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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1494/2016
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1494/2016 del ruolo generale
T R A
nato a [...] l'[...] C.F. e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Imerese (PA), c.da Cortevecchia, , nato a [...] in data [...] Parte_2
C.F. e residente a [...] e C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. e residente a Pt_3 C.F._3
Pietraperzia, via dott. V.Vitale n.64, tutti con il patrocinio dell' avv. Santi Mastroianni (c.f.
) e dall'avv. Angelo Spataro (c.f. ); C.F._4 C.F._5
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in CP_1 C.F._6
via VA Falcone n.1 e , nata a [...] in data [...]. C.F. Controparte_2
ivi residente in [...], entrambi con il patrocinio C.F._7 dell'avv. EP Gioia (c.f. ); C.F._8
CONVENUTI
PREMESSO CHE
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1
al fine di: “A) Dire e dichiarare che hanno diritto Controparte_2 Parte_1 Parte_2
ad avere la disponibilità e il godimento sui beni oggetto di usufrutto e, specificamente, delle tre unità immobiliari (piano terra, secondo piano e sottotetto sovrastante) site in Pietraperzia, Via VA
Falcone s.n.c., censite al catasto fabbricati del Comune di Pietraperzia, e precisamente:
- foglio 28, particella 574, sub. 2, categoria C/2, classe 4, superficie catastale 10 mq, rendita catastale euro 25,10;
1 - foglio 28, particella 574, sub. 3, categoria C/2, classe 4, superficie catastale 10 mq, rendita catastale euro 25,10;
- foglio 28, particella 574, sub. 4, categoria C/6, classe 6, superficie catastale 52 mq, rendita catastale euro 143,21;
- foglio 28, particella 574, sub. 5, categoria C/6, classe 6, superficie catastale 42 mq, rendita catastale euro 115,79;
- foglio 28, particella 574, sub. 6, categoria C/6, classe 6, superficie catastale 42 mq, rendita
catastale euro 115,79;
- foglio 28, particella 574, sub. 8 e 9, in corso di definizione.
Per l'effetto, condannare entrambi i convenuti a rimettere i predetti attori nel godimento e nella disponibilità degli stessi.
Accogliere la domanda di scioglimento della comunione e di contestuale divisione immobiliare dei predetti beni, ordinando alla parte convenuta di rendere il conto della gestione.
Indi, previo accertamento mediante C.T.U. sul valore del compendio e sulla possibile assegnazione ai convenuti con conguaglio in denaro a favore di e Parte_1 [...]
, procedere alla divisione degli immobili suddetti. Parte_2
In mancanza, disporre la vendita dei predetti beni, nelle forme e secondo le modalità previste dalla disciplina sull'esecuzione forzata immobiliare, disponendo successivamente la distribuzione del ricavato della vendita in ragione dei diritti vantati dalle parti su tali immobili.
Condannare i convenuti, pro quota e/o solidalmente, alla corresponsione della fruttificazione, anche a titolo di risarcimento dei danni, in favore di e per Parte_1 Parte_2
il mancato godimento e la mancata disponibilità dei predetti beni, dunque al pagamento della somma di euro 50.000,00.= o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente procedimento anche ricorrendo a una C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le percentuali e le modalità previste dalla legge.
B)-Accogliere la domanda di scioglimento della comunione e di contestuale divisione immobiliare avuto riguardo al bene oggetto di comproprietà, sito in Pietraperzia, Via G.
Verdi n. 39, foglio 32, particella 679, categoria C/6, classe 6, superficie catastale 75 mq, rendita catastale euro 228, 53, ordinando alla parte convenuta di rendere il conto della gestione.
Indi, procedere alla divisione e all'assegnazione della porzione già individuata e frazionata nonché divisa di fatto, in favore di senza conguaglio per gli altri Parte_3
condividenti.
2 Per quanto concerne l'altra porzione, anch'essa già individuata e divisa di fatto, previo accertamento mediante C.T.U. sul valore della stessa e sulla possibile assegnazione a
[...]
, con conguaglio in denaro a favore di procedere alla divisione di detto CP_1 Parte_1
bene.
In mancanza, disporre la vendita del predetto bene, nelle forme e secondo le modalità previste dalla disciplina sull'esecuzione forzata immobiliare, disponendo successivamente la distribuzione del ricavato della vendita in ragione dei diritti vantati dalle parti su tale immobile.
Condannare alla corresponsione della fruttificazione, anche a titolo di CP_1
risarcimento dei danni, in favore di per il mancato godimento e la mancata Parte_1
disponibilità della predetta porzione del bene, dunque al pagamento della somma di euro
20.000,00.= o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente procedimento anche ricorrendo a una C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le percentuali e le modalità previste dalla legge.
C)- Con riferimento a tutti i beni in comunione gestiti unicamente dalla controparte, condannare, in ogni caso, quest'ultima al pagamento, in favore degli odierni attori, della quota parte ad essi spettante della fruttificazione percepibile o, solo in subordine, effettivamente percepita, dalle date in cui ha avuto inizio la gestione esclusiva (per come meglio indicate superiormente) sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le percentuali e le modalità previste dalla legge.
D)- In mancanza d'accordo sulla divisione dei beni con conguaglio e, comunque, ove non possa procedersi alla divisione, disporre, in ogni ipotesi, la vendita dei beni, nelle forme e secondo le modalità previste dalla disciplina sull'esecuzione forzata immobiliare, disponendo successivamente la distribuzione del ricavato della vendita in ragione dei diritti vantati dalle parti sui predetti immobili.
E)- In accoglimento di tutte le domande e conclusioni, come superiormente (rectius: in citazione) e gradatamente esposte, condannare, in ogni caso, e CP_1 CP_2
, all'immediata corresponsione della fruttificazione dovuta, nella misura e con le
[...]
decorrenze previste dalla legge, scaturente dal non avere consentito il godimento e la disponibilità sui beni sopra richiamati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
F)- Dire e dichiarare che e sono tenuti, anche a titolo CP_1 Controparte_2
di responsabilità extracontrattuale, a risarcire e per i danni Parte_2 Parte_1
loro arrecati, da quantificarsi anche equitativamente o mediante il ricorso a una disponenda
C.T.U., discendenti dall'avere impedito e ostacolato il godimento e la disponibilità dei beni
3 immobili di cui questi ultimi sono contitolari in usufrutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Dire e dichiarare che è tenuto, anche a titolo di responsabilità CP_1
extracontrattuale, a risarcire per i danni allo stesso arrecati, da quantificarsi Parte_1
anche equitativamente o mediante il ricorso a una disponenda C.T.U., discendenti dall'avere impedito e ostacolato il godimento e la disponibilità della porzione del bene immobile di cui questo ultimo è contitolare in proprietà, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
G) – Emettere ogni conseguente statuizione di legge in relazione alle domande, eccezioni e alle difese, per come formulate in questa causa dagli odierni concludenti a sostegno della presente azione giudiziaria, se del caso procedendo alla riqualificazione giuridica delle questioni da essa prospettate.
H)- Condannare, in caso d'opposizione, e all'integrale CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese legali, per anticipazioni e compensi, questi ultimi da determinarsi ex
D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
I) – Emettere ogni conseguente statuizione in relazione alla mancata adesione, da parte dei
e alla procedura di mediazione, condannando almeno CP_1 Controparte_2
questi ultimi al rimborso in favore di e delle spese da essi Parte_2 Parte_1 sostenute per l'attivazione del relativo procedimento obbligatorio.
L) – Emettere ogni conseguente sanzione di legge, in relazione alla mancata adesione, da parte dei e alla procedura di mediazione obbligatoria”. CP_1 Controparte_2
Parte attrice ha dedotto:
- che in data 17.01.1977 ha donato all'attore e al convenuto Parte_3 Parte_1
la quota indistinta e indivisa pari a 2/3 dell'immobile sito in Pietraperzia, via CP_1
G. Verdi n. 39;
- che successivamente, in data 09.06.1984, , e hanno Parte_3 CP_1 Parte_1 destinato porzione dell'indicato immobile a impresa artigiana esercitata dal solo Parte_1 quale unico titolare dell'omonima ditta individuale e altra parte del bene, Parte_1
previo frazionamento, al , in vista della futura divisione;
Parte_3
- che in seguito alla cessazione dell'attività di (02.05.2005), il bene che di fatto si Parte_1 erano assegnati e , è stato unilateralmente concesso da quest'ultimo Parte_1 CP_1
a una società dei propri figli ossia la Controparte_3
”;
[...]
- che da diversi anni impedisce a di godere e disporre della porzione CP_1 Parte_1
del citato bene e che ne sono conseguite diffide, richieste di divisione immobiliare con
4 assegnazione e conguaglio, nonché fruttificazione per mancato godimento del bene e risarcimento danni subiti;
- che in data 14.07.1993 e sono diventati Parte_1 Parte_2 CP_1
proprietari di due appezzamenti di terreno edificatorio siti in Pietraperzia, c.da Canalicchio e, in seguito alla vendita (1994) hanno provveduto congiuntamente a costruire sulla particella
574 (relativa ad uno dei due appezzamenti di terreno sopra citati) un fabbricato;
- che in data 29.05.1995 e hanno venduto, con riserva di usufrutto Parte_1 Parte_2
vitalizio a e , la quota indistinta ed indivisa pari ad e 2/3 di CP_1 Controparte_2
tre unità immobiliari (piano terra, secondo piano e sottotetto sovrastante) e che, in seguito alla vendita, questi ultimi hanno loro impedito di godere e di disporre dei beni descritti nonostante i detti venditori avessero contribuito al completamento ed alle successive spese di manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni (giugno 1998);
- che sono conseguite diffide da parte degli attori nei confronti degli odierni convenuti, volte ad ottenere la divisione immobiliare con assegnazione e conguaglio, insieme alla fruttificazione per mancato godimento dei beni e al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei propri diritti;
- che, infine, il ha affidato incarico all'arch. per la Parte_1 Persona_1
redazione di una relazione tecnica descrittiva e di stima delle dette unità immobiliari, quantificando il valore dei beni in € 280.919,80.
Si sono costituiti i convenuti in giudizio così concludendo:
“ - I. in ordine alla domanda avanzata dai sigg. e nei confronti Parte_3 Parte_1
del solo , relativamente ad un immobile sito in Pietraperzia, Via Verdi n. 39 CP_1
censito al catasto fabbricati del Comune di Pietraperzia, fg. 32, part. 679, cat. C/6:
- a) rigettare la domanda di condanna del convenuto alla corresponsione della CP_1
fruttificazione in favore del sig. per il mancato godimento del bene, nonché la Parte_1
domanda di risarcimento danni, siccome inammissibile ed infondata, oltre che per intervenuta prescrizione, nonché per i motivi in narrativa spiegati;
- b) procedere alla divisione dell'unità immobiliare in oggetto, per quanto divisibile, previa nomina di apposita CTU -per la valutazione dell'immobile, la formazione delle quote e la redazione di un progetto- valida e ferma restando la divisione di fatto già effettuate, dichiarandosi il convenuto disponibile a chiederne la assegnazione, dietro Parte_1
pagamento della corrispettiva liquidazione della ulteriore quota, o in mancanza di accettazione, ovvero, ove lo stesso risulti non comodamente divisibile i porlo in vendita a pubblica asta.
5 - II. In ordine alla domanda avanzata dai sigg. e , nei confronti Parte_1 Parte_2
di entrambi i convenuti, relativamente a tre unità immobiliari (piano terra, secondo piano e sottotetto sovrastante), site in Pietraperzia, via VA Falcone, meglio in premessa identificata:
- a) rigettare la domanda di rilascio e/o riconsegna degli immobili oggetto di usufrutto, siccome inammissibile, per estinzione dell'usufrutto per rinuncia, o in subordine per mancato godimento dei beni, o in ulteriore subordine per inadempimento degli obblighi da parte degli attori, nascenti dall'usufrutto, e ciò per i motivi in narrativa spiegati;
- b) rigettare la domanda di condanna dei convenuti e alla CP_1 Controparte_2
corresponsione della fruttificazione in favore dei sigg.ri e per Parte_2 Parte_1
il mancato godimento del bene, nonché la domanda di risarcimento danni, siccome inammissibile ed infondata, oltre che per intervenuta prescrizione, nonché per i motivi in narrativa meglio spiegati;
- c) rigettare la domanda di scioglimento della comunione e contestuale divisione degli immobili de quo, per manifesta inammissibilità, per le ragioni in narrativa enunciate;
- III. Ove del caso, accogliere la domanda riconvenzionale condizionata spiegata dai convenuti e condannare, per l'effetto, gli attori e al rimborso Parte_1 Parte_2 della somma di € 272.095,34, con interessi e rivalutazione relativa alle migliorie effettuate dagli convenuti sull'immobile di Via Falcone, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, previa disponenda CTU.
- Rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, siccome erronea ed infondata, per in narrativa spiegati.
- Con vittoria di spese e compensi e condanna degli attori e al Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., o comunque al pagamento di una somma ex art. 96 co. III c.p.c. da liquidarsi in via equitativa per la manifesta inammissibilità
e mala fede della domanda”.
Le parti convenute:
- riguardo la domanda avanzata da e nei confronti del solo Parte_3 Parte_1 convenuto relativamente all' immobile sito in Pietraperzia Via Verdi n 39, CP_1
hanno contestato che dal momento in cui ha cessato la propria attività (2005) Parte_1 gli sia stato impedito di disporre e godere dell'immobile, ritenendo che lo stesso ha continuato a recarsi lì per riparare le proprie autovetture anche con l'aiuto dei nipoti (figli del convenuto
) i quali, per concessione bonaria sia da parte del padre che da parte dello zio, CP_1
attuale attore, vi hanno stabilito una propria autofficina meccanica;
6 - che, conseguentemente nessuna fruttificazione può essere riconosciuta, atteso il condiviso e pacifico possesso dei figli del convenuto , secondo gli accordi presi ed in ogni CP_1
caso sarebbe estinta per intervenuta prescrizione;
- che riguardo la domanda di divisione del detto immobile, nonostante ritengano che il detto immobile sia indivisibile per consistenza e dimensione, nulla osservano, precisando che non si è proceduto a scioglimento della comunione per richieste eccessive da parte dell'attore scrittura privata in atti doc. 1 comparsa di costituzione) Parte_1
- convengono circa la nomina di CTU per la valutazione dell'immobile, la formazione delle quote e la redazione di un progetto onde il Tribunale pronunci la divisione del bene, ove possibile, valida e ferma restando la divisione di fatto tra le parti effettuata, dichiarandosi disponibile a chiederne la assegnazione, dietro pagamento della corrispettiva liquidazione dell'ulteriore quota, o in mancanza di accettazione, ovvero, ove lo stesso risulti non comodamente divisibile, porlo in vendita a pubblica asta;
- riguardo invece la seconda domanda avanzata dagli attori, ovvero quella relativa all'immobile sito in Pietraperzia in via VA Falcone -per cui gli attori ( e Parte_2 Parte_1
asseriscono di aver venduto la nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio ai convenuti la quota di 2/3 di tre unità immobiliari per cui chiedono rilascio dei detti beni, domanda di fruttificazione per mancato godimento, domanda di scioglimento comunione e contestuale divisione nonché risarcimento danni per violazione dei diritti- ne eccepiscono l'inammissibilità per diversi motivi: - estinzione usufrutto per rinuncia, atteso che l'immobile in oggetto, al momento della compravendita, era ancora in corso di costruzione e, conseguentemente, gli attori non hanno potuto esercitare alcun diritto di usufrutto, in assenza di un bene di cui godere e disporre;
inoltre, che in realtà gli attuali convenuti hanno provveduto alla trasformazione dell'immobile de quo pacificamente (a con spese esclusivamente dagli stessi affrontate) e gli attori non hanno mai rimostrato nulla nel corso di quasi vent'anni.-
Estinzione dell' usufrutto per mancato godimento del bene-Violazione art. 1002-1004 c.c., in quanto gli attori non hanno mai chiesto di potere godere e disporre del bene oggetto di usufrutto e non hanno adempiuto agli obblighi nascenti dall'usufrutto stesso;
- Inammissibilità fruttificazione per mancato godimento ed inammissibilità della domanda di risarcimento danni, atteso che il fabbricato era in costruzione, pertanto, non in grado di produrre frutti e/o alcuna utilità, eccependo ad ogni modo l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al percepimento dei frutti, oltre che del risarcimento dei danni;
Inammissibile scioglimento comunione e contestuale divisione, in quanto con il trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio della quota indistinta ed indivisa pari a 2/3 (piano terra, secondo piano e sottotetto sovrastante) ed in piena proprietà quota di 2/3 dell'intero primo piano,
7 l'intera proprietà appartiene solo ai convenuti in quanto gli attori sono titolari semmai del solo diritto reale minore, l'usufrutto e solo su una parte del bene che non consente loro di avanzare domanda di scioglimento della comunione e contestuale divisione, attesa la carenza della loro legittimazione attiva;
- infine, avanzano domanda riconvenzionale chiedendo, nel caso di accoglimento della domanda principale di rilascio e corresponsione frutti civili, che gli attori siano condannati a rimborsare loro tutte le migliorie apportate all'immobile.
La causa ha visto alcuni rallentamenti per cause legate alla successione di più giudici e per altre questioni di ordine processuale: in particolare conferimento incarico al CTU, revoca e nomina nuovo
C.T.U., esame testimoniale, rinvii per tentativi di conciliazione.
Il C.T.U., ing. ha depositato la propria relazione il 19.23/10/2023, comprensiva delle Persona_2
controdeduzioni alle osservazioni delle parti.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c, termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di comparse di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio riguarda due distinti complessi immobiliari siti in Pietraperzia, uno in via
VA Falcone snc, l'altro in Via Verdi n. 39.
Immobile in via VA Falcone snc
Gli attori chiedono, con distinte domande, il riconoscimento del diritto di usufrutto delle tre unità immobiliari site in via VA Falcone, il risarcimento del danno per il mancato godimento del diritto di usufrutto, nonché lo scioglimento della comunione.
I convenuti hanno eccepito il totale disinteresse degli odierni attori ad esercitare il diritto di usufrutto.
Per gli stessi motivi non avrebbero diritto ad alcun risarcimento del danno, ed in ogni caso il diritto sarebbe prescritto e/o rinunciato.
Hanno poi eccepito l'inammissibilità della domanda di divisione, non essendo gli attori comproprietari dell'immobile.
Rimandando alla consulenza tecnica espletata in corso di causa con riferimento alla provenienza dei beni (p. 10 e ss.), è necessario evidenziare che con atto notarile del 29.5.1995 (doc. 1 cit.) Pt_1
e hanno venduto e trasferito ai coniugi e
[...] Parte_2 CP_1
, indivisamente ed in parti uguali, la quota indivisa pari a 2/3, in nuda Controparte_2 proprietà, dell'immobile oggetto di causa, costituito (all'epoca) da tre elevazioni fuori terra, oltre
8 sottotetto, con le sole strutture portanti (solai, pilastri e travi) escluso il tetto di copertura e con i tamponamenti esterni, in corso di costruzione.
I venditori, si sono contestualmente riservati l'usufrutto vitalizio delle seguenti porzioni del fabbricato:
- quota indivisa pari a 2/3 dell'intero del piano terra della superficie di metri quadri 180 circa, da adibire a garage e locali tecnologici;
- quota indivisa pari a 2/3 dell'intero del secondo piano della superficie di metri quadrati 150 circa da adibire a civile abitazione
- quota indivisa pari a 2/3 del sottotetto soprastante.
Sicché l'attuale situazione è la seguente:
Ne deriva che essendo la proprietà dei beni interamente riconducibile ai coniugi convenuti, la domanda di divisione – e parimenti quella connessa di resa dei conti - è certamente inammissibile.
Quanto alla domanda di fruttificazione per il mancato godimento dei beni si osserva quanto segue.
L'usufrutto consiste nel godimento del bene (mobile o immobile), con il dovere di rispettarne la destinazione economica e col diritto di trarne qualsiasi utilità (frutti) che il bene può dare (art. 981
Codice civile). L'usufruttuario, pertanto, ha il possesso del bene (art. 982 Codice civile). Il titolare del medesimo bene, in presenza di un usufruttuario, ne ha invece la nuda proprietà.
Ai sensi dell'art. 983 c.c. l'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa, pur rimanendo di proprietà di chi li ha costruite.
Ed ancora, l'usufrutto può essere a tempo determinato oppure vitalizio.
L'usufrutto a tempo determinato è quello costituito per una durata di tempo ben stabilita al momento della costituzione, l'usufrutto vitalizio, invece, è l'usufrutto costituito in perpetuo per tutta la durata della vita dell'originario usufruttuario.
9 Il diritto di usufrutto si può estinguere per decorso del termine (o se perpetuo, con la morte dell'usufruttuario), mancato utilizzo per 20 anni (prescrizione estintiva di cui all'art. 1014 c.c.) consolidamento della proprietà in capo all'usufruttuario, totale perimento del bene, decadenza per abuso dell'usufruttuario, vendita del bene ereditario, a seguito dell'usucapione maturata da altri
(anche se sul punto ci sono ipotesi discordanti).
Possono poi trovare applicazione le cause comuni di estinzione, come la rinunzia o l'annullamento del titolo costitutivo. Per quanto attiene alla rinuncia questa appare astrattamente ammissibile, in quanto espressamente richiamata dall'art. 2814 c.c., tuttavia, a differenza di quanto avviene per i beni mobili – che possono essere rinunciati mediante abbandono – il diritto immobiliare non appare rinunciabile se non mediante atto unilaterale recettizio (con funzione traslativa o meramente abdicativa), salvi gli effetti dell'usucapione.
Con riferimento al caso di specie, gli attori si sono limitati a chiedere il pagamento di euro 50.000,00
(o quella maggiore o minore somma accertata nel corso del procedimento):
a) senza specificare le modalità di calcolo e i fatti posti a fondamento della richiesta;
b) riferendosi genericamente ad ostacoli frapposti dai convenuti all'utilizzo di detti beni;
c) deducendo di aver inoltrato diffide volte all'utilizzo dei beni e richieste ai convenuti di poter contribuire ai lavori di completamento dell'immobile “certamente dal giugno del 1998” senza ottenere riscontri.
La circostanza che i beni siano stati utilizzati esclusivamente dai coniugi , anche Persona_3
successivamente al completamento delle opere, è stata confermata anche dagli stessi convenuti nel corso dell'interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 15.2.2022 e per quanto concerne le unità immobiliari in questione risposte ai cap. 10 e 11 della seconda memoria degli attori), i quali hanno però affermato che l'utilizzo esclusivo degli immobili da parte degli stessi, e successivamente dei figli (previo contratto di affitto), è giustificato dal loro titolo di proprietà, dall'avvenuto completamento delle opere a proprie esclusive spese e dall'assenza di rivendiche o richieste pervenute dai fratelli.
Sebbene le parti attrici, anche nel corso dell'interrogatorio formale, hanno negato l'esistenza di un accordo per l'utilizzo delle suddette unità immobiliari da parte dei coniugi convenuti, tale circostanza non è stata provata in giudizio, né sotto il profilo documentale, non essendo state prodotte le diffide asseritamente inviate agli odierni attori, nè da quello sostanziale, mancando la prova di richieste dirette e formali di utilizzo dei beni, e non essendo stati forniti elementi probatori in riscontro a quanto dedotto in citazione;
anzi, nel corso dell'istruttoria (cfr. verbale del 24.5.2022) i convenuti hanno dimostrato il contrario, perché i nipoti degli odierni attori e figli dei coniugi attori, hanno dichiarato
10 di abitare negli appartamenti concessi dai genitori e che nessuno ha mai accampato pretese di alcun genere su tali beni.
Invero, per come emerso anche dall'istruttoria, l'unico atto astrattamente idoneo ad interrompere la decorrenza del termine ventennale, prevista quale causa di estinzione del diritto, è la diffida inoltrata dall'avv. Mastroianni in data 3.12.2024 e con la quale è stato in effetti, e per la prima volta, richiesto il rilascio dei beni. Tuttavia, tale pretesa deve ritenersi implicitamente rinunciata a seguito dell'introduzione del giudizio, in quanto gli attori non hanno mai reiterato la richiesta di rilascio preventivamente intimata, ma solo chiesto l'equivalente monetario per il mancato godimento delle unità immobiliari.
Ora, anche a voler ritenere che il diritto di usufrutto si sia esteso alle nuove opere realizzate, in forza di quanto stabilito dall'art. 983 c.c., e nonostante le notevoli perplessità nel conciliare il diritto di co- usufrutto dei fratelli attori con il diritto di proprietà (e quindi di godimento) di , CP_1 deve comunque dichiararsi l'estinzione del diritto di usufrutto in quanto le parti attrici hanno evidentemente mostrato il disinteresse ad utilizzare i beni.
Essi infatti: non hanno mai richiesto di entrare in possesso del “rustico”; il completamento è stato realizzato interamente dagli attori (per come emerso anche in sede di consulenza tecncica); non vi sono state richieste o azioni volte a conseguire la disponibilità dell'immobile; la richiesta di rilascio, formalmente trasmessa nel dicembre del 2014, non ha avuto alcun seguito nel presente giudizio.
E comunque, anche per tutto il tempo trascorso, dal 1995 al dicembre 2014 (o comunque dalla data di introduzione del giudizio) le somme non sono dovute, perché sarebbe illogico, anche in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c., ammettere il riconoscimento di un danno a fronte del disinteresse mostrato dall'avente diritto o comunque a fronte di un comportamento inerte tenuto dagli attori.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'usufruttuario possa conseguire ex art. 2043
c.c. o, comunque, ad altro titolo dal nudo proprietario ovvero dai suoi eredi, il controvalore pecuniario del bene oggetto del suo diritto, in quanto una richiesta a tal titolo è ammissibile solo se il bene sia stato danneggiato o menomato del suo valore, e ciò in quanto (cfr. Cass. 5596/2016).
Immobile di Via Verdi n. 39
Con riferimento all'immobile di Via Verdi gli attori hanno altresì chiesto lo scioglimento della comunione e il riconoscimento del risarcimento del danno per mancato godimento di parte del bene di loro spettanza.
La domanda di divisione è inammissibile in quanto non v'è corrispondenza tra la situazione di fatto e quella catastale.
11 Si riporta quanto accertato dal consulente in corso di causa (p. 25 e ss.): “Dal punto di vista catastale si evidenzia che il vano oggetto di causa risulta non conforme dal punto di vista catastale in quanto la parete divisoria che ha generato lo stesso vano assegnato ai sig.ri e Parte_1 CP_1
(successivamente alla scrittura privata del 09/02/1995) è stata autorizzata giusta C.E. n. 88/95 del
06/11/1995, mentre, il frazionamento catastale non risulta ancora perfezionato. Ne consegue che, attualmente, la particella 679 del foglio 32, così come la relativa planimetria catastale comprendono anche la porzione di fatto assegnata a . Parte_3
La difformità in questione è sanabile ed il relativo costo è stimabile in € 1.000”.
Pur avendo il Giudice perpetrato diversi tentativi di conciliazione (e si legga in particolare il contenuto dell'ordinanza del 21.11.2023), l'incoerenza catastale non è stata sanata.
Sul punto occorre ribadire che l'art. 29 , comma 1 bis, della legge n. 52/1985 prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».
Nel caso in esame, la planimetria del fabbricato considerato depositata in catasto non corrisponde all'attuale configurazione dello stato di fatto esistente in seguito alle modifiche intervenute, ponendosi un problema di coerenza catastale oggettiva del bene che osta alla sua divisibilità.
Né potrebbe addivenirsi ad una diversa conclusione solo per il fatto che la divergenza dalla planimetria potrebbe non ritenersi grave o notevole.
Noto, infatti, che la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. 8230/2019) in materia di divisibilità dell'immobile, qualificando come nullità testuale quella comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del
2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 in caso di assenza di titolo abilitativo alla realizzazione dell'immobile, hanno ritenuto valido il contratto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
Tuttavia, una conclusione di questo genere non pare ipotizzabile nel caso di incongruenza catastale, proprio alla luce della rigorosa formulazione normativa che non lascia alcun margine di tollerabilità
o discrezionalità.
Non è poi superfluo ribadire che la conformità catastale con la situazione di fatto dell'immobile – al pari della regolarità edilizia del fabbricato – costituisce una condizione dell'azione ex art. 713 c.c.,
12 sotto il profilo della "possibilità giuridica", non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Esclusa la possibilità di addivenire alla divisione dell'immobile, occorre pronunciarsi sulla chiesta fruttificazione avanzata da per l'importo di euro 20.000,00, derivante dal mancato Parte_1
utilizzo del bene in comproprietà a decorrere dal maggio 2005. Secondo la prospettazione attorea, dopo una breve parentesi di utilizzo comune, il bene che di fatto si erano assegnati Parte_1
, è stato unilateralmente concesso da quest'ultimo a una società dei propri figli CP_1 ossia la ” e “da molti anni” Controparte_3 Controparte_3 CP_1 impedisce all'altro fratello l'utilizzo dell'immobile.
Sul punto è lo stesso ad aver palesato il suo sostanziale disinteresse per l'immobile Parte_1 che pare essere riemerso solo con l'introduzione del presente giudizio.
Ed infatti, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale del 15.2.2025), è stato dallo stesso precisato che dal 2005 l'officina è stata gestita dai nipoti ( e ) CP_3 CP_3
sotto la nuova ditta, dopo cancellazione della ditta a lui intestata e che ha concesso l'immobile in comodato gratuito ai nipoti;
inoltre, chiesto di riferire sul possesso delle chiavi dell'immobile, ha affermato di non possedere più le chiavi per essere state sostituite nel 2005.
Già solo a fronte di tali dichiarazioni è chiaro che l'attore ha volontariamente abbandonato il bene: a) non opponendosi al cambio di serratura dell'accesso all'immobile; b) procedendo a cancellare la ditta che svolgeva attività all'interno del fabbricato di Via Verdi;
c) concedendo liberamente e gratuitamente l'immobile ai nipoti per consentir loro di condurre l'officina.
Inoltre, all'udienza del 24.5.2022, , che svolge attività commerciale di autoricambi e Testimone_1 gomme a poca distanza dall'immobile di Via Verdi e che colabora con l'officina dei fratelli Pt_1
(nipoti), ha rappresentato di non aver visto più negli ultimi 8 anni, mentre prima di tale Parte_1 data ricorda di averlo visto lì per motivi personali e non più legati all'attività commerciale prima svolta. Anche i figli di (EP e , gestori dell'officina) non hanno CP_1 CP_3
rappresentato atti di rimostranza da parte dei propri zii, tantomeno di Pt_1
Benché gli attori ritengano inattendibili le dichiarazioni rese dei testi, queste non solo sono coerenti con le dichiarazioni rese dallo stesso ma trovano riscontro nella oggettiva assenza di atti o Pt_1 azioni intraprese da quest'ultimo per rientrare in possesso dell'immobile.
La domanda di fruttificazione proposta da deve dunque essere disattesa per ragioni analoghe Pt_1
a quelle già sopra esposte e cioè, per l'assenza di una effettiva richiesta avanzata in questa sede giudiziale per rientrare nel compossesso dell'immobile e il comportamento inerte – ed anzi accondiscendente – dello stesso a fronte dell'utilizzo dell'immobile da parte dei nipoti.
13 Peraltro, essendo stato confessato dallo stesso che l'immobile – già dal 2005 -è stato dato in Pt_1 utilizzo ai nipoti gratuitamente, si evidenzia anche l'assenza di profili di responsabilità dei convenuti, essendo stata rivolta la domanda a soggetti estranei alla vicenda.
Per tutto quanto sopra esposto le domande degli attori sono inammissibili e infondate e devono essere rigettate integralmente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi (valore dichiarato
260.000,00), oltre accessori di legge.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.103,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.115,45
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 16.218,45
Analoga sorte per le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
- dichiara inammissibili le domande di divisione e infondate le altre domande proposte dagli attori;
- condanna e , in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere a e le spese di questo giudizio liquidate in euro CP_1 Controparte_2
14.103,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del 15%;
- pone definitivamente a carico di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, le spese di CTU, liquidate in euro, 3.135,66, oltre accessori, come da decreto del
27.3.2025 (data odierna).
Enna, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1494/2016 del ruolo generale
T R A
nato a [...] l'[...] C.F. e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Imerese (PA), c.da Cortevecchia, , nato a [...] in data [...] Parte_2
C.F. e residente a [...] e C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. e residente a Pt_3 C.F._3
Pietraperzia, via dott. V.Vitale n.64, tutti con il patrocinio dell' avv. Santi Mastroianni (c.f.
) e dall'avv. Angelo Spataro (c.f. ); C.F._4 C.F._5
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in CP_1 C.F._6
via VA Falcone n.1 e , nata a [...] in data [...]. C.F. Controparte_2
ivi residente in [...], entrambi con il patrocinio C.F._7 dell'avv. EP Gioia (c.f. ); C.F._8
CONVENUTI
PREMESSO CHE
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1
al fine di: “A) Dire e dichiarare che hanno diritto Controparte_2 Parte_1 Parte_2
ad avere la disponibilità e il godimento sui beni oggetto di usufrutto e, specificamente, delle tre unità immobiliari (piano terra, secondo piano e sottotetto sovrastante) site in Pietraperzia, Via VA
Falcone s.n.c., censite al catasto fabbricati del Comune di Pietraperzia, e precisamente:
- foglio 28, particella 574, sub. 2, categoria C/2, classe 4, superficie catastale 10 mq, rendita catastale euro 25,10;
1 - foglio 28, particella 574, sub. 3, categoria C/2, classe 4, superficie catastale 10 mq, rendita catastale euro 25,10;
- foglio 28, particella 574, sub. 4, categoria C/6, classe 6, superficie catastale 52 mq, rendita catastale euro 143,21;
- foglio 28, particella 574, sub. 5, categoria C/6, classe 6, superficie catastale 42 mq, rendita catastale euro 115,79;
- foglio 28, particella 574, sub. 6, categoria C/6, classe 6, superficie catastale 42 mq, rendita
catastale euro 115,79;
- foglio 28, particella 574, sub. 8 e 9, in corso di definizione.
Per l'effetto, condannare entrambi i convenuti a rimettere i predetti attori nel godimento e nella disponibilità degli stessi.
Accogliere la domanda di scioglimento della comunione e di contestuale divisione immobiliare dei predetti beni, ordinando alla parte convenuta di rendere il conto della gestione.
Indi, previo accertamento mediante C.T.U. sul valore del compendio e sulla possibile assegnazione ai convenuti con conguaglio in denaro a favore di e Parte_1 [...]
, procedere alla divisione degli immobili suddetti. Parte_2
In mancanza, disporre la vendita dei predetti beni, nelle forme e secondo le modalità previste dalla disciplina sull'esecuzione forzata immobiliare, disponendo successivamente la distribuzione del ricavato della vendita in ragione dei diritti vantati dalle parti su tali immobili.
Condannare i convenuti, pro quota e/o solidalmente, alla corresponsione della fruttificazione, anche a titolo di risarcimento dei danni, in favore di e per Parte_1 Parte_2
il mancato godimento e la mancata disponibilità dei predetti beni, dunque al pagamento della somma di euro 50.000,00.= o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente procedimento anche ricorrendo a una C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le percentuali e le modalità previste dalla legge.
B)-Accogliere la domanda di scioglimento della comunione e di contestuale divisione immobiliare avuto riguardo al bene oggetto di comproprietà, sito in Pietraperzia, Via G.
Verdi n. 39, foglio 32, particella 679, categoria C/6, classe 6, superficie catastale 75 mq, rendita catastale euro 228, 53, ordinando alla parte convenuta di rendere il conto della gestione.
Indi, procedere alla divisione e all'assegnazione della porzione già individuata e frazionata nonché divisa di fatto, in favore di senza conguaglio per gli altri Parte_3
condividenti.
2 Per quanto concerne l'altra porzione, anch'essa già individuata e divisa di fatto, previo accertamento mediante C.T.U. sul valore della stessa e sulla possibile assegnazione a
[...]
, con conguaglio in denaro a favore di procedere alla divisione di detto CP_1 Parte_1
bene.
In mancanza, disporre la vendita del predetto bene, nelle forme e secondo le modalità previste dalla disciplina sull'esecuzione forzata immobiliare, disponendo successivamente la distribuzione del ricavato della vendita in ragione dei diritti vantati dalle parti su tale immobile.
Condannare alla corresponsione della fruttificazione, anche a titolo di CP_1
risarcimento dei danni, in favore di per il mancato godimento e la mancata Parte_1
disponibilità della predetta porzione del bene, dunque al pagamento della somma di euro
20.000,00.= o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente procedimento anche ricorrendo a una C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le percentuali e le modalità previste dalla legge.
C)- Con riferimento a tutti i beni in comunione gestiti unicamente dalla controparte, condannare, in ogni caso, quest'ultima al pagamento, in favore degli odierni attori, della quota parte ad essi spettante della fruttificazione percepibile o, solo in subordine, effettivamente percepita, dalle date in cui ha avuto inizio la gestione esclusiva (per come meglio indicate superiormente) sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo le percentuali e le modalità previste dalla legge.
D)- In mancanza d'accordo sulla divisione dei beni con conguaglio e, comunque, ove non possa procedersi alla divisione, disporre, in ogni ipotesi, la vendita dei beni, nelle forme e secondo le modalità previste dalla disciplina sull'esecuzione forzata immobiliare, disponendo successivamente la distribuzione del ricavato della vendita in ragione dei diritti vantati dalle parti sui predetti immobili.
E)- In accoglimento di tutte le domande e conclusioni, come superiormente (rectius: in citazione) e gradatamente esposte, condannare, in ogni caso, e CP_1 CP_2
, all'immediata corresponsione della fruttificazione dovuta, nella misura e con le
[...]
decorrenze previste dalla legge, scaturente dal non avere consentito il godimento e la disponibilità sui beni sopra richiamati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
F)- Dire e dichiarare che e sono tenuti, anche a titolo CP_1 Controparte_2
di responsabilità extracontrattuale, a risarcire e per i danni Parte_2 Parte_1
loro arrecati, da quantificarsi anche equitativamente o mediante il ricorso a una disponenda
C.T.U., discendenti dall'avere impedito e ostacolato il godimento e la disponibilità dei beni
3 immobili di cui questi ultimi sono contitolari in usufrutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Dire e dichiarare che è tenuto, anche a titolo di responsabilità CP_1
extracontrattuale, a risarcire per i danni allo stesso arrecati, da quantificarsi Parte_1
anche equitativamente o mediante il ricorso a una disponenda C.T.U., discendenti dall'avere impedito e ostacolato il godimento e la disponibilità della porzione del bene immobile di cui questo ultimo è contitolare in proprietà, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
G) – Emettere ogni conseguente statuizione di legge in relazione alle domande, eccezioni e alle difese, per come formulate in questa causa dagli odierni concludenti a sostegno della presente azione giudiziaria, se del caso procedendo alla riqualificazione giuridica delle questioni da essa prospettate.
H)- Condannare, in caso d'opposizione, e all'integrale CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese legali, per anticipazioni e compensi, questi ultimi da determinarsi ex
D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
I) – Emettere ogni conseguente statuizione in relazione alla mancata adesione, da parte dei
e alla procedura di mediazione, condannando almeno CP_1 Controparte_2
questi ultimi al rimborso in favore di e delle spese da essi Parte_2 Parte_1 sostenute per l'attivazione del relativo procedimento obbligatorio.
L) – Emettere ogni conseguente sanzione di legge, in relazione alla mancata adesione, da parte dei e alla procedura di mediazione obbligatoria”. CP_1 Controparte_2
Parte attrice ha dedotto:
- che in data 17.01.1977 ha donato all'attore e al convenuto Parte_3 Parte_1
la quota indistinta e indivisa pari a 2/3 dell'immobile sito in Pietraperzia, via CP_1
G. Verdi n. 39;
- che successivamente, in data 09.06.1984, , e hanno Parte_3 CP_1 Parte_1 destinato porzione dell'indicato immobile a impresa artigiana esercitata dal solo Parte_1 quale unico titolare dell'omonima ditta individuale e altra parte del bene, Parte_1
previo frazionamento, al , in vista della futura divisione;
Parte_3
- che in seguito alla cessazione dell'attività di (02.05.2005), il bene che di fatto si Parte_1 erano assegnati e , è stato unilateralmente concesso da quest'ultimo Parte_1 CP_1
a una società dei propri figli ossia la Controparte_3
”;
[...]
- che da diversi anni impedisce a di godere e disporre della porzione CP_1 Parte_1
del citato bene e che ne sono conseguite diffide, richieste di divisione immobiliare con
4 assegnazione e conguaglio, nonché fruttificazione per mancato godimento del bene e risarcimento danni subiti;
- che in data 14.07.1993 e sono diventati Parte_1 Parte_2 CP_1
proprietari di due appezzamenti di terreno edificatorio siti in Pietraperzia, c.da Canalicchio e, in seguito alla vendita (1994) hanno provveduto congiuntamente a costruire sulla particella
574 (relativa ad uno dei due appezzamenti di terreno sopra citati) un fabbricato;
- che in data 29.05.1995 e hanno venduto, con riserva di usufrutto Parte_1 Parte_2
vitalizio a e , la quota indistinta ed indivisa pari ad e 2/3 di CP_1 Controparte_2
tre unità immobiliari (piano terra, secondo piano e sottotetto sovrastante) e che, in seguito alla vendita, questi ultimi hanno loro impedito di godere e di disporre dei beni descritti nonostante i detti venditori avessero contribuito al completamento ed alle successive spese di manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni (giugno 1998);
- che sono conseguite diffide da parte degli attori nei confronti degli odierni convenuti, volte ad ottenere la divisione immobiliare con assegnazione e conguaglio, insieme alla fruttificazione per mancato godimento dei beni e al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei propri diritti;
- che, infine, il ha affidato incarico all'arch. per la Parte_1 Persona_1
redazione di una relazione tecnica descrittiva e di stima delle dette unità immobiliari, quantificando il valore dei beni in € 280.919,80.
Si sono costituiti i convenuti in giudizio così concludendo:
“ - I. in ordine alla domanda avanzata dai sigg. e nei confronti Parte_3 Parte_1
del solo , relativamente ad un immobile sito in Pietraperzia, Via Verdi n. 39 CP_1
censito al catasto fabbricati del Comune di Pietraperzia, fg. 32, part. 679, cat. C/6:
- a) rigettare la domanda di condanna del convenuto alla corresponsione della CP_1
fruttificazione in favore del sig. per il mancato godimento del bene, nonché la Parte_1
domanda di risarcimento danni, siccome inammissibile ed infondata, oltre che per intervenuta prescrizione, nonché per i motivi in narrativa spiegati;
- b) procedere alla divisione dell'unità immobiliare in oggetto, per quanto divisibile, previa nomina di apposita CTU -per la valutazione dell'immobile, la formazione delle quote e la redazione di un progetto- valida e ferma restando la divisione di fatto già effettuate, dichiarandosi il convenuto disponibile a chiederne la assegnazione, dietro Parte_1
pagamento della corrispettiva liquidazione della ulteriore quota, o in mancanza di accettazione, ovvero, ove lo stesso risulti non comodamente divisibile i porlo in vendita a pubblica asta.
5 - II. In ordine alla domanda avanzata dai sigg. e , nei confronti Parte_1 Parte_2
di entrambi i convenuti, relativamente a tre unità immobiliari (piano terra, secondo piano e sottotetto sovrastante), site in Pietraperzia, via VA Falcone, meglio in premessa identificata:
- a) rigettare la domanda di rilascio e/o riconsegna degli immobili oggetto di usufrutto, siccome inammissibile, per estinzione dell'usufrutto per rinuncia, o in subordine per mancato godimento dei beni, o in ulteriore subordine per inadempimento degli obblighi da parte degli attori, nascenti dall'usufrutto, e ciò per i motivi in narrativa spiegati;
- b) rigettare la domanda di condanna dei convenuti e alla CP_1 Controparte_2
corresponsione della fruttificazione in favore dei sigg.ri e per Parte_2 Parte_1
il mancato godimento del bene, nonché la domanda di risarcimento danni, siccome inammissibile ed infondata, oltre che per intervenuta prescrizione, nonché per i motivi in narrativa meglio spiegati;
- c) rigettare la domanda di scioglimento della comunione e contestuale divisione degli immobili de quo, per manifesta inammissibilità, per le ragioni in narrativa enunciate;
- III. Ove del caso, accogliere la domanda riconvenzionale condizionata spiegata dai convenuti e condannare, per l'effetto, gli attori e al rimborso Parte_1 Parte_2 della somma di € 272.095,34, con interessi e rivalutazione relativa alle migliorie effettuate dagli convenuti sull'immobile di Via Falcone, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, previa disponenda CTU.
- Rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, siccome erronea ed infondata, per in narrativa spiegati.
- Con vittoria di spese e compensi e condanna degli attori e al Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., o comunque al pagamento di una somma ex art. 96 co. III c.p.c. da liquidarsi in via equitativa per la manifesta inammissibilità
e mala fede della domanda”.
Le parti convenute:
- riguardo la domanda avanzata da e nei confronti del solo Parte_3 Parte_1 convenuto relativamente all' immobile sito in Pietraperzia Via Verdi n 39, CP_1
hanno contestato che dal momento in cui ha cessato la propria attività (2005) Parte_1 gli sia stato impedito di disporre e godere dell'immobile, ritenendo che lo stesso ha continuato a recarsi lì per riparare le proprie autovetture anche con l'aiuto dei nipoti (figli del convenuto
) i quali, per concessione bonaria sia da parte del padre che da parte dello zio, CP_1
attuale attore, vi hanno stabilito una propria autofficina meccanica;
6 - che, conseguentemente nessuna fruttificazione può essere riconosciuta, atteso il condiviso e pacifico possesso dei figli del convenuto , secondo gli accordi presi ed in ogni CP_1
caso sarebbe estinta per intervenuta prescrizione;
- che riguardo la domanda di divisione del detto immobile, nonostante ritengano che il detto immobile sia indivisibile per consistenza e dimensione, nulla osservano, precisando che non si è proceduto a scioglimento della comunione per richieste eccessive da parte dell'attore scrittura privata in atti doc. 1 comparsa di costituzione) Parte_1
- convengono circa la nomina di CTU per la valutazione dell'immobile, la formazione delle quote e la redazione di un progetto onde il Tribunale pronunci la divisione del bene, ove possibile, valida e ferma restando la divisione di fatto tra le parti effettuata, dichiarandosi disponibile a chiederne la assegnazione, dietro pagamento della corrispettiva liquidazione dell'ulteriore quota, o in mancanza di accettazione, ovvero, ove lo stesso risulti non comodamente divisibile, porlo in vendita a pubblica asta;
- riguardo invece la seconda domanda avanzata dagli attori, ovvero quella relativa all'immobile sito in Pietraperzia in via VA Falcone -per cui gli attori ( e Parte_2 Parte_1
asseriscono di aver venduto la nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio ai convenuti la quota di 2/3 di tre unità immobiliari per cui chiedono rilascio dei detti beni, domanda di fruttificazione per mancato godimento, domanda di scioglimento comunione e contestuale divisione nonché risarcimento danni per violazione dei diritti- ne eccepiscono l'inammissibilità per diversi motivi: - estinzione usufrutto per rinuncia, atteso che l'immobile in oggetto, al momento della compravendita, era ancora in corso di costruzione e, conseguentemente, gli attori non hanno potuto esercitare alcun diritto di usufrutto, in assenza di un bene di cui godere e disporre;
inoltre, che in realtà gli attuali convenuti hanno provveduto alla trasformazione dell'immobile de quo pacificamente (a con spese esclusivamente dagli stessi affrontate) e gli attori non hanno mai rimostrato nulla nel corso di quasi vent'anni.-
Estinzione dell' usufrutto per mancato godimento del bene-Violazione art. 1002-1004 c.c., in quanto gli attori non hanno mai chiesto di potere godere e disporre del bene oggetto di usufrutto e non hanno adempiuto agli obblighi nascenti dall'usufrutto stesso;
- Inammissibilità fruttificazione per mancato godimento ed inammissibilità della domanda di risarcimento danni, atteso che il fabbricato era in costruzione, pertanto, non in grado di produrre frutti e/o alcuna utilità, eccependo ad ogni modo l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al percepimento dei frutti, oltre che del risarcimento dei danni;
Inammissibile scioglimento comunione e contestuale divisione, in quanto con il trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto vitalizio della quota indistinta ed indivisa pari a 2/3 (piano terra, secondo piano e sottotetto sovrastante) ed in piena proprietà quota di 2/3 dell'intero primo piano,
7 l'intera proprietà appartiene solo ai convenuti in quanto gli attori sono titolari semmai del solo diritto reale minore, l'usufrutto e solo su una parte del bene che non consente loro di avanzare domanda di scioglimento della comunione e contestuale divisione, attesa la carenza della loro legittimazione attiva;
- infine, avanzano domanda riconvenzionale chiedendo, nel caso di accoglimento della domanda principale di rilascio e corresponsione frutti civili, che gli attori siano condannati a rimborsare loro tutte le migliorie apportate all'immobile.
La causa ha visto alcuni rallentamenti per cause legate alla successione di più giudici e per altre questioni di ordine processuale: in particolare conferimento incarico al CTU, revoca e nomina nuovo
C.T.U., esame testimoniale, rinvii per tentativi di conciliazione.
Il C.T.U., ing. ha depositato la propria relazione il 19.23/10/2023, comprensiva delle Persona_2
controdeduzioni alle osservazioni delle parti.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c, termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di comparse di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio riguarda due distinti complessi immobiliari siti in Pietraperzia, uno in via
VA Falcone snc, l'altro in Via Verdi n. 39.
Immobile in via VA Falcone snc
Gli attori chiedono, con distinte domande, il riconoscimento del diritto di usufrutto delle tre unità immobiliari site in via VA Falcone, il risarcimento del danno per il mancato godimento del diritto di usufrutto, nonché lo scioglimento della comunione.
I convenuti hanno eccepito il totale disinteresse degli odierni attori ad esercitare il diritto di usufrutto.
Per gli stessi motivi non avrebbero diritto ad alcun risarcimento del danno, ed in ogni caso il diritto sarebbe prescritto e/o rinunciato.
Hanno poi eccepito l'inammissibilità della domanda di divisione, non essendo gli attori comproprietari dell'immobile.
Rimandando alla consulenza tecnica espletata in corso di causa con riferimento alla provenienza dei beni (p. 10 e ss.), è necessario evidenziare che con atto notarile del 29.5.1995 (doc. 1 cit.) Pt_1
e hanno venduto e trasferito ai coniugi e
[...] Parte_2 CP_1
, indivisamente ed in parti uguali, la quota indivisa pari a 2/3, in nuda Controparte_2 proprietà, dell'immobile oggetto di causa, costituito (all'epoca) da tre elevazioni fuori terra, oltre
8 sottotetto, con le sole strutture portanti (solai, pilastri e travi) escluso il tetto di copertura e con i tamponamenti esterni, in corso di costruzione.
I venditori, si sono contestualmente riservati l'usufrutto vitalizio delle seguenti porzioni del fabbricato:
- quota indivisa pari a 2/3 dell'intero del piano terra della superficie di metri quadri 180 circa, da adibire a garage e locali tecnologici;
- quota indivisa pari a 2/3 dell'intero del secondo piano della superficie di metri quadrati 150 circa da adibire a civile abitazione
- quota indivisa pari a 2/3 del sottotetto soprastante.
Sicché l'attuale situazione è la seguente:
Ne deriva che essendo la proprietà dei beni interamente riconducibile ai coniugi convenuti, la domanda di divisione – e parimenti quella connessa di resa dei conti - è certamente inammissibile.
Quanto alla domanda di fruttificazione per il mancato godimento dei beni si osserva quanto segue.
L'usufrutto consiste nel godimento del bene (mobile o immobile), con il dovere di rispettarne la destinazione economica e col diritto di trarne qualsiasi utilità (frutti) che il bene può dare (art. 981
Codice civile). L'usufruttuario, pertanto, ha il possesso del bene (art. 982 Codice civile). Il titolare del medesimo bene, in presenza di un usufruttuario, ne ha invece la nuda proprietà.
Ai sensi dell'art. 983 c.c. l'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa, pur rimanendo di proprietà di chi li ha costruite.
Ed ancora, l'usufrutto può essere a tempo determinato oppure vitalizio.
L'usufrutto a tempo determinato è quello costituito per una durata di tempo ben stabilita al momento della costituzione, l'usufrutto vitalizio, invece, è l'usufrutto costituito in perpetuo per tutta la durata della vita dell'originario usufruttuario.
9 Il diritto di usufrutto si può estinguere per decorso del termine (o se perpetuo, con la morte dell'usufruttuario), mancato utilizzo per 20 anni (prescrizione estintiva di cui all'art. 1014 c.c.) consolidamento della proprietà in capo all'usufruttuario, totale perimento del bene, decadenza per abuso dell'usufruttuario, vendita del bene ereditario, a seguito dell'usucapione maturata da altri
(anche se sul punto ci sono ipotesi discordanti).
Possono poi trovare applicazione le cause comuni di estinzione, come la rinunzia o l'annullamento del titolo costitutivo. Per quanto attiene alla rinuncia questa appare astrattamente ammissibile, in quanto espressamente richiamata dall'art. 2814 c.c., tuttavia, a differenza di quanto avviene per i beni mobili – che possono essere rinunciati mediante abbandono – il diritto immobiliare non appare rinunciabile se non mediante atto unilaterale recettizio (con funzione traslativa o meramente abdicativa), salvi gli effetti dell'usucapione.
Con riferimento al caso di specie, gli attori si sono limitati a chiedere il pagamento di euro 50.000,00
(o quella maggiore o minore somma accertata nel corso del procedimento):
a) senza specificare le modalità di calcolo e i fatti posti a fondamento della richiesta;
b) riferendosi genericamente ad ostacoli frapposti dai convenuti all'utilizzo di detti beni;
c) deducendo di aver inoltrato diffide volte all'utilizzo dei beni e richieste ai convenuti di poter contribuire ai lavori di completamento dell'immobile “certamente dal giugno del 1998” senza ottenere riscontri.
La circostanza che i beni siano stati utilizzati esclusivamente dai coniugi , anche Persona_3
successivamente al completamento delle opere, è stata confermata anche dagli stessi convenuti nel corso dell'interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 15.2.2022 e per quanto concerne le unità immobiliari in questione risposte ai cap. 10 e 11 della seconda memoria degli attori), i quali hanno però affermato che l'utilizzo esclusivo degli immobili da parte degli stessi, e successivamente dei figli (previo contratto di affitto), è giustificato dal loro titolo di proprietà, dall'avvenuto completamento delle opere a proprie esclusive spese e dall'assenza di rivendiche o richieste pervenute dai fratelli.
Sebbene le parti attrici, anche nel corso dell'interrogatorio formale, hanno negato l'esistenza di un accordo per l'utilizzo delle suddette unità immobiliari da parte dei coniugi convenuti, tale circostanza non è stata provata in giudizio, né sotto il profilo documentale, non essendo state prodotte le diffide asseritamente inviate agli odierni attori, nè da quello sostanziale, mancando la prova di richieste dirette e formali di utilizzo dei beni, e non essendo stati forniti elementi probatori in riscontro a quanto dedotto in citazione;
anzi, nel corso dell'istruttoria (cfr. verbale del 24.5.2022) i convenuti hanno dimostrato il contrario, perché i nipoti degli odierni attori e figli dei coniugi attori, hanno dichiarato
10 di abitare negli appartamenti concessi dai genitori e che nessuno ha mai accampato pretese di alcun genere su tali beni.
Invero, per come emerso anche dall'istruttoria, l'unico atto astrattamente idoneo ad interrompere la decorrenza del termine ventennale, prevista quale causa di estinzione del diritto, è la diffida inoltrata dall'avv. Mastroianni in data 3.12.2024 e con la quale è stato in effetti, e per la prima volta, richiesto il rilascio dei beni. Tuttavia, tale pretesa deve ritenersi implicitamente rinunciata a seguito dell'introduzione del giudizio, in quanto gli attori non hanno mai reiterato la richiesta di rilascio preventivamente intimata, ma solo chiesto l'equivalente monetario per il mancato godimento delle unità immobiliari.
Ora, anche a voler ritenere che il diritto di usufrutto si sia esteso alle nuove opere realizzate, in forza di quanto stabilito dall'art. 983 c.c., e nonostante le notevoli perplessità nel conciliare il diritto di co- usufrutto dei fratelli attori con il diritto di proprietà (e quindi di godimento) di , CP_1 deve comunque dichiararsi l'estinzione del diritto di usufrutto in quanto le parti attrici hanno evidentemente mostrato il disinteresse ad utilizzare i beni.
Essi infatti: non hanno mai richiesto di entrare in possesso del “rustico”; il completamento è stato realizzato interamente dagli attori (per come emerso anche in sede di consulenza tecncica); non vi sono state richieste o azioni volte a conseguire la disponibilità dell'immobile; la richiesta di rilascio, formalmente trasmessa nel dicembre del 2014, non ha avuto alcun seguito nel presente giudizio.
E comunque, anche per tutto il tempo trascorso, dal 1995 al dicembre 2014 (o comunque dalla data di introduzione del giudizio) le somme non sono dovute, perché sarebbe illogico, anche in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c., ammettere il riconoscimento di un danno a fronte del disinteresse mostrato dall'avente diritto o comunque a fronte di un comportamento inerte tenuto dagli attori.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'usufruttuario possa conseguire ex art. 2043
c.c. o, comunque, ad altro titolo dal nudo proprietario ovvero dai suoi eredi, il controvalore pecuniario del bene oggetto del suo diritto, in quanto una richiesta a tal titolo è ammissibile solo se il bene sia stato danneggiato o menomato del suo valore, e ciò in quanto (cfr. Cass. 5596/2016).
Immobile di Via Verdi n. 39
Con riferimento all'immobile di Via Verdi gli attori hanno altresì chiesto lo scioglimento della comunione e il riconoscimento del risarcimento del danno per mancato godimento di parte del bene di loro spettanza.
La domanda di divisione è inammissibile in quanto non v'è corrispondenza tra la situazione di fatto e quella catastale.
11 Si riporta quanto accertato dal consulente in corso di causa (p. 25 e ss.): “Dal punto di vista catastale si evidenzia che il vano oggetto di causa risulta non conforme dal punto di vista catastale in quanto la parete divisoria che ha generato lo stesso vano assegnato ai sig.ri e Parte_1 CP_1
(successivamente alla scrittura privata del 09/02/1995) è stata autorizzata giusta C.E. n. 88/95 del
06/11/1995, mentre, il frazionamento catastale non risulta ancora perfezionato. Ne consegue che, attualmente, la particella 679 del foglio 32, così come la relativa planimetria catastale comprendono anche la porzione di fatto assegnata a . Parte_3
La difformità in questione è sanabile ed il relativo costo è stimabile in € 1.000”.
Pur avendo il Giudice perpetrato diversi tentativi di conciliazione (e si legga in particolare il contenuto dell'ordinanza del 21.11.2023), l'incoerenza catastale non è stata sanata.
Sul punto occorre ribadire che l'art. 29 , comma 1 bis, della legge n. 52/1985 prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».
Nel caso in esame, la planimetria del fabbricato considerato depositata in catasto non corrisponde all'attuale configurazione dello stato di fatto esistente in seguito alle modifiche intervenute, ponendosi un problema di coerenza catastale oggettiva del bene che osta alla sua divisibilità.
Né potrebbe addivenirsi ad una diversa conclusione solo per il fatto che la divergenza dalla planimetria potrebbe non ritenersi grave o notevole.
Noto, infatti, che la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. 8230/2019) in materia di divisibilità dell'immobile, qualificando come nullità testuale quella comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del
2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 in caso di assenza di titolo abilitativo alla realizzazione dell'immobile, hanno ritenuto valido il contratto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
Tuttavia, una conclusione di questo genere non pare ipotizzabile nel caso di incongruenza catastale, proprio alla luce della rigorosa formulazione normativa che non lascia alcun margine di tollerabilità
o discrezionalità.
Non è poi superfluo ribadire che la conformità catastale con la situazione di fatto dell'immobile – al pari della regolarità edilizia del fabbricato – costituisce una condizione dell'azione ex art. 713 c.c.,
12 sotto il profilo della "possibilità giuridica", non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Esclusa la possibilità di addivenire alla divisione dell'immobile, occorre pronunciarsi sulla chiesta fruttificazione avanzata da per l'importo di euro 20.000,00, derivante dal mancato Parte_1
utilizzo del bene in comproprietà a decorrere dal maggio 2005. Secondo la prospettazione attorea, dopo una breve parentesi di utilizzo comune, il bene che di fatto si erano assegnati Parte_1
, è stato unilateralmente concesso da quest'ultimo a una società dei propri figli CP_1 ossia la ” e “da molti anni” Controparte_3 Controparte_3 CP_1 impedisce all'altro fratello l'utilizzo dell'immobile.
Sul punto è lo stesso ad aver palesato il suo sostanziale disinteresse per l'immobile Parte_1 che pare essere riemerso solo con l'introduzione del presente giudizio.
Ed infatti, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale del 15.2.2025), è stato dallo stesso precisato che dal 2005 l'officina è stata gestita dai nipoti ( e ) CP_3 CP_3
sotto la nuova ditta, dopo cancellazione della ditta a lui intestata e che ha concesso l'immobile in comodato gratuito ai nipoti;
inoltre, chiesto di riferire sul possesso delle chiavi dell'immobile, ha affermato di non possedere più le chiavi per essere state sostituite nel 2005.
Già solo a fronte di tali dichiarazioni è chiaro che l'attore ha volontariamente abbandonato il bene: a) non opponendosi al cambio di serratura dell'accesso all'immobile; b) procedendo a cancellare la ditta che svolgeva attività all'interno del fabbricato di Via Verdi;
c) concedendo liberamente e gratuitamente l'immobile ai nipoti per consentir loro di condurre l'officina.
Inoltre, all'udienza del 24.5.2022, , che svolge attività commerciale di autoricambi e Testimone_1 gomme a poca distanza dall'immobile di Via Verdi e che colabora con l'officina dei fratelli Pt_1
(nipoti), ha rappresentato di non aver visto più negli ultimi 8 anni, mentre prima di tale Parte_1 data ricorda di averlo visto lì per motivi personali e non più legati all'attività commerciale prima svolta. Anche i figli di (EP e , gestori dell'officina) non hanno CP_1 CP_3
rappresentato atti di rimostranza da parte dei propri zii, tantomeno di Pt_1
Benché gli attori ritengano inattendibili le dichiarazioni rese dei testi, queste non solo sono coerenti con le dichiarazioni rese dallo stesso ma trovano riscontro nella oggettiva assenza di atti o Pt_1 azioni intraprese da quest'ultimo per rientrare in possesso dell'immobile.
La domanda di fruttificazione proposta da deve dunque essere disattesa per ragioni analoghe Pt_1
a quelle già sopra esposte e cioè, per l'assenza di una effettiva richiesta avanzata in questa sede giudiziale per rientrare nel compossesso dell'immobile e il comportamento inerte – ed anzi accondiscendente – dello stesso a fronte dell'utilizzo dell'immobile da parte dei nipoti.
13 Peraltro, essendo stato confessato dallo stesso che l'immobile – già dal 2005 -è stato dato in Pt_1 utilizzo ai nipoti gratuitamente, si evidenzia anche l'assenza di profili di responsabilità dei convenuti, essendo stata rivolta la domanda a soggetti estranei alla vicenda.
Per tutto quanto sopra esposto le domande degli attori sono inammissibili e infondate e devono essere rigettate integralmente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi (valore dichiarato
260.000,00), oltre accessori di legge.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.103,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.115,45
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 16.218,45
Analoga sorte per le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
- dichiara inammissibili le domande di divisione e infondate le altre domande proposte dagli attori;
- condanna e , in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere a e le spese di questo giudizio liquidate in euro CP_1 Controparte_2
14.103,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del 15%;
- pone definitivamente a carico di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, le spese di CTU, liquidate in euro, 3.135,66, oltre accessori, come da decreto del
27.3.2025 (data odierna).
Enna, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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