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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO ConSIliere
Silvia BURELLI ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
ente di diritto pubblico, con Parte_1
sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa elettivamente domiciliato in Padova – Galleria Trieste n. 5 – agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica ( - C.F._1
t) in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Email_1
Rep. Notaio di Roma Persona_1
Parte appellante contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Ponte San Nicolò (PD), via Don Angelo Scapin n. 12, elettivamente domiciliata in Via Terraglietto n.
152/C Mestre (VE) domcilio digitale pec: presso lo studio Email_2
dell'Avv. Bolognesi Roberto dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato del giudizio di primo grado
1 Parte appellata nonché contro
, con sede in Roma, alla Controparte_2
Via Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.I. – il quale, a far data dal 1° luglio 2017, subentra P.IVA_1
a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
e assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di CP_3
cui al titolo I, capo II e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 in forza del disposto dell'art. 1, co. 3, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in persona di in qualità di Responsabile Controparte_4
Contenzioso Veneto, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_2
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente domiciliato ai
[...]
fini del presente atto in Portici (NA) al Corso Umberto I n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Mariani del Foro di Napoli, C.F. – P. IVA che rappresenta e C.F._3 P.IVA_2
difende giusta procura in atti e ha chiesto che qualsiasi Controparte_2
comunicazione e notifica inerente al presente procedimento sia fatta a mezzo fax al n. 081.7760144
ovvero all'indirizzo pec: Email_3
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 345/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: avvisi di addebito
Conclusioni:
Per parte appellante:
“respingere le domande tutte proposte da perché infondate in fatto ed in diritto, con Controparte_1
conferma integrale degli avvisi di addebito n. 37720160000781568000 notificato il 11.05.2016 e n.
37720160002993857000 notificato il 15.11.2016.”
Per parte appellata : CP_1
“Respingersi l'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese e competenza rifuse con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata : Controparte_2
2 “In via principale:
- Rilevare, anche d'ufficio, l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla Sig.ra
[...]
, per carenza di interesse ad agire;
CP_1
In via subordinata:
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine a Controparte_2
tutte le questioni attinenti al merito della pretesa, all'esistenza del credito e alla dedotta prescrizione,
tenendola indenne dalle conseguenze della presente causa;
In via ulteriormente subordinata:
- Accogliere l'appello proposto dall avverso la sentenza n. 345/2024 del Tribunale di Padova, Pt_1
riformando la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare il ricorso introduttivo proposto dalla Sig.ra
. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione allo scrivente difensore che si dichiara
distrattario.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto parzialmente le domande della
SI.ra , dichiarando cessata la materia del contendere relativamente a sette avvisi di addebito CP_1
per crediti e una cartella di pagamento per crediti INAIL oggetto dell'intimazione di pagamento Pt_1
opposta dalla medesima in questa sede. Ha, inoltre, annullato i residui due avvisi di addebito CP_1
oggetto della medesima intimazione di pagamento, accertando l'insussistenza della pretesa dell per intervenuta prescrizione. Ha, altresì, condannato l alla rifusione delle spese di Pt_1 Pt_1
lite nella misura del 40%, compensando per il resto.
La SI.ra ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_1
07720219001631624000, conseguente alla notifica di una cartella esattoriale e di nove avvisi di addebito, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e premi assicurativi relativamente agli anni dal 2013 al 2016. Ritenendo infondata la predetta pretesa, la SI.ra ha instaurato la CP_1
presente causa per l'accertamento dell'insussistenza della pretesa medesima. All'udienza del
16.5.2024 le parti hanno dato atto dell'intervenuto sgravio della pretesa di cui alla cartella esattoriale e dell'adesione della alla c.d. rottamazione quater relativamente a 7 avvisi di addebito. CP_1
3 Restano esclusi dalla definizione in sede amministrativa gli avvisi n. 37720160000781568000 e n.
37720160002993857000, relativi a crediti dell , per complessivi € 3.820,92. Pt_1
In particolare, il primo giudice ha accolto parzialmente le domande della contribuente, così
motivando:
“Osserva questo GL, stante l'autonoma impugnabilità dell'intimazione opposta e considerato
che l'opposizione all'esecuzione è sempre esperibile per far dichiarare la prescrizione sopravvenuta
del credito, che in via preliminare ed assorbente, quanto ai contributi relativi al periodo (2013 Pt_1
2024 2015 2016) oggetto di richiesta contributiva si è compiuta la prescrizione quinquennale
essendo l'intimazione opposta stato notificato successivamente al quinquennio (v Cass SS UU
23397/2016). Infatti l convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere alcun valido atto Pt_1
interruttivo della prescrizione (tale non è la notifica pec all'intimata che all'epoca dei fatti non
costituiva un mezzo di notifica regolamentato e quindi privo di qualsiasi prova della sussistenza
dell'atto a cui si riferisce) anche a voler considerare la decorrenza della stessa dal giorno di scadenza
per il versamento del saldo delle imposte relative all'anno precedente. Ciò in considerazione del fatto
che la notifica dell'ultimo avviso è pacificamente avvenuta il 15.11.2016 e che il periodo di Pt_1
sospensione dei termini previsti dalla legislazione emergenziale COVID 19 non si applica al caso di
specie è comunque decorsa la prescrizione quinquennale predetta. L'ingiunzione non è stata
notificata nei termini di legge.
Con riferimento poi alle disposizioni sulla sospensione dei termini di notifica delle cartelle
esattoriali ed ingiunzioni di pagamento nel periodo COVID, si rileva che l con Controparte_2
la risoluzione nr 6/2020 chiariva che: 'gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5,
lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a
procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione,
individuato dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020 (successivamente prorogato)'.
Detta disciplina si applicava anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160 del
2019.
L'invocata sospensione dei termini per la notifica degli atti in base all'art. 68 D.L.18/2020 si
4 riferiva, come risulta dal testo dei primi due commi della norma, alle cartelle esattoriali ed alle
ingiunzioni di cui al RD 14.4.1910 n 639 già emesse dagli Enti territoriali prima del periodo di
sospensione, mentre nel caso in questione nessuna ingiunzione era stata emessa prima
dell'8.3.2020 e quindi non c'era alcuna sospensione dei termini della notifica dei predetti atti.*
Dal che deriva la non debenza dei contributi richiesti dall di cui all'intimazione Pt_1
impugnata, la quale va annullata.
Va inoltre dichiarata la cessazione materia del contendere con riferimento alla cartella
631624/000 per contribuzione INAIL in quanto stralciata.
Inoltre è stato dato atto da parte dei procuratori che eccetto gli avvisi 781568000 e
2993857000 gli altri sono stati oggetto di richiesta di rottamazione in base alla normativa recata dalla
legge sulla rottamazione quater e pertanto anche per i suddetti avvisi va dichiarata cessata la
materia del contendere.
Le spese di causa seguono la soccombenza parziale” (pag. 4).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di un unico motivo. Pt_1
Precisa di aver regolarmente notificato i due avvisi di addebito ritenuti prescritti, i quali risultano consegnati a mani della stessa SI.ra . CP_1
Con il motivo di appello l ha impugnato la sentenza per aver ritenuto compiuta la Pt_1
prescrizione quinquennale e aver erroneamente valutato i documenti in atti.
L'ente lamenta che il primo giudice ha considerato invalida la notifica della prima intimazione di pagamento del 2017. Ribadisce che la prescrizione è stata interrotta dapprima dalla notifica della citata intimazione a mezzo pec in data 29.9.2017 e poi dalla notifica di una ulteriore intimazione in data 16.12.2021 a mezzo raccomandata a/r.
L'ente si duole, altresì, che il primo giudice ha ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini prevista nel periodo pandemico. Osserva che tale normativa è applicabile e che – ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020 conv. L. 27/2020 e dell'art. 11, comma 9,
D.L. 183/2020 conv. L. 21/2021 –, qualora maturi a partire dal 31.12.2020, il nuovo termine quinquennale di prescrizione si determina sommando per intero le sospensioni previste dalle due norme (129 giorni + 182 giorni) sicché nel caso di specie non si è compiuta la prescrizione del credito
5 contributivo preteso.
Infine, l'appellante lamenta di essere stata ritenuta soccombente nella misura del 40%
sebbene otto dei dieci atti notificati siano stati oggetto di rottamazione, con implicito riconoscimento della legittimità degli stessi, e anche nei confronti di su cui Controparte_2
dovrebbe ricadere la responsabilità dell'eventuale prescrizione del credito.
3. Si è costituita la SI.ra contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Con riguardo alla notifica dell'intimazione via pec, la contribuente afferma che il primo giudice ha correttamente motivato la propria decisione sul punto;
richiama giurisprudenza di legittimità
secondo cui è nulla la notifica effettuata via pec a un indirizzo non presente nei pubblici registri
(Cass. n. 3093/2020); ribadisce che, essendo nulla la notifica, l'intimazione non ha interrotto la prescrizione.
Con riguardo alla sospensione della prescrizione nel periodo pandemico, la contribuente rileva che nel caso di specie non può applicarsi l'art. 37 né l'art. 67 D.L. 18/2020 (riguardanti l'attività
propria dell'ente impositore) bensì l'art. 68, comma 4 bis, D.L. 18/2020 (riguardante l'attività relativa ai carichi affidati all'ente concessionario durante il periodo di riscossione) sicché non vi è stata sospensione dei termini in quanto i carichi erano stati affidati al concessionario prima del periodo pandemico.
4. Si è altresì costituita l . Controparte_2
L eccepisce ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 l'inammissibilità del ricorso in primo grado per CP_2
carenza di interesse ad agire, atteso che l'intimazione opposta non è atto proprio della fase dell'esecuzione forzata. Richiama giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass. n. 22946/2016, n.
6161/2019, n. 6723/2019, n. 5443/19, S.U. 26283/2022).
L eccepisce, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, a fronte delle CP_2
questioni di merito sollevate in primo grado dalla contribuente (omessa notifica dei sottostanti avvisi di addebito e prescrizione del diritto di credito). Richiama consolidata giurisprudenza di legittimità
sul punto (Cass. n. 9016/2016, n. 16757/2019), anche con particolare riferimento ai crediti previdenziali (Cass. S.U. 7514/2022).
L'Agenzia ribadisce che l'intimazione di pagamento è stata validamente e regolarmente
6 notificata in data 29.9.2017 a mezzo pec;
rileva che la pronuncia del primo giudice si pone in contrasto con l'art. 26 D.P.R. 602/1973; precisa che la notifica delle cartelle è correttamente avvenuta all'indirizzo pec contenuto nei pubblici registri e risulta ricevuta dalla contribuente ovvero
è comunque entrata nella sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 13917/2016, n. 22352/2015).
Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione, anche effettuata da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, è legittima quando non può comunque sussistere dubbio sull'ente pubblico emanante (Cass. S.U. 15979/2022, n. 982/2023, n. 18684/2023).
L'Agenzia osserva che – a fronte della notifica del 16.12.2021 a mezzo raccomandata a/r –
non è decorso il termine di prescrizione, stante l'applicabilità della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
5. All'udienza del 5.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di conSIlio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello dell è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni che Pt_1
assorbono ogni altra questione.
7. Il Collegio rileva che i due avvisi di addebito rimasti sub iudice sono stati notificati rispettivamente il giorno 11.5.2016 e il giorno 15.11.2016 (profilo non devoluto in questa sede). La
prima intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione è stata notificata via PEC il 29.9.2017.
La seconda intimazione di pagamento, impugnata in questa sede, è stata notificata il 16.12.21.
Il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la notificazione della prima intimazione è valida, sicché la prescrizione quinquennale è stata senz'altro interrotta,
anche senza ricorrere alla disciplina delle sospensioni dei termini dettata la legislazione speciale emanata in periodo pandemico.
Ed invero, l in primo grado si era costituita in giudizio eccependo Controparte_5
la sussistenza di tale atto interruttivo (pag. 5 della memoria di costituzione di primo grado depositata il 22.6.2023).
Alla prima udienza successiva (13.7.2023) a tale costituzione la (che nel ricorso CP_1
introduttivo non aveva fatto menzione dell'intimazione di pagamento del 2017) nulla di specifico ha
7 eccepito o contestato in ordine a tale deduzione dell'Agenzia (v. verbale d'udienza). In particolare,
ella non ha contestato tempestivamente la riferibilità a sé della PEC utilizzata dall o la sua CP_2
indicazione nei pubblici registri o l'avvenuta consegna all'indicato indirizzo PEC dell'intimazione di pagamento.
Sicchè le contestazioni/eccezioni successivamente sollevate in ordine a tali profili – in particolare la circostanza che l'indirizzo utilizzato dall non sia presente nel registro INI PEC CP_2
– risultano tardive.
Risulta, poi, infondata l'argomentazione del primo giudice secondo cui – in sintesi - nel 2017
le notifiche PEC non potevano essere eseguite, trattandosi di modalità introdotta dalla c.d. riforma
Cartabia. Ed invero, l'art. 26 del DPR 602/73, nel testo vigente nel 2017, consentiva all
[...]
di effettuare le notifiche via PEC agli indirizzi risultanti da registri INI PEC. Controparte_2
Come detto, la in primo grado non ha tempestivamente eccepito che la PEC utilizzata CP_1
dall non fosse inserita in pubblici registri (e, del resto, come si è visto, la ratio decidendi del CP_2
primo giudice attiene al diverso profilo della ammissibilità, nel 2017, delle notifiche via PEC).
7.1. Ad abundantiam il Collegio richiama quanto di recente statuito da Cass. 960/251 che,
decidendo proprio su un ricorso proposto da e motivando sia con Controparte_2
riferimento all'art. 67 che all'art 68, D.L. 18/2020, ha interpretato questa complessa normativa nel senso della previsione di un generalizzato spostamento in avanti dei termini sia di prescrizione che 1 “occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_6 1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”. 8 per il compimento delle attività amministrative, soluzione che tiene conto della difficoltà, durante il periodo emergenziale, di compiere le attività ordinarie.
A fortiori, in applicazione di tale disciplina, la prescrizione non risulta integrata (profilo in fatto pacifico).
8. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
deve essere respinta la domanda proposta da avente ad oggetto l'accertamento Controparte_1
dell'insussistenza dei crediti esposti negli avvisi di addebito n. 37720160000781568000 notificato il
11.05.2016 e n. 37720160002993857000 notificato il 15.11.2016, avvisi di addebito che, per l'effetto,
devono essere confermati.
9. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento dell'appello determina la riliquidazione anche delle spese di primo grado.
Sicché, in virtù del principio di soccombenza, deve essere condannata alla Controparte_1
rifusione in favore di e delle spese di lite di entrambi i Pt_1 Controparte_2
gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario nonchè, quanto a , al rimborso del contributo unificato e, quanto Pt_1
ad , IVA e CPA con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. CP_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda proposta da avente ad oggetto l'accertamento Controparte_1
dell'insussistenza dei crediti esposti negli avvisi di addebito n. 37720160000781568000 notificato il 11.05.2016 e n. 37720160002993857000 notificato il 15.11.2016, che per l'effetto conferma;
2) condanna alla refusione in favore di e di Controparte_1 Pt_1 Controparte_2
delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida in euro 1.923,00 per
[...]
ciascuna oltre al rimborso forfettario di legge nonchè, quanto a , al rimborso del Pt_1
9 contributo unificato e, quanto ad AGENZIA, IVA e CPA con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Venezia, il giorno 5.6.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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