancellazione dagli elenchi assistiti dei pazienti dei Medici di Medicina Generale che, a seguito dei controlli svolti, risultavano essere nelle seguenti condizioni: “assistiti deceduti”, “irregolare doppia iscrizione dell'assistito”, “trasferimento di residenza”. Quindi l'attività richiesta alla , così come Controparte_1 alle altre Aziende sanitarie, era quella di recupero dei dati richiesti, all'interno degli elenchi dei pazienti posseduti dall'Area Socio Sanitaria Locale di fino al 31.12.2021, quindi non quale ente CP_1 autonomo (come è oggi l' di ), ma come ripartizione territoriale di CP_1 CP_1 CP_11
Eseguita la predetta bonifica da parte dei soggetti incaricati, l' di , con spirito CP_1 CP_1
collaborativo, aveva inviato al ricorrente (così come anche agli altri medici di Medicina Generale
Cont operanti nell' di e interessati alle variazioni dei propri elenchi dei pazienti conseguente CP_1
alla predetta procedura), oltre che al Direttore di e al Direttore della Medicina Convenzionata, la CP_3
nota prot. n. PG/2023/88381 del 20.09.2023, con la quale si evidenziava che “Per facilitare
l'accertamento sulle revoche operate e il numero di quote calcolate dalla data dell'evento a ritroso di
10 anni, si trasmette in allegato il report/file contenente i dettagli della “cancellazione”. In detta nota veniva anche specificato che “Il Servizio Medicina Convenzionata di per competenza, opererà le CP_3
relative trattenute in busta paga nei limiti di legge, successivamente alla comunicazione di chiusura del procedimento”.
Nel caso specifico, l'indicazione dei pazienti su cui svolgere le bonifiche veniva rappresentato dal Cont sistema relativo alle Tessere Sanitarie da cui emergeva che, per quanto riguarda l' di , la CP_1
6 Sig.ra era deceduta il 29.12.2022 e il Sig. il 27.09.2022. Controparte_7 Persona_3
Relativamente agli altri soggetti interessati, il richiamato sistema indicava la Sig.ra CP_5
morta il 22.06.2001, la Sig.ra deceduta il 04.10.2017, mentre il Sig.
[...] CP_6 [...]
era presente due volte di cui uno sconosciuto al sistema ed esso, correttamente, veniva epurato Per_2 dall'elenco. Da aggiungere il Sig. deceduto il 24.02.2005. Persona_1
Cont Tanto esposto in fatto, la di ha eccepito la propria estraneità in ordine ai fatti CP_1
antecedenti al 01.01.2022, rilevando di non avere trattenuto alcuna somma a controparte, né di avere mai dato disposizioni per il recupero di quelle già erogate all'attuale ricorrente salvo le quote riscontrate e non dovute relative alla Sig.ra deceduta in data 29.12.2022 e al Controparte_7
Sig. , deceduto il 27.09.2022 (le date di decesso, nel caso di specie, erano state Persona_5
direttamente estrapolate e trasmesse dal sistema collegato alle Tessere Sanitarie). Cont Per le altre quote, invece, l' di interveniva all'interno della fattispecie per cui è causa CP_1
solo attraverso la messa a disposizione di un operatore del distretto che provvedeva a coadiuvare i due dipendenti l'Ing. e il Sig. al recupero dei dati richiesti dalla CP_3 CP_12 Persona_6
Essa pertanto non aveva mai inteso provvedere al recupero delle quote non dovute Controparte_10
ai medici convenzionati, fatta eccezione per le due posizioni acquisite all'interno del periodo temporale di propria competenza ( e , sia perché non di sua competenza e Persona_3 Controparte_7
sia perché non poteva operare su fatti e circostanze accaduti prima della sua nascita.
Difatti, trattandosi di questioni intervenute prima del 01.01.2022, la competenza in ordine al recupero delle quote era della , alla luce di Controparte_13 quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lett. b), della L.R. 17/2021, per cui era a cui faceva capo CP_3
la gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato ex art. 3, comma 3, lett. m)
L.R. n. 24/2020, a dover indicare se il proprio agire era in conto proprio o della Gestione Liquidatoria, ma sicuramente non poteva essere l' di deputata ad agire per conto della Gestione CP_1 CP_1
Liquidatoria o di CP_3
La ha quindi sostenuto la propria estraneità riguardo le contestazioni relative alle vicende CP_1
riguardanti il periodo antecedente al 1.01.2022 e alle trattenute di competenza esclusiva di
[...]
CP_3
Contr Per le stesse ragioni, l' non poteva applicare quanto disposto dall'art. 41 ACN, anche perché non poteva recuperare alcuna somma e solo “per eccesso di zelo” e per venire comunque incontro ai sanitari era stata inviata la nota prot. n. PG/2023/38381 del 20.09.2023, nella quale si evidenziava che sarebbe stato ARES ad operare le trattenute.
7 Con riferimento invece alle quote relative al 2022/2023, di competenza della , esse non CP_1
avrebbero potuto essere restituite in quanto la ripetizione delle stesse era avvenuta legittimamente, atteso che le quote erano dovute solo fino alla data del decesso, ex artt. 41 e 42 dell'ACN.
Quanto ai rilievi svolti ex adverso in ordine alla intempestività della comunicazione del decesso degli assistiti, ha evidenziato che la normativa contrattuale richiamata da parte ricorrente non comportava la perdita del diritto dell'amministrazione al recupero delle somme, non potendo essere derogata la disciplina civilistica dell'indebito che legittimava l'azienda alla ripetizione delle somme indebitamente erogate al ricorrente.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno, la convenuta non poteva essere responsabile per fatti, circostanze e situazioni avvenute prima del 01.01.2022, né per il ritardo o gli errori delle comunicazioni di altri Enti necessarie onde tenere in ordine gli elenchi dei pazienti, per cui la mancanza di un'immediata bonifica e controllo non sempre era responsabilità dell'Amministrazione sanitaria. Inoltre, ai sensi dell'art. 31 ACN, comma 2, lett. c), fra i compiti che il medico deve svolgere vi è anche la tenuta e l'aggiornamento di specifiche schede sanitarie individuali che, evidentemente, il
Dott. non teneva con la dovuta diligenza poiché, in caso contrario, doveva necessariamente essere Pt_1
a conoscenza della morte di alcuni suoi pazienti.
Ma, soprattutto, il ricorrente non aveva provato a quali assistiti avrebbe rinunciato in considerazione del raggiungimento del tetto massimo assistiti, a causa di queste tardive comunicazioni, essendo peraltro quel tetto del tutto fittizio proprio in relazione dei deceduti non comunicati.
3. Si è costituita anche eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva, in quanto l' era stata istituita con L.R. n. 24/2020 con decorrenza CP_1
01.01.2022, con la funzione fra l'altro di reclutare il personale convenzionato, e di gestirne le buste
Parte_ paga, fra cui i Medici di Medicina Generale (per brevità come il ricorrente, che, comunque,
Cont avevano un rapporto contrattuale esclusivamente con la nel cui ambito territoriale ricadeva la sede lavorativa.
Pertanto, avrebbe potuto eventualmente rispondere del solo periodo successivo al CP_3
01.01.2022.
Peraltro, ad spettava unicamente la gestione amministrativo-contabile delle buste paga dei CP_3
Parte_ Parte_
non essendo titolare di alcuna posizione di credito o di debito nei confronti dei come il ricorrente, limitandosi ad alimentare i flussi di pagamento secondo gli input dei soggetti realmente titolari delle posizioni debito-creditorie per cui è causa.
Nel merito, ribadita l'esposizione dei fatti contenuta nella memoria della , ha rilevato la CP_1
8 mancata allegazione e deduzione di prova da parte del ricorrente in ordine agli elementi costitutivi della Cont domanda, nello specifico la prova dell'esistenza in vita degli assistiti (che secondo e CP_3
sarebbero deceduti). Qualora la quota del paziente deceduto fosse stata corrisposta dalla
[...]
datrice al medico, la dazione si configurava a tutti gli effetti priva di causa ed integrava un CP_14
indebito oggettivo, per il quale valevano le ordinarie regole civilistiche di restituzione e/o recupero, non derogate dalla normativa contrattuale richiamata dalla parte ricorrente.
Infine, non era configurabile alcuna responsabilità risarcitoria di oltretutto esclusa dalla CP_3
responsabilità quanto meno concorrente del ricorrente in ordine alla mancata corretta tenuta degli elenchi degli assistiti, ex art. 31 ACN, comma 2, lett. c).
4. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
5. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
5.1. Giova premettere, in linea generale, che ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d. lgs. 30.12.1992, n.
502, “Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”.
Tali accordi devono tenere conto dei principi meglio elencati nel medesimo art. 8.
Poiché la fattispecie per cui è causa copre un periodo di tempo che va dal 2005, vengono in rilievo gli accordi collettivi nazionali vigenti ratione temporis.
Con specifico riguardo alle revoche d'ufficio, nell'Accordo collettivo nazionale del 20.01.2005 è stato previsto, all'art. 42, comma 4, che “La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento”.
Al successivo comma 10 che “Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza”.
Ai seguenti commi è stato previsto che: “11. Ai fini degli effetti economici relativi alle revoche
d'ufficio di cui al presente articolo, l'Azienda è tenuta ad inviare al medico interessato, in uno con la
9 comunicazione del previsto importo da ripetere, il tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca completo della causa e della decorrenza della revoca medesima.
12. Avverso alla richiesta di ripetizione il medico interessato può opporre motivato e documentato ricorso entro 15 giorni dalla sua comunicazione ed il Direttore Generale assume la propria deliberazione in merito entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
13. Qualora l'importo complessivo richiesto dalla Azienda sia superiore al 20% dell'ammontare degli emolumenti mensili, l'Azienda può dare corso a conguaglio negativo solo in presenza di accordo in tal senso con il medico interessato.
14. La ripetizione delle somme o l'applicazione del conguaglio negativo hanno corso nella misura massima del 20% dei compensi mensili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, fatto salvo eventuale differente accordo, in merito alla modalità di ripetizione delle somme, tra il medico interessato e l'Azienda”.
Tale disposizione ha conservato la propria validità anche in seguito, in quanto non modificata dai successivi accordi collettivi nazionali, e la stessa formulazione dell'art. 42 è riportata nell'ACN del
27.05.2009 (quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007).
Nel successivo Accordo collettivo nazionale del 20.01.2022 (triennio 2016-2018), all'art. 41, rubricato “Revoche d'ufficio delle scelte”, è stato previsto che:
“
1. Le revoche delle scelte dei cittadini sono effettuate d'ufficio dall' nei seguenti casi: CP_1
a) decesso dell'assistito;
b) trasferimento di residenza dell'assistito in altra Azienda;
c) irregolare doppia iscrizione del cittadino;
d) cancellazione del medico dall'elenco di scelta.
2. Le cancellazioni per i casi di cui al comma 1, lettera c) decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico.
(…)
4. L' , previa comunicazione al medico, procede al recupero di quote per assistiti liquidate CP_1
e non dovute a far data dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1. Il medico può opporre motivato e documentato ricorso entro 15 (quindici) giorni ed il Direttore Generale assume la propria deliberazione in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. La ripetizione delle somme
o l'applicazione del conguaglio negativo avviene, fino al recupero dell'importo complessivo, nella misura massima mensile del 20% delle quote corrisposte in base al numero degli assistiti in carico, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. L'Azienda può dare corso ad una diversa rateizzazione delle
10 somme da ripetere o al conguaglio negativo, in percentuale superiore al 20%, previo accordo con il medico interessato.
5. Gli effetti economici delle cancellazioni e delle attribuzioni di scelte seguono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di ripetizione di emolumenti non dovuti e di crediti, con relativi termini di prescrizione”.
Ai sensi del successivo art. 42, rubricato “Effetti economici di scelta, revoca e ricusazione”, in conformità a quanto già previsto all'art. 42, comma 4 del precedente accordo del 2005, è stato previsto che, in caso di morte dell'assistito, la quota è corrisposta fino alla data del decesso.
Premesso quanto sopra, la pretesa avente ad oggetto la restituzione di compensi erogati ai medici di medicina generale in misura superiore a quella dovuta deve essere ricondotta nell'alveo della fattispecie civilistica dell'art. 2033 c.c..
Con particolare riguardo al verificarsi dell'evento della morte dell'assistito, si è chiarito la cessazione del diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per le loro attività a favore degli assistiti, e dell'obbligo delle aziende sanitarie di erogare loro questi compensi, è collegata all'evento morte degli assistiti, e non alla comunicazione formale di esso da parte dell'azienda sanitaria al singolo sanitario interessato;
del resto, è evidente che il medico non possa più offrire alcuna prestazione professionale dalla medesima data e che, quindi, qualora sia stato ugualmente retribuito, tali somme debbano essere integralmente restituite, trattandosi di indebito oggettivo, in quanto compenso erogato pacificamente senza causa (cfr. sul punto Cass., Sez. lav., n. 20737/2015 e Cass., Sez. lav., n. 13235/2009).
Inoltre, in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità delle somme “non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'”accipiens”, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi), dovendo solo essere assicurato che l'adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza (come precisato dalla recente Corte cost. n. 8 del 2023 che ha ritenuto che l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU), nel senso che sussiste il dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa
l'obbligato, che, ex abrupto, si trovi a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto”
11 (Cass., Sez. lav., n. 22397/2023).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la stessa sentenza testé citata ha evidenziato che determinante non è tanto la posizione processuale assunta dalle parti (attore - convenuto), quanto piuttosto quella sostanziale riferibile al rapporto obbligatorio sottostante e, perciò, ancor prima che affidarsi al criterio della vicinanza alla prova, è stato ritenuto più corretto adottare il criterio sostanzialistico, che si pone come antecedente logico rispetto al criterio della “disponibilità della prova” e comporta, al fine della distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dare rilievo non all'iniziativa processuale, bensì alla posizione delle parti riguardo alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, sicché “grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito - e cioè su colui il quale si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio e non attore - l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, con l'ulteriore specificazione che tale prova può essere fornita dimostrando
l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni”.
Invero, in questi casi, il piano processuale rende un'immagine capovolta della corrispondente situazione sostanziale, dove il datore di lavoro, sulla base di accertamenti da lui stesso effettuati e a distanza di anni dall'adempimento dell'obbligo retributivo, è già di fatto pervenuto ad una ripetizione dell'indebito mediante la trattenuta mensile di una parte dello stipendio dei lavoratori. Dunque, è solo a seguito di una “ripetizione sostanziale dell'indebito”, che i medici agiscono in giudizio, vedendo mutare la propria posizione da soggetti passivi delle ritenute stipendiali ad attori nell'azione di accertamento negativo di un indebito oggettivo.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto che l'onere della prova, in un caso analogo a quello qui esaminato, fosse a carico dell' , che aveva effettuato delle trattenute sulle competenze Controparte_14
mensili, assumendo di aver corrisposto ai lavoratori compensi eccedenti (con riferimento alla quota capitaria) rispetto a quanto loro dovuto, in seguito a un processo di correzione e “riallineamento” delle banche dati dell'anagrafe aziendale, richiamando anche l'obbligo negoziale sia di fonte legale che negoziale (ex art. 30 d.P.R. n. 270/2000 e delle disposizioni dei successivi ACN del 23.3.2005 e del
27.05.2009, sostanzialmente riproduttive delle norme di cui al d.P.R.) di verificare la correttezza degli elenchi nominativi degli assistiti e la congruenza con le somme liquidate mensilmente ai medici ai sensi dell'art. 15 - ter e 45 d.P.R. n. 270/2000 e degli artt. 8, 43, 44 e 59 dei successivi ACN del
23.3.2005 e del 27.5.2009.
5.2. Venendo al caso concreto qui scrutinato, risulta che, onde consentire l'allineamento anagrafico tra il sistema regionale AnagS (sistema informativo unico regionale di Anagrafica degli assistibili del
12 Servizio Sanitario Regionale) e Sistema TS (Tessera Sanitaria) propedeutico all'avvio della Anagrafe
Nazionale Assistiti (ANA), la , nell'ambito territoriale di competenza, ha Controparte_1
proceduto a effettuare delle “bonifiche” finalizzate all'individuazione e alla cancellazione dagli elenchi assistiti dei pazienti dei Medici di Medicina Generale che, a seguito dei controlli svolti, risultavano essere nelle seguenti condizioni: “assistiti deceduti”, “irregolare doppia iscrizione dell'assistito”,
“trasferimento di residenza”.
In seguito a tali verifiche, la di ha allegato che era emerso che i seguenti pazienti CP_1 CP_1
erano deceduti tempo prima: la sig.ra il 29.12.2022, il sig. il Controparte_7 Persona_3
27.09.2022, la sig.ra il 22.06.2001, la sig.ra il 04.10.2017, il sig. Controparte_5 CP_6
il 24.02.2005. A ciò si aggiungeva il sig. , che era presente due volte, di cui Persona_1 Persona_2
uno sconosciuto al sistema.
Conseguentemente, si era proceduto alla bonifica/cancellazione dei pazienti e alle revoche d'ufficio, con trattenute effettuate retroattivamente, dalla data dell'evento considerato, a valere sulle seguenti mensilità:
per il mese di ottobre 2022, trattenute su cedolino di novembre 2022, pari a n. 211 quote con decorrenza dal 24.02.2005, per ripetizione somme per quote da revoche retroattive per l'assistito
, per complessivi € 1.581,20, come da conteggio allegato dal ricorrente (doc. 05 all. Persona_1
ricorso) e non specificamente contestato dalle convenute;
per il mese di mese novembre 2022, trattenuta pari a n. 180 quote con decorrenza dal 26.10.2007, per ripetizione somme per quote da revoche retroattive per l'assistito e n. 1 quota per Persona_2
l'assistito con decorrenza dal 27.09.2022, per complessivi € 883,30, come da Persona_3
conteggio allegato dal ricorrente (doc. 05 all. ricorso) e non specificamente contestato dalle convenute;
per il mese di marzo 2023, trattenuta pari a n. 285 quote, per ripetizione somme per quote da revoche retroattive per l'assistito con decorrenza n. 218 quote dal 02.01.2005 Controparte_5
e n. 65 quote con decorrenza dal 04.10.2017 e n. 2 quote con CP_6 Controparte_7
decorrenza dal 29.12.2022, per € 2.136,46, come da conteggio allegato dal ricorrente (doc. 05 all. ricorso) e non specificamente contestato dalle convenute.
Deve peraltro ritenersi che le trattenute siano imputabili alle odierne convenute, anche se la CP_1
5 di ha cercato di sostenere che le trattenute che sarebbero riconducibili unicamente ad
[...] CP_1 CP_3
Tuttavia, se è vero che ad ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. b), della L.R. CP_3
17/2021, fa capo la gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato ex art. 3,
13 comma 3, lett. m) L.R. n. 24/2020, le trattenute sono scaturite dall'attività di bonifica svolta pacificamente anche dalla , che, infatti, ha messo a disposizione un proprio operatore per CP_1 procedere all'individuazione e alla cancellazione dagli elenchi assistiti dei pazienti dei Medici di
Medicina Generale che si trovavano nelle predette condizioni. La stessa di ha inviato CP_1 CP_1
al ricorrente e agli altri medici interessati alle variazioni degli elenchi dei pazienti conseguenti alla predetta procedura, oltre che al Direttore di ARES e al Direttore della Medicina Convenzionata, la nota prot. n. PG/2023/88381 del 20.09.2023, di avvio del procedimento ex art. 41, comma 4 del sopra citato Contr
del 2022, avente ad oggetto proprio la “Comunicazione bonifica dati assistiti – recupero quote
Cont pazienti non codificati” (doc. 07 all. memoria .
Quindi si deve ritenere che le trattenute siano riconducibili alla attuale datrice di lavoro, che non si
è limitata a partecipare alle operazioni di riallineamento dei dati ai fini dell'avvio dell'Anagrafe
Nazionale Assistiti (ANA), nel proprio ambito di competenza territoriale, ma, all'esito, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per predisporre anche un recupero di quote ex post tramite le contestate trattenute, che sono riconducibili quindi anche alla stessa di , che ha emesso i CP_1 CP_1
cedolini prodotti in giudizio (doc. 03 all. ricorso), a prescindere dal fatto che sia stata a CP_3
occuparsi di eseguire il pagamento degli emolumenti trattenendo la somma complessiva di € 4.600,96, sulla base dei calcoli forniti da . CP_1
Non è certo decisivo, in senso contrario, quanto si legge nella stessa nota del 20.09.2023, per cui “Il
Servizio Medicina Convenzionata di per competenza, opererà le relative trattenute in busta paga CP_3 nei limiti di legge, successivamente alla comunicazione di chiusura del procedimento”, sia perché le trattenute erano già state effettuate, pacificamente, nei cedolini emessi dalla di novembre e CP_1
dicembre 2022 e di aprile 2023, sia perché la di non aveva manifestato alcuna CP_1 CP_1
opposizione rispetto a tali trattenute, che chiaramente comportavano un vantaggio in termini di minori somme erogate nelle mensilità considerate tramite un meccanismo di compensazione (impropria), limitandosi a invitare il servizio Medicina Convenzionata di sempre ex post, a “riconsiderare CP_3 le quote all'uopo già trattenute da oltre 10 anni”.
5.3. Chiarito quanto sopra, si deve ritenere che le convenute non abbiano dimostrato, com'era loro onere, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi posti a fondamento della ripetizione di indebito “sostanziale” posta alla base delle trattenute per cui è causa.
5.3.1. Innanzitutto, deve rilevarsi che la legge regionale dell'11 settembre 2020, n. 24, recante la
“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia”, ha previsto che il Servizio sanitario regionale (SSR) pubblico sia articolato in una serie di enti di governo,
14 fra cui, per quanto qui maggiormente interessa, l' e le Aziende Parte_5
socio - sanitarie locali (ASL).
L'istituzione dell' è stata disposta dall'art. 3, comma 1 della Parte_5 medesima legge regionale, “per il supporto alla produzione di servizi sanitari e sociosanitari”, quale ente dotato “di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile”, mentre l'art. 9 ha previsto l'istituzione delle Aziende socio - sanitarie locali (ASL), fra cui la di , i cui ambiti territoriali sono coincidenti CP_1 CP_1
con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell' Controparte_15
Ali sensi dell'art. 47 della L.R. n. 24 del 2020, “Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Dalla stessa data l'ATS è dichiarata estinta e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni”.
Con riguardo invece al periodo pregresso, fino al 31.12.2021, secondo l'originaria formulazione dell'art. 3, comma 6 della L.R. n. 24/2020, era previsto che fosse l' a svolgere funzioni “di CP_3
ufficio liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie in capo all' e di quelli facenti in precedenza capo alle Controparte_15
Part soppresse e alle soppresse aziende sanitarie”. Tuttavia, il comma 6 è stato sostituito dall'art. 34 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17, con il seguente: “Contestualmente all'istituzione di CP_3
nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell' la tutela della CP_15 CP_15
e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie”.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si deve ritenere che le odierne convenute non avessero legittimazione attiva (da intendersi in senso sostanziale, quale titolarità del diritto ad agire ai sensi dell'art. 2033 c.c.) per poter effettuare le trattenute a titolo di ripetizione delle quote già corrisposte nel periodo antecedente al 31.12.2021 da altro soggetto, ovverosia dalla
[...]
non essendovi, in questo caso, coincidenza tra il solvens e chi agisce per la Controparte_15
ripetizione.
15 Invero, sono le stesse convenute ad ammettere la loro estraneità rispetto a quanto avvenuto nel periodo antecedente al 31.12.2021, ammettendo di essere “competenti” solamente rispetto al periodo antecedente. Nonostante ciò, le trattenute sono state effettuate quasi integralmente per il recupero di quote corrisposte in periodi antecedenti al 2022. Nessuna delle convenute, peraltro, ha mai neppure allegato, né tantomeno provato, di avere operato il recupero delle quote in nome e per conto della
Gestione regionale sanitaria liquidatoria, competente, come si è visto, in relazione a tutte le posizioni attive e passive dalla data di costituzione di ATS nonché di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie.
5.3.2. Per quanto riguarda le restanti quote, relative al periodo successivo al 31.12.2021 (n. 2 quote per con decorrenza dal 29.12.2022 e n. 1 quota per l'assistito Controparte_7 Persona_3
con decorrenza dal 27.09.2022), si deve ritenere che non sia stata fornita adeguata prova degli eventi posti a fondamento del recupero.
Al riguardo, la ha depositato un prospetto estratto dal sistema Tessera Sanitaria, nel quale CP_1
sono indicati i pazienti e con la data del decesso (doc. 13). Persona_3 Controparte_7
La bonifica dei dati risulta basata unicamente su tale dato, senza che sia stata effettuata alcuna ulteriore verifica, né prodotta alcuna ulteriore documentazione a riprova della correttezza dei dati indicati.
Trattasi di aspetto di non poco conto, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, ove si consideri che, nella mail inviata il 1.02.2023 da tale di Persona_7
RD, ovverosia della società “in house” della regione che aveva richiesto la bonifica CP_3
dei dati dei pazienti assistiti deceduti, era stato spiegato che l'attività da svolgere sarebbe consistita nell'allineamento anagrafico “tra il sistema regionale AnagS e Sistema TS”, e che, a tal fine, era necessaria un'analisi puntuale e l'eventuale bonifica da parte di ciascun distretto ciascuno per i soggetti di propria competenza con il fine di sanare tali anomalie, con la precisazione che “Anche se nel file è presente la data di decesso, prima di inserirla vi chiediamo di analizzare meglio, con i canali a vostra disposizione (comuni o altro) la veridicità della situazione segnalata per poi procedere con la
Cont bonifica” (v. doc. 04 all. memoria .
Sennonché, non vi è prova che tale verifica sia mai stata effettuata, né sono stati prodotti dalle parti onerate dal relativo onere probatorio i certificati di morte, rilasciati dai Comuni di appartenenza.
In ragione dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dell'azione di accertamento negativo proposta dal ricorrente, deve pertanto essere accertata e dichiarata l'insussistenza del credito vantato ex art. 2033 c.c. per l'importo di € 4.600,96 e l'illegittimità delle
16 trattenute effettuate dalle resistenti per cui è causa, con la conseguente condanna delle convenute, in solido tra loro, alla restituzione di tale importo in favore del ricorrente, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429, ultimo comma c.p.c., dalla data delle singole trattenute fino al saldo.
5.3. Deve invece essere rigettata, perché sfornita di prova, la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente.
6. Le convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese in favore del ricorrente quantomeno nella misura dei 3/4, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica una liquidazione secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per le restanti fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, di non speciale complessità, anche in considerazione della natura prettamente documentale della controversia. Per la restante parte si giustifica la compensazione delle spese, stante il mancato accoglimento della domanda risarcitoria, comunque nei limiti di 1/4, avendo tale questione avuto rilevanza marginale rispetto alle questioni dibattute in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'insussistenza del credito vantato ex art. 2033 c.c. per l'importo di € 4.600,96
e la conseguente illegittimità delle trattenute per cui è causa effettuate dalle resistenti, e, per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla restituzione di tale importo in favore del ricorrente, oltre rivalutazione e interessi dalla data delle singole trattenute fino al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
3) compensa le spese del giudizio in ragione di 1/4 e per la restante parte (3/4) condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida, già al netto della riduzione di 1/4, nell'importo di euro 1.477,50 per compensi professionali e di euro 36,75 per spese vive, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 16/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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