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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1023/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
e
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI
Oggi 05/02/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. COLAIUDA PAOLO e l'avv. COLAIUDA SERAFINO MAURIZIO;
per parte resistente, nessuno compare.
Gli avv.ti COLAIUDA si riportano al ricorso. Precisano le conclusioni come da ricorso.
Danno atto di aver depositato l'attestazione di servizio per il corrente anno scolastico 2024/2025. Contestano ed impugnano le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni.
Chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice
Verificata la regolarità del contraddittorio, dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione personale delle resistenti.
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1023/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Serafino Maurizio Colaiuda e Paolo Colaiuda
RICORRENTE contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/2/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 10 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi sentire Parte_1 accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condannare le
Amministrazioni resistenti ad erogare il beneficio richiesto.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere docente a tempo determinato nella
Scuola Primaria in qualità di insegnante di sostegno, e di aver prestato servizio in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nell'anno scolastico 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo “Giuliano
Monteluci” di Guidonia Montecelio, dal 9.10.2020 al 10.2.2021, e presso l'Istituto Comprensivo di Arsoli dall'11.2.2021 al 30.6.2021;
- nell'anno scolastico 2021/2022, presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di
Guidonia Montecelio, dal 28.9.2021 all'8.10.2021 e presso l'Istituto “Tivoli
Centro” di Tivoli, dall'11.10.2021 al 30.6.2022;
- nell'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto Comprensivo “E. Mattei” di
Civitella Roveto.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato).
Si costituivano il , nonché Controparte_1
l' Controparte_2
, resistendo al ricorso e
[...]
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Pag. 3 di 10 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un
Pag. 4 di 10 analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_1 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
Pag. 5 di 10 In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno
Pag. 6 di 10 scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente in relazione agli anni scolastici (dal 2020/2021 al 2022/2023) in cui alla stessa sono stati conferiti incarichi di supplenza riconducibili alla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Con riferimento, in particolare, all'anno scolastico 2020/2021, la ricorrente ha stipulato un primo contratto a termine con l'Istituto Comprensivo “Giuliano Monteluci” di
Guidonia Montecelio, con decorrenza dal 9.10.2020 e scadenza prevista al 30.6.2021, tale contratto è stato tuttavia successivamente risolto anticipatamente in data 10.2.2021,
Pag. 7 di 10 con decorrenza dallo stesso giorno, per accettazione del nuovo incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo di Arsoli, con decorrenza dall'11.2.2021 al 30.6.2021.
Entrambe le supplenze, tuttavia, al di là della loro effettiva durata, sono state stipulate
“fino al termine delle attività didattiche” e sono dunque riconducibili alla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999.
Quanto al successivo anno scolastico 2021/2022, risulta comunque stipulato contratto di supplenza con l'Istituto “Tivoli Centro” di Tivoli, per il conferimento di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dall'11.10.2021 al 30.6.2022.
Per l'anno scolastico 2022/2023, infine, la ricorrente ha ricevuto incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 2.9.2022 al 30.6.2023.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_1
Pag. 8 di 10 per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
Pag. 9 di 10 (tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, la isulta inserita nel sistema scolastico pubblico, Pt_2 avendo la stessa allegato di essere stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2023.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto dell'Amministrazione convenuta, la stessa avrebbe dovuto assolvere con anticipazione a proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio
(possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono, la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, Parte_3 comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023;
- condanna le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 989,00, di cui € 49,00 per spese effettive ed € 940,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, avv.ti Serafino Maurizio Colaiuda e Paolo Colaiuda, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avezzano, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1023/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
e
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI
Oggi 05/02/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. COLAIUDA PAOLO e l'avv. COLAIUDA SERAFINO MAURIZIO;
per parte resistente, nessuno compare.
Gli avv.ti COLAIUDA si riportano al ricorso. Precisano le conclusioni come da ricorso.
Danno atto di aver depositato l'attestazione di servizio per il corrente anno scolastico 2024/2025. Contestano ed impugnano le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni.
Chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice
Verificata la regolarità del contraddittorio, dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione personale delle resistenti.
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1023/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Serafino Maurizio Colaiuda e Paolo Colaiuda
RICORRENTE contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/2/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Pag. 2 di 10 adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale, per ivi sentire Parte_1 accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condannare le
Amministrazioni resistenti ad erogare il beneficio richiesto.
Esponeva, in particolare, la ricorrente di essere docente a tempo determinato nella
Scuola Primaria in qualità di insegnante di sostegno, e di aver prestato servizio in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- nell'anno scolastico 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo “Giuliano
Monteluci” di Guidonia Montecelio, dal 9.10.2020 al 10.2.2021, e presso l'Istituto Comprensivo di Arsoli dall'11.2.2021 al 30.6.2021;
- nell'anno scolastico 2021/2022, presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di
Guidonia Montecelio, dal 28.9.2021 all'8.10.2021 e presso l'Istituto “Tivoli
Centro” di Tivoli, dall'11.10.2021 al 30.6.2022;
- nell'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto Comprensivo “E. Mattei” di
Civitella Roveto.
Tanto premesso la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta
Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente (c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti cioè a tempo indeterminato).
Si costituivano il , nonché Controparte_1
l' Controparte_2
, resistendo al ricorso e
[...]
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Pag. 3 di 10 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato si è posto, nella giurisprudenza sia interna sia unionale, il problema di un'ingiustificata disparità di trattamento.
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, rilevato come il riconoscimento della carta docenti ai soli assunti a tempo indeterminato delinei un sistema a doppia trazione (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), che, tuttavia, si pone in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: tale differenziazione collide, infatti, con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se è così, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un
Pag. 4 di 10 analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento (Cons. St., Sez. VII, 18.3.2022, n. 1842).
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale, con ordinanza del 18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Secondo la CGUE, in particolare, il beneficio della Carta Docenti deve essere considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_1 di valorizzarne le competenze professionali”. La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di “ragioni oggettive”.
Pag. 5 di 10 In sintesi, il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a termine si pone in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari, proprio perché la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e perché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, ne discende che il mancato riconoscimento della carta.
Sulla questione del riconoscimento del beneficio in questione anche ai docenti a tempo determinato è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav. 27.10.2023, n.
29961), la quale ha chiarito, in primo luogo, che la Carta Docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta certamente anche ai docenti non di ruolo con incarico di supplenza annuale (31 agosto) o con incarico di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno).
Al riguardo, la S.C. rileva che l'avere il legislatore riferito quel beneficio allo “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve allora indirizzarsi – prosegue la richiamata pronuncia – verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo.
In tal senso, il criterio di riferimento va ravvisato nell'art. 4, legge n. 124/1999, che, al primo comma, individua le supplenze destinate “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico” (c.d. organico di diritto), ossia alle supplenze annuali, conferite fino al termine dell'anno
Pag. 6 di 10 scolastico (31 agosto). In tal caso il richiamo all'annualità della supplenza, intesa nel senso di annualità didattica, è esplicitato dalla stessa norma.
Accanto ad esse, tuttavia, vanno considerate anche le “supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno), di cui al successivo comma 2, destinate
“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”
(c.d. organico di fatto).
In entrambi i casi, si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla
Carta Docenti in modo identico a quanto previsto per i docenti di ruolo.
Ne discende che l'art. 1, comma 121, legge 107/2015, deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), anche a tali docenti spettando il beneficio in questione in misura piena.
Nel caso che occupa è pacifico che il beneficio della Carta Docenti è stato richiesto dalla ricorrente in relazione agli anni scolastici (dal 2020/2021 al 2022/2023) in cui alla stessa sono stati conferiti incarichi di supplenza riconducibili alla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, ossia a supplenze, per la copertura di posti su organico di fatto (non vacanti, ma disponibili), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Con riferimento, in particolare, all'anno scolastico 2020/2021, la ricorrente ha stipulato un primo contratto a termine con l'Istituto Comprensivo “Giuliano Monteluci” di
Guidonia Montecelio, con decorrenza dal 9.10.2020 e scadenza prevista al 30.6.2021, tale contratto è stato tuttavia successivamente risolto anticipatamente in data 10.2.2021,
Pag. 7 di 10 con decorrenza dallo stesso giorno, per accettazione del nuovo incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo di Arsoli, con decorrenza dall'11.2.2021 al 30.6.2021.
Entrambe le supplenze, tuttavia, al di là della loro effettiva durata, sono state stipulate
“fino al termine delle attività didattiche” e sono dunque riconducibili alla tipologia di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999.
Quanto al successivo anno scolastico 2021/2022, risulta comunque stipulato contratto di supplenza con l'Istituto “Tivoli Centro” di Tivoli, per il conferimento di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dall'11.10.2021 al 30.6.2022.
Per l'anno scolastico 2022/2023, infine, la ricorrente ha ricevuto incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 2.9.2022 al 30.6.2023.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, con la precisazione, tuttavia, che ciò che la ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per gli anni di svolgimento dei contratti a tempo determinato, bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario (sullo specifico tema v. Trib. Roma, Sez. Lav.
12.4.2023; Trib. Lodi, Sez. Lav., 20.1.2023).
Anche tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di merito, è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità nella richiamata pronuncia del 2023, tuttavia con ulteriori precisazioni per quanto attiene ai docenti fuoriusciti dal circuito del sistema scolastico pubblico.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato la centralità della destinazione della somma oggetto del beneficio a specifiche tipologie di acquisiti e non ad altri. Lo scopo o funzione formativa sono assolutamente qualificanti, di tal che, ove si attribuisse al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Il docente (rimasto nel sistema scolastico) può pertanto solo esperire un'azione di esatto adempimento nei confronti del Controparte_1
Pag. 8 di 10 per ottenere l'attribuzione della Carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, non suscettibile tuttavia di monetizzazione.
Sebbene, poi, il sorgere del diritto sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività didattica nell'anno di riferimento, nulla osta a che la fruizione del beneficio avvenga negli anni successivi.
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa, infatti, che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Del resto, tale fruizione successiva risponde ad un interesse all'adempimento anche del datore di lavoro proprio in ragione del permanere delle esigenze formative del docente.
Quanto sin qui osservato in ordine all'esperibilità di un'azione di esatto adempimento è tuttavia valido per il docente che sia rimasto in servizio presso l'Amministrazione scolastica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che la Carta non è più fruibile e quindi si realizza l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
In tale ultima ipotesi, si realizza una sopravvenuta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione, con la precisazione, tuttavia, che la cessazione dal servizio va ricollegata alla cancellazione definitiva del docente precario dalle graduatorie e non già alla mera cessazione della supplenza (la quale non implica uscita dal sistema scolastico).
Per tale ipotesi, la richiamata pronuncia di legittimità ha, in effetti, riconosciuto che l'unico rimedio a disposizione del docente (fuoriuscito dal circuito del sistema scolastico pubblico) è quello risarcitorio (per equivalente) rispetto ad un pregiudizio derivante dalla perdita di chance formativa o dalla menomazione non patrimoniale della professionalità, pregiudizio che – secondo la S.C. – va allegato da chi agisca, secondo i principi generali, per quanto, oltre alla possibilità della prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa nella misura più adeguata al caso concreto
Pag. 9 di 10 (tenendo conto, ad esempio, della durata della permanenza nel sistema scolastico) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di qualche concreto maggior pregiudizio.
Orbene, nel caso di specie, la isulta inserita nel sistema scolastico pubblico, Pt_2 avendo la stessa allegato di essere stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2023.
D'altra parte, essendo stato il diritto del docente precario al riconoscimento della Carta negato in radice dalla norma di diritto interno disapplicata, neppure può imputarsi alla ricorrente un inadempimento dell'obbligo formativo (che, seguendo l'assunto dell'Amministrazione convenuta, la stessa avrebbe dovuto assolvere con anticipazione a proprie spese) ovvero la mancata presentazione a suo tempo della richiesta del beneficio
(possibilità che invece non era preclusa ai docenti a tempo indeterminato, di guisa che nessuna discriminazione alla rovescia può ritenersi ravvisabile).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono, la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, Parte_3 comma 121, legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente del personale docente) per gli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023;
- condanna le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 989,00, di cui € 49,00 per spese effettive ed € 940,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, avv.ti Serafino Maurizio Colaiuda e Paolo Colaiuda, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avezzano, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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