Sentenza 19 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIO D'ACUNTI, difeso dall'avvocato CIRO ESPOSITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE RI;
- intimato -
avverso l'ordinanza R.G.N. 952/99 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 01/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Peppino Marino, difensore di AN PE in una controversia da quest'ultimo promossa contro la Banca Nazionale dell'Agricoltura innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, chiese a quest'ultimo la liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794.
Il Tribunale esaminati gli atti, e la parcella esibita dal professionista (con la quale quest'ultimo aveva chiesto il pagamento di lire 421.000 per spese vive, 1. 565.000 per diritti e 7. 200.000 per onorari, oltre il 10% per spese generali), preso atto delle contestazioni del convenuto, e ritenuta ammissibile l'azione proposta, ha affermato nella motivazione della sua ordinanza, "che, a titolo di compenso dell'opera prestata, vanno liquidate, sulla base delle tariffe professionali vigenti, lire 3.426.000 - di cui lire 386.000 per spese (vive), lire 1.900.000 per onorario e lire 1.400.000 per diritti - da cui vanno detratte lire 1.500.580 già versate a titolo di acconto".
L'avv. Peppino Marino ha chiesto la cassazione di tale ordinanza, per tre motivi.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi del suo ricorso l'avv. Marino afferma che il Tribunale ha liquidato gli onorari e i diritti in misura inferiore ai minimi di tariffa, ha omesso di provvedere sulla sua domanda relativa al rimborso generali, ed ha ridotto quello delle spese vive, senza darne il dovuto conto.
Il ricorrente denunzia quindi violazione degli artt. 4, 5, 6 e 15 del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, ed afferma che "il Tribunale non ha offerto alcuna motivazione" del suo provvedimento, rendendo impossibile "ogni controllo ed ogni ulteriore contestazione". Quest'ultima osservazione, nella quale è ravvisabile la denunzia di una violazione di legge, segnatamente dell'art. 134 del codice di rito, è fondata, e va accolta.
Questa Corte ha sempre affermato (cfr. da ultimo in particolare le sentenze n. 7694 del 1999, n. 8160 del 2001, n. 3197 del 2002, n. 11483 del 2002) il principio secondo il quale il giudice che pronunzia l'ordinanza prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 ha l'obbligo di indicare ("succintamente", ai sensi della norma appena innanzi ricordata, e tuttavia di indicare) il criterio di liquidazione adottato per gli onorari ed i diritti di procuratore, in particolare di precisare qual'è la tariffa applicata in relazione al valore della controversia;
e se riduce le spese vive delle quali il professionista ha chiesto il rimborso, deve esporre le ragioni della riduzione;
onde consentire il controllo della legittimità del suo provvedimento.
Nel caso di specie il Tribunale di Nocera Inferiore ha del tutto omesso la esposizione delle ragioni della sua decisione, dal momento che quanto affermato nella motivazione del suo provvedimento, e in narrativa trascritto, altro non è che una statuizione, non anche una motivazione.
Le specifiche censure del ricorrente, cui innanzi si è fatto cenno, restano assorbite.
Il giudice del rinvio (lo stesso che ha pronunziato l'ordinanza impugnata) provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e rinvia la causa al Tribunale di Nocera, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004