Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 7717/2023 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
T R A
in Aversa (CE) alla Via E. Corcioni n. 78 (C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via Vittorio Emanuele III n.
72, presso lo studio dell'Avv. Sergio Nespoli (PEC:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti,
OPPONENTE
E 1) (C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Caivano (NA), alla
Via Gramsci n. 35, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Piscopo (PEC:
, che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti,
2) (C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla
Piazza Municipio, presso l'Avv. Giuseppe Nerone (PEC:
atti,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 13.06.2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord nella procedura di pignoramento presso terzi R.E. n. 4535/2022, iscritta a ruolo dall'opponente in Aversa alla Via E. Corcioni Parte_1
n. 78 nei confronti della il pignoramento esattoriale ex Controparte_1
art. 72 bis D.P.R. 29.09.1973 n. 602 veniva dichiarato inefficace, atteso il pagamento da parte del terzo pignorato Controparte_3
soltanto dell'importo di € 278,07 sull'azionato credito di € 8.861,70 e, quindi, per l'inutile decorso del termine di 60 giorni per il pagamento da parte del terzo pignorato;
in proposito, per il Giudice non vi era luogo a provvedere sulla formulata istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine perentorio di 60 giorni solo per l'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, il in Aversa alla Via E. Corcioni n. Parte_1
78 provvedeva alla riassunzione del giudizio di opposizione, convenendo innanzi al Tribunale di Napoli Nord il e la Controparte_2 CP_1
nonché concludendo per la nullità della notifica al
[...] Parte_1
(presso l'edificio condominiale non munito di ufficio di portineria ed eseguita per compiuta giacenza) dell'atto di pignoramento presso terzi e dell'avviso di accertamento ad esso sotteso ed altresì per la declaratoria di avvenuta prescrizione del vantato credito di € 8.861,70 per canoni idrici anni 2012, 2013 e 2014 per il mancato invio delle fatture, inoltre chiedendo la restituzione dell'importo di € 278,07 oltre interessi;
vinte le spese e competenze di lite.
Si costituivano in giudizio sia il che la Controparte_2 CP_1
resistendo e concludendo per il rigetto dell'avversa opposizione, con
[...]
vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 18.06.2024 il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, rinviandola all'udienza del 25.02.2025 e poi, con ordinanza del 29.01.2025, all'udienza del 05.06.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 08.05.2025, provvedeva a rinviare di ufficio la causa alla prima udienza utile del 10.06.2025 ed a disporre per tale fissata udienza del
10.06.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 10.06.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita l'accoglimento.
La notificazione ad un Condominio che non ha un locale portineria adibito alla ricezione degli atti, eseguita presso lo stesso edificio condominiale, è nulla (Cass. Civ., sent. n. 27352/2016; Trib. Catania, sent.
n. 3495/2024; Trib. Roma, sent. n. 6425/2022).
Perciò, il primo motivo di opposizione -fondato sull'eccezione di nullità della notifica al dell'atto di pignoramento presso terzi e Parte_1
dell'avviso di accertamento ad esso sotteso- assorbe ogni ulteriore questione.
Il infatti, è un ente privo di personalità giuridica e di Parte_1
sede legale, per cui il domicilio dello stesso coincide con quello dell'amministratore, quale soggetto che ne rappresenta il punto di riferimento sostanziale e processuale;
ne consegue che la notifica degli atti giudiziari indirizzati al debba essere effettuata presso lo studio Parte_1
dell'amministratore dello stesso, essendo nulla l'eventuale notifica verso il
Condominio in via generica qualora essa non sia stata ritirata dall'amministratore stesso.
Nella fattispecie, la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi risulta essere stata effettuata presso il in Aversa alla Parte_1
Via E. Corcioni n. 78 in data 24.01.2023 a mani di tale “ ” Persona_1
dichiaratasi autorizzata alla ricezione, mentre la residenza dell'amministratore del risulta in Aversa alla Controparte_4
Piazza Mazzini n. 11 (come documentato e certificato in atti) e nel suo stato di famiglia non risulta tale “ ” (come documentato e certificato Persona_1
in atti).
Sebbene la predetta notifica del 24.01.2023 risulti effettuata presso il in assenza di attestazione della presenza di una portineria o di Parte_1
altri locali comuni, è escluso che il debba ritenersi onerato Parte_1
della prova del fatto negativo dell'assenza di una portineria o locale equipollente, ma è sufficiente rilevare che nella relazione di notifica (nella fattispecie, ricevuta di ritorno di raccomandata postale) nulla si evinca in proposito;
sarebbe stato eventualmente onere del creditore provare e documentare il contrario, ma nulla è stato richiesto al riguardo nel presente giudizio.
Ne consegue che, in accoglimento della spiegata opposizione, va dichiarata la nullità della notifica al in Aversa alla Parte_1
Via E. Corcioni n. 78 dell'atto di pignoramento presso terzi ad istanza della
Controparte_1
Inoltre, quanto all'asserita notifica in data 17.01.2022 da parte della al in Aversa alla Via E. Corcioni Controparte_1 Parte_1
n. 78 del dedotto accertamento esecutivo 2021/1672, va dichiarata l'inesistenza della stessa, stante la totale mancanza materiale dell'atto (Cass. Civ., SS.UU., 20.07.2016, n. 14916; Cass. Civ., SS.UU., 20.07.2016, n.
14917).
Infine, relativamente alle fatture per consumi idrici del Parte_1
in Aversa alla Via E. Corcioni n. 78 azionate dal
[...] CP_2
(fattura 3727 del 14.01.2013 scadente il 13.02.2013 per € 453,49;
[...]
fattura 9298 del 19.04.2013 scadente il 19.05.2013 per € 450,30; fattura
3756 del 14.04.2014 scadente il 14.05.2014 per € 341,35; fattura 9376 del
17.07.2014 scadente il 16.08.2014 per € 422,58; fattura 14890 del
12.12.2013 scadente in data 11.01.2014 per € 472,67; fattura 15018 del
22.10.2014 scadente il 21.11.2014 per € 366,98; fattura 20141101382 del
26.07.2016 scadente il 30.09.2016 per € 5.263,15; fattura 81831 del
10.12.2015 scadente il 09.01.2016 per € 973,85; per totali € 8.744,37), quest'ultimo non ha fornito in atti alcuna prova documentale delle stesse e dell'avvenuto recapito al Condominio, risultando versate in atti solo n. 3 raccomandate di “costituzione in mora per forniture idriche” datate
28.11.2014, 15.02.2019 e 27.09.2019, tutte risultate inviate al Parte_1
in Aversa alla Via E. Corcioni n. 78 e non recapitate con generica
[...]
dicitura “avvisato”, “assente”, “al mittente per compiuta giacenza”, le cui notifiche sono nulle per quanto innanzi evidenziato, poiché non effettuate presso l'amministratore del Parte_1
Ne consegue che, pur in mancanza di prova del recapito delle fatture relative al consumo idrico, considerato che il termine prescrizionale legato alla fattura decorre dalla data di scadenza del pagamento della stessa e che non c'è prova documentale di un valido atto interruttivo, risulta prescritto il diritto di credito portato dalle stesse per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Quanto alla richiesta del in Aversa alla Via E. Parte_1
Corcioni n. 78 di restituzione dell'importo di € 278,07 pagato alla dal terzo pignorato Controparte_1 Controparte_3 essa è fondata, stante l'inefficacia della procedura di pignoramento presso terzi per nullità della notifica dell'atto di pignoramento al debitore.
Perciò la va condannata alla restituzione al Controparte_1
in Aversa alla Via E. Corcioni n. 78 della somma di Parte_1
€ 278,07 oltre interessi legali dal 18.11.2022 (data del pagamento eseguito dalla banca pignorata) al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di e del in Controparte_1 Controparte_2
solido fra loro, al pagamento delle stesse in favore del Parte_1
in Aversa alla Via E. Corcioni n. 78, che si liquidano nella misura
[...]
indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al
D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal in Aversa alla Via E. Corcioni n. 78 nei Parte_1
confronti di e del disattesa ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi ad istanza della per la nullità della notifica dell'atto di Controparte_1
pignoramento al in Aversa alla Via E. Parte_1
Corcioni n. 78;
2) condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a restituire al Controparte_5
alla Via E. Corcioni n. 78, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, la somma di € 278,07 oltre interessi legali dal 18.11.2022 al soddisfo;
3) dichiara la prescrizione del diritto di credito relativamente alle fatture per consumi idrici nn. 3727 del 14.01.2013 per € 453,49;
9298 del 19.04.2013 per € 450,30; 3756 del 14.04.2014 per €
341,35; 9376 del 17.07.2014 per € 422,58; 14890 del 12.12.2013 per € 472,67; 15018 del 22.10.2014 per € 366,98; P.IVA_4
del 26.07.2016 per € 5.263,15; 81831 del 10.12.2015 per €
973,85;
4) condanna la ed il in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_5
alla Via E. Corcioni n. 78, in persona del legale rappresentante pro- tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.265,00, di cui € 265,00 per spese ed € 3.000,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Aversa il 10.06.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis