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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.05.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4965/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cimaduomo Wladimiro Parte_1
RICORRENTE
E
e l' Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2024, la ricorrente, premessa la propria qualità di collaboratrice scolastica temporanea, in quanto ha sottoscritto con il 2020/2021 Controparte_3
e 2021/2022 diversi contratti di lavoro a tempo determinato, ha riferito di aver percepito uno stipendio inferiore per la mancata corresponsione del Compenso Individuale Accessorio pertanto, ha Pt_2 adito l'Intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “• Riconoscere il diritto del ricorrente a percepire anche il Compenso Individuale Accessorio negli anni scolastici in cui ha prestato servizio a tempo determinato, sebbene non su posto vacante o con contratto al 30.06; • Cont Ordinare al convenuto , , Controparte_4 Controparte_2 di corrispondere la somma integrativa di € 1166,29; • Condannare il CP_1 [...]
, al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_5 onorari del presente giudizio in favore della ricorrente”. Vinte le spese di lite.
pagina 1 di 5 Con memoria del 12.03.2025 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_1 sottolineando come “Sulla determinazione del quantum vanno considerati gli effettivi giorni e le effettive ore di servizio (all.3) nonché le eventuali assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio. A riguardo si rileva che nella pretesa di controparte non figurano i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato con esclusione di periodi di lavoro non retribuiti;
- compensare le spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 22.03.2025, parte ricorrente, a seguito della contestazione mossa dal , ha quantificato nuovamente l'importo richiesto a titolo di CP_1
Compenso Individuale Accessorio, decurtando 9 giorni di assenza suscettibili di detrazione economica, per un importo pari ad €.10,04, e chiedendo pertanto la condanna del al pagamento della CP_1 somma di €.1.156,25.
A seguito di ordinanza del 28.03.2025, parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 28.04.2025 ha quantificato nuovamente l'importo richiesto in €.1.147,33, decurtando 13 giorni di assenza suscettibili di detrazione economica.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
È pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente sia stata collaboratrice scolastica temporanea negli a.s. 2020/2021 (dal 29.09.2020 all'11.06.2021) e 2021/2022 (dal 16.9.2021 al
31.12.2021, dall'1.01.2022 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 15.06.2022) e che, durante detti periodi, non abbia percepito il compenso individuale accessorio.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
pagina 2 di 5 Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez.
Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
pagina 3 di 5 Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma,
e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.
Deve, inoltre, osservarsi come non vi sia in memoria alcuna contestazione del in ordine CP_1 all'attività lavorativa dedotta dalla ricorrente né al calcolo del quantum debeatur, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio prestato.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 28.04.2025 da parte ricorrente, tuttavia, è stato erroneamente calcolato l'importo effettivamente dovuto a titolo di Compenso Individuale Accessorio.
Le assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del Compenso
Individuale Accessorio sono da calcolarsi in 13 giorni, (dal 22.11.2021 al 30.11.2021, il 21.2.2022, dal
28.3.2022 al 30.3.2022), così come documentato dallo stato matricolare (v. all. 4 della memoria di
Cont costituzione del ).
L'importo da decurtare per tali assenze è pari ad €.29,75 (€.20,07, cioè €.2,23, importo giornaliero per l'anno 2021, x 9, per i giorni di assenza per malattia del 2021, e €.9,68, €.2,42, importo giornaliero per l'anno 2022, x 4, per i giorni di congedo del 2022), e non ad €.18,96 (€.10,04 + €.8.92), così come dedotto da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 28.04.2025 (v. conteggi allegati).
I 9 giorni di assenza per malattia devono essere considerati “assenza suscettibile di detrazione economica” (così come riportato nello stato matricolare) e pertanto l'importo da decurtare per tali pagina 4 di 5 assenze è pari all'importo dovuto giornalmente a titolo di Compenso Individuale Accessorio per intero,
e dunque ad €.2,23, e non al 50% della retribuzione, come dedotto da parte ricorrente.
Difatti l'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, prevede che “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”. Nel caso di specie, rientrando il Compenso Individuale Accessorio nei trattamenti accessori, la sua corresponsione è esclusa per i primi dieci giorni di assenza per malattia.
Ne deriva pertanto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire compenso individuale accessorio per i periodi di supplenza svolti come innanzi indicati, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di €.1.136,54, oltre accessori di legge, dalle scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, CP_1
applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività lavorative come riportate in motivazione;
- condanna, per l'effetto, il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_1
€.1.136,54, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L. 1994/724 e 16 co. 6 L.
1991/412;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €.1.314,00, oltre IVA e CPA, spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.05.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4965/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Cimaduomo Wladimiro Parte_1
RICORRENTE
E
e l' Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2024, la ricorrente, premessa la propria qualità di collaboratrice scolastica temporanea, in quanto ha sottoscritto con il 2020/2021 Controparte_3
e 2021/2022 diversi contratti di lavoro a tempo determinato, ha riferito di aver percepito uno stipendio inferiore per la mancata corresponsione del Compenso Individuale Accessorio pertanto, ha Pt_2 adito l'Intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “• Riconoscere il diritto del ricorrente a percepire anche il Compenso Individuale Accessorio negli anni scolastici in cui ha prestato servizio a tempo determinato, sebbene non su posto vacante o con contratto al 30.06; • Cont Ordinare al convenuto , , Controparte_4 Controparte_2 di corrispondere la somma integrativa di € 1166,29; • Condannare il CP_1 [...]
, al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_5 onorari del presente giudizio in favore della ricorrente”. Vinte le spese di lite.
pagina 1 di 5 Con memoria del 12.03.2025 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_1 sottolineando come “Sulla determinazione del quantum vanno considerati gli effettivi giorni e le effettive ore di servizio (all.3) nonché le eventuali assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio. A riguardo si rileva che nella pretesa di controparte non figurano i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato con esclusione di periodi di lavoro non retribuiti;
- compensare le spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 22.03.2025, parte ricorrente, a seguito della contestazione mossa dal , ha quantificato nuovamente l'importo richiesto a titolo di CP_1
Compenso Individuale Accessorio, decurtando 9 giorni di assenza suscettibili di detrazione economica, per un importo pari ad €.10,04, e chiedendo pertanto la condanna del al pagamento della CP_1 somma di €.1.156,25.
A seguito di ordinanza del 28.03.2025, parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 28.04.2025 ha quantificato nuovamente l'importo richiesto in €.1.147,33, decurtando 13 giorni di assenza suscettibili di detrazione economica.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
È pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente sia stata collaboratrice scolastica temporanea negli a.s. 2020/2021 (dal 29.09.2020 all'11.06.2021) e 2021/2022 (dal 16.9.2021 al
31.12.2021, dall'1.01.2022 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 15.06.2022) e che, durante detti periodi, non abbia percepito il compenso individuale accessorio.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
pagina 2 di 5 Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez.
Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
pagina 3 di 5 Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma,
e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.
Deve, inoltre, osservarsi come non vi sia in memoria alcuna contestazione del in ordine CP_1 all'attività lavorativa dedotta dalla ricorrente né al calcolo del quantum debeatur, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio prestato.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 28.04.2025 da parte ricorrente, tuttavia, è stato erroneamente calcolato l'importo effettivamente dovuto a titolo di Compenso Individuale Accessorio.
Le assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del Compenso
Individuale Accessorio sono da calcolarsi in 13 giorni, (dal 22.11.2021 al 30.11.2021, il 21.2.2022, dal
28.3.2022 al 30.3.2022), così come documentato dallo stato matricolare (v. all. 4 della memoria di
Cont costituzione del ).
L'importo da decurtare per tali assenze è pari ad €.29,75 (€.20,07, cioè €.2,23, importo giornaliero per l'anno 2021, x 9, per i giorni di assenza per malattia del 2021, e €.9,68, €.2,42, importo giornaliero per l'anno 2022, x 4, per i giorni di congedo del 2022), e non ad €.18,96 (€.10,04 + €.8.92), così come dedotto da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 28.04.2025 (v. conteggi allegati).
I 9 giorni di assenza per malattia devono essere considerati “assenza suscettibile di detrazione economica” (così come riportato nello stato matricolare) e pertanto l'importo da decurtare per tali pagina 4 di 5 assenze è pari all'importo dovuto giornalmente a titolo di Compenso Individuale Accessorio per intero,
e dunque ad €.2,23, e non al 50% della retribuzione, come dedotto da parte ricorrente.
Difatti l'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, prevede che “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”. Nel caso di specie, rientrando il Compenso Individuale Accessorio nei trattamenti accessori, la sua corresponsione è esclusa per i primi dieci giorni di assenza per malattia.
Ne deriva pertanto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire compenso individuale accessorio per i periodi di supplenza svolti come innanzi indicati, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di €.1.136,54, oltre accessori di legge, dalle scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, CP_1
applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività lavorative come riportate in motivazione;
- condanna, per l'effetto, il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_1
€.1.136,54, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L. 1994/724 e 16 co. 6 L.
1991/412;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €.1.314,00, oltre IVA e CPA, spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 5 di 5