Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2024, proposto da
Avv. Antonio Vena, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana Terminio Cervialto, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi nn. 30/2022 e 40/2022 della Sezione Lavoro del Tribunale di Avellino ed alle sentenze nn. 633/2023 e 910/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Avellino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. LO OL e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 29.11.2024 e depositato in data 10.12.2024) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata ai titoli indicati in epigrafe.
In particolare, con il decreto ingiuntivo n. 30/2022 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino ha ingiunto alla Comunità Montana Terminio Cervialto di pagare a titolo di spese di lite in favore dell’avvocato ricorrente (in qualità di distrattario) “ complessivi € 355,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché € 118,50 per esborsi ”.
Con il decreto ingiuntivo n. 40/2022 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino ha ingiunto alla Comunità Montana intimata di pagare a titolo di spese di lite in favore dell’avvocato ricorrente (in qualità di distrattario) “ € 540,00 per compensi, oltre rimborso sulle spese generali, iva e cpa come per legge ”.
Con la sentenza n. 633/2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2022 e condannato la Comunità Montana a pagare in favore dell’avvocato ricorrente (in qualità di distrattario) la “ complessiva somma di €#2.108# (duemilacentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili ”.
Con la sentenza n. 910/2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2022 e condannato la Comunità Montana a pagare in favore dell’avvocato ricorrente (in qualità di distrattario) la “ complessiva somma di € 2.108,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili ”.
Il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica dei titoli predetti alla Comunità Montana, l’intervenuta declaratoria di esecutività dei decreti ingiuntivi, il decorso del termine di legge di 120 giorni e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza della Comunità Montana intimata ai titoli suddetti, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente e la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora.
2. Non si è costituita l’amministrazione intimata.
3. Alla camera di consiglio del 22.7.2025 il Collegio ha rilevato che rispetto alle sentenze azionate in ottemperanza mancava la prova della notifica dei titoli esecutivi all'amministrazione da fornirsi mediante produzione in giudizio delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato .eml/.msg (essendo quelle prodotte in atti mere scansioni di stampe). Pertanto, la causa è stata rinviata all’udienza camerale del 7.10.2025 al fine di consentire alla ricorrente di integrare la documentazione prodotta.
Alla camera di consiglio del giorno 7.10.2025 il ricorrente ha chiesto termine per depositare documentazione e la causa è stata rinviata all’udienza camerale del 25.11.2025.
Il ricorrente ha poi depositato la prova della notifica dei titoli esecutivi all'amministrazione mediante produzione in giudizio delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato .eml.
Alla camera di consiglio del giorno 25.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va ricordato che nel processo amministrativo condizione essenziale affinché il giudizio di ottemperanza di un decreto ingiuntivo possa essere proposto è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 647 c.p.c., formandosi il giudicato sul decreto ingiuntivo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (v. Consiglio di Stato, V Sez., 27 marzo 2015, n. 1609, nonché T.A.R. Campania, Napoli, 1 giugno 2022, n. 3727).
5. Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- il decreto ingiuntivo n. 30/2022 è stato dichiarato esecutivo ex 647 c.p.c. con provvedimento datato 8.2.2024;
- il decreto ingiuntivo n. 40/2022 è stato dichiarato esecutivo ex 647 c.p.c. con provvedimento datato 15.11.2023;
- la sentenza n. 633/2023 è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 25.11.2024 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- la sentenza n. 910/2023 è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 25.11.2024 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita la notifica della sentenza n. 633/2023 in data 9.11.2023 ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- eseguita la notifica della sentenza n. 910/2023 in data 17.1.2024 ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- le statuizioni contenute nei titoli azionati risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata, non costituita in giudizio.
6. Nel senso dell’ammissibilità nella presente vicenda dell’ottemperanza cumulativa (in riferimento ai plurimi titoli azionati dal ricorrente) va poi evidenziato l’interesse “ dell’amministrazione (come sottolineato dal TAR Lazio) «a non essere gravata ingiustificatamente di un incremento degli oneri processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti, che incidono, in particolare, sugli esborsi a titolo di spese di giudizio nonché sulla quantificazione delle spese documentate (trasporto, soggiorno, etc..) per l’espletamento dell’attività eventualmente svolta dal commissario ad acta» ” (T.A.R. Campania, Napoli, VII Sez., 21 marzo 2018, n. 1762).
Del resto, nel caso di specie non si può non tenere conto che nei titoli azionati l’amministrazione condannata a pagare è solo e soltanto la Comunità intimata.
7. Ne consegue che, alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dei sopraindicati titoli esecutivi, deve ordinarsi alla predetta amministrazione di provvedere alla corresponsione in favore del ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme a esso spettanti per effetto dei predetti titoli.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Avellino, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
Va poi ricordato che, come da precedente giurisprudenza anche di questo Tribunale, non sono dovute, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle per l’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5446).
9. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte ), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell' astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna la Comunità Montana Terminio Cervialto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
LO OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OL | ER SO |
IL SEGRETARIO