Decreto cautelare 10 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 00052/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di TO
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 144 del 2022 proposto da
AR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché da IO EL, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di TO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’ avvocato Angela Colpi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in TO, via Belenzani, n. 19, presso l’avvocato Angela Colpi negli uffici dell’Avvocatura comunale;
- Provincia UT di TO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Marialuisa Cattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in TO, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato Sabrina Azzolini negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;
nei confronti
Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento n. 8.6.3/2020/4 – 8.6.3/2015/1 notificato ai ricorrenti dal Comune di TO in data 3.9.2022;
- di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile ivi inclusa la nota 8.6.3/2020/4 notificata ai ricorrenti dal Comune di TO in data 9.8.2022;
nonché con richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità degli artt. 5, comma 1, laddove si prevede che è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, [TULPS] a una distanza inferiore a trecento metri da una serie di luoghi sensibili specificamente individuati e 14 laddove si prevede che gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6 [TULPS] posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco (i.e. 12 agosto 2022) ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi (i.e. 12 agosto 2020), della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia UT di TO;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di TO;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di TO;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l’avvocato Carlo Geronimo Cardia, per la Provincia UT di TO l’avvocato Sabrina Azzolini e per il Comune di TO l’avvocato Angela Colpi come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’impresa AR s.r.l. (in seguito AR) esercita su tutto il territorio nazionale attività di distribuzione del gioco legale. Nel Comune di TO in particolare AR gestisce sei sale in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito – quali quelli previsti all’ art. 110 comma 6, lettere a) e b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) cioé apparecchi denominati anche VLT, ossia video lottery terminal - tra cui la sala giochi denominata AD CL situata in Viale Verona, 25 della cui licenza è titolare il signor IO EL.
2. Nell’ambito del territorio della Provincia di TO relativamente all’attività di distribuzione del gioco legale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “ Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco ”, con cui la Provincia ha inteso limitare la diffusione del gioco d’azzardo e promuovere la prevenzione, il contrasto e la cura delle dipendenze patologiche da gioco, anche se lecito (cfr. art. 1, comma 1). A tal scopo la suddetta legge ha innanzitutto vietato la collocazione degli apparecchi da gioco a una distanza inferiore a trecento metri da istituti scolastici o formativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali, strutture e aree ricreative e sportive, circoli pensionati, luoghi di culto (cfr. art. 5, comma 1), così come la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco. Le disposizioni di fonte provinciale hanno inoltre stabilito la rimozione degli apparecchi da gioco posti a una distanza inferiore a quella prevista entro sette anni dalla data della loro entrata in vigore se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi (cfr. art. 14 comma 1 successivamente modificato dall’art. 33 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15), prevedendo anche la presentazione ogni due anni da parte della Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale di una relazione sull'attuazione della legge.
A riguardo della distanza degli apparecchi da gioco dai luoghi cosiddetti sensibili suddetti, con circolare n. prot. 491566 d.d. 21 settembre 2016, il Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia ha specificato che “ al fine di assicurare l'applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza, si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 100 comma 6 del TULPS ".
Il Comune di TO, dal canto suo, con deliberazione del Consiglio n. 32 in data 8 marzo 2017 ha provveduto ad individuare l’elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio pubblicando la relativa mappatura.
3. AR, in vista della scadenza, il 12 agosto 2022, del termine di sette anni dall’entrata in vigore della l.p. n. 13 del 2015 e succ. mod. previsto per poter mantenere gli apparecchi da gioco, ha chiesto al Comune di TO conferma del fatto che le proprie sei sale, tra cui quella denominata AD CL , che non si configurano quali esercizi generalisti poiché vi si svolge esclusivamente attività di distribuzione del gioco, fossero effettivamente destinatarie dell’obbligo di rimozione in relazione alla distanza dai luoghi sensibili individuati. Il Comune ha comunicato (cfr. nota Fasc. 8.6.3/2020/4) che solo due di esse, cioè la sala AD di via Pomeranos n. 26 e la sala Slot & VLT di via Ora del Garda n. 37, non sono collocate in luoghi vietati e non sono pertanto soggette ad alcun obbligo di rimozione. Successivamente, in data 22 agosto 2022, la Polizia Locale di TO nel corso di un sopralluogo presso la sala AD CL in Viale Verona, 25 ha contestato che tre apparecchi da gioco, quelli contraddistinti dal codice identificativo 10202009560, SP05889535, SN6019566Y “ risultavano accesi e funzionanti ” e si trovavano “ a una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi sensibili di cui all’art. 5 della L.P. 13/2015 come individuati dal Comune di TO (…). Tali condizioni di collocazione non rispetta quanto disposto dalla normativa provinciale vigente che, in tale caso, prevede la rimozione degli apparecchi entro il 12/08/2022 ”. Dopo aver disposto in relazione a tale violazione la sanzione di euro 5.000,00, il Comune ha quindi emesso il provvedimento n. 8.6.3/2020/4 – 8.6.3/2015/1 con cui ha ordinato ad AR e al signor IO EL “ di provvedere all’immediata rimozione degli apparecchi da gioco ” installati all’interno della sala. Da ciò la chiusura della sala medesima.
4. AR e il signor IO EL hanno quindi impugnato, chiedendone l’annullamento, il suddetto provvedimento di rimozione ritenuto lesivo dei propri interessi precisando che lo stesso è stato adottato in esecuzione della richiamata normativa provinciale, che « introduce un distanziometro talmente afflittivo da vietare l’insediabilità nella sostanziale totalità del territorio, con una percentuale di interdizione rilevata pari al 96,14% e conseguente possibilità di permanenza dell’offerta in uno spazio ridotto pari al 3, 86% ». In buona sostanza gli atti impugnati deriverebbero la loro invalidità dall’asserita illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1 e 14 comma 1 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 e succ. modd. che ne costituiscono il riferimento normativo e che determinerebbero il cosiddetto “effetto espulsivo” dell’attività delle sale giochi, inteso nel senso dell’interdizione nel territorio - non assoluta, ma di fatto sostanziale - dell’attività stessa, secondo il parere al riguardo reso dal Presidente emerito della Corte costituzionale Professor Annibale Marini, ampiamente richiamato in ricorso (tanto da determinare, sia detto per inciso, il superamento dei limiti dimensionali di tale atto prescritti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016). In tal senso, i previsti 300 metri di interdizione, combinati all’alto numero dei luoghi sensibili presenti nel territorio e alla conformazione di quest’ultimo, comporterebbero in concreto il divieto di collocare apparecchi da gioco nella quasi totalità del territorio comunale. In ragione dell’afflittività nel senso anzidetto della misura distanziale imposta dalla normativa provinciale, i ricorrenti, che traggono i dati percentuali suesposti da una perizia affidata a propri consulenti di fiducia, sostengono che risulta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della richiamata normativa provinciale per violazione: A) dell’art. 41 Cost. che garantisce la libertà d’iniziativa economica in quanto il distanziometro determina « un’interdizione sostanzialmente assoluta (anche se non totale) di esercizio sul territorio di un’attività economica lecita autorizzata dallo Stato, non giustificata neppure alla luce dell’invocato bilanciamento degli interessi coinvolti rispetto all’altro interesse costituzionalmente tutelato (i.e. la salute) » privando gli esercenti dei ricavi derivanti dal gioco legale; B) dell’art. 3 Cost. in rapporto con l’art. 41 Cost., « sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, da un lato, e del principio di ragionevolezza, dall’altro »; C) dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione alla norma interposta dell’art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione, « sotto i profili della tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica e del legittimo affidamento »; D) dell’art. 3 Cost. in rapporto con gli artt. 32 e 47 Cost., per la manifesta inadeguatezza del distanziometro a contrastare efficacemente il fenomeno del gioco patologico e perché, di fatto, aprirebbe le porte all’offerta illegale di gioco (« essendo concreto il rischio che la norma si ponga addirittura contro lo scopo prefissato di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, creando zone poco controllate e nascoste in cui ben possono proliferare fenomeni criminosi in grado di incidere negativamente sulla sicurezza e sull’ordine pubblico »). La concentrazione dell’offerta di gioco nelle periferie contrasterebbe, tra l’altro, anche con gli obiettivi di riqualificazione delle stesse periferie. Né va sottaciuta la perdita di gettito per l’erario derivante dalla chiusura delle sale da gioco.
In particolare la normativa provinciale, in quanto determinante l’effetto espulsivo, violerebbe anche il principio del legittimo affidamento di rilevanza eurounitaria, poiché il sacrificio imposto al privato con il sostanziale azzeramento del gioco legale non sarebbe bilanciato da un prevalente interesse pubblico da tutelare. Le disposizioni di fonte provinciale contrasterebbero poi con i criteri, cogenti pur in mancanza del relativo decreto attuativo finale, stabiliti in sede di Intesa siglata il 7 settembre 2017 (repertorio atti 103/cu) da parte della Conferenza unificata Stato - Regioni in base ai quali va promossa “ un’equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata ” e devono essere evitate limitazioni orarie eccessive. La difesa dei ricorrenti, dopo aver evidenziato che la valenza precettiva di quanto sancito dall’Intesa è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato (cfr. pareri n. 1418/2020; n. 1068/2019 e 1057/2019), dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio n. 1460/2019), dall’amministrazione dell’Interno (Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/015223712001 del 06.11.2019) e dalla Guardia di Finanza (Nota n. 323412 del 13.11.2019), ha altresì osservato che la Conferenza unificata ha pure previsto la riduzione quantitativa dell’offerta di gioco pubblico sul territorio nonché il monitoraggio puntuale dei volumi di gioco su tutto il territorio nazionale per opera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che tali misure hanno trovato puntuale applicazione.
Per concludere sul punto, e in estrema sintesi, i ricorrenti assumono che la normativa provinciale circa il distanziometro, su cui l’Amministrazione fonda il provvedimento di rimozione impugnato, sostanzia un conflitto con gli anzidetti parametri costituzionali nella misura in cui esprime un errore tecnico, non considerato in sede di concepimento normativo e che di fatto determina l’interdizione del gioco legale dall’intero territorio del Comune di TO, producendo al riguardo il c.d. “effetto espulsivo” dell’attività da loro esercitata
I ricorrenti hanno altresì rappresentato che undici Regioni hanno nell’ultimo periodo rimodulato le proprie normative in materia nel senso della sostenibilità della misura e che è imminente il riordino della disciplina da parte del legislatore statuale con l’introduzione di criteri distanziali uniformi per l’intero territorio nazionale con la conseguenza che, nelle more, le Regioni dovrebbero astenersi dall’introdurre norme restrittive: e ciò anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del settore e le entrate erariali.
I ricorrenti si sono infine riservati di proporre istanza risarcitoria.
5. Con decreto n. 36 del 10 ottobre 2022, il Presidente di questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a., rilevando, in particolare, che le “ surriferite disposizioni di legge della Provincia UT di TO, individuano in via del tutto tassativa e inderogabile puntuali situazioni di incompatibilità tra l’attività svolta dalla medesima parte ricorrente e taluni, ben precisati ambiti sensibili ”. Il decreto presidenziale evidenzia anche che le stesse disposizioni mirano, in applicazione dell’art. 32 Cost., alla tutela del bene primario della salute, quale diritto del singolo e interesse della collettività, in quanto “ prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a tali giochi da parte degli utenti ”.
6. Nel contempo, considerato che in una controversia sostanzialmente analoga a quella in esame pendente presso questo stesso Tribunale sub R.G. 137/2022 era stata del pari prospettata una questione di legittimità costituzionale della richiamata normativa provinciale, con ordinanza n. 37 del 28 ottobre 2022 era stata disposta anche per il presente procedimento l’esecuzione di una verificazione per appurare « se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di TO e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale gioco come quelle gestite dall’impresa ricorrente e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione ». La suddetta verificazione era stata disposta anche avuto riguardo a quanto statuito in via istruttoria dal Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza collegiale 14 marzo 2022, n. 1766) con riferimento ad un caso simile relativo all’applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale Emilia-Romagna, 4 luglio 2013, n. 5 che vieta l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché la nuova installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, « in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori ». L’incarico disposto con l’anzidetta ordinanza n. 37 del 28 ottobre 2022 è stato affidato, in qualità di verificatore, al Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (DABC) del Politecnico di Milano, con autorizzazione a delegare la relativa attività ad altro docente del dipartimento. Con susseguente ordinanza n. 213 del 22 dicembre 2022, prorogato al 31 gennaio 2023 il termine finale relativo alla verificazione, è stato altresì disposto che il medesimo verificatore provvedesse ad inoltrare la bozza della relazione di verificazione alle parti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine assegnatogli e che le parti medesime entro i successivi 5 giorni potessero presentare al verificatore, anche a mezzo di propri consulenti, eventuali osservazioni sinteticamente redatte e che il verificatore avrebbe dovuto motivatamene esaminare prima della redazione della relazione definitiva di verificazione.
Inoltre con decreto monocratico n. 39 del 31 ottobre 2022 reso su un’ulteriore fattispecie fondamentalmente omologa (cfr. ricorso sub R.G. 152/2022), il Presidente di questo T.R.G.A. aveva disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di TO consistente nel deposito agli atti di tale causa di una documentata relazione dalla quale risultasse l’elenco di tutte le sale giochi e dei pubblici esercizi comunque dotati di apparecchi automatici di gioco che in tutto il territorio comunale a quel momento risultavano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015, nonché il complessivo numero delle licenze di pubblica sicurezza per i predetti apparecchi comunque attive nel territorio comunale.
7. Con memoria depositata il 7 novembre 2022 la Provincia UT di TO si è costituita in giudizio per resistere al ricorso replicando in primo luogo alla sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 14 della legge provinciale n. 13 del 22 luglio 2015. Preso atto che il ricorso non contesta la potestà legislativa della Provincia che viene qui in rilievo, del resto riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, ad adottare norme di tutela della salute contro la ludopatia, la difesa provinciale ha in via ricognitiva evidenziato le plurime disposizioni di fonte statuale vigenti in materia rilevando che lo strumento principale al fine di prevenire il rischio di ludopatia consiste nella collocazione delle sale-giochi ad una distanza minima dai luoghi sensibili, connotati dalla presenza di soggetti vulnerabili. A riguardo dell’effetto espulsivo la Provincia, appellandosi a recenti arresti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., 23 dicembre 2020, n. 856), ha sottolineato che esso non si determina qualora, come nel caso di specie, la permanenza degli apparecchi da gioco su una parte pur modesta del territorio è assicurata. Inoltre, ha osservato la Provincia, i titolari di licenze ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS possono continuare ad esercitare sia l’attività di raccolta scommesse come del gioco cosiddetto del “ gratta e vinci ”, sia di sala giochi con altri apparecchi da gioco diversi da quelli soggetti alle limitazioni, con ciò assicurandosi, in modo lecito, un profitto per cui la limitazione dell’iniziativa economica privata di cui si dolgono i ricorrenti risulta contenuta e ragionevole. Aggiunge la Provincia che la Corte Costituzionale ha costantemente negato che sia ravvisabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, purché, per un verso, l’individuazione dell’utilità sociale non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. La difesa provinciale ritiene in definitiva che con le disposizioni legislative provinciali qui censurate gli interessi privati di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione siano stati oggetto di un ragionevole bilanciamento con l’interesse generale alla salute e al contrasto della ludopatia. Quanto alla lesione del principio di affidamento sulla conservazione dei diritti delle imprese che utilizzano apparecchi da gioco la Provincia ha osservato che la rimozione degli apparecchi ai sensi dell’art. 14 della l.p. n. 13 del 2015 doveva avvenire entro sette anni (12 agosto 2022) ed entro cinque anni (12 agosto 2020) dalla data di entrata in vigore della legge stessa e che, quindi, la congruità del tempo previsto ha senz’altro permesso ai titolari delle sale giochi di determinarsi opportunamente in merito. Con riferimento all’Intesa della Conferenza unificata la Provincia ha rilevato che essa è stata rispettata dagli artt. 5 e 14 della l.p. n.13 del 2015 poiché le Regioni e le Province autonome hanno sempre la possibilità di prevedere standard più elevati di tutela.
8. Nella medesima data del 7 novembre 2022 i ricorrenti, nel prendere atto della verificazione disposta da questo Tribunale per appurare i profili di illegittimità contenuti nel distanziometro provinciale nella fattispecie analoga a quella in esame di cui si è detto in precedenza nonché del diniego espresso nella medesima circostanza con riferimento alla misura cautelare richiesta, hanno peraltro insistito sul pregiudizio irreparabile, non risarcibile per equivalente, che la chiusura della sala comporta. I ricorrenti hanno anche indicato in oltre 65.000 euro le spese da sostenere a fronte di ricavi pari allo zero nel periodo intercorrente dalla chiusura della sala alla data dell’udienza pubblica per la trattazione della controversia.
9. Con ordinanza n. 40 dell’11 novembre 2022 questo Tribunale, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha fissato alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023 la trattazione del merito di causa, disponendo incombenti istruttori a carico del Comune di TO e della Provincia autonoma di TO. In particolare al Comune di TO è stato ordinato di versare anche agli atti della presente causa copia della verificazione richiesta con ordinanza n. 37 del 28 ottobre 2022 nonché copia della relazione richiesta con decreto monocratico n. 39 del 31 ottobre 2022, chiedendo inoltre nello specifico: “- di confermare che la distanza inferiore ai 300 metri da luoghi sensibili riscontrata relativamente all’esercizio “ AD CL ” di viale Verona n. 25 di cui è causa è stata calcolata secondo il criterio del raggio in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso principale del locale suddetto e l’accesso del luogo sensibile; - di depositare agli atti di causa le risultanze del computo della distanza a piedi da luoghi sensibili dell’esercizio “ AD CL ” di viale Verona n. 25. ” Alla Provincia autonoma di TO è stato invece chiesto di depositare agli atti di causa copia dell’ultima relazione prodotta in Consiglio Provinciale a’ sensi dell’art. 11 della predetta l.p. n. 13 del 2015 ed altresì di conoscere il dato - ove disponibile - del complessivo numero delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi automatici di gioco che attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla anzidetta l.p. n. 13 del 2015.
Preso atto della verificazione disposta da questo Tribunale nel presente giudizio i ricorrenti con atto depositato il 23 novembre 2022 hanno nominato quale proprio consulente di fiducia lo Studio Associato WM TO & EN di Padova.
Sin d’ora vale evidenziare che i predetti incombenti hanno trovato adempimento, con le modalità e nei termini prescritti, sia da parte del Comune di TO (cfr. atto, relazioni e elenchi allegati depositati il 30 dicembre 2022 nonché atto e allegata verificazione depositato l’1 febbraio 2023) sia da parte della Provincia UT di TO (cfr. atto e allegata relazione depositati il 28 dicembre 2022 nonché atto depositato il 17 gennaio 2023).
10. Il Comune di TO, costituitosi in giudizio il 30 novembre 2022, con memoria del 3 gennaio 2023 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso atteso che l’odierna ricorrente AR aveva già sottoposto al T.R.G.A. di TO la questione della rimozione degli apparecchi da gioco, sulla base di motivazioni del tutto analoghe a quelle attuali e che tale giudizio si era concluso con la rinuncia al ricorso (cfr. sent. 212/2020) avendo il Comune “ concesso la richiesta proroga del termine di rimozione degli apparecchi installati nelle sale dei Ricorrenti sino al 12 agosto 2022 ”. Con riferimento all’esercizio di cui è causa gestito da AR in viale Verona n. 25, il Comune di TO ha rappresentato che si trova ad una distanza inferiore a 300 metri da cinque luoghi sensibili (A10 - Scuola Primaria A. Nicolodi – TO; B28 - Complesso Sportivo Manazzon-Nuoto, Tuffi, Arti Marziali, Basket; A46 - Scuola Materna P. Pedrotti; H5 - Ser.D. Centro Dipendenze; P67 - Chiesa di Sant'Antonio di Padova) calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d’aria in tutte le direzioni, tra l’ingresso principale del locale e l’accesso del luogo sensibile. Peraltro, rileva ancora il Comune, anche l’applicazione di un diverso criterio di calcolo, come quello della distanza a piedi da luoghi sensibili, ancorché più favorevole per la ricorrente AR, non porterebbe ad esiti differenti dal criterio del raggio (Scuola Primaria A. Nicolodi – a piedi 210 m; Complesso Sportivo Manazzon - a piedi 290 m; Scuola Materna P. Pedrotti - a piedi 400 m; Ser.D. Centro Dipendenze - a piedi 400 m; Chiesa di Sant'Antonio di Padova - a piedi 450 m). Secondo l’Amministrazione comunale la richiesta di annullamento del provvedimento di rimozione degli apparecchi da gioco sottende in tutta evidenza l’affermazione dell’illegittimità della presupposta normativa di legge provinciale poiché il Comune ha applicato puntualmente il combinato disposto dagli articoli 5 e 14 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 e ss.mm. Nella comparazione degli interessi coinvolti, rimarca il Comune, gli interessi dei gestori di attività commerciali ed imprenditoriali collegate alle sale da gioco appaiono recessivi a fronte degli interessi di rilievo pubblico generale che determinano la tutela di obiettivi sensibili quali una scuola, un ospedale o una chiesa (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 300 del 9.11.2011). Inoltre, osserva ancora il Comune, l’interdizione alla localizzazione di sale da gioco è riferibile alla zona centrale del Comune di TO e non alla totalità del territorio comunale, in quanto rimangono a disposizione le aree adibite a zone produttive, e ciò esclude l’effetto espulsivo sostenuto dalla parte ricorrente. D’altra parte, le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale comunale consentono l’insediamento delle sale da gioco, che si configurano quali pubblici esercizi, nelle aree per la residenza e relativi servizi (art. 36), nelle aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione urbana (art. 39), nonché nelle aree riservate alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi (art. 43) e pur nelle zone destinate ai servizi privati (art 71). La verificazione disposta dimostrerà in concreto - come richiede il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato n. 11426 del 28 dicembre 2022) - l’adeguatezza della misura distanziometrica applicata relativamente alle attività esistenti.
Il Comune ha osservato pure che la ricorrente potrebbe continuare l’attività nell’esercizio di viale Verona convertendola in raccolta scommesse, previa modifica del rapporto contrattuale con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il Comune ha infine concluso rilevando che nelle due sale da gioco collocate in posizione rispettosa della distanza di 300 m dai luoghi sensibili sono installati rispettivamente ben 58 (sala sita in via Ora del Garda) e 16 (sala di via Pomeranos) apparecchi.
11. La IV sezione del Consiglio di Stato, a seguito dell’appello avanzato dai ricorrenti, ha accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati dapprima con decreto cautelare monocratico del Presidente della IV sezione medesima n. 5688 del 5 dicembre 2022. Tale decreto è stato successivamente confermato con ordinanza cautelare collegiale di data 16 gennaio 2023, n. 128. In particolare la IV sezione ha ritenuto “ opportuno accogliere l’appello cautelare con conseguente sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, in considerazione del grave danno economico conseguente alla chiusura dell’attività imprenditoriale della appellante disposta dal Comune di TO e ciò anche al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, all’esito della verificazione già disposta dal T.R.G.A., sulla cui scorta potrà essere valutata la ragionevolezza e la proporzionalità del criterio “ a compasso ” adottato per la misurazione delle distanze dai luoghi sensibili che, ad un primo sommario esame, suscita perplessità ”
12. Nel corso del giudizio le parti hanno ribadito e ulteriormente precisato le rispettive contrapposte tesi e ciò anche a seguito dei contenuti della relazione di verificazione definitiva versata in giudizio a cura del Comune di TO l’1 febbraio 2023 che, quanto all’applicazione concreta nel caso di specie della misura distanziometrica, non ha ravvisato un sostanziale effetto espulsivo del gioco lecito. In particolare la relazione finale depositata a seguito delle osservazioni dei ricorrenti si articola in tre parti, la prima delle quali contiene una premessa sui quesiti formulati con la suddetta ordinanza n. 37/2022 e affronta il tema del rapporto fra ludopatia e dispositivi di pianificazione. Nella seconda parte sono descritte le attività svolte dal verificatore. In particolare il verificatore ha specificato che sono stati assunti come corretti: A) « sia il numero sia la localizzazione dei luoghi sensibili individuati negli atti e nella documentazione ufficiale a disposizione. Questo per una ragione sia formale (spetta alle Amministrazioni comunali tale attività), che sostanziale (l’impossibilità di accedere ai dati e alle informazioni utili e necessarie per la loro puntuale determinazione) »; B) « i buffer (“zone cuscinetto”) di 300 metri individuati con strumenti informatici dall’Amministrazione comunale di TO, anche in riferimento alle specifiche modalità indicate dalla legislazione e regolamentazione provinciale e applicate dalle Amministrazioni comunali ». Nella terza parte della relazione il verificatore ha risposto al quesito formulato da questo Tribunale nei termini favorevoli alle Amministrazioni intimate.
13. Il Comune di TO (cfr. memoria depositata il 17 febbraio 2023) in particolare ha rilevato che la normativa provinciale, non eccedendo quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, rispetta il principio di proporzionalità che, come da giurisprudenza costante, postula l’idoneità del mezzo, la sua stretta necessità nonché l’adeguatezza.
14. La Provincia UT di TO (cfr. memoria depositata il 19 febbraio 2023) dal canto suo, ha puntualmente replicato alle osservazioni depositate dai ricorrenti in ordine alle conclusioni raggiunte dal verificatore (documento depositato in data 10 febbraio 2023 recante le osservazioni formulate nel giudizio sub RG 137/2022) dopo aver rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio non è stata contestata la correttezza dell’individuazione - da parte del Comune - dei luoghi sensibili e della relativa cartografia (cfr. deliberazione del Consiglio comunale di data 8 marzo 2017 n. 32). Infine le sentenze del Consiglio di Stato Sez. VI dell’11 marzo 2019, n. 1618 e Sez. V del 28 dicembre 2022, n. 11426 smentirebbero le tesi dei ricorrenti.
15. I ricorrenti (cfr. memoria depositata il 20 febbraio 2023), dall’altro lato, hanno in primo luogo contestato i contenuti della verificazione laddove il documento si riferisce alle “ politiche di contrasto alla ludopatia ” nonostante tale aspetto non sia oggetto dei quesiti avanzati dal T.R.G.A. al verificatore. I ricorrenti, diversamente da quest’ultimo, sostengono l’inadeguatezza del metodo del distanziometro pari a 300 m e sostanzialmente espulsivo per contrastare il disturbo da gioco d’azzardo. Inoltre il verificatore avrebbe dovuto accertare direttamente la correttezza, negata dai medesimi ricorrenti, dei luoghi sensibili individuati dal Comune. Del pari il verificatore avrebbe dovuto individuare le aree vietate anche con il metodo del percorso pedonale e non solo con il metodo, peraltro non indicato dalla legge provinciale, del raggio, così come avrebbe dovuto considerare l’intero territorio comunale e non solo il territorio urbanizzato al fine di determinare il rapporto percentuale. L’effetto marginalizzante con la collocazione delle sale gioco per lo più in zone periferiche di TO determinato dalla normativa provinciale, concludono i ricorrenti, è del resto riconosciuto dallo stesso consulente del Tribunale. Quest’ultimo in realtà è incorso in errore avendo applicato il metodo utilizzato per l’espletamento della verificazione che gli era stata commissionata dal T.A.R. Emilia-Romagna nell’ambito del giudizio definito con la sentenza di quest’ultimo n. 856 del 2020. Tuttavia la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 5 del 2013 « ha introdotto una disciplina del tutto peculiare laddove si prevede espressamente che siano proprio i singoli Comuni ad essere investiti dell’onere di effettuare la mappatura dei luoghi sensibili del territorio », mentre la legge provinciale n. 13 del 2015 non prevede che i Comuni possano individuare luoghi sensibili diversi da quelli indicati dalla medesima legge provinciale. Comunque i ricorrenti invocano infine l’esecuzione di una nuova verificazione per individuare ex novo sia i luoghi sensibili, come indicati dalla legge provinciale n. 13 del 2015, sia le aree vietate, come risultanti dall’applicazione del criterio del raggio e del criterio alternativo del percorso pedonale in modo da quantificare correttamente, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali rispetto al territorio comunale, la superficie oggetto del divieto posto dalla normativa provinciale.
16. In vista dell’udienza di merito la Provincia e il Comune hanno sostenuto la totale infondatezza dei rilievi prospettati dai ricorrenti, nello specifico delle osservazioni del consulente tecnico dei medesimi, alla relazione di verificazione. I ricorrenti, invece, hanno insistito in particolare per l’ammissibilità dell’odierno ricorso non avendo AR prestato acquiescenza “ intesa quale accettazione del termine del 12 agosto 2022 ” rinunciando al ricorso R.G. 78/2020 come, all’opposto, sostiene il Comune. Pure la giurisprudenza richiamata dal Comune viene censurata dai ricorrenti in quanto ritenuta inconferente ed estranea al caso di specie. I ricorrenti in definitiva ancora una volta propugnano la tesi della non manifesta infondatezza dei rilevati profili d’incostituzionalità che inficerebbero la disciplina provinciale sul distanziometro, instando per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
17. Alla pubblica udienza, fissata dal Presidente di questo T.R.G.A. al 23 marzo 2023, a seguito
dell’istanza di rinvio depositata dai ricorrenti per la trattazione congiunta del presente ricorso con
analogo gravame, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) Il ricorso è infondato.
L’infondatezza del gravame esime il Collegio dal vaglio dell’eccezione preliminare sollevata dal Comune che assume l’inammissibilità del ricorso in ragione della sostenuta violazione da parte dell’odierna ricorrente AR del principio del “ ne bis in idem ” attesa la sentenza di questo T.R.G.A. n. 212 del 23 dicembre 2020. Al riguardo merita unicamente rammentare che, al di là dell’eventuale corrispondenza delle censure e della formazione sulle medesime del giudicato, la duplicazione vietata presuppone in ogni caso l’effettiva identità di due giudizi sia quanto ai soggetti coinvolti sia con riferimento all’oggetto che può essere rappresentato anche da un diverso provvedimento, purché consequenziale logicamente e giuridicamente al precedente (cfr., ex plurimis , Cass. civ., Sez. lav. 17 novembre 2017, n. 27348; C.d.S., Sez. III, 19 settembre 2022, n. 8077; Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11073; Sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1676; Sez. V, 24 novembre 2011, n. 6220).
II) Per la definizione del caso qui all’esame assume valenza dirimente l’analisi che questo Tribunale ha demandato al verificatore, integrata e corroborata dagli argomenti sviluppati negli arresti giurisprudenziali di cui alle pronunce del Consiglio di Stato della sez. VI n. 1618 del 2019 e della Sez. V n. 11426 del 2022. Infatti i ricorrenti mutuano l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di rimozione degli apparecchi da gioco dalla pretesa illegittimità degli artt. 5, comma 1 e 14 comma 1 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 e succ. modd., i quali nella misura in cui determinano l’effetto espulsivo del gioco legale si prospetterebbero in conflitto con diversi parametri costituzionali, integrando il requisito di non manifesta infondatezza prescritto per sollevare la relativa questione di compatibilità costituzionale.
D’altra parte, quanto all’ulteriore presupposto della rilevanza, cui del pari è subordinata la possibilità di avanzare l’incidente di costituzionalità, va evidenziato che il contestato provvedimento di rimozione, è stato adottato in pedissequa coerenza con le citate disposizioni di legge provinciali e sulla base dell’inoppugnata deliberazione consiliare di data 8 marzo 2017 n. 32 con cui il Comune di TO ha provveduto alla mappatura dei luoghi sensibili, nonché delle indicazioni interpretative fornite dalla Provincia nella circolare di data 21 settembre 2016, analogamente rimasta inoppugnata e nella quale si precisa come effettuare la misurazione della distanza dai luoghi e si specifica quali strutture vanno escluse dal concetto di “ luogo sensibile ”.
Per inciso è appena il caso di sottolineare che il gioco cosiddetto “legale” , se da un lato costituisce un’importante occasione di guadagno per imprese come AR generando inoltre ragguardevoli entrate per l’Erario, dall’altro pesa tuttavia sulla collettività con elevati costi sociali (cfr. ex multis , T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 6 marzo 2023, n. 49; 9 marzo 2023, n. 67).
III) Ciò posto, vale allora al riguardo considerare che l’art. 5, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 prevede testualmente: “ 1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto ”.
L’art. 14 della l.p. n. 13 del 2015 a sua volta dispone letteralmente: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1 ”.
L’art. 1 della medesima legge provinciale d’altra parte indica in generale quali finalità della stessa la limitazione della diffusione del gioco, la promozione della prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito. Nello specifico per tali fini la Provincia: “ a) promuove azioni dirette a prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati al gioco e delle sue possibili conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo; b) disincentiva l'accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione degli apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone più vulnerabili; c) adotta misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sull'inquinamento acustico; d) promuove azioni volte alla cura e al recupero delle persone affette da dipendenza da gioco ”.
È appena il caso di rilevare che dai precedenti dati normativi emerge in tutta evidenza come nell’ambito delle finalità generali e complessive della legge provinciale la tutela delle persone più vulnerabili, quali sono per lo più quelle in giovane età ovvero bisognose di cure di tipo sanitario o socio assistenziale frequentanti luoghi sensibili, assume una sua distinta, puntuale e pregnante consistenza, in particolare di tipo preventivo in relazione alla prospettiva di impedire l’insorgere della dipendenza da gioco. A tale finalità di tutela delle persone più vulnerabili si aggiunge l’obiettivo di cura e recupero dei giocatori patologici, così come quello di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. In proposito va rilevato che si tratta in ogni caso di finalità che, non essendo rivolte a contrastare il gioco illegale, né a disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti o ad individuare i giochi leciti, attengono alla materia della tutela della salute e non a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza. Il tema - sia detto per inciso - è stato oggetto di puntuale chiarimento da parte della Corte costituzionale, la quale ha affermato che una disciplina volta ad “ evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “ dipendenza da gioco d’azzardo ” ” deve ritenersi perseguire “ in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente « tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale ” (cfr. Corte Costituzionale sentenza 108/2017). Secondo la Corte nell’individuazione della materia cui ricondurre la legge impugnata si deve tener conto infatti dell’oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi della stessa. Le conclusioni della Corte sono state ribadite e diffusamente sviluppate dalla Sez. VI del Consiglio di Stato con sentenza 1618/2019, di cui si dirà nel prosieguo.
La materia nell’ambito della quale la Provincia ha esercitato con la propria legge n. 13 del 2015 la competenza legislativa nella fattispecie in esame costituisce un profilo di per sé significativo se solo si considera che la Corte Costituzionale ha in generale negato che possano derivare lesioni della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale - quale è innegabilmente l’interesse pubblico alla salute - purché, per un verso, l’individuazione dell’utilità sociale non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue ( ex plurimis , Corte cost., sentenze n. 247 e n. 152 del 2010; n. 167 del 2009; n. 171 del 2022).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la libertà di iniziativa economica può essere legittimamente limitata, ai sensi del comma 2 dell’art. 41 della Costituzione, per perseguire finalità di tutela della salute (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2018, n. 5237); e, più recentemente, “ In linea generale, emerge in rilievo un sistema nel quale il principio dell'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione deve ritenersi recessivo rispetto a quello dell'articolo 32, laddove sia messa in pericolo la salute psico-fisica dei cittadini ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1382).
E una soluzione di questo tenore si pone anche in linea con la consolidata giurisprudenza eurounitaria, in base alla quale “ le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco ” (cfr. Corte di Giustizia UE, 24gennaio 2013, C-33/2013).
IV) Ciò posto quanto alla ratio legis e alla competenza legislativa esercitata dalla Provincia, con riferimento al mezzo per raggiungere lo scopo prefissato va evidenziato che il legislatore statale non solo ha riconosciuto l’esigenza di introdurre meccanismi di contenimento dell’offerta del gioco legale ma, nell’esercizio della propria insindacabile discrezionalità, ha già ritenuto che l’introduzione di una distanza minima degli apparecchi da gioco da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi e la conseguente concentrazione territoriale della raccolta di gioco costituiscono strumenti idonei a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave (art. 7, comma 10, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; art. 14, comma 2, lett. e) della legge 11 marzo 2014, n. 23; art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;). Inoltre risulta ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il metodo del distanziometro “ rappresenta, a tutt’oggi uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco ” (cfr. C.d.S. n. 8298/2019 citato in T.R.G.A. TO, sentenza n. 212/2020; C.d.S. V Sez. n. 5237/2018; IV Sez. n. 6714/2018; III Sez. n. 579/2016; V Sez. n. 4145/2018; Corte Cost. n. 27/2019). Il distanziometro introdotto dalla legge provinciale e che i ricorrenti contestano, in quanto sostenuto da una ratio legis diretta alla protezione di categorie deboli e alla prevenzione di possibili dipendenze patologiche da gioco, è pertanto in linea con le preoccupazioni manifestate anche dal legislatore nazionale. E in tal senso non può qui che ribadirsi come non solo le “ surriferite disposizioni di legge della Provincia UT di TO, individuano in via del tutto tassativa e inderogabile puntuali situazioni di incompatibilità tra l’attività svolta dalla medesima parte ricorrente e taluni, ben precisati ambiti sensibili ”, ma che anche le stesse disposizioni mirano alla tutela del bene primario della salute, quale diritto del singolo e interesse della collettività, proprio in quanto esse “ prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a tali giochi da parte degli utenti ” (cfr. decreto cautelare presidenziale di questo Tribunale n. 36 del 10 ottobre 2022).
V) Considerato quanto precede e tenendo conto nello specifico dei condivisibili contenuti della verificazione depositata agli atti di causa è da escludersi il verificarsi in concreto dell’effetto espulsivo di cui si dolgono i ricorrenti, di talché perde anche decisamente consistenza l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 14 della l.p. n. 13 del 2015 che in particolare da tale effetto espulsivo deriverebbe.
Si consideri, infatti, che la verificazione, che ha puntualmente replicato a tutte le critiche formulate dal consulente di parte, le quali pertanto non ne scalfiscono la portata fondamentale al fine del decidere la controversia, mette in luce “ che le aree potenzialmente e astrattamente ospitali le funzioni del gioco d’azzardo lecito….. occupano una superficie di circa 712,4 ha…… si tratta di un dato che rappresenta il 22,4 % del Territorio urbanizzato (3.185 ha), che a sua volta rappresenta circa il 4,5% dell’intero Territorio comunale (15.785 ha) ”. L’analisi evidenzia, inoltre, che anche sottraendo in via prudenziale il 50% del territorio nella presunzione della presenza di caratteristiche insediative e di urbanizzazione che rendono improbabile la localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo (aree resistenti), residua una superficie di complessivi 356,2 ha, pari all’11,2% del territorio comunale urbanizzato, idonea all’insediamento delle attività di gioco lecito (aree ospitali), comprendenti ambiti a destinazione prevalentemente residenziale e aree a destinazione produttiva-artigianale. La verificazione precisa anche che rapportando i circa 356,2 ha delle aree che possono ospitare l’insediamento delle attività del gioco lecito alla dimensione dell’intero territorio comunale (che oltre ai tessuti urbanizzati comprende peraltro anche il sistema dei territori a valenza ambientale e rurale) la percentuale risulta pari al 2,2%.
La verificazione prosegue poi affermando che “ l’applicazione della distanza di 300 metri (buffer) dai siti sensibili individuati dall’Amministrazione comunale di TO non determina una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di funzioni di gioco d’azzardo lecite, in quanto l’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili non comporta un’impossibilità assoluta dell’esercizio di queste attività, in particolare all’interno del Territorio urbanizzato ”.
Inoltre, poiché le aree potenzialmente ospitali le funzioni del gioco d’azzardo lecito sono rappresentate sia da ambiti a destinazione prevalentemente residenziale (di matrice storica e non), sia da aree a destinazione produttiva- artigianale, l’introduzione di una distanza minima legale di 300 m dai luoghi sensibili comporta, nei fatti, un effetto di marginalizzazione (ma non di preclusione) dell’attività di cui trattasi.
VI) Si è già detto che le osservazioni dei ricorrenti circa la verificazione non convincono.
In proposito deve essere ribadita in primis l’adeguatezza del metodo del distanziometro pari a 300 m che nemmeno determina, come pretenderebbero i ricorrenti, alcun effetto espulsivo.
Infatti, secondo la condivisibile relazione di verificazione, non sussiste un effetto espulsivo, vale a dire preclusivo alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale da gioco, e ciò né in senso assoluto, né in senso sostanziale, ma un esito di marginalizzazione in aree della città, più che periferiche e riservate alle attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi. Anche volendo sostenere che la circostanza si presti a favorire i giocatori patologici - i quali secondo alcuni studi scientifici citati dai ricorrenti non verrebbero dissuasi dalla necessità di percorrere grandi distanze per accedere al gioco e che, anzi, proprio dalla marginalizzazione dell’offerta di gioco nelle periferie trarrebbero addirittura un rinforzo alla propria malattia - in ogni caso l’allontanamento dai luoghi sensibili delle sale da gioco tutela le persone più vulnerabili rimuovendo le occasioni di gioco e in definitiva il rischio di dipendenza dal medesimo. Ebbene, come si è in precedenza detto, la ratio sottesa alla l.p. n. 13 del 2015 è rinvenibile in particolare nella tutela delle persone più vulnerabili in una prospettiva di generale prevenzione della dipendenza dal gioco che permea l’intera disciplina. D’altra parte “ L’introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza ” (cfr. Cons. Stato sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618). Il che vale a dire che le categorie del giocatore sociale, del giocatore problematico e del giocatore patologico costituiscono un “ continuum ” e in molti casi differenti stadi di un’evoluzione in senso patologico del comportamento di gioco.
In ragione di quanto precede, il distanziometro della Provincia di TO sfugge pertanto alla censura dei ricorrenti secondo cui lo strumento sarebbe inadeguato rispetto al fine perseguito derivando altresì da tale indubbia adeguatezza della disciplina legislativa provinciale la mancata violazione ed elusione dei parametri costituzionali richiamati dai ricorrenti medesimi. Invero lo strumento risulta adottato nell’ambito della discrezionalità del legislatore - anche provinciale - e non solo è adeguato, ma è pure particolarmente connotato da ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai prefissati obiettivi di prevenzione della ludopatia che ai sensi dell’art. 32 Cost. attengono alla tutela della salute. Tali caratteristiche valgono già in definitiva a privare di fondatezza la dedotta questione di costituzionalità, e ciò con riguardo all’art. 41 Cost., anche in rapporto all’art. 3 Cost. ed altresì con riferimento agli artt. 32 e 47 Cost. In proposito, al di là del fatto che la salute dei soggetti ludopatici e così le loro risorse economiche risultano per certo pregiudicate dall’offerta di gioco piuttosto che dagli strumenti di prevenzione introdotti dal legislatore, si sottolinea che i previsti limiti distanziali dai luoghi sensibili, proprio in quanto finalizzati a prevenire l’approccio di soggetti fragili al gioco d’azzardo e l’insorgere di forme ludopatiche, sono in linea sia con il diritto costituzionale alla salute, sia con gli obiettivi di tutela del risparmio parimenti enunciati dalla Costituzione.
A riguardo poi dell’assunzione, come pretenderebbero i ricorrenti, a parametro utile per la determinazione della percentuale di area non coperta dal divieto, dell’intero territorio comunale - comprensivo cioè delle zone a valenza ambientale e rurale così come delle superfici delle infrastrutture stradali in cui l’edificazione è interdetta in assoluto - anziché della sola superficie insediativa, va rilevata la decettività di un tale metodo. Infatti il dato percentuale che ne deriva risulta falsato per difetto dall’incongrua estensione della base cui rapportare le aree potenzialmente ospitali, nonchè inidoneo per tale ragione a determinare l’effettiva percentuale di superficie incisa dal divieto e parimenti di aree ospitali (cfr. ex multis , T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 67/2023 cit.)
Le conclusioni raggiunte dal verificatore nemmeno sono inficiate dal fatto che le aree non coperte da divieto non siano state indagate con riguardo alla loro concreta insediabilità, atteso che un qualsiasi operatore economico che intenda reperire un locale commerciale idoneo per avviare una nuova attività commerciale sconta le medesime criticità. Si tratta in buona sostanza non di un impedimento normativo, ma di una difficoltà fattuale (cfr. C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11426; sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298; T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, TO, 23 dicembre 2020, n. 212)
Non coglie nel segno nemmeno la contestazione riguardante l’omessa autonoma individuazione dei luoghi sensibili da parte del verificatore, che si è viceversa limitato a recepire l’elenco dei luoghi sensibili di cui alla delibera consiliare del Comune di TO n. 32 in data 8 marzo 2017. Nonostante il quesito formulato al verificatore rechi solo un generico riferimento ai « siti c.d. sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 » anziché uno specifico richiamo ai siti sensibili individuati con la predetta delibera consiliare n. 32 del 2017, tuttavia da ciò non può inferirsi che il verificatore medesimo sarebbe stato tenuto ad autonomamente individuare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale. Invero non solo la delibera del Consiglio comunale di TO n. 32 dell’8 marzo 2017 non è stata impugnata (e dunque non è disapplicabile), ma è al Comune che logicamente compete valutare la sussistenza dei presupposti per accertare la presenza di un luogo sensibile secondo la disciplina posta dall’art. 5 in combinato disposto con l’art. 10, comma 7, della legge provinciale n. 13 del 2015.
Neppure ha miglior sorte l’argomento secondo cui il verificatore avrebbe dovuto applicare non solo il metodo del raggio in linea d’aria bensì pure il criterio del percorso pedonale. In proposito è sufficiente considerare che il quesito non contiene alcun riferimento al criterio del raggio in linea d’aria stabilito con la circolare del Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia di TO prot. n. 491566 del 21 settembre 2016, parimenti rimasta inoppugnata (e dunque non disapplicabile).
Va pure respinto il rilievo circa il giudizio - ritenuto « una valutazione del tutto personale, non basata su alcuna evidenza tecnica e su cui non si è voluta effettuare alcuna ulteriore analisi » - espresso dal verificatore in merito alla superficie, ritenuta comunque ragguardevole, delle aree potenzialmente insediabili, attese le conclusioni alle quali è pervenuta la Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza n. 11426 del 2022. Emerge dalla suddetta pronuncia che la distanza minima legale in tal caso imposta dal legislatore regionale, pari a 500 mt, non ha reso impossibile la delocalizzazione delle attività di gioco lecito esistenti ed ha realizzato un equilibrato e ragionevole contemperamento dei contrapposti interessi.
Le annotazioni che precedono valgono in definitiva a giustificare e a rendere del tutto condivisibili i contenuti della relazione di verificazione che i ricorrenti hanno messo in discussione.
VII) Ma, come si è anticipato, ad avvalorare l’infondatezza del gravame concorrono anche i più recenti approdi della giurisprudenza. A riguardo della verificazione disposta per il giudizio in esame vale altresì considerare l’analoga consulenza - e la susseguente correlata sentenza - disposta dal Consiglio di Stato nel ricorso che ha interessato il distanziometro, esso pure pari a 300 m, adottato dalla Provincia di Bolzano (cfr. art. 5 bis della legge della Provincia di Bolzano n. 13 del 13 maggio 1992). La sentenza che ha definito tale contenzioso (cfr. sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618, oggetto di ricorso per revocazione respinto con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10322) ha escluso l’effetto espulsivo e, quindi, il contrasto di tale prescrizione con la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 e con il principio di ragionevolezza ex art. 3, comma 2, della Costituzione, atteso lo spazio utile residuo - ancorché modesto - riconosciuto nell’ambito dei singoli territori comunali dal consulente (il CTU aveva evidenziato « la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell’ambito dei singoli territori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione economia delle attività delle sale giochi gestite »). Del tutto condivisibilmente la sentenza richiamata afferma esplicitamente che un’eventuale illegittimità costituzionale della misura distanziale può trovare riconoscimento solo “ attraverso una verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco ” valutando la “ proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti ”. In altri termini i medesimi dubbi di costituzionalità, declinati analogamente a quelli prospettati dagli odierni ricorrenti, sono già stati affrontati, con l’esito della loro manifesta infondatezza, dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n.1618/2019 in cui si legge « il parametro di legittimità costituzionale dell’art. 41 Cost. e dell’ivi contenuta clausola di utilità sociale deve essere rapportato al principio di ragionevolezza ex art. 3, comma 2, Cost., la cui valutazione deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (sul principio di ragionevolezza riconducibile all’art. 3, secondo comma, Cost., v. Corte cost. n. 1130/1988) » per poi escludere, al lume delle risultanze della predetta consulenza tecnica, che « la censurata disciplina legislativa determini un’interdizione assoluta del diritto all’esercizio dell’attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato, con sequela di manifesta infondatezza, sotto tale profilo, della questione di legittimità costituzionale per violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41, primo comma, della Costituzione ». Merita risalto il ragionamento del Consiglio di Stato che trova sviluppo nei termini che seguono: « Quanto al profilo dell’adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite - vòlte, oltre a preservare il contesto urbano dai danni alla viabilità e alla quiete pubblica, a tutelare determinate categorie di persone (giovani o soggetti in particolari condizioni sociali e psichiche) e di prevenire il gioco d’azzardo patologico, ovvero la dipendenza dal gioco - ritiene il Collegio che, nella specie, le scelte del legislatore rientrino ampiamente nei limiti della discrezionalità riservata all’attività legislativa, nella specie esercitata correttamente, attesa l’indubbia ragionevolezza della disciplina censurata, realizzando la stessa in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco tramite l’introduzione di criteri distanziali di localizzazione, idonei ad arginare in via preventiva le esternalità negative dell’attività d’impresa del gioco lecito sulla salute pubblica, con ciò concretizzando, nel settore di riferimento, la clausola del mancato contrasto con l’utilità sociale di cui all’art. 41, secondo comma, Cost. (nella quale rientrano anche le esigenze di tutela della sanità e della salute pubblica), e superando con ciò la norma limitativa dell’attività d’impresa il vaglio positivo di ragionevolezza, nel rispetto di tale principio generale enucleabile dall’art. 3 della Costituzione. Infatti, premesso che deve ritersi assodato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la minore capillarità nella distribuzione delle stesse comportino una riduzione significativa del gioco negli apparecchi da intrattenimento in prevalenza nell’ambito della categoria dei giocatori consumatori occasionali/sociali, si osserva che, sebbene secondo le valutazioni del c.t.u. tale categoria di giocatori sia caratterizzata da un profilo di rischio assente o basso rispetto alla possibilità di sviluppare comportamenti patologici di gioco, l’introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza. Siffatta interpretazione, ancorché controversa nella letteratura del settore, si muove pur sempre entro i limiti dell’attendibilità tecnico-scientifica – infatti il c.t.u., nelle relazioni peritali, dà atto che «le tre categorie di consumatori descritte [ossia, quelle del giocatore sociale, del giocatore problematico e del giocatore patologico; n.d.e.] sono spesso implicitamente o esplicitamente collocate in un continuum che va dai giocatori sociali a quelli patologici e dunque interpretate da alcuni studiosi come differenti stadi di un’evoluzione in senso patologico del comportamento di gioco che, purtuttavia, va considerata come sequenza di fasi di un processo lineare solo per alcuni soggetti», citando correlativa letteratura – sicché alla disciplina dei criteri distanziali dai siti sensibili può essere attribuita, in modo non implausibile, un’efficacia preventiva nella lotta a fenomeni di ludopatia. Occorre, sul punto, precisare che la discrezionalità del legislatore non va confusa con la discrezionalità (amministrativa e/o tecnica) dell’amministrazione pubblica, nel senso che la prima costituisce l’esplicazione delle scelte politiche degli organi investiti del potere legislativo e trova i suoi limiti nelle sole norme sovraordinate di rango costituzionale (ed, eventualmente, nel diritto eurounitario), talché la stessa, una volta rispettati tali limiti (compresi i principi di ragionevolezza e di razionalità intrinseca), non appare ulteriormente sindacabile (in sede di giudizio di costituzionalità). Ulteriori elementi utili a suffragio dell’efficacia del distanziometro possono trarsi dalla tabella 3.1. delle relazioni peritali, da cui emerge che la percentuale di giocatori con profili di rischio moderato e severo, nell’arco temporale 2007-2017, cresce nella fascia di età dai 15 ai 34 anni, raggiungendo nel 2017-2018 il 9,9% del totale dei giocatori, rispetto al 5,4% del 2007-2008. Ne deriva l’indubbia congruità/adeguatezza dell’individuazione di siti sensibili frequentati da appartenenti alla fascia della popolazione giovanile. Né le considerazioni innanzi svolte possono ritenersi infirmate dalle osservazioni del c.t.u. per cui la contrazione dei segmenti di domanda da servire porterebbe inevitabilmente gli operatori degli esercizi dedicati a concentrare le proprie strategie commerciali verso i giocatori non occasionali, disposti a spostarsi per soddisfare il proprio bisogno di giocare, talché, nel breve termine, la raccolta di gioco relativa ai giocatori patologici o problematici, ovvero relativa a coloro che si caratterizzano per profilo di rischio moderato e/o severo, non dovrebbe subire per il complesso delle sale ubicate nel territorio provinciale variazioni significative, poiché tali consumatori, per i meccanismi sottesi alle dipendenze, sarebbero disposti a spostarsi anche di molto al fine di soddisfare il bisogno di gioco, con il conseguente rischio di una concentrazione delle strategie degli operatori verso i giocatori problematici con la finalità di attirarne un maggior numero all’interno delle sale e con la possibilità che una parte più o meno ampia di questi possa aggravare il proprio comportamento di gioco nella direzione dello sviluppo di una reale dipendenza patologica. Trattasi, invero, di effetti negativi nel breve periodo, da affrontare in un momento successivo con interventi adeguati incentrati sulle categorie dei giocatori problematici, mentre nella presente sede appare dirimente la non implausibile efficacia preventiva sulle categorie dei giocatori sociali/occasionali e delle fasce giovanili, onde impedirne un’evoluzione in senso patologico nel comportamento di gioco. Ne deriva l’indubbia congruità/adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite e la mancata violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di ragionevolezza, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale ».
Con riferimento all’effetto espulsivo giova pure evidenziare che la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, 23 dicembre 2020, n. 856, che aveva ritenuto non produttiva di effetto espulsivo una percentuale di aree idonee all’insediamento di apparecchi da gioco pari allo 0,28% del territorio comunale, è stata confermata dalla sentenza della V sezione del Consiglio di Stato depositata il 28 dicembre 2022, n. 11426. Il giudice d’appello, a fronte di una relazione del CTU che aveva quantificato in 330 ha, corrispondenti al 5,4% del territorio urbanizzato, le aree disponibili all’interno del territorio comunale per l’insediamento delle attività di gioco lecito di cui trattasi, ha affermato che la distanza minima legale dai luoghi sensibili, fissata dall’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale Emilia-Romagna n. 5 del 2013 nella misura di 500 mt, non ha reso impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti ed ha realizzato un equilibrato e ragionevole contemperamento dei contrapposti interessi.
La giurisprudenza testé citata esprime un orientamento del tutto condivisibile che, lungi dal rinvenire fondamento nell’ id quod plerumque accidit , riconnette attendibilità alla verifica de facto quale quella intervenuta nella fattispecie dedotta in giudizio. Risulta pertanto ulteriormente avvalorata la conclusione di insussistenza dell’effetto espulsivo cui è pervenuto il verificatore nella fattispecie in esame.
VIII) Neppure coglie nel segno la dedotta violazione del principio, di rilevanza europea, del legittimo affidamento e dell’art. 1 Protocollo 1 della CEDU che tutela i diritti di aspettativa economica, risolvendosi il contestato distanziometro in una sorta di esproprio illegittimo poiché senza indennizzo. A tacere del fatto che nel caso all’esame non ne va della privazione di un diritto di proprietà, vale menzionare ad ogni buon conto quanto sottolineato dal Consiglio di Stato, nella sentenza 1618/2019: “ nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito, pure a livello di diritto eurounitario le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche che muovono le imprese odierne appellanti [v. le citazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, riportate sopra sub 10.1.1.], e le considerazioni innanzi svolte in ordine alla ragionevolezza e proporzionalità della disciplina distanziale dai siti sensibili valgono ,sostanzialmente, ad escludere anche la violazione dei parametri eurounitari, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia ”.
IX) Di nessun pregio risulta pure l’argomento che attiene al contrasto con l’Intesa tra Stato e Regioni del 7 settembre 2017, la quale mirerebbe a distribuire il gioco legale su tutto il territorio dello Stato in maniera tale da coniugare la sua necessaria riduzione con la capillare ed equilibrata distribuzione del servizio. A tacere del fatto che il Consiglio di Stato con la sentenza 26 agosto 2020, n. 5233, ha precisato che l’Intesa, “ per essere prevista quale atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle regioni, all’intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente ”, è sufficiente invero considerare in proposito che nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni è stata riconosciuta la piena validità di tutte le discipline esistenti concordando di “ considerare validi i vincoli esistenti risultanti dalle vigenti normative regionali e comunali in materia di distanza ” e, in particolare, stabilendo che “ le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d’azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela della popolazione ”. Analogamente si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2019 del 27 febbraio 2019: “ L'intesa fa esplicitamente salve le vigenti disposizioni regionali e comunali, ove recanti standard più elevati di tutela, con la possibilità per Regioni ed enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive… Il quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, consente espressamente alle Regioni d'intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal D.L.n. 158 del 2012, come convertito ”.
X) Non vi è poi chi non veda che anche la moratoria applicativa di ben 7 anni stabilita nell’interesse dei privati (cfr. sul tema, Cons. Stato, parere n. 550/22) dalla legge provinciale avversata depone per la sua legittimità costituzionale. Infatti il congruo termine concesso dal legislatore provinciale agli operatori economici, per la ricollocazione sul territorio della propria attività, ha costituito un equo contemperamento tra le esigenze di tutela della salute e l’esercizio del diritto di iniziativa economica. D’altra parte la ricorrente non ha offerto neppure un principio di prova per dimostrare l’impossibilità nel corso di 7 anni di delocalizzare la propria attività a causa dell’inadeguatezza dell’offerta di immobili sul mercato nell’ambito delle aree potenzialmente insediabili del territorio del Comune di TO.
XI) In conclusione le considerazioni che precedono non evidenziano la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità degli artt. 5, comma 1, e 14 della l.p. n. 13 del 2015 per asserito contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 47 e 117 comma 1, Cost. in riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo della CEDU prospettati dai ricorrenti.
Ne consegue la legittimità del provvedimento di rimozione impugnato, che trova il proprio fondamento nella legittima disciplina provinciale citata, e la reiezione del ricorso.
XII) Quanto alla regolazione delle spese esse seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
Posto che, ai sensi dell’art. 66, comma 4, cod. proc. amm. il compenso del verificatore è liquidato a seguito di apposita istanza dallo stesso presentata, l’onorario spettante al verificatore nominato per l’esecuzione della verificazione disposta con l’ordinanza n. 37 del 2022 (al quale è stato peraltro già riconosciuto un anticipo pari a euro 2.000,00, provvisoriamente posto a carico della ricorrente nel giudizio di cui al ricorso n. 137/2022) dev’essere posto a carico della parte ricorrente in tale causa e verrà liquidato con successivo decreto a seguito del deposito di apposita istanza da proporsi da parte del verificatore entro il temine di cui all’art. 71, comma 2, del t.u. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di TO, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 144 del 2022 in epigrafe indicato, lo respinge perché infondato.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere alle Amministrazioni resistenti le spese di giudizio che si liquidano nell’importo di euro 1.500 oltre ad accessori di legge per ognuna di esse.
Pone si d’ora a carico della parte ricorrente le spese di verificazione, da liquidarsi con successivo decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Fulvio Rocco |
IL SEGRETARIO