Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Francesca Sirianni e Domenico Ioppolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Placanica in Catanzaro, via Alessandro Turco, 39;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Vibo Valentia di diniego dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (c.d. White List), prot.n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno ed U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IC CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la società ricorrente è insorta avverso il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia ha respinto l’istanza dalla stessa proposta, di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.1, co.52 della legge 6 novembre 2012, n.190.
1.1. A sostegno del mezzo, l’istante propone un motivo unico, rubricato “ Violazione dell’art. 1 comma 52 della legge 6/11/2012 n. 190. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste ”, con il quale deduce la insussistenza dei presupposti per il rigetto dell’istanza.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
3. Dopo il rinvio dell’udienza pubblica del 17 settembre 2025, su istanza del difensore della parte ricorrente, all’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione, atteso che la richiesta di ulteriore differimento e concessione termini a difesa formulata, con memoria del 31 ottobre 2025, dal nuovo difensore costituitosi in aggiunta non è stata ritenuta accoglibile dal Collegio, trattandosi di costituzione aggiuntiva.
4. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
4.1. Il provvedimento gravato si fonda sulle informazioni rese dalle Forze di Polizia, dalle quali è emerso che il titolare della società ricorrente:
- “ è stato indagato nel procedimento penale n. -OMISSIS- dalla Procura D.D.A. di Catanzaro, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "-OMISSIS-", per violazione degli arti. 353 (turbata libertà degli incanti) e 110 C.P. (pena per coloro che concorrono nel reato), per aver turbato in concorso con altri, il regolare svolgimento di pubblico incanto. relativo all'affidamento dei lavori appaltati dal Comune di-OMISSIS- per l'ampliamento dei cimiteri delle frazioni -OMISSIS-. In data 20.01.2015 il Tribunale di Vibo Valentia, dichiara N.D.P. per intervenuta prescrizione ”;
- “ è fratello di -OMISSIS-e zio di -OMISSIS-, entrambi soci della "-OMISSIS-", destinataria di informazione antimafia interdittiva ”;
- “ nell'anno 2013 ha svolto attività lavorativa, con la qualifica di operaio per la predetta "-OMISSIS-" ”;
- “ è stato controllato in numerose occasioni con soggetti controindicati, alcuni dei quali coinvolti in vicende di polizia per associazione di tipo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, violazioni di norme in materia di armi ed altro ”;
- “ ha ricoperto la carica di titolare firmatario dell'impresa individuale "-OMISSIS-, destinataria di informazione antimafia interdittiva ”.
4.2. Con l’unico motivo di ricorso sopra richiamato, la ricorrente sostiene la inconsistenza delle circostanze ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza di iscrizione nella c.d. white list.
Segnatamente, in ordine alla quarta di esse, rileva che nel provvedimento non sono stati indicati i nominativi dei soggetti con i quali il titolare della società ricorrente è stato controllato, né tempi e modi degli stessi.
Quanto poi agli ulteriori elementi posti a sostegno del provvedimento, lamenta che la motivazione sia soltanto apparente in quanto le singole ragioni sarebbero fra loro collegate e farebbero, inoltre, tutte capo alla prima, ovvero al coinvolgimento del -OMISSIS-nell’operazione di polizia denominata " -OMISSIS- ".
Al riguardo, la ricorrente rileva che, come pure indicato nel provvedimento gravato, il procedimento penale derivato da tale indagine si è concluso, per il -OMISSIS-, con una sentenza che ha accertato la intervenuta prescrizione del reato e, quindi, senza condanna.
Conclude, quindi, le argomentazioni censorie, rilevando come il solo rinvio a giudizio in un procedimento penale – seppure relativo a reati da cui può trarsi il giudizio di permeabilità mafiosa ai sensi dell’art.84, co.4, lett.a), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 – non possa ritenersi sufficiente a sostenere il provvedimento impugnato, tenuto conto peraltro che “ dalla lettura delle motivazioni della richiamata sentenza e della istruttoria dibattimentale svolta nel processo emerge in modo chiaro ed inconfutabile l’assoluta marginalità del coinvolgimento del -OMISSIS--OMISSIS- nella vicenda, la sua totale estraneità a vicende di criminalità organizzate e la mancanza di qualsivoglia cointeressenza con personaggi ad essa appartenenti ”.
4.3. La censura è, come detto, infondata.
Deve premettersi che, come riferito nel provvedimento gravato, la ricorrente – che, nel presente giudizio, si è limitata al deposito del solo provvedimento gravato, senza produrre ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni – già nella fase procedimentale, pur avendo ricevuto la comunicazione del c.d. preavviso di diniego di cui all’art.10 -bis della legge 7 agosto 1990, n.241, non ha ritenuto di dover inviare all’amministrazione proprie osservazioni in merito alle circostanze ostative rappresentate dall’Ufficio territoriale del Governo.
Occorre altresì premettere che nessuna delle circostanze indiziarie riferite nel provvedimento è stata efficacemente smentita dalla istante medesima.
Così, non è stata smentita la circostanza delle frequentazioni dell’amministratore e socio unico della società ricorrente di soggetti controindicati, “ alcuni dei quali coinvolti in vicende di polizia per associazione di tipo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, violazioni di norme in materia di armi ed altro ”, essendosi la ricorrente limitata a lamentare la mancata indicazione, nel provvedimento, di nomi, date e circostanze dei riferiti controlli.
Nemmeno risulta contestato che la società di cui sono soci il fratello e lo zio sia stata attinta da informazione interdittiva antimafia e che lo stesso amministratore della società oggi ricorrente abbia lavorato per quella società.
Non è contestato, infine, che altra impresa della quale era titolare lo stesso -OMISSIS-, amministratore e socio unico della ricorrente, è stata anch’essa destinataria di provvedimento interdittivo antimafia.
In merito a tali evidenze, la ricorrente si è limitata, invero, a dedurre che le ragioni sottese ai provvedimenti interdittivi richiamati sarebbero le medesime e si sosterrebbero vicendevolmente, sicché la motivazione del provvedimento sarebbe, sul punto, meramente apparente.
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.
Sotto un primo profilo, infatti, i rilievi appaiono estremamente generici oltre che sforniti di un pur minimo elemento di prova.
In ogni caso, ove pure sufficientemente allegati e provati, tali rilievi non consentirebbero di privare le circostanze riferite nel provvedimento della loro idoneità a sostenere il giudizio sintetico di rischio di permeabilità mafiosa, come reso dall’amministrazione resistente, essendo del tutto irrilevante il loro intimo collegamento, per il fatto di essere fondate, anche solo parzialmente, sui medesimi fatti.
Quanto, infine, al coinvolgimento nel procedimento penale, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art.84, co.4, lett. a), del d.lgs. 159/2011, il Prefetto può desumere il rischio di permeabilità mafiosa anche dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio in relazione ad alcuni reati, fra i quali è compreso quello che è stato contestato al legale rappresentante e socio unico della società ricorrente.
Nel caso di specie, il richiamato rischio è stato dedotto dall’amministrazione procedente sulla base di un giudizio sintetico sui plurimi elementi indiziari che sono risultati a carico della ricorrente, fra i quali non illegittimamente si è data rilevanza (anche) al coinvolgimento nella citata operazione di polizia ed al successivo rinvio a giudizio nel richiamato procedimento penale.
Né risulta idonea a smentire la valutazione prefettizia la generica allegazione secondo cui, dall’esame della sentenza e della istruttoria dibattimentale, sarebbe risultata l’assoluta marginalità del coinvolgimento del -OMISSIS-nella vicenda, se non addirittura la sua estraneità, ove si consideri che la tesi difensiva non è stata supportata dal deposito degli atti del processo nella disponibilità della parte ricorrente e nemmeno della stessa sentenza.
4.4. Da quanto esposto, risulta evidente che le censure esaminate non risultano idonee a mettere in discussione la valutazione prefettizia, la quale, espressione di ampia discrezionalità, risulta fondata su plurime ed univoche circostanze indiziarie, che il ricorrente non ha peraltro smentito. Circostanze che hanno indotto l’Autorità di pubblica sicurezza a ritenere “ più probabile che non ” la sussistenza del rischio di permeabilità mafiosa in capo alla società istante, all’esito di un giudizio sintetico che non appare né irragionevole né illogico.
5. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite dell’amministrazione resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e tutti i soggetti privati citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO DR, Presidente
IC CO, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC CO | DO DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.