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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/12/2024, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2739/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2739/2022 promossa da:
), nata il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giacomo Maria Petazzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Como, via Volta n. 68
RICORRENTE contro
), nato il [...] ad [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Massimo Bruno, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Cantù, via S. Maria n. 2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per parte ricorrente: <- affidare in via condivisa il minore ad entrambi i Persona_1
genitori; - collocare il figlio minore in modo prevalente presso la madre a cui Per_1
assegnare la casa coniugale in affitto come da documentazione allegata;
- quanto al diritto di visita disporre che il padre abbia diritto a trascorrere con il figlio i fine settimana Per_1
alternati a partire dal venerdì pomeriggio, allorché lo stesso andrà a prenderlo dopo la scuola o il centro estivo/grest, e, poi, lo riporterà la domenica sera prima di cena presso il domicilio materno;
infrasettimanalmente un giorno a settimana, indicativamente il martedì, nella settimana in cui lo prenderà di nuovo il venerdì, mentre due giorni, indicativamente il martedì e il mercoledì, nella settimana in cui non le terrà nel weekend, con presa in consegna e restituzione presso la scuola o il centro estivo/grest; disporre altresì che il padre prenda in consegna, dopo la scuola o il centro estivo/grest, anche nei giorni di spettanza della madre fino a che la Per_1
stessa rientri dal lavoro ovvero indicativamente fino alle 17:30; nelle festività disporre che trascorra le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua alternativamente con l'uno o Per_1
l'altro genitore e ad anni alterni;
e trascorra nella vacanze Natalizie, sempre ad anni alterni, periodi paritetici con i genitori dal 25 mattina al 30 sera, fino all'ora di cena (allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà dall'altro genitore), e dal 30 dicembre al 7 mattina,
(allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà a scuola). nelle vacanze scolastiche estive disporre che il figlio trascorra periodi di vacanza sia con la madre, sia col padre per 15 giorni, anche non consecutivi ed eventualmente presso il domicilio abituale del genitore, giorni che saranno concordati almeno entro la fine del maggio precedente compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre. Quando Salmane nel periodo estivo non sarà in vacanza come sopra indicato venga applicato il diritto di visita ordinario.- disporre e condannare il sig.
[...]
a versare a favore della signora quale collocataria a titolo di mantenimento per il CP_1 Pt_1
figlio di € 700 entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, oltre in ogni caso al pagamento della quota del 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
- disporre che l'assegno unico e universale per i figli minori venga versato nella sua totalità a favore della sig. - Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'Erario, confermando
l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la ricorrente fino a tutto il
2023>>.
pagina 2 di 15 Per parte resistente: <• Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi genitori, Per_1
riservando al Tribunale ogni decisione in merito al collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, ed al conseguente diritto di visita per il genitore non collocatario tenuto conto delle attuali condizioni dei coniugi;
• In ogni caso il padre, in caso di collocamento presso la madre, chiede la conferma del calendario in essere;
• In caso di conferma dell'assegnazione della casa familiare sita in Como, via Cressoni 12, alla signora disporre che essa Pt_1
provveda a sostenere il canone di locazione intestandosi il contratto, nonché a sostenere tutte le utenze e tasse;
• In caso di collocamento presso la madre, porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento a entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Como del 28/5/2018; • La signora percepirà interamente l'assegno unico;
• Parte_1
Revocare il mantenimento in favore della moglie;
• I genitori si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio, acconsentendo a che vi venga incluso il nome del figlio minore. Spese integralmente rifuse>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Marrakech, in Marocco, in data Pt_1 CP_1
28/06/2013 (trascritto presso il Comune di Valbrona (CO) al n. 5, parte II, serie C, ufficio 1).
Dall'unione è nato, in data 10/10/2015, il figlio La famiglia ha fissato la residenza Per_1
abituale a Como, in via Cressoni n. 12, in un appartamento in locazione.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 20/07/2022, la sig.ra ha Pt_1
chiesto di pronunciare la separazione personale dal marito, con addebito allo stesso a causa delle violenze verbali - insulti e minacce di morte - e sulle cose, oltre che per l'esistenza di una relazione extraconiugale. Ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e con visite padre-figlio standard (weekend alternati dal venerdì alla domenica e mezza giornata infrasettimanale a seconda che la settimana preveda il weekend con il padre o con la madre), oltre all'assegnazione della casa (in locazione), un mantenimento per sé di €800,00 e per il figlio di €500,00 oltre al pagamento del canone di locazione - oppure un mantenimento per sé di €900,00 e per il figlio di €1.250,00 – e, in ogni caso, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del marito e del 100% dell'assegno unico a proprio favore.
pagina 3 di 15 In data 12/08/2022, la sig.ra ha depositato un'istanza cautelare ex art. 342-bis c.c. con Pt_1
richiesta di provvedimento inaudita altera parte, segnalando che, il 05/08/2022, il marito l'aveva spinta e le aveva stretto il collo e, in data 06/08/2022, ha sporto denuncia per gli insulti e le minacce di morte ricevute, chiedendo un ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli con allontanamento del marito dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento, un mantenimento a proprio favore di €900,00 e per il figlio di €600,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie e del canone di locazione, con autorizzazione a rimanere a Lione, in Francia, con il minore fino all'allontanamento del marito dalla casa familiare. Ha chiesto, altresì, l'affido esclusivo con collocamento del figlio presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la disposizione ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, demandando agli stessi di stabilire in merito alle modalità e ai tempi di frequentazione padre-figlio fino all'udienza presidenziale.
Con decreto del 16/08/2022, il giudice ha emesso nei confronti del marito l'ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli con divieto di avvicinamento a Lione, autorizzando la sig.ra a Pt_1
vivere lì con il figlio fino al 10/09/2022 e fissando udienza al 05/09/2022 per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti.
Con memoria del'01/09/2022, il sig. ha negato di avere tenuto atteggiamenti aggressivi CP_1
verso la moglie, affermando che il 05/08/2022 era stata quest'ultima ad averlo insultato e ad avergli sputato, mentre lui avrebbe reagito dandole una spinta. Ha chiesto l'affido condiviso e il collocamento paritario, con la previsione di una contribuzione al mantenimento del figlio nella misura di €800,00 oltre al 100% delle spese straordinarie e la corresponsione alla moglie del
100% dell'assegno unico.
All'udienza del 05/09/2022, il sig. ha dichiarato di aver perso il lavoro precedente e di CP_1
guadagnare meno di prima, rappresentando che la moglie, da quando era in Italia, non aveva mai lavorato, che era lui a provvedere alla spesa alimentare e a darle €1.000,00 al mese per le spese personali, che la moglie ha una casa in Marocco del valore di €120.000,00 e un libretto con
€16.000,00 di risparmi accumulato con i soldi che datile dal marito;
si è detto disponibile a uscire di casa per consentire a madre e figlio di rientrarvi. Le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio per le visite padre-figlio a weekend alternati dal venerdì al lunedì e i due giorni infrasettimanali in cui va a calcio nonché per l'attivazione del centro di consulenza Per_1
familiare. Il giudice ha disposto l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale con CP_1
pagina 4 di 15 divieto di avvicinamento alla casa e alla palestra e, per la parte economica, ha disposto il pagamento da parte del marito del canone di locazione e delle spese condominiali;
ha assegnato termine per il deposito della documentazione economica e ha fissato udienza per l'audizione della sig.ra Pt_1
All'udienza del 29/09/2022, le parti hanno dato atto che il sig. aveva lasciato la casa CP_1
coniugale e che la sig.ra vi era rientrata con il figlio. Il resistente si era trasferito in un Pt_1
appartamento con canone parzialmente pagato dal datore di lavoro e vedeva il figlio a weekend alternati e uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento. Le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio affinché il sig. pagasse, oltre al canone della casa coniugale, CP_1
€400,00 per il mantenimento del figlio.
Con memoria difensiva, depositata in data 16/09/2022, il resistente si è costituito nel procedimento principale, aderendo alla domanda di separazione e rappresentando che: - aveva dato alla moglie dei soldi per lasciare l'attività di hostess, aprire una spa e comprare una casa;
- le prime incomprensioni erano sorte quando aveva scoperto che i €100.000,00 prestati alla ricorrente per aprire l'attività erano spariti, a dire della moglie, perché truffata;
- con la gravidanza i rapporti si erano ulteriormente allentanti, in quanto la moglie aveva chiesto di dormire in camere separate. Ha riferito che la moglie non si occupava della famiglia, non faceva nulla in casa, si rifiutava di lavorare, passava il tempo a fare shopping e in palestra e che vivevano di fatto separati da molti anni, ma ha negato di aver avuto rapporti con altre donne.
Quanto al profilo economico, ha dichiarato di guadagnare circa €2.700,00 comprensivi di assegni svizzeri e ha evidenziato, da un lato, che l'affitto della casa coniugale era troppo oneroso e, dall'altro, che avrebbe dovuto reperire anch'egli trovare un appartamento in locazione. Inoltre, ha sottolineato che la moglie possedeva dei risparmi e avrebbe potuto lavorare. Ha chiesto l'affido condiviso del figlio con collocamento paritario (in subordine, visite a weekend alternati dal venerdì al lunedì, il martedì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il mercoledì e, nella settimana in cui non avrà con sé il figlio nel weekend, dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con impegno il martedì e il venerdì pomeriggio ad accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio), l'assegnazione della casa in via provvisoria alla ricorrente e un mantenimento per il figlio di €800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico a favore della sig.ra Pt_1
I provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e i provvedimenti del giudice istruttore pagina 5 di 15 All'udienza presidenziale del 14/10/2022, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo, il presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare nell'attualità, anche sotto il profilo economico. La ricorrente ha dichiarato che il 05/08/2022 aveva avuto paura perché, per la prima volta, la violenza verbale era diventata fisica;
ha affermato che il resistente è un buon padre, che avevano trovato un accordo sul calendario e che entrambi stavano seguendo un percorso di supporto alla genitorialità; ha confermato di avere ancora paura del marito e di voler rimanere nella casa coniugale;
ha riferito che in Marocco lavorava negli alberghi e che aveva lasciato il lavoro prima di sposarsi su richiesta del resistente, che, in costanza di matrimonio, aveva sempre fatto fronte a tutte le necessità, dandole anche €500-600,00 al mese per le spese personali e quelle di Per_1
ha comunicato di stare cercando lavoro e di non avere risparmi. Il sig. ha dichiarato di CP_1
vivere in un appartamento a due chilometri dalla casa coniugale con canone di locazione di
€1.000,00 di cui €500,00 pagati dal datore di lavoro, guadagnando 2.700chf netti al mese, senza avere risparmi né proprietà; ha confermato che il calendario in essere andava bene e che i coniugi stavano seguendo il percorso di supporto alla genitorialità; ha offerto un mantenimento per il figlio di €800,00 oltre a €200,00 di assegni familiari e il pagamento del 100% delle spese straordinarie e della mensa. Le parti hanno raggiunto un accordo sull'affido condiviso, il collocamento presso la madre e la prosecuzione delle frequentazioni padre-figlio come in essere.
Con ordinanza presidenziale del 17/10/2022, è stato disposto l'affido condiviso con collocamento materno e frequentazioni padre-figlio come da accordi tra i genitori, la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, un mantenimento per il figlio di €900,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un mantenimento per la moglie di €500,00. Il giudice ha, altresì, confermato l'ordine di protezione, nominato il giudice istruttore e fissato udienza ex art. 183 c.p.c.
Con la memoria integrativa del 16/01/2023, la ricorrente ha ribadito la propria ricostruzione dei fatti e dell'organizzazione familiare durante il matrimonio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni originarie e confermando che il percorso di sostegno alla genitorialità stava dando risultati positivi.
Con la comparsa del 02/02/2023, il resistente ha confermato che il percorso di sostegno alla genitorialità proseguiva bene e che la coppia riusciva a comunicare, c'era accordo totale sul figlio e la regolamentazione delle visite era funzionale per entrambe le parti. Sul profilo economico, ha pagina 6 di 15 ribadito quanto precedentemente affermato, dando atto di pagare un mantenimento di €1.400,00 e insistendo sul fatto che la resistente avrebbe potuto trovare un lavoro, vendere la casa in
Marocco, reperire un appartamento con un canone di locazione inferiore a quello attuale e sottolineando che il collocamento del figlio era quasi paritetico. Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni originarie, salvo chiedere il collocamento materno.
All'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. del 15/02/2023, le parti hanno confermato che l'organizzazione nella gestione del figlio funzionava bene e che il percorso di supporto alla genitorialità stava proseguendo. La ricorrente ha dichiarato di non avere più paura del marito e di rinunciare alla domanda di addebito. Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza sullo status e successiva fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni. Quanto all'ordine di protezione, entrambi i difensori hanno evidenziato che lo stesso appariva superato dai provvedimenti presidenziali vigenti e dalla normalizzazione dei rapporti tra i coniugi e il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere sul punto.
Con sentenza 17/02-10/13/03/2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza del 13/03/2023, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito della documentazione economica aggiornata.
Con note scritte depositate in data 29/11/2023 per l'udienza del 04/12/2023 (poi rinviata al
10/09/2024), il ricorrente ha chiesto la riduzione a €500,00 dell'assegno di mantenimento stabilito per il figlio, posto che il calendario di visite era stato stravolto e stava trascorrendo molto più tempo con (portandolo a scuola nei giorni di sua spettanza e andandolo a prendere Per_1
tutti i giorni, alle ore 13.00 il martedì e il venerdì e alle ore 16 gli altri giorni, tenendolo con sé a volte fino a dopo cena e altre volte fino alle 18.30 nonché tutti i weekend, compresi quelli che spetterebbero alla madre, oltre a occuparsi dell'attività sportiva del figlio in modo esclusivo), il quale, in sostanza, passava con la madre solo le notti dei giorni di sua spettanza e alcune cene. Ha chiesto, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, che aveva trovato lavoro, nonché di valutare il collocamento paterno e di stabilire il calendario in base agli impegni del figlio e dei genitori.
Con note del 02/09/2024 per l'udienza del 10/09/2024, il resistente ha ribadito quanto già indicato in quelle del 29/11/2023, aggiungendo che anche nelle vacanze scolastiche era Per_1
stato quasi sempre dal padre. Quanto all'aspetto economico, ha evidenziato di essere stato pagina 7 di 15 licenziato a febbraio 2024 e di aver ripreso a lavorare ad aprile con uno stipendio di 1.635,00chf netti al mese. Ha chiesto: - di valutare il collocamento paterno;
- qualora venisse confermato il collocamento materno, di confermare il calendario in essere e ridurre mantenimento del figlio a
€300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico a favore della madre;
- di revocare il mantenimento per la moglie e, nel caso di conferma dell'assegnazione della casa alla stessa, di disporre che sia lei a pagare il canone.
Con note del 09/09/2024 per l'udienza del 10/09/2024, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie e al ricevimento degli ospiti con contratto a tempo indeterminato guadagnando €1.400,00 al mese e ha, conseguentemente, rinunciato al mantenimento per sé; ha evidenziato che, da quando lavora, il resistente sta passando al massimo due ore in più con e solo nei giorni lavorativi, in attesa che la madre torni a casa, e ha chiesto, in aggiunta Per_1
alle visite pattuite, che il resistente tenga il figlio finché lei non torna dal lavoro. Ha domandato un mantenimento per il figlio di €700,00 oltre al 70% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
A tale ultima udienza, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le memorie di replica, ritualmente depositate da entrambe le parti.
In diritto
1. Questioni preliminari e status
1.1 Questioni preliminari
Il tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze acquisite. Quanto alle questioni economiche, la documentazione agli atti consente di ricostruire la capacità reddituale delle parti e di adottare, quindi, una motivata decisione;
del resto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n.
8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I
28.1.2011 n. 2098); ricostruzione che, nel caso di specie, il tribunale ritiene di poter effettuare pagina 8 di 15 sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, tenuto conto che, in ogni caso, il giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione e produzione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225). Né si ritiene necessario l'ascolto in sede giudiziale del figlio ancora minore della coppia, in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto sia dell'età dello stesso sia degli elementi di valutazione acquisiti che consentono, ad avviso del tribunale, di adottare provvedimenti rispondenti al suo interesse, in punto di responsabilità genitoriale. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1.2 Separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi (entrambi cittadini italiani) deve essere accolta, perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è venuta meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto e la ferma volontà di separarsi, confermata dalle parti in udienza presidenziale. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto a un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Del resto, i motivi dedotti a sostegno della domanda di addebito proposta dalla moglie - anche se poi rinunciata -,
l'interruzione della convivenza dei coniugi a far tempo da settembre 2022 e le posizioni assunte nel corso del giudizio da entrambi sono indicativi dell'impossibilità di una riconciliazione.
pagina 9 di 15 Va, dunque, pronunciata la separazione personale delle parti.
1.3 Addebito
In sede di udienza ex art. 183 c.p.c. del 15/02/2023, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito, il quale ha accettato la rinuncia. Pertanto, nulla va disposto sul punto.
2. Responsabilità genitoriale
Entrambe le parti hanno richiesto l'affido condiviso del figlio e non vi sono ragioni per prevedere diversamente.
La regola dell'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter cod. civ., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass.
Civ., sez. I, sentenza n. 18131/2013).
Nel caso di specie, ha sempre convissuto con la madre fin dal 2022, quando il padre, a Per_1 seguito dell'ordine di protezione disposto dal tribunale a favore della sig.ra ha lasciato la Pt_1
casa coniugale e, nonostante oggi il minore trascorra molto tempo con il padre, il regime di collocamento prevalente presso la madre va confermato, anche per ragioni di stabilità del minore.
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa, in primo luogo, agli accordi tra i genitori e, solo in difetto di accordo, al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e, segnatamente, dei fine settimana interi e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Nel caso di specie, la madre, a far data dall'01/05/2024, ha iniziato a lavorare e questo ha portato a un nuovo assetto del regime di visita, trovato dalle parti in autonomia. Si ritiene, dunque, funzionale alle sopravvenute circostanze prevedere che il padre possa trascorrere con il figlio: - i fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio, allorché andrà a prenderlo dopo la pagina 10 di 15 scuola o il centro estivo/grest, alla domenica sera, quando lo riporterà prima di cena presso il domicilio materno;
- nella settimana con weekend paterno, un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì; - nella settimana con weekend materno, due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì e il mercoledì. Il padre, inoltre, potrà trascorrere con tutti i Per_1 pomeriggi dall'uscita da scuola o dal centro estivo/grest sino al rientro della madre dal lavoro ovvero, indicativamente, fino alle 18:30. Restano salvi migliori accordi tra i genitori.
3. Casa coniugale
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità consolidato (v. Cass. Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348),
l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi.
Nel caso di specie, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ivi Pt_1
è rimasta a vivere con a seguito dell'allontanamento del marito, così da garantire al Per_1
figlio la conservazione dell'habitat in cui è cresciuto, secondo quanto disposto dall'art. 337- sexies c.c., che risponde all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass., Sez. I, 12.10.2018, n. 25604; Cass., Sez. VI-I, 7.2.2018, n. 3015; Cass., Sez. I,
18.9.2013, n. 21334; Cass., Sez. I, 4.7.2011, n. 14553).
La sig.ra provvederà al pagamento di tutti i relativi oneri abitativi. Pt_1
4. Questioni economiche
4.1 Mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto del figlio minore, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto a un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c., che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al pagina 11 di 15 solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., Sez. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass., VI, 18.09.2013, n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è, quindi, la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ciò detto, la sig.ra lavora, da ottobre 2023, come addetta alle pulizie e al ricevimento degli Pt_1
ospiti con un contratto a tempo indeterminato da maggio 2024 guadagnando circa €1.450 netti mensili (come risulta dalle buste paga prodotte), a cui si aggiungono €60 di assegni familiari
(come indicato nelle note scritte del 09/09/2024). Vive nella casa coniugale con il figlio pagando un canone di locazione di €850,00 (spese condominiali incluse).
Il sig. invece, lavora come addetto alle vendite part-time con un contratto a tempo CP_1
indeterminato guadagnando poco più di 1.600 chf netti mensili. Vive in un appartamento in locazione per il quale ha dichiarato di pagare €1.000,00 senza, tuttavia, produrre il relativo contratto o documentazione relativa al pagamento del canone.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale e abitativa delle parti come sopra illustrata, valutate le esigenze del figlio e considerati sia il tempo che lo stesso trascorre con il padre sia la professionalità e la capacità lavorativa manifestate soprattutto in passato da quest'ultimo (che attualmente lavora solamente part-time), richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati, il collegio ritiene di dover rideterminare il contributo economico posto a suo carico per il mantenimento indiretto del figlio nella misura,
pagina 12 di 15 ritenuta equa e congrua, di €400 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 60% delle spese extra assegno, secondo quanto disposto dal Protocollo del
Tribunale di Como. Tale statuizione definitiva avrà decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, in quanto assunta sulla base degli elementi acquisiti e valutati all'esito del giudizio, ferma l'efficacia, sino a tale momento, delle statuizioni provvisorie assunte.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico e universale per il figlio continui ad essere percepito interamente dalla sig.ra quale genitore Pt_1
collocatario.
4.2 Mantenimento del coniuge
La sig.ra ha rinunciato alla domanda di mantenimento, come si desume tanto dal non averla Pt_1
più indicata in sede di precisazione delle conclusioni quanto dall'aver evidenziato, tanto nelle note scritte del 09/09/2024 quanto in comparsa conclusionale, di non aver più chiesto al resistente il pagamento dell'importo stabilito dal giudice a tale titolo a far data dal mese di ottobre 2023, quando ha iniziato a lavorare. V'è, infine, rinuncia espressa nella memoria di replica.
5. Spese di lite
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento dei figli, con una soccombenza parziale di entrambe le parti, costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio a Marrakech, in Parte_1 Controparte_1
Marocco, in data 28/06/2013 (trascritto presso il Comune di Valbrona (CO) al n. 5, parte
II, serie C, ufficio 1);
2. affida il figlio minore nato in data [...], in [...] condiviso a entrambi i Per_1
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
pagina 13 di 15 potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: i fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio, allorché andrà a prenderlo dopo la scuola o il centro estivo/grest, alla domenica sera, quando lo riporterà prima di cena presso il domicilio materno;
- nella settimana con weekend paterno, un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì; - nella settimana con weekend materno, due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì e il mercoledì. Il padre, inoltre, potrà trascorrere con tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola o dal centro Per_1
estivo/grest sino al rientro della madre dal lavoro ovvero, indicativamente, fino alle 18:30.
Salmane trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua alternativamente con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
le vacanze Natalizie ad anni alterni in periodi paritetici con i genitori dal 25 mattina al 30 sera fino all'ora di cena (allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà dall'altro genitore) e dal 30 dicembre al 7 mattina
(allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà a scuola); nelle vacanze scolastiche estive, in periodi di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro la fine di maggio;
4. assegna la casa coniugale sita in Como, via Cressoni n. 12, alla sig.ra che vi Pt_1
rimarrà ad abitare con il figlio minore presso la stessa prevalentemente collocato;
5. pone, a carico del sig. , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della CP_1
sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno di €400,00 mensili, da versarsi alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese (somma Pt_1
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
6. pone, a carico del sig. , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della CP_1
sentenza, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra il 60% delle spese extra assegno (c.d. Pt_1
straordinarie), con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
7. dispone che l'assegno unico per il figlio continui a essere percepito integralmente dalla ricorrente, quale genitore collocataria;
8. revoca il contributo, in capo al resistente, al mantenimento della ricorrente;
9. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
pagina 14 di 15 Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Valbrona (CO), perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, A ECCEZIONE DEL CAPO 1
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 29/11/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2739/2022 promossa da:
), nata il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giacomo Maria Petazzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in
Como, via Volta n. 68
RICORRENTE contro
), nato il [...] ad [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Massimo Bruno, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Cantù, via S. Maria n. 2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Per parte ricorrente: <- affidare in via condivisa il minore ad entrambi i Persona_1
genitori; - collocare il figlio minore in modo prevalente presso la madre a cui Per_1
assegnare la casa coniugale in affitto come da documentazione allegata;
- quanto al diritto di visita disporre che il padre abbia diritto a trascorrere con il figlio i fine settimana Per_1
alternati a partire dal venerdì pomeriggio, allorché lo stesso andrà a prenderlo dopo la scuola o il centro estivo/grest, e, poi, lo riporterà la domenica sera prima di cena presso il domicilio materno;
infrasettimanalmente un giorno a settimana, indicativamente il martedì, nella settimana in cui lo prenderà di nuovo il venerdì, mentre due giorni, indicativamente il martedì e il mercoledì, nella settimana in cui non le terrà nel weekend, con presa in consegna e restituzione presso la scuola o il centro estivo/grest; disporre altresì che il padre prenda in consegna, dopo la scuola o il centro estivo/grest, anche nei giorni di spettanza della madre fino a che la Per_1
stessa rientri dal lavoro ovvero indicativamente fino alle 17:30; nelle festività disporre che trascorra le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua alternativamente con l'uno o Per_1
l'altro genitore e ad anni alterni;
e trascorra nella vacanze Natalizie, sempre ad anni alterni, periodi paritetici con i genitori dal 25 mattina al 30 sera, fino all'ora di cena (allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà dall'altro genitore), e dal 30 dicembre al 7 mattina,
(allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà a scuola). nelle vacanze scolastiche estive disporre che il figlio trascorra periodi di vacanza sia con la madre, sia col padre per 15 giorni, anche non consecutivi ed eventualmente presso il domicilio abituale del genitore, giorni che saranno concordati almeno entro la fine del maggio precedente compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre. Quando Salmane nel periodo estivo non sarà in vacanza come sopra indicato venga applicato il diritto di visita ordinario.- disporre e condannare il sig.
[...]
a versare a favore della signora quale collocataria a titolo di mantenimento per il CP_1 Pt_1
figlio di € 700 entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, oltre in ogni caso al pagamento della quota del 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
- disporre che l'assegno unico e universale per i figli minori venga versato nella sua totalità a favore della sig. - Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'Erario, confermando
l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la ricorrente fino a tutto il
2023>>.
pagina 2 di 15 Per parte resistente: <• Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi genitori, Per_1
riservando al Tribunale ogni decisione in merito al collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, ed al conseguente diritto di visita per il genitore non collocatario tenuto conto delle attuali condizioni dei coniugi;
• In ogni caso il padre, in caso di collocamento presso la madre, chiede la conferma del calendario in essere;
• In caso di conferma dell'assegnazione della casa familiare sita in Como, via Cressoni 12, alla signora disporre che essa Pt_1
provveda a sostenere il canone di locazione intestandosi il contratto, nonché a sostenere tutte le utenze e tasse;
• In caso di collocamento presso la madre, porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento a entro Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Como del 28/5/2018; • La signora percepirà interamente l'assegno unico;
• Parte_1
Revocare il mantenimento in favore della moglie;
• I genitori si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio, acconsentendo a che vi venga incluso il nome del figlio minore. Spese integralmente rifuse>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Marrakech, in Marocco, in data Pt_1 CP_1
28/06/2013 (trascritto presso il Comune di Valbrona (CO) al n. 5, parte II, serie C, ufficio 1).
Dall'unione è nato, in data 10/10/2015, il figlio La famiglia ha fissato la residenza Per_1
abituale a Como, in via Cressoni n. 12, in un appartamento in locazione.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 20/07/2022, la sig.ra ha Pt_1
chiesto di pronunciare la separazione personale dal marito, con addebito allo stesso a causa delle violenze verbali - insulti e minacce di morte - e sulle cose, oltre che per l'esistenza di una relazione extraconiugale. Ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e con visite padre-figlio standard (weekend alternati dal venerdì alla domenica e mezza giornata infrasettimanale a seconda che la settimana preveda il weekend con il padre o con la madre), oltre all'assegnazione della casa (in locazione), un mantenimento per sé di €800,00 e per il figlio di €500,00 oltre al pagamento del canone di locazione - oppure un mantenimento per sé di €900,00 e per il figlio di €1.250,00 – e, in ogni caso, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del marito e del 100% dell'assegno unico a proprio favore.
pagina 3 di 15 In data 12/08/2022, la sig.ra ha depositato un'istanza cautelare ex art. 342-bis c.c. con Pt_1
richiesta di provvedimento inaudita altera parte, segnalando che, il 05/08/2022, il marito l'aveva spinta e le aveva stretto il collo e, in data 06/08/2022, ha sporto denuncia per gli insulti e le minacce di morte ricevute, chiedendo un ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli con allontanamento del marito dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento, un mantenimento a proprio favore di €900,00 e per il figlio di €600,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie e del canone di locazione, con autorizzazione a rimanere a Lione, in Francia, con il minore fino all'allontanamento del marito dalla casa familiare. Ha chiesto, altresì, l'affido esclusivo con collocamento del figlio presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la disposizione ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, demandando agli stessi di stabilire in merito alle modalità e ai tempi di frequentazione padre-figlio fino all'udienza presidenziale.
Con decreto del 16/08/2022, il giudice ha emesso nei confronti del marito l'ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli con divieto di avvicinamento a Lione, autorizzando la sig.ra a Pt_1
vivere lì con il figlio fino al 10/09/2022 e fissando udienza al 05/09/2022 per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti.
Con memoria del'01/09/2022, il sig. ha negato di avere tenuto atteggiamenti aggressivi CP_1
verso la moglie, affermando che il 05/08/2022 era stata quest'ultima ad averlo insultato e ad avergli sputato, mentre lui avrebbe reagito dandole una spinta. Ha chiesto l'affido condiviso e il collocamento paritario, con la previsione di una contribuzione al mantenimento del figlio nella misura di €800,00 oltre al 100% delle spese straordinarie e la corresponsione alla moglie del
100% dell'assegno unico.
All'udienza del 05/09/2022, il sig. ha dichiarato di aver perso il lavoro precedente e di CP_1
guadagnare meno di prima, rappresentando che la moglie, da quando era in Italia, non aveva mai lavorato, che era lui a provvedere alla spesa alimentare e a darle €1.000,00 al mese per le spese personali, che la moglie ha una casa in Marocco del valore di €120.000,00 e un libretto con
€16.000,00 di risparmi accumulato con i soldi che datile dal marito;
si è detto disponibile a uscire di casa per consentire a madre e figlio di rientrarvi. Le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio per le visite padre-figlio a weekend alternati dal venerdì al lunedì e i due giorni infrasettimanali in cui va a calcio nonché per l'attivazione del centro di consulenza Per_1
familiare. Il giudice ha disposto l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale con CP_1
pagina 4 di 15 divieto di avvicinamento alla casa e alla palestra e, per la parte economica, ha disposto il pagamento da parte del marito del canone di locazione e delle spese condominiali;
ha assegnato termine per il deposito della documentazione economica e ha fissato udienza per l'audizione della sig.ra Pt_1
All'udienza del 29/09/2022, le parti hanno dato atto che il sig. aveva lasciato la casa CP_1
coniugale e che la sig.ra vi era rientrata con il figlio. Il resistente si era trasferito in un Pt_1
appartamento con canone parzialmente pagato dal datore di lavoro e vedeva il figlio a weekend alternati e uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento. Le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio affinché il sig. pagasse, oltre al canone della casa coniugale, CP_1
€400,00 per il mantenimento del figlio.
Con memoria difensiva, depositata in data 16/09/2022, il resistente si è costituito nel procedimento principale, aderendo alla domanda di separazione e rappresentando che: - aveva dato alla moglie dei soldi per lasciare l'attività di hostess, aprire una spa e comprare una casa;
- le prime incomprensioni erano sorte quando aveva scoperto che i €100.000,00 prestati alla ricorrente per aprire l'attività erano spariti, a dire della moglie, perché truffata;
- con la gravidanza i rapporti si erano ulteriormente allentanti, in quanto la moglie aveva chiesto di dormire in camere separate. Ha riferito che la moglie non si occupava della famiglia, non faceva nulla in casa, si rifiutava di lavorare, passava il tempo a fare shopping e in palestra e che vivevano di fatto separati da molti anni, ma ha negato di aver avuto rapporti con altre donne.
Quanto al profilo economico, ha dichiarato di guadagnare circa €2.700,00 comprensivi di assegni svizzeri e ha evidenziato, da un lato, che l'affitto della casa coniugale era troppo oneroso e, dall'altro, che avrebbe dovuto reperire anch'egli trovare un appartamento in locazione. Inoltre, ha sottolineato che la moglie possedeva dei risparmi e avrebbe potuto lavorare. Ha chiesto l'affido condiviso del figlio con collocamento paritario (in subordine, visite a weekend alternati dal venerdì al lunedì, il martedì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il mercoledì e, nella settimana in cui non avrà con sé il figlio nel weekend, dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con impegno il martedì e il venerdì pomeriggio ad accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio), l'assegnazione della casa in via provvisoria alla ricorrente e un mantenimento per il figlio di €800,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico a favore della sig.ra Pt_1
I provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e i provvedimenti del giudice istruttore pagina 5 di 15 All'udienza presidenziale del 14/10/2022, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo, il presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare nell'attualità, anche sotto il profilo economico. La ricorrente ha dichiarato che il 05/08/2022 aveva avuto paura perché, per la prima volta, la violenza verbale era diventata fisica;
ha affermato che il resistente è un buon padre, che avevano trovato un accordo sul calendario e che entrambi stavano seguendo un percorso di supporto alla genitorialità; ha confermato di avere ancora paura del marito e di voler rimanere nella casa coniugale;
ha riferito che in Marocco lavorava negli alberghi e che aveva lasciato il lavoro prima di sposarsi su richiesta del resistente, che, in costanza di matrimonio, aveva sempre fatto fronte a tutte le necessità, dandole anche €500-600,00 al mese per le spese personali e quelle di Per_1
ha comunicato di stare cercando lavoro e di non avere risparmi. Il sig. ha dichiarato di CP_1
vivere in un appartamento a due chilometri dalla casa coniugale con canone di locazione di
€1.000,00 di cui €500,00 pagati dal datore di lavoro, guadagnando 2.700chf netti al mese, senza avere risparmi né proprietà; ha confermato che il calendario in essere andava bene e che i coniugi stavano seguendo il percorso di supporto alla genitorialità; ha offerto un mantenimento per il figlio di €800,00 oltre a €200,00 di assegni familiari e il pagamento del 100% delle spese straordinarie e della mensa. Le parti hanno raggiunto un accordo sull'affido condiviso, il collocamento presso la madre e la prosecuzione delle frequentazioni padre-figlio come in essere.
Con ordinanza presidenziale del 17/10/2022, è stato disposto l'affido condiviso con collocamento materno e frequentazioni padre-figlio come da accordi tra i genitori, la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, un mantenimento per il figlio di €900,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un mantenimento per la moglie di €500,00. Il giudice ha, altresì, confermato l'ordine di protezione, nominato il giudice istruttore e fissato udienza ex art. 183 c.p.c.
Con la memoria integrativa del 16/01/2023, la ricorrente ha ribadito la propria ricostruzione dei fatti e dell'organizzazione familiare durante il matrimonio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni originarie e confermando che il percorso di sostegno alla genitorialità stava dando risultati positivi.
Con la comparsa del 02/02/2023, il resistente ha confermato che il percorso di sostegno alla genitorialità proseguiva bene e che la coppia riusciva a comunicare, c'era accordo totale sul figlio e la regolamentazione delle visite era funzionale per entrambe le parti. Sul profilo economico, ha pagina 6 di 15 ribadito quanto precedentemente affermato, dando atto di pagare un mantenimento di €1.400,00 e insistendo sul fatto che la resistente avrebbe potuto trovare un lavoro, vendere la casa in
Marocco, reperire un appartamento con un canone di locazione inferiore a quello attuale e sottolineando che il collocamento del figlio era quasi paritetico. Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni originarie, salvo chiedere il collocamento materno.
All'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. del 15/02/2023, le parti hanno confermato che l'organizzazione nella gestione del figlio funzionava bene e che il percorso di supporto alla genitorialità stava proseguendo. La ricorrente ha dichiarato di non avere più paura del marito e di rinunciare alla domanda di addebito. Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza sullo status e successiva fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni. Quanto all'ordine di protezione, entrambi i difensori hanno evidenziato che lo stesso appariva superato dai provvedimenti presidenziali vigenti e dalla normalizzazione dei rapporti tra i coniugi e il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere sul punto.
Con sentenza 17/02-10/13/03/2023, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza del 13/03/2023, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito della documentazione economica aggiornata.
Con note scritte depositate in data 29/11/2023 per l'udienza del 04/12/2023 (poi rinviata al
10/09/2024), il ricorrente ha chiesto la riduzione a €500,00 dell'assegno di mantenimento stabilito per il figlio, posto che il calendario di visite era stato stravolto e stava trascorrendo molto più tempo con (portandolo a scuola nei giorni di sua spettanza e andandolo a prendere Per_1
tutti i giorni, alle ore 13.00 il martedì e il venerdì e alle ore 16 gli altri giorni, tenendolo con sé a volte fino a dopo cena e altre volte fino alle 18.30 nonché tutti i weekend, compresi quelli che spetterebbero alla madre, oltre a occuparsi dell'attività sportiva del figlio in modo esclusivo), il quale, in sostanza, passava con la madre solo le notti dei giorni di sua spettanza e alcune cene. Ha chiesto, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, che aveva trovato lavoro, nonché di valutare il collocamento paterno e di stabilire il calendario in base agli impegni del figlio e dei genitori.
Con note del 02/09/2024 per l'udienza del 10/09/2024, il resistente ha ribadito quanto già indicato in quelle del 29/11/2023, aggiungendo che anche nelle vacanze scolastiche era Per_1
stato quasi sempre dal padre. Quanto all'aspetto economico, ha evidenziato di essere stato pagina 7 di 15 licenziato a febbraio 2024 e di aver ripreso a lavorare ad aprile con uno stipendio di 1.635,00chf netti al mese. Ha chiesto: - di valutare il collocamento paterno;
- qualora venisse confermato il collocamento materno, di confermare il calendario in essere e ridurre mantenimento del figlio a
€300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico a favore della madre;
- di revocare il mantenimento per la moglie e, nel caso di conferma dell'assegnazione della casa alla stessa, di disporre che sia lei a pagare il canone.
Con note del 09/09/2024 per l'udienza del 10/09/2024, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie e al ricevimento degli ospiti con contratto a tempo indeterminato guadagnando €1.400,00 al mese e ha, conseguentemente, rinunciato al mantenimento per sé; ha evidenziato che, da quando lavora, il resistente sta passando al massimo due ore in più con e solo nei giorni lavorativi, in attesa che la madre torni a casa, e ha chiesto, in aggiunta Per_1
alle visite pattuite, che il resistente tenga il figlio finché lei non torna dal lavoro. Ha domandato un mantenimento per il figlio di €700,00 oltre al 70% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
A tale ultima udienza, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le memorie di replica, ritualmente depositate da entrambe le parti.
In diritto
1. Questioni preliminari e status
1.1 Questioni preliminari
Il tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze acquisite. Quanto alle questioni economiche, la documentazione agli atti consente di ricostruire la capacità reddituale delle parti e di adottare, quindi, una motivata decisione;
del resto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n.
8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I
28.1.2011 n. 2098); ricostruzione che, nel caso di specie, il tribunale ritiene di poter effettuare pagina 8 di 15 sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, tenuto conto che, in ogni caso, il giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione e produzione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225). Né si ritiene necessario l'ascolto in sede giudiziale del figlio ancora minore della coppia, in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto sia dell'età dello stesso sia degli elementi di valutazione acquisiti che consentono, ad avviso del tribunale, di adottare provvedimenti rispondenti al suo interesse, in punto di responsabilità genitoriale. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1.2 Separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi (entrambi cittadini italiani) deve essere accolta, perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è venuta meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto e la ferma volontà di separarsi, confermata dalle parti in udienza presidenziale. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto a un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Del resto, i motivi dedotti a sostegno della domanda di addebito proposta dalla moglie - anche se poi rinunciata -,
l'interruzione della convivenza dei coniugi a far tempo da settembre 2022 e le posizioni assunte nel corso del giudizio da entrambi sono indicativi dell'impossibilità di una riconciliazione.
pagina 9 di 15 Va, dunque, pronunciata la separazione personale delle parti.
1.3 Addebito
In sede di udienza ex art. 183 c.p.c. del 15/02/2023, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito, il quale ha accettato la rinuncia. Pertanto, nulla va disposto sul punto.
2. Responsabilità genitoriale
Entrambe le parti hanno richiesto l'affido condiviso del figlio e non vi sono ragioni per prevedere diversamente.
La regola dell'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter cod. civ., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass.
Civ., sez. I, sentenza n. 18131/2013).
Nel caso di specie, ha sempre convissuto con la madre fin dal 2022, quando il padre, a Per_1 seguito dell'ordine di protezione disposto dal tribunale a favore della sig.ra ha lasciato la Pt_1
casa coniugale e, nonostante oggi il minore trascorra molto tempo con il padre, il regime di collocamento prevalente presso la madre va confermato, anche per ragioni di stabilità del minore.
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa, in primo luogo, agli accordi tra i genitori e, solo in difetto di accordo, al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e, segnatamente, dei fine settimana interi e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Nel caso di specie, la madre, a far data dall'01/05/2024, ha iniziato a lavorare e questo ha portato a un nuovo assetto del regime di visita, trovato dalle parti in autonomia. Si ritiene, dunque, funzionale alle sopravvenute circostanze prevedere che il padre possa trascorrere con il figlio: - i fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio, allorché andrà a prenderlo dopo la pagina 10 di 15 scuola o il centro estivo/grest, alla domenica sera, quando lo riporterà prima di cena presso il domicilio materno;
- nella settimana con weekend paterno, un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì; - nella settimana con weekend materno, due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì e il mercoledì. Il padre, inoltre, potrà trascorrere con tutti i Per_1 pomeriggi dall'uscita da scuola o dal centro estivo/grest sino al rientro della madre dal lavoro ovvero, indicativamente, fino alle 18:30. Restano salvi migliori accordi tra i genitori.
3. Casa coniugale
In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità consolidato (v. Cass. Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348),
l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, conviventi con i coniugi.
Nel caso di specie, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ivi Pt_1
è rimasta a vivere con a seguito dell'allontanamento del marito, così da garantire al Per_1
figlio la conservazione dell'habitat in cui è cresciuto, secondo quanto disposto dall'art. 337- sexies c.c., che risponde all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass., Sez. I, 12.10.2018, n. 25604; Cass., Sez. VI-I, 7.2.2018, n. 3015; Cass., Sez. I,
18.9.2013, n. 21334; Cass., Sez. I, 4.7.2011, n. 14553).
La sig.ra provvederà al pagamento di tutti i relativi oneri abitativi. Pt_1
4. Questioni economiche
4.1 Mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto del figlio minore, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto a un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c., che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al pagina 11 di 15 solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., Sez. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass., VI, 18.09.2013, n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è, quindi, la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ciò detto, la sig.ra lavora, da ottobre 2023, come addetta alle pulizie e al ricevimento degli Pt_1
ospiti con un contratto a tempo indeterminato da maggio 2024 guadagnando circa €1.450 netti mensili (come risulta dalle buste paga prodotte), a cui si aggiungono €60 di assegni familiari
(come indicato nelle note scritte del 09/09/2024). Vive nella casa coniugale con il figlio pagando un canone di locazione di €850,00 (spese condominiali incluse).
Il sig. invece, lavora come addetto alle vendite part-time con un contratto a tempo CP_1
indeterminato guadagnando poco più di 1.600 chf netti mensili. Vive in un appartamento in locazione per il quale ha dichiarato di pagare €1.000,00 senza, tuttavia, produrre il relativo contratto o documentazione relativa al pagamento del canone.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale e abitativa delle parti come sopra illustrata, valutate le esigenze del figlio e considerati sia il tempo che lo stesso trascorre con il padre sia la professionalità e la capacità lavorativa manifestate soprattutto in passato da quest'ultimo (che attualmente lavora solamente part-time), richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati, il collegio ritiene di dover rideterminare il contributo economico posto a suo carico per il mantenimento indiretto del figlio nella misura,
pagina 12 di 15 ritenuta equa e congrua, di €400 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 60% delle spese extra assegno, secondo quanto disposto dal Protocollo del
Tribunale di Como. Tale statuizione definitiva avrà decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, in quanto assunta sulla base degli elementi acquisiti e valutati all'esito del giudizio, ferma l'efficacia, sino a tale momento, delle statuizioni provvisorie assunte.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico e universale per il figlio continui ad essere percepito interamente dalla sig.ra quale genitore Pt_1
collocatario.
4.2 Mantenimento del coniuge
La sig.ra ha rinunciato alla domanda di mantenimento, come si desume tanto dal non averla Pt_1
più indicata in sede di precisazione delle conclusioni quanto dall'aver evidenziato, tanto nelle note scritte del 09/09/2024 quanto in comparsa conclusionale, di non aver più chiesto al resistente il pagamento dell'importo stabilito dal giudice a tale titolo a far data dal mese di ottobre 2023, quando ha iniziato a lavorare. V'è, infine, rinuncia espressa nella memoria di replica.
5. Spese di lite
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento dei figli, con una soccombenza parziale di entrambe le parti, costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio a Marrakech, in Parte_1 Controparte_1
Marocco, in data 28/06/2013 (trascritto presso il Comune di Valbrona (CO) al n. 5, parte
II, serie C, ufficio 1);
2. affida il figlio minore nato in data [...], in [...] condiviso a entrambi i Per_1
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
pagina 13 di 15 potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: i fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio, allorché andrà a prenderlo dopo la scuola o il centro estivo/grest, alla domenica sera, quando lo riporterà prima di cena presso il domicilio materno;
- nella settimana con weekend paterno, un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì; - nella settimana con weekend materno, due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì e il mercoledì. Il padre, inoltre, potrà trascorrere con tutti i pomeriggi dall'uscita da scuola o dal centro Per_1
estivo/grest sino al rientro della madre dal lavoro ovvero, indicativamente, fino alle 18:30.
Salmane trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua alternativamente con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
le vacanze Natalizie ad anni alterni in periodi paritetici con i genitori dal 25 mattina al 30 sera fino all'ora di cena (allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà dall'altro genitore) e dal 30 dicembre al 7 mattina
(allorché il genitore che le ha ospitate le accompagnerà a scuola); nelle vacanze scolastiche estive, in periodi di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro la fine di maggio;
4. assegna la casa coniugale sita in Como, via Cressoni n. 12, alla sig.ra che vi Pt_1
rimarrà ad abitare con il figlio minore presso la stessa prevalentemente collocato;
5. pone, a carico del sig. , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della CP_1
sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno di €400,00 mensili, da versarsi alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese (somma Pt_1
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
6. pone, a carico del sig. , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della CP_1
sentenza, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra il 60% delle spese extra assegno (c.d. Pt_1
straordinarie), con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
7. dispone che l'assegno unico per il figlio continui a essere percepito integralmente dalla ricorrente, quale genitore collocataria;
8. revoca il contributo, in capo al resistente, al mantenimento della ricorrente;
9. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
pagina 14 di 15 Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Valbrona (CO), perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, A ECCEZIONE DEL CAPO 1
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 29/11/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
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